Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1967, n. 2091
CASS
Sentenza 5 agosto 1967

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Dichiarato interrotto il processo per essere intervenuto, nel corso del giudizio di appello, il fallimento del convenuto debitore, e invalidamente notificato l'atto di riassunzione nei confronti del curatore presso il legale che aveva difeso il fallito prima che intervenisse la dichiarazione di Estinzione del processo, anzicche nel modo previsto dall'art. 138 cod.proc.civ. o in uno dei luoghi tassativamente indicati dal successivo art. 139.*

Intervenuta rinunzia della parte interessata alla dichiarazione di Estinzione del processo, non puo il giudice procedere a tale dichiarazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/1967, n. 2091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2091
    Data del deposito : 5 agosto 1967

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