Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n° 797/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Concetta Zappalà Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'8 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 797/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappre- Parte_1 sentante, P.I. , elettivamente domiciliato in Catania via Crociferi 60, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Giovanna Caruso, , pec C.F._1 Email_1 [...]
fax 0957159845– appellante Email_2
CONTRO
Appellata non costituita Controparte_1
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G., n. 311 pronunciata in data 10 maggio 2023
CONCLUSIONI ASP: Dichiarare che non sussiste il diritto di mensa o sostitutivo per il personale sanitario turnista. Dichiarare che non grava sull' Parte_1 l'obbligo di garantire al personale turnista il servizio mensa o modalità a
[...] questo alternative;
che non sussiste illegittimità e/o discriminatorietà del regola- mento aziendale adottato con delibera n. 1357/2000; Con refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., dipendente Parte_2 con qualifica di ausiliario specializzato - addetto servizio socio sanitario dell' di in servizio presso il SPDC di Parte_1 Parte_1
Barcellona P.G., lamentava di avere osservato orari continuativi di oltre sei ore senza usufruire né del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, del valore di
4,13 euro, e lamentava inoltre che con Regolamento Aziendale adottato con delibe- razione n. 1357 del 16.03.2000 parte resistente aveva attivato un servizio sostitutivo della mensa, limitandone la fruizione ai soli dipendenti che lavoravano cinque giorni la settimana, per i due giorni in cui avevano il rientro pomeridiano. Precisato
di avere invano richiesto in via stragiudiziale alla controparte di riconoscerle il di- ritto ad accedere alla pausa mensa o alle modalità sostitutive, in sostanza consistenti nell'erogazione del controvalore del buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore, Parte chiedeva la condanna di ad accordare quanto rifiutato. Parte Resistendo con sentenza n° 311 depositata in data 10 maggio 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando dunque parte resistente al pagamento della somma di € 1.676,78 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda. Parte ha proposto appello con ricorso depositato in data 9 novembre 2023. Pt_2
non è costituita.
[...]
Alla prima udienza (8 ottobre 2024), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. Parte mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, l non ha né depositato note né provato l'avvenuta notifica alla controparte. La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note
127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza all'8 aprile 2025. Neanche il nuovo ter- mine è stato seguito da deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. tiene luogo della presenza in udienza. L'ordinanza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è stata regolarmente con- segnata in data 10 ottobre 2024 all'indirizzo pec dichiarato dall'appellante. Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile. Nulla va disposto per le spese, stante la man- cata costituzione dell'appellata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'ap- pello proposto con ricorso depositato in data 9 novembre 2023 dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante, contro , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 311/2023 pubblicata il 10 mag- gio 2023, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 9 aprile 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Concetta Zappalà)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea