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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 22 gennaio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta, nella causa iscritta al N.
2091/24 R.G. promossa da
Parte 1
(Avv.ti G. Rechichi e B. Romeo)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione conclusioni delle parti, scritta, le
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificato la Con ricorso regolarmente parte ricorrente conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Bergamo in lavoro, il funzione di giudice del
Controparte_1 per sentir accertare il proprio diritto ad
usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'a.s. 2023/24, oltre interessi e rivalutazione.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1 a tempo determinato con contratto nell'a.s. 2023/24, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121,
1. 107/2015 per l'acquisto di bene e
servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento precludeva ai eurounitario la norma che docenti precari il diritto di avvalersi
dei 500,00 euro annui di cui alla carta
Rassegnava leelettronica del docente.
sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte 1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
negava il Il CP 1 carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la
"carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in
termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle "condizioni di
impiego" per le quali è sancita
l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il CP 1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e
strutturale» e non solo triennale.
eccepiva la prescrizione Il CP 1
quinquennale, nonché l'inammissibilità
della domanda per difetto di interesse ad agire, in considerazione del fatto che la ricorrente aveva già promosso due distinti giudizi per il conseguimento del beneficio riferimento agli a.s. 2021/22 e con
2022/23. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. La carta elettronica del docente, negata ai docenti assunti con dal CP_1
contratto a tempo determinato, trova la
sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1.
107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è
istituita la Carta elettronica del docente e la formazione delper l'aggiornamento docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione а corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il [...]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero corsi post laureama а master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
coerenti con le attività per iniziative nell'ambito del piano individuate formativa delletriennale dell'offerta scuole e del Pi nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28
settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta≫ ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3
la platea è composta dai «docenti diche ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi in periodo dii docenti che sono
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui decreto legislativo all'articolo 514 del 297, 16 aprile 1994, n. e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è
pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza 1842/2022, in n.
cui, pur prescindendo da parametri di
valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della.
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna
obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22). Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le
attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la
lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Ciò determina un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) a poter un livello adeguato conseguire di professionale aggiornamento e di affinché sia garantita la formazione,
dell'insegnamento complessivo qualità fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale. docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua
nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi,
infatti, che, nella misura in cui la P.A.
si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico,
deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
fornito agli studenti"dell'insegnamento
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su
un'aliquota di esso...Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la
Carta del docente sarebbe uno strumento la pretesa maggiorper compensare gravosità dell'obbligo formativo a carico
dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare
il periodo di prova e, Così, non
conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha
sostituito quello del 23 settembre 2015), individua tra iil quale, all'art. 3,
beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo О altrimenti utilizzati”, per cui
"vi chesarebbero dei docenti beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non er quindi, beneficerebbero della Carta
sarebbero privati di un ausilio per il formazione loro aggiornamento e la loro professionale" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con
gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa un'interpretazione attraverso orientata dell'art. 1, costituzionalmente commi 121 ss. 1. 107/15, evidenziando che,
nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti
è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento dell'Amministrazione "pongono a carico
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo
"strumenti, risorse edeterminato,
opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere
compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così
lacuna previsionale colmandosi la comma 121, della 1. n. dell'art. 11
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un di €vantaggio finanziario dell'importo
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze mediante la c.d. cartaprofessionali”,
elettronica del docente (così, C.G.E.,
causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le condizioni di impiego"
ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale а
per quello tempo indeterminato quanto impiegato a tempo determinato presso il
(così, C.G.E., causa C 450/21). CP 1
Infine, la Corte ha escluso la
configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di
trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la
disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi,
nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e
risulti necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime 01 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a
contratto" perché ciò pregiudicherebbe
"gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a mantenimento di una perpetuare il
situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro а tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso
contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015
e del 28 novembre 2016, nelle more della
decisione della CGUE annullati dal
Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte cui la in non riconosce usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato ed in tal senso si è di recente espressa anche la Suprema Corte ed inoltre la parte ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico (così, Cass. civ.
29961/23).
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP 1
trovaVa innanzi tutto ricordato che applicazione la prescrizione quinquennale. ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015,
rubricato "Importo della carta" dispone
"1. Ciascuna Carta ha quanto segue: un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1°
settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 é reso
disponibile, per ciascun anno scolastico,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun risorse che dovessero anno, le rimanere disponibili a eventualmente valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di
cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso
disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è
agosto successivo utilizzabile entro il 31
e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno
scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi,
prescrizione dunque, applicare la
2948 n. 4 quinquennale di cui all'art.
C.C., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno
O in termini più brevi”. che "laL'art. 2935 C.C. stabilisce prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri ○ meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che "l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 èC.C., che decorre dalla data in cui sorto il diritto all'accredito, ovverosia,
per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
1. n. 124 del 1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
telematico consentivasistema anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione mancatadelle azioni risarcitorie per attribuzione della carta docente, stante
la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio О non più
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (così,
Cass. civ. 29961/23).
Tenuto conto dell'annualità richiesta e della diffida in atti, nessuna prescrizione si è maturata.
Per quanto attiene, infine, all'eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, il fatto che la ricorrente abbia già instaurato due distinti giudizi per il medesimoconseguimento del
alle pregressebeneficio con riferimento annualità (a.s. 2021/22 e 2022/23) non costituisce una preclusione rispetto all'odierna domanda relativa appunto ad
una diversa annualità.
Tuttavia, la circostanza è certamente valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.
In proposito, Occorre considerare che la
ricorrente, con ricorso depositato il
7.2.2024, ha domandato la carta docente per l'a.s. 2022/23, ma a quella data
poteva pacificamente richiedere anche
l'attuale annualità (2023/24).
Infatti, il contratto (per l'a.s. 2023/24) aveva avuto decorrenza dal 9.10.2023 ed è
ormai noto che il
[...]
nonostante Controparte 1
l'orientamento contrario della riconosceregiurisprudenza, continua a non
il beneficio ai docenti con contratto a tempo determinato.
Di conseguenza, il frazionamento della
è domanda non stato funzionale ad un interesse concreto della lavoratrice, ma solo finalizzato ad una ingiustificata ulteriore liquidazione delle spese processuali e ciò rappresenta un chiaro abuso dello strumento processuale, Cosa
che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. In conclusione, il [...]
Controparte_1 va non al pagamento diretto della condannato,
somma di € 500,00 per ciascun anno
(riconosciuto in motivazione), scolastico bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione.
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016
"le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle
risorse ordinariamente erogate", di conseguenza, dal momento della erogazione,
ora per allora, della carta docente, la
parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1.
107/15.
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il CP 1 avrà facoltà di controlli a campione per eseguire della cartaverificare che l'utilizzo docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15.
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28
novembre 2016 è indicato alchiaramente ulteriori valore nominale, senza
Ovemaggiorazioni nemmeno non venga ma inutilizzato nell'anno di erogazione quello successivo.
In ordine alle spese processuali, ne va
disposta l'integrale compensazione per le ragioni già evidenziate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 2091/24 R.G.:
1) dichiara il diritto di Parte 1
al beneficio di cui all'art. 1,[...] comma 121, legge n. 107/2015, per gli riconosciuti in anni scolastici motivazione e per l'effetto condanna il
Controparte_1
pro tempore, ain persona del CP 3
mettere a disposizione della medesima la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel
rispetto dei vincoli di legge;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini