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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. Ermanno Ventura ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Terni, via del Tribunale n. 16 opponente
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F ), rappresentati e difesi dagli avv. ti Gianluigi CP_2 C.F._3
Malandrino e Pietro Massimo Spaccatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo, sito in Terni, via C. Battisti n. 7 opposti
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ex artt. 615, co.1 e 617, co. 1 c.p.c., depositato in data 01/03/2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 10/02/2022 - contenente l'intimazione di pagamento della somma di €. 3.740,39, oltre interessi e spese, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale della in liquidazione spettante in favore dell'ex socio Parte_1
- chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo, la Controparte_1 declaratoria di nullità o di inefficacia del precetto, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese.
A sostegno delle richieste formulate, parte opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- in data 08/10/2019 i sig.ri e avevano azionato il Controparte_1 Controparte_2 procedimento arbitrale presso l' Controparte_3
al fine di ottenere la liquidazione della quota sociale detenuta dai
[...]
medesimi nella , a seguito del recesso Parte_1
degli stessi;
- il recesso era stato comunicato in data 23/09/2015 e formalizzato con atto notarile del
14/10/2015;
- in data 17/02/2020 il Presidente dell' Controparte_3
di Terni ha nominato i componenti del Collegio Arbitrale, che si è insediato in
[...]
data 21/02/2020;
- in data 13/07/2020 il Collegio Arbitrale si è riservato per l'emissione del lodo;
- in data 24/09/2020 il Collegio Arbitrale ha accertato, tra le altre, il diritto del sig. a CP_1 percepire la somma di €. 34.252,02 a titolo di liquidazione della quota sociale della
[...]
ed il diritto della Parte_1 [...]
a porre in compensazione la somma di €. 26.068,71 a fronte Parte_1 del maggior debito accertato in favore del sig. di €. 34.252,02; CP_1
- il lodo arbitrale non è stato impugnato ed è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Terni in data 15/11/2021 (RG 2230/2021);
- in data 10/02/2022 è stato notificato alla Parte_1
l'atto di precetto, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di €. 3.740,39
Tanto premesso, detta opponente ha chiesto l'accertamento della spettanza delle somme effettivamente dovute, con restituzione di quanto versato, contestando la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa agli interessi moratori, di cui al d.lgs. 231/2002 e rilevando che nel lodo arbitrale la società opponente era stata condannata “… a maggiorare le somme accertate degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla prima richiesta formulata dalle parti ricorrenti per la liquidazione delle quote sino all'effettivo soddisfo”.
A tal fine, a suo dire, la prima richiesta di liquidazione della quota sociale per cui è causa era stata formulata con la mail del 23/07/2019 dall'avv. Gianluigi Malandrino, ragion per cui gli interessi dovevano decorrere da quel momento.
A confutazione di quanto eccepito da parte opposta, secondo cui gli interessi decorrerebbero dal
23/09/2015, ha rilevato che in siffatta data non era stata contestata alcuna somma, ma era stata comunicata la volontà dei sig.ri e di recedere dalla loro qualità di soci, CP_1 CP_2 successivamente formalizzata con l'atto a rogito del notaio in data 02/10/2020. Per_1
Infine, ha dedotto che il credito del sig. si era estinto in quanto con il pagamento effettuato CP_1
in suo favore, in data 14/10/2020, aveva liquidato la quota di partecipazione sociale a lui spettante, così come stabilito nel lodo arbitrale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/06/2022, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto, con conferma del precetto così come intimato.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, ha rilevato che:
- in virtù del lodo arbitrale, la società opponente era stata condannata al pagamento di
€.8.183,31, da maggiorare degli interessi moratori decorrenti dal 23/09/2015, per un debito complessivo pari ad €. 12.365,54;
- l'opponente aveva corrisposto unicamente l'importo di €. 8.979,70;
- il pagamento del residuo (€. 3.385,84) era stato più volte richiesto, sino a rendere necessaria la notifica del precetto;
- gli interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrerebbero dalla lettera del 23/09/2015 con cui i sig.ri e nel comunicare il recesso dalla loro qualità di soci, testualmente CP_1 CP_2 affermavano “si chiede il rimborso della quota di partecipazione sociale dei sottoscritti”.
Tanto premesso, detto opposto ha rilevato in diritto che, ai sensi dell'art 4 d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento
(comma 1), il quale non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore di una richiesta di pagamento (comma 2) e che, in tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede che la liquidazione del controvalore della quota sociale debba avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di recesso del socio.
Il presente fascicolo è stato riunito con quello promosso da (RG 454/2022) e, Controparte_2 su richiesta delle parti, all'udienza del 12/07/2022 il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183
c.p.c. A seguito del deposito delle memorie delle parti il giudice, in data 16/02/2023, ha assunto il procedimento in riserva e con successiva ordinanza riservata ha accolto le istanze di sospensione formulate nei rispettivi atti di opposizione a precetto riuniti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/10/2023.
Mutato il giudice assegnatario del procedimento in data 11/04/2024 lo scrivente giudice, all'udienza del 24/10/2024, ha assunto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di stabilire in quale momento il sig. ha esercitato il diritto di recesso dalla CP_1 [...]
della quale era socio – punto decisivo al fine di Parte_1
vagliare la fondatezza o meno della sua pretesa di percepire gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulla somma attribuitagli a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale – occorre accertare il momento in cui il suo recesso è divenuto operante per la società.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria” (Cass. Sez.I, sentenza n. 5548 del 19/03/2004)
Ed ancora, “La dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società”
(Cass. n. 20544/2009), di modo che, a seguito di tale dichiarazione, il rapporto sociale del recedente si scioglie ed egli diviene titolare nei confronti della società di un diritto di credito alla liquidazione della sua quota di partecipazione (Cass. n. 22574/2001).
Dalla documentazione in atti emerge che con lettera datata 23/09/2015 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) i sig.ri e “… dichiarano di recedere, come CP_1 CP_2 in effetti recedono, dalla Società ai sensi dell'art. 2285 c.c. e dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società stessa… con l'occasione si richiede il rimborso della quota di partecipazione sociale dei sottoscritti …”.
Ne deriva che i soci receduti hanno formalizzato la prima richiesta di pagamento con lettera del
23/09/2015, come rilevato da parte opposta.
Il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria e costituisce un credito di valuta (Cass. 8 novembre 1995 n. 11589); “il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell'art. 1282, primo comma, cod. civ., senza necessità di alcun atto di messa in mora” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5548 del
19/03/2004).
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione, in quanto il recesso dei soci è stato formalizzato con lettera del 23/09/2015, con conseguente decorrenza degli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso tra €. 1.101,00 e €. 5.200,00) della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta liquidando le stesse in € 1.278 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.,
Terni, 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. Ermanno Ventura ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Terni, via del Tribunale n. 16 opponente
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F ), rappresentati e difesi dagli avv. ti Gianluigi CP_2 C.F._3
Malandrino e Pietro Massimo Spaccatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo, sito in Terni, via C. Battisti n. 7 opposti
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ex artt. 615, co.1 e 617, co. 1 c.p.c., depositato in data 01/03/2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 10/02/2022 - contenente l'intimazione di pagamento della somma di €. 3.740,39, oltre interessi e spese, a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale della in liquidazione spettante in favore dell'ex socio Parte_1
- chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo, la Controparte_1 declaratoria di nullità o di inefficacia del precetto, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese.
A sostegno delle richieste formulate, parte opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- in data 08/10/2019 i sig.ri e avevano azionato il Controparte_1 Controparte_2 procedimento arbitrale presso l' Controparte_3
al fine di ottenere la liquidazione della quota sociale detenuta dai
[...]
medesimi nella , a seguito del recesso Parte_1
degli stessi;
- il recesso era stato comunicato in data 23/09/2015 e formalizzato con atto notarile del
14/10/2015;
- in data 17/02/2020 il Presidente dell' Controparte_3
di Terni ha nominato i componenti del Collegio Arbitrale, che si è insediato in
[...]
data 21/02/2020;
- in data 13/07/2020 il Collegio Arbitrale si è riservato per l'emissione del lodo;
- in data 24/09/2020 il Collegio Arbitrale ha accertato, tra le altre, il diritto del sig. a CP_1 percepire la somma di €. 34.252,02 a titolo di liquidazione della quota sociale della
[...]
ed il diritto della Parte_1 [...]
a porre in compensazione la somma di €. 26.068,71 a fronte Parte_1 del maggior debito accertato in favore del sig. di €. 34.252,02; CP_1
- il lodo arbitrale non è stato impugnato ed è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Terni in data 15/11/2021 (RG 2230/2021);
- in data 10/02/2022 è stato notificato alla Parte_1
l'atto di precetto, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di €. 3.740,39
Tanto premesso, detta opponente ha chiesto l'accertamento della spettanza delle somme effettivamente dovute, con restituzione di quanto versato, contestando la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa agli interessi moratori, di cui al d.lgs. 231/2002 e rilevando che nel lodo arbitrale la società opponente era stata condannata “… a maggiorare le somme accertate degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla prima richiesta formulata dalle parti ricorrenti per la liquidazione delle quote sino all'effettivo soddisfo”.
A tal fine, a suo dire, la prima richiesta di liquidazione della quota sociale per cui è causa era stata formulata con la mail del 23/07/2019 dall'avv. Gianluigi Malandrino, ragion per cui gli interessi dovevano decorrere da quel momento.
A confutazione di quanto eccepito da parte opposta, secondo cui gli interessi decorrerebbero dal
23/09/2015, ha rilevato che in siffatta data non era stata contestata alcuna somma, ma era stata comunicata la volontà dei sig.ri e di recedere dalla loro qualità di soci, CP_1 CP_2 successivamente formalizzata con l'atto a rogito del notaio in data 02/10/2020. Per_1
Infine, ha dedotto che il credito del sig. si era estinto in quanto con il pagamento effettuato CP_1
in suo favore, in data 14/10/2020, aveva liquidato la quota di partecipazione sociale a lui spettante, così come stabilito nel lodo arbitrale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/06/2022, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed Controparte_1
in diritto, con conferma del precetto così come intimato.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, ha rilevato che:
- in virtù del lodo arbitrale, la società opponente era stata condannata al pagamento di
€.8.183,31, da maggiorare degli interessi moratori decorrenti dal 23/09/2015, per un debito complessivo pari ad €. 12.365,54;
- l'opponente aveva corrisposto unicamente l'importo di €. 8.979,70;
- il pagamento del residuo (€. 3.385,84) era stato più volte richiesto, sino a rendere necessaria la notifica del precetto;
- gli interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrerebbero dalla lettera del 23/09/2015 con cui i sig.ri e nel comunicare il recesso dalla loro qualità di soci, testualmente CP_1 CP_2 affermavano “si chiede il rimborso della quota di partecipazione sociale dei sottoscritti”.
Tanto premesso, detto opposto ha rilevato in diritto che, ai sensi dell'art 4 d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento
(comma 1), il quale non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore di una richiesta di pagamento (comma 2) e che, in tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede che la liquidazione del controvalore della quota sociale debba avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di recesso del socio.
Il presente fascicolo è stato riunito con quello promosso da (RG 454/2022) e, Controparte_2 su richiesta delle parti, all'udienza del 12/07/2022 il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183
c.p.c. A seguito del deposito delle memorie delle parti il giudice, in data 16/02/2023, ha assunto il procedimento in riserva e con successiva ordinanza riservata ha accolto le istanze di sospensione formulate nei rispettivi atti di opposizione a precetto riuniti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/10/2023.
Mutato il giudice assegnatario del procedimento in data 11/04/2024 lo scrivente giudice, all'udienza del 24/10/2024, ha assunto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di stabilire in quale momento il sig. ha esercitato il diritto di recesso dalla CP_1 [...]
della quale era socio – punto decisivo al fine di Parte_1
vagliare la fondatezza o meno della sua pretesa di percepire gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulla somma attribuitagli a titolo di liquidazione della quota di partecipazione sociale – occorre accertare il momento in cui il suo recesso è divenuto operante per la società.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria” (Cass. Sez.I, sentenza n. 5548 del 19/03/2004)
Ed ancora, “La dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società”
(Cass. n. 20544/2009), di modo che, a seguito di tale dichiarazione, il rapporto sociale del recedente si scioglie ed egli diviene titolare nei confronti della società di un diritto di credito alla liquidazione della sua quota di partecipazione (Cass. n. 22574/2001).
Dalla documentazione in atti emerge che con lettera datata 23/09/2015 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) i sig.ri e “… dichiarano di recedere, come CP_1 CP_2 in effetti recedono, dalla Società ai sensi dell'art. 2285 c.c. e dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società stessa… con l'occasione si richiede il rimborso della quota di partecipazione sociale dei sottoscritti …”.
Ne deriva che i soci receduti hanno formalizzato la prima richiesta di pagamento con lettera del
23/09/2015, come rilevato da parte opposta.
Il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria e costituisce un credito di valuta (Cass. 8 novembre 1995 n. 11589); “il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell'art. 1282, primo comma, cod. civ., senza necessità di alcun atto di messa in mora” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5548 del
19/03/2004).
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione, in quanto il recesso dei soci è stato formalizzato con lettera del 23/09/2015, con conseguente decorrenza degli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione ricompreso tra €. 1.101,00 e €. 5.200,00) della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta liquidando le stesse in € 1.278 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.,
Terni, 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone