CASS
Ordinanza 14 ottobre 2020
Ordinanza 14 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/10/2020, n. 22140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22140 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 34194-2019 proposto da: IO ENNIO, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini 112;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso il DECRETO n. 927/2019 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositato 1'8/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA La corte d'appello di Roma, con il decreto in epigrafe, ha accolto l'opposizione che AO AB ed altri avevano proposto a norma dell'art. 5 ter della I. n. 89 del 2001 ed ha, per l'effetto, condannato il ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, della somma di C. 2.400,00, oltre interessi legali e spese di Civile Ord. Sez. 6 Num. 22140 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/10/2020 2 lite, che ha liquidato in C. 1.500,00, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Cerio quale difensore antistatario. L'avv. Cerio, con ricorso notificato in data 4/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto limitatamente alla liquidazione delle spese legali in esso contenuta. Il ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha liquidato, a titolo di compensi professionali maturati sia nella fase monocratica sia nella fase di opposizione, la somma complessiva di C. 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in suo favore quale difensore antistatario. 2.Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha tenuto conto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della controversia ed alle fasi trattate, i parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 a norma dei quali, in effetti, tenuto conto dell'aumento per il numero di parti coinvolte ed alla riduzione per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile corrisponde alla somma di C. 7.642,00. 3. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già chiarito, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della Ric. 2019 n. 34194 - Sez. 6-2 - CC 16 settembre 2020 3 liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 11919 del 2015). 4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del ministero resistente. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso il DECRETO n. 927/2019 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositato 1'8/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA La corte d'appello di Roma, con il decreto in epigrafe, ha accolto l'opposizione che AO AB ed altri avevano proposto a norma dell'art. 5 ter della I. n. 89 del 2001 ed ha, per l'effetto, condannato il ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, della somma di C. 2.400,00, oltre interessi legali e spese di Civile Ord. Sez. 6 Num. 22140 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/10/2020 2 lite, che ha liquidato in C. 1.500,00, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Cerio quale difensore antistatario. L'avv. Cerio, con ricorso notificato in data 4/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto limitatamente alla liquidazione delle spese legali in esso contenuta. Il ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha liquidato, a titolo di compensi professionali maturati sia nella fase monocratica sia nella fase di opposizione, la somma complessiva di C. 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in suo favore quale difensore antistatario. 2.Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha tenuto conto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della controversia ed alle fasi trattate, i parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 a norma dei quali, in effetti, tenuto conto dell'aumento per il numero di parti coinvolte ed alla riduzione per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile corrisponde alla somma di C. 7.642,00. 3. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già chiarito, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della Ric. 2019 n. 34194 - Sez. 6-2 - CC 16 settembre 2020 3 liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 11919 del 2015). 4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del ministero resistente. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta