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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 124/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Bargoni e Francesca Paglialunga Parte_1 elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...]
DI ANCONA elett.te dom.to in CORSO MAZZINI N.55 60100 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2025, proponeva appello avverso la sentenza n.71/2025, Parte_1 pubblicata in data 25.03.2025, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del Giudice del lavoro, pagina 1 di 5 rigettava il ricorso, confermava la legittimità del licenziamento con preavviso, irrogato con decreto n.
662 del 03.06.2024, nonché del susseguente provvedimento di esclusione dalle vigenti graduatorie
ATA, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del
[...]
. Controparte_1
La parte appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia motivato contraddittoriamente sulla sollevata eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari, nonché sulla determinazione della sanzione, con violazione del diritto di difesa.
Più precisamente, deduce, in diritto, “la tardività della contestazione, notificata alla ricorrente in data
20.03.2024, ben oltre ottanta giorni dopo il fatto iniziale 30/12/2023 e ben 41 giorni dopo la contestazione della scuola del 7/2/2024…comunque sempre ulteriore al termine perentorio per la contestazione che è di trenta giorni dalla conoscenza del fatto; nonché (la tardività) del termine finale del procedimento di centoventi giorni, avvenuto, nel caso specifico, dopo 229 e/o 123 giorni a seconda si prenda come fatto iniziale il 14/10/2023 o il 30/12/2023.”
Le suddette ritenute tardività sarebbero violative dell'art. 55 bis, ter, quater, comma quattro DLgs n.
165/2021.
La parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e ritenendo infondate le ragioni dell'impugnazione.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello, che pure presenta evidenti profili di inammissibilità, risulta infondato.
Si premette che il decreto disciplinare n.331, datato 20.03.2024, rivolto alla dipendente, compendia numerosi episodi di contestazione, occorsi nell'arco temporale tra il mese di ottobre 2023 ed il mese di marzo 2024, per la quasi totalità riguardanti le mancate tempestive comunicazioni dell'assenza dal lavoro, la tardività degli invii dei certificati medici, la loro retrodatazione con conseguente scopertura di certificato per alcune giornate ed il mancato uso del corretto gestionale di riferimento (Isoft
Spiaggiari).
Con riferimento agli addebiti mossi, precisamente elencati nella sentenza di primo grado, la parte appellante si duole della non tempestività del procedimento disciplinare dovuta al ritenuto mancato rispetto dei termini perentori per la contestazione degli addebiti medesimi e per la conclusione del procedimento. pagina 2 di 5 Applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all' art. 55 bis del d.Lgs. n. 165 del 2001, in raccordo alle previsioni di cui alla corrispondente disciplina prevista dalla contrattazione collettiva.
L'appellante parla di “tardività della contestazione, notificata alla ricorrente in data 20.03.2024, ben oltre ottanta giorni dopo il fatto iniziale..” in tal modo limitandosi a riproporre le difese già avanzate in primo grado, senza avanzare una specifica censura alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Ad ogni modo, la tesi proposta è palesemente infondata, atteso che la disposizione appena sopra richiamata nel prevedere il termine massimo di trenta giorni per l'Ufficio competente, ai fini della formalizzazione della contestazione, stabilisce precisamente la decorrenza dal giorno del ricevimento della segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per cui non risulta la tardività lamentata.
Similmente, tenendo presente che la formalizzazione della contestazione avveniva in data 20/03/2024 ed il licenziamento in data 03/06/2024 (o anche in data 05/06/2024, come scrive la parte appellante), non risulta violato neppure il termine perentorio di centoventi giorni previsto per la conclusione del procedimento: anche quest'ultimo calcolo, infatti, viene erroneamente effettuato dall'impugnante con decorrenza da un “fatto iniziale” e, ancor più lacunosamente, “a seconda si prenda come fatto iniziale il
14/10/2023 o il 30/12/2023.”.
Si ricorda che, sul punto, la Cassazione ha ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 26936/2024) he il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n. Parte 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l' riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n.
11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte, il termine di 10 giorni assegnato al Responsabile Parte dell'Ufficio per comunicare i fatti all' assolve ad una funzione meramente sollecitatoria, a meno che la trasmissione degli atti non sia stata ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (indirizzo costante;
fra le tante:
Cass. n. 17153 del 2015 e, da ultimo, Cass n. 7642 del 2022).
Nel caso in esame, l'appellante non ha avanzato alcuna precisa doglianza di eventuale compromissione dei propri diritti di difesa, dovendosi, peraltro, osservare come i fatti contestati non fossero così lontani nel tempo, risalendo il più remoto a soli cinque mesi prima ed il più recente a qualche settimana prima.
pagina 3 di 5 Appare, dunque, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'amministrazione, formalizzando la contestazione disciplinare il 20/03/2024 e concludendo il procedimento con l'irrogazione del licenziamento con preavviso in data 03/06/2024, abbia rispettato pienamente i termini perentori di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento.
Il motivo di appello, incentrato sostanzialmente sulla doglianza di decadenza per mancato rispetto dei termini ex art. 55 bis va, dunque, respinto.
Per il resto, nessuna difesa a motivo di appello viene proposta nel merito di alcuna delle singole contestazioni, sicché i fatti commessi devono ritenersi pacifici e, comunque, come ritenuto dal primo giudice, senza censura, “sussumibili all'interno dell'art. 55 quater lett. B del d. lgs. n. 165/2001 e concretanti anche reiterati avvisi intempestivi dell'assenza per malattia, in assenza d'impedimento, appaiono passibili della sanzione prevista dall'art. 55 cit. e dall'art. 13 IX comma lett. A), ovvero il licenziamento con preavviso”.
D'altronde, non può farsi a meno di osservare come l'unico interesse che potrebbe sorreggere la domanda della appellante attiene al provvedimento di esclusione dalle graduatorie permanenti in quanto, anche in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, alcuna tutela economica né tanto meno reintegratoria potrebbe ottenere, avendo la stessa stipulato un contratto a tempo determinato, giunto alla sua naturale scadenza (ed anche oltre grazie al riconoscimento di due mesi di preavviso).
Dal tenore di quanto sopra, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così è deciso in Ancona lì 25.09.2025
pagina 4 di 5 Il Consigliere estensore
Dott. Arianna Sbano
Il Presidente
Dott. Luigi Santini.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 124/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Bargoni e Francesca Paglialunga Parte_1 elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...]
DI ANCONA elett.te dom.to in CORSO MAZZINI N.55 60100 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2025, proponeva appello avverso la sentenza n.71/2025, Parte_1 pubblicata in data 25.03.2025, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del Giudice del lavoro, pagina 1 di 5 rigettava il ricorso, confermava la legittimità del licenziamento con preavviso, irrogato con decreto n.
662 del 03.06.2024, nonché del susseguente provvedimento di esclusione dalle vigenti graduatorie
ATA, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del
[...]
. Controparte_1
La parte appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia motivato contraddittoriamente sulla sollevata eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari, nonché sulla determinazione della sanzione, con violazione del diritto di difesa.
Più precisamente, deduce, in diritto, “la tardività della contestazione, notificata alla ricorrente in data
20.03.2024, ben oltre ottanta giorni dopo il fatto iniziale 30/12/2023 e ben 41 giorni dopo la contestazione della scuola del 7/2/2024…comunque sempre ulteriore al termine perentorio per la contestazione che è di trenta giorni dalla conoscenza del fatto; nonché (la tardività) del termine finale del procedimento di centoventi giorni, avvenuto, nel caso specifico, dopo 229 e/o 123 giorni a seconda si prenda come fatto iniziale il 14/10/2023 o il 30/12/2023.”
Le suddette ritenute tardività sarebbero violative dell'art. 55 bis, ter, quater, comma quattro DLgs n.
165/2021.
La parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e ritenendo infondate le ragioni dell'impugnazione.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello, che pure presenta evidenti profili di inammissibilità, risulta infondato.
Si premette che il decreto disciplinare n.331, datato 20.03.2024, rivolto alla dipendente, compendia numerosi episodi di contestazione, occorsi nell'arco temporale tra il mese di ottobre 2023 ed il mese di marzo 2024, per la quasi totalità riguardanti le mancate tempestive comunicazioni dell'assenza dal lavoro, la tardività degli invii dei certificati medici, la loro retrodatazione con conseguente scopertura di certificato per alcune giornate ed il mancato uso del corretto gestionale di riferimento (Isoft
Spiaggiari).
Con riferimento agli addebiti mossi, precisamente elencati nella sentenza di primo grado, la parte appellante si duole della non tempestività del procedimento disciplinare dovuta al ritenuto mancato rispetto dei termini perentori per la contestazione degli addebiti medesimi e per la conclusione del procedimento. pagina 2 di 5 Applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all' art. 55 bis del d.Lgs. n. 165 del 2001, in raccordo alle previsioni di cui alla corrispondente disciplina prevista dalla contrattazione collettiva.
L'appellante parla di “tardività della contestazione, notificata alla ricorrente in data 20.03.2024, ben oltre ottanta giorni dopo il fatto iniziale..” in tal modo limitandosi a riproporre le difese già avanzate in primo grado, senza avanzare una specifica censura alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Ad ogni modo, la tesi proposta è palesemente infondata, atteso che la disposizione appena sopra richiamata nel prevedere il termine massimo di trenta giorni per l'Ufficio competente, ai fini della formalizzazione della contestazione, stabilisce precisamente la decorrenza dal giorno del ricevimento della segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per cui non risulta la tardività lamentata.
Similmente, tenendo presente che la formalizzazione della contestazione avveniva in data 20/03/2024 ed il licenziamento in data 03/06/2024 (o anche in data 05/06/2024, come scrive la parte appellante), non risulta violato neppure il termine perentorio di centoventi giorni previsto per la conclusione del procedimento: anche quest'ultimo calcolo, infatti, viene erroneamente effettuato dall'impugnante con decorrenza da un “fatto iniziale” e, ancor più lacunosamente, “a seconda si prenda come fatto iniziale il
14/10/2023 o il 30/12/2023.”.
Si ricorda che, sul punto, la Cassazione ha ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 26936/2024) he il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n. Parte 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l' riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n.
11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte, il termine di 10 giorni assegnato al Responsabile Parte dell'Ufficio per comunicare i fatti all' assolve ad una funzione meramente sollecitatoria, a meno che la trasmissione degli atti non sia stata ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (indirizzo costante;
fra le tante:
Cass. n. 17153 del 2015 e, da ultimo, Cass n. 7642 del 2022).
Nel caso in esame, l'appellante non ha avanzato alcuna precisa doglianza di eventuale compromissione dei propri diritti di difesa, dovendosi, peraltro, osservare come i fatti contestati non fossero così lontani nel tempo, risalendo il più remoto a soli cinque mesi prima ed il più recente a qualche settimana prima.
pagina 3 di 5 Appare, dunque, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui l'amministrazione, formalizzando la contestazione disciplinare il 20/03/2024 e concludendo il procedimento con l'irrogazione del licenziamento con preavviso in data 03/06/2024, abbia rispettato pienamente i termini perentori di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti per la formalizzazione della contestazione e di centoventi giorni da tale momento per la conclusione del procedimento.
Il motivo di appello, incentrato sostanzialmente sulla doglianza di decadenza per mancato rispetto dei termini ex art. 55 bis va, dunque, respinto.
Per il resto, nessuna difesa a motivo di appello viene proposta nel merito di alcuna delle singole contestazioni, sicché i fatti commessi devono ritenersi pacifici e, comunque, come ritenuto dal primo giudice, senza censura, “sussumibili all'interno dell'art. 55 quater lett. B del d. lgs. n. 165/2001 e concretanti anche reiterati avvisi intempestivi dell'assenza per malattia, in assenza d'impedimento, appaiono passibili della sanzione prevista dall'art. 55 cit. e dall'art. 13 IX comma lett. A), ovvero il licenziamento con preavviso”.
D'altronde, non può farsi a meno di osservare come l'unico interesse che potrebbe sorreggere la domanda della appellante attiene al provvedimento di esclusione dalle graduatorie permanenti in quanto, anche in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, alcuna tutela economica né tanto meno reintegratoria potrebbe ottenere, avendo la stessa stipulato un contratto a tempo determinato, giunto alla sua naturale scadenza (ed anche oltre grazie al riconoscimento di due mesi di preavviso).
Dal tenore di quanto sopra, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così è deciso in Ancona lì 25.09.2025
pagina 4 di 5 Il Consigliere estensore
Dott. Arianna Sbano
Il Presidente
Dott. Luigi Santini.
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