Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1084/2021 (a cui è riunito il proc. 981/22) R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
, SAN CATALDO (CL), 13/10/1977 (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli Avv.ti MINISTERI MARCO e MARINO DANIELA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato ina Viale Trieste, 245 93100 Caltanissetta ricorrente contro (C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 28/09/2021 ed iscritto al n. Parte_1
1084/21, ha agito per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l dal 07/01/2020 al 31/12/2020 per 156 Controparte_2 giornate per l'effetto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il 2020 ed al riaccredito dei contributi maturati ed alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune per il 2020.
Ha lamentato che la domanda di disoccupazione agricola per il 2020 è stata illegittimamente respinta con provvedimento del 2.6.21 non essendo iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli
(doc. 4).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito contestando i fatti ed in Controparte_1 particolare, quanto alle ragioni del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato come operaio agricolo, si è ripostato agli esiti dell'attività ispettiva esitata nel verbale n.
2018003801/DDL del 12/08/2019 (doc. 1) ed all'iscrizione del nella gestione dei Pt_1 commercianti, con obbligo contributivo a partire dall'ottobre 2014, cioè nei limiti della
1
l'attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione.
, con ricorso depositato in data 13.7.22 ed iscritto al n. Parte_1
981/22, ha agito per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l dal 07/01/2021 al 31/12/2021 per 156 Controparte_2 giornate per l'effetto il diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il 2021 ed al riaccredito dei contributi maturati ed alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune per il 2021.
Ha lamentato che la domanda di disoccupazione agricola per il 2021 è stata illegittimamente respinta con provvedimento del 4.6.22 essendo iscritto come lavoratore autonomo non agricolo
(doc. 4).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito contestando la Controparte_1 sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il e la Parte_1 Controparte_2 anche per il periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore.
[...]
Disposta la riunione del procedimento n. 981/22 al procedimento n. 1084/21 per ragioni di connessione, ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, le parti hanno discusso all'odierna udienza riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha definito il giudizio dando pubblica lettura del dispositivo riservando il deposito della motivazione della sentenza al termine di 60 giorni.
Il ha stipulato contratti di lavoro stagionale come operaio agricolo per Pt_1
l nel corso del 2020 e del 2021, sono state rilasciate le buste Controparte_2 paga e sono stati corrisposti bonifici per il pagamento delle retribuzioni, ma a seguito di accertamenti del 15 luglio 2019 volti al contrasto del lavoro sommerso è stato propriamente contestato il vincolo di subordinazione del ricorrente con la suddetta azienda per carenza del vincolo di subordinazione.
Il dal 30.4.2022 è socio e consigliere della Società Azienda Vitivinicola Parte_1
Lombardo Società Cooperativa a r.l, con sede legale in Caltanissetta (CL), via Misteri n. 109.
In precedenza è stato presidente della cooperativa che è composta essenzialmente da familiari- proprietari di fondi su cui sono coltivati vigneti. L'azienda cestisce una cantina sita in
Contrada Cusatino nel territorio di Caltanissetta.
Gli Ispettori hanno contestato il vincolo di subordinazione con riferimento ai contratti come
OTD del , sia per il periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore o Parte_1 presidente della cooperativa che per gli anni successivi.
Nello statuto della azienda si legge all'art. 31 che la società è alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.
2 Le competenze ovvero la gestione della cooperativa spettano all'amministratore (si rinvia alla documentazione acclusa alle note depositate dal ricorrente il 25.11.2024).
I testi e escussi il 27.3.2024 nel corso dell'Istruttoria MO Testimone_2 hanno affermato che il ha impartito le direttive aziendali anche al MO
. Parte_1
Tuttavia deve darsi atto dell'assenza di documentazione, anche relativa all'attività agricola o commerciale della da cui poter desumere che effettivamente vi sia stata Controparte_2 una gestione dell'attività o l'esercizio di un potere direttivo da parte del per il 2020 Pt_1 ed il 2021.
Con ciò si vuole rimarcare anche il conflitto di interessi e l'incapacità a deporre del ES
, tenuto conto dei contenziosi che hanno interessato l'azienda in seguito
[...] CP_2 alle irregolarità contestate dagli Ispettori dell'Inps.
Quanto sopra pone la questione della valutazione delle fonti di prova acquisite. Se è vero che le dichiarazioni assunte e la presenza di documentazione sui rapporti di lavoro del Pt_1 depongono per la apparente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da parte del
, i dati relativi all'attività economica sintetizzati nel verbale di Parte_1 accertamento del 12.8.2019, la struttura familiare dell'azienda retta dagli stessi soci lavoratori, depongono per l'assenza di un vincolo di subordinazione con riguardo all'attività lavorativa prestata dal . Parte_1
A ben vedere le stesse dichiarazioni del e della sono per MO Testimone_2 così dire meramente assertive e prive di riferimenti alle concrete modalità di esercizio dei poteri di direzione del e del conseguente vincolo di subordinazione del MO
nell'esecuzione dell'attività lavorativa. Sul punto giova dare atto delle Parte_1 incertezze del riscontrate dagli Ispettori sulla gestione della cooperativa, MO che peraltro ha la finalità di vinificare e commercializzare il vino prodotto con la raccolta delle uve dei terreni dei soci lavoratori (pg 5 del verbale del 12.8.2019).
Deve darsi atto pure che i contratti come ODT del sono stati stipulati Parte_1 anche quando ha ricoperto la carica di amministratore della , elemento che Controparte_2 depone per l'uso strumentale di tale contratto.
In conclusione non si apprezzano elementi per ritenere la l'attività lavorativa prestata dal sia stata resa con il vincolo della subordinazione, così come rilevato Parte_1 dagli Ispettori prima e dalle difese dell'Inps.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio per cui i verbali e le attestazioni provenienti da funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assistenziali possono far fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiari di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite.
3 «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche». (Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014, Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024)
Quanto sopra significa in particolare che le dichiarazioni acquisite nei verbali ispettivi sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice, al pari delle prove testimoniali.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese processuali che vengono Parte_1 liquidate nella complessiva somma di € 1200, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Riserva il deposito della motivazione al termine di 60 giorni.
Caltanissetta, 3.12.2024
Il Giudice Angela Latorre
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