Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolina Giuseppina Muccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota/atto/provvedimento pubblicato su sito internet Esteri.it 27/09/2024 e del relativo sottostante verbale conclusivo non conosciuto nel numero, nella data e nel contenuto, con cui sono stati approvati ed indicati: a) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso per titoli ed esami a 50 posti di Segretario di Legazione in prova (G.U., IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 24, del 22 marzo 2024), b) gli atti della procedura e di valutazione e correzione degli elaborati scritti dei candidati partecipanti al predetto concorso, entrambi nella parte in cui non hanno incluso ( o hanno escluso) la ricorrente dall''elenco degli idonei a sostenere le prove orali del predetto concorso e la hanno definitivamente esclusa dal prosieguo delle procedure concorsuali; 2) di tutti gli atti presupposti riguardanti la procedura concorsuale ivi compreso, i verbali e gli allegati sottostanti e, in particolare, il verbale conclusivo inerente la fase di apertura delle buste contenente il nominativo dei partecipanti, di accoppiamento delle stesse agli elaborati scritti e di formazione dell''elenco definitivo dei candidati ammessi agli esami orali e dei non ammessi; 3) e, ove occorra, il bando di concorso, ove non osservato ed interpretato secundum legem ; 4) il decreto di nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso; 5) gli atti di procedura e, in particolare, quelli riguardanti verbale n. 14 di correzione del 13/09/2024 buste da 121 a 160 e dei giudizi ivi espressi dalla Commissione di concorso in ordine ai cinque elaborati scritti e redatti dalla ricorrente in sede di prove tenutesi a giugno 2024; 6) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non abbiano reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d'' interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non abbiano osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D. Lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 cpc e dal bando durante l''esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione. 7) la graduatoria definitiva dei vincitori concorso, nonché, 8) della graduatoria definitiva del concorso a 50 posti di Segretario di Legazione in prova (G.U., IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 24, del 22 marzo con cui sono stati dichiarati i 48 vincitori di concorso ancora non pubblicata in G.U ; 9) del conseguente e sottostante provvedimento - Decreto, di approvazione della graduatoria definitiva di concorso; entrambi nella parte in cui non hanno incluso/escluso la ricorrente dall''elenco/lista dei 48 soggetti dichiarati vincitori del predetto concorso; 10) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi adottati, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso, i verbali inerenti la correzione degli elaborati consegnati e conosciuti alla ricorrente solo in data 6.12.2024 nel corso del procedimento per accesso agli atti RG 10179/2024 TAR LAZIO- ROMA e gli atti preliminari riguardanti la composizione e l''insediamento della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. DA OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato il 16/01/2025 e depositato il 11/02/2025, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati del concorso bandito dal Ministero per gli Affari Esteri a 50 posti di Segretario di Legazione in prova (G.U., IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 24, del 22 marzo 2024 ).
1.2. Segnatamente, la ricorrente, premesso di aver preso parte alla procedura selettiva di cui si tratta, insorge avverso il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso del 18/12/24 con cui sono stati dichiarati i 48 vincitori di concorso, approvata il 18.12.2024 con d.m. 5115/700/bis, e pubblicata in pari data sul sito del Ministero, nonché gli atti presupposti sopra indicati.
1.3. La ricorrente rappresenta, più in particolare, di essere stata esclusa dalla selezione all’esito delle prove scritte per effetto del provvedimento pubblicato su sito internet dell’amministrazione il 27/09/2024 e del relativo sottostante verbale conclusivo delle correzioni con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
1.4. Formula i seguenti motivi in diritto:
- “ 1-Violazione e falsa applicazione dell’art.5 del bando concorsuale e delle norme in esso richiamate – carenza del requisito della “competenza tecnica” dei commissari”;
- “2-Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 n.7 del bando concorsuale e delle norme in esso richiamate – traccia non oggetto delle materie di cui all’allegato 2) programma di esame- violazione del principio di autovincolatività della P.A. – eccesso di potere”;
- “3- vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riguardo all’operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito” .
2. Si è costituta l’Amministrazione resistente eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso perché tardivo, non essendo stato tempestivamente impugnato l’atto dal quale deriva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, ossia l’elenco degli ammessi alle prove orali, pubblicato sul portale sin dal 26/09/2024. Nel merito deduce l’infondatezza delle doglianze.
3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 il ricorso è stato così trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è irricevibile avuto riguardo alla tardiva impugnazione.
4.1. Seppur vero in generale che, come rileva la ricorrente, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per la impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere con il provvedimento di approvazione della graduatoria, deve tuttavia osservarsi che tale regola è valida in relazione al presupposto che il ricorrente abbia (utilmente) sostenuto tutte le fasi concorsuali e abbia subito lesione dalla graduatoria finale.
4.2. In presenza di un provvedimento esplicito (o implicito) di esclusione, deve, invece, osservarsi che il ricorrente ha un preciso onere di immediata impugnazione dell’atto immediatamente lesivo, secondo l’ordinaria regola stabilita dall’art. 29 c.p.a. con termini decorrenti dalla notifica-pubblicazione e comunque dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
In tal senso si è già espressa sia la giurisprudenza di primo grado che il Giudice di Appello ritenendo che in tema di concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione del provvedimento di esclusione (o di non ammissione alla successiva prova) decorre dal giorno in cui il candidato ha avuto (o avrebbe potuto avere utilizzando l’ordinaria diligenza) notizia del fatto (v. Cons. Stato, sez. II, 9 aprile 2021, n. 2909), coincidente, nel caso in esame, con la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale. Nessun rilievo può avere la circostanza che solo successivamente l’amministrazione abbia consentito l’accesso agli elaborati concorsuali: invero, seguendo tale tesi, si dilaterebbe sine die la possibilità di impugnare il provvedimento lesivo, in palese elusione della portata precettiva dell’art. 29 c.p.a. (v. Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3829).
4.4. Nel caso di specie, il presupposto fattuale-procedimentale è connotato da tale secondo elemento di specialità, ossia la esclusione della candidata all’esito di una fase procedimentale intermedia, ossia le prove scritte.
In data 26.09.2024 (al più tardi il 27.09.2024, secondo la ricorrente) – come risulta altresì dall’avviso ancora presente sul sito https://portaleconcorsi.esteri.it (cfr All. 5 della produzione dell’amministrazione) – alla pagina “Concorsi” del sito www.esteri.it e mediante ammissione nella bacheca dell’Ufficio V - Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del MAECI - veniva pubblicato l’elenco anonimo dei 54 candidati ammessi alle prove orali (All. 6 della produzione dell’amministrazione). Peraltro, in pari data, secondo la narrazione della ricorrente, accedendo alla propria area riservata, ella ha avuto piena cognizione delle proprie votazioni, tali da non consentirne l’ammissione alla successiva fase delle prove orali ai sensi dell’art. 9 c. 4 del Bando di concorso.
Ne consegue che rispetto a tale esclusione sussisteva un onere di immediata impugnativa.
4.5. A fronte di un onere di immediata impugnazione nella quale dovevano confluire tutte le censure formulate e volte alla contestazione delle correzioni e della composizione della commissione, la doppia impugnativa differita dell’atto escludente unitamente alla graduatoria finale, costituisce un metodo di aggiramento del termine di cui agli art. 29 e 41 c.p.a.
5. Ne consegue che, per quanto concerne il provvedimento di esclusione, il ricorso è proposto tardivamente, oltre il termine di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. L’impugnativa della graduatoria finale, a fronte del consolidamento dell’atto di esclusione, non è sorretta da un concreto interesse alla caducazione dell’atto, non potendo derivarne alcun risultato utile.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile poiché tardivo con riferimento al provvedimento di esclusione, ed inammissibile con riferimento agli altri atti impugnati.
7. Le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile con riferimento all’elenco degli ammessi alla prova orale ed inammissibile per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA OZ, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| DA OZ | Francesco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.