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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 18 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5869/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Concetta La Torre, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, giusta procura allegata in atti. RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023 La esponeva che, con sentenza Parte_1
n. 1934/2015 del 13.11.2015, il Tribunale di Messina – sezione lavoro, previo riconoscimento e dichiarazione che tra esso ricorrente e era intercorso un rapporto di lavoro a tempo CP_2
indeterminato a decorrere dal 7.6.1996, data di assunzione dello stesso con il primo contratto, aveva condannato la società all'immediato ripristino del rapporto di lavoro.
Non avendo l' provveduto alla riassunzione del lavoratore nonostante apposita Pt_2
diffida del 17.11.2015, egli aveva depositato, in data 30.5.2017, ricorso al Tribunale del lavoro di Messina, rivendicando il risarcimento dei danni patrimoniali da commisurarsi alle
1 retribuzioni mensili di fatto da corrispondersi dal 13.11.2015 fino all'effettivo soddisfo;
espletata apposita c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 844/23 del 2.5.2023 aveva rigettato il ricorso, ritenendo la domanda cristallizzata al momento del deposito del ricorso stesso.
Invocava, pertanto, la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dal 30.5.2017 fino alla data del deposito del ricorso per cui è causa.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare che egli, in ragione della sua mancata riassunzione, aveva subito notevoli danni patrimoniali e, conseguentemente, di condannare la società convenuta al risarcimento dei medesimi, da commisurarsi alle retribuzioni mensili da corrispondersi dal 15.5.2017 al soddisfo, ammontanti a circa € 75.562,84 o a quella diversa somma determinata in corso di causa, anche tenuto conto delle retribuzioni percepite per i periodi lavorativi indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 26.1.2024. CP_3
Spiegava che avverso la sentenza n. 1934/2015 del 13.11.2015 del Tribunale di Messina era stato proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Messina, al cui esito era stata pronunciata sentenza n. 456/2018 del 22.5.2018, con la quale era stata rideterminata la misura dell'indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183/2010 riconosciuta in favore del lavoratore ed accertato il suo diritto alla copertura previdenziale ed assicurativa in ragione dell'anzianità lavorativa riconosciuta con decorrenza dalla data di conversione del contratto a termine
(7.6.1996, nel caso del sig. . Pt_1
Esponeva ancora che, nel successivo ricorso per cassazione avverso la superiore sentenza (proc. n. 31289/2018 R.G.), la Suprema Corte, con ordinanza n. 23341/2020, aveva escluso il diritto alla copertura previdenziale ed assicurativa in ragione dell'anzianità lavorativa riconosciuta.
Evidenziava che, nel giudizio n. 2537/2017 R.G. Tribunale di Messina sez. lav., era stato accertato che, per il periodo dal 13.11.2015 al 15.05.2017, non vi erano differenze retributive in favore del sig. Pt_1
Deduceva che il diritto al risarcimento dell'asserito danno patrimoniale, reclamato in ricorso, non poteva prescindere dall'offerta della prestazione lavorativa e che comunque l'asserito pregiudizio economico avrebbe dovuto essere commisurato alla paga base con detrazione dell'aliunde perceptum. Specificava i criteri di calcolo del presunto pregiudizio economico, da parametrarsi alla paga base del profilo di operaio motorista livello C, posizione retributiva C2, e senza applicazione degli aumenti periodici di anzianità. Sottolineava che, tenuto conto dell'aliunde perceptum nel periodo considerato, non sussisteva il paventato danno
2 economico, stante il divario esistente tra le retribuzioni percepite aliunde e i minimi tabellari per il profilo di motorista.
Chiedeva l'integrale rigetto del ricorso, e l'accoglimento dell'eccezione dell'aliunde perceptum. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica,
l'udienza del 18.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Al fine di valutare l a fondatezza delle domande attoree, giova premettere che il
Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, con sentenza n. 1934/2015 del 13.11.2015 ha disposto: “a) in accoglimento della domanda proposta da… La dichiara che tra gli stessi e Parte_3
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data CP_3
di assunzione degli stessi con il primo contratto;
b) condanna a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire ai ricorrenti CP_3 il danno in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
La Corte d'Appello di Messina – Sez. Lavoro, con sentenza n. 456/2018 del 19.7.2018, così ha riformato la pronuncia di primo grado: “In accoglimento dell'appello incidentale promosso da condanna a corrispondere loro Parte_4 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ferma restando la declaratoria adottata dal primo giudice di conversione del contratto a termine con i predetti stipulati, rispettivamente il
7.6.1996 ( )… dichiara, in ragione dell'anzianità lavorativa che qui si riconosce Parte_1 con le dette ricorrenze, il loro diritto alla copertura previdenziale ed assicurativa”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 23341/2020 del 23.10.2020, ha cassato parzialmente la sentenza di appello e ha dichiarato: “…decidendo nel merito, limita il risarcimento del danno riconosciuto dai giudici di appello ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n.
183 del 2010, alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come liquidati, con esclusione del diritto alla copertura previdenziale ed assicurativa in ragione della anzianità lavorativa riconosciuta”.
5. Si osserva preliminarmente che una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa generale del codice civile in tema di contratti a prestazioni corrispettive (artt.
1453 c.c. e segg.) induce al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività (intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l'adempimento, del solo risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa) nei casi in cui il datore di lavoro, senza giustificato
3 motivo, nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico e l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, non provveda alla riammissione in servizio a fronte dell'offerta della prestazione. In dette ipotesi, sul lavoratore non possono ricadere le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro: l'ingiustificato rifiuto, infatti, impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale. Ne consegue che il datore di lavoro dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni - pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva - a decorrere dalla messa in mora (v. così Cass., sez.
6 - lav., n.
21947/2018; S.U. n. 2990/2018).
La società resistente ha eccepito, nella memoria di costituzione, la mancanza di una valida offerta. Ma, tenuto conto che il Tribunale di Messina prima e la Corte d'Appello poi non si sono limitati a riconoscere il diritto alla riassunzione, avendo fissato anche la data di inizio del relativo diritto, non può più discutersi dell'an della pretesa, così come cristallizzata con valore di giudicato interno dalla sentenza ormai definitiva, essendo il presente giudizio diretto solo all'accertamento e alla liquidazione dell'esatto ammontare di un credito già accertato.
6. Ciò premesso, nel procedimento n. 2537/2017 RG Trib. Messina, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti da commisurarsi alle retribuzioni mensili da corrispondersi dal 13.11.2015. Il Giudice adito, sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u., assumendo in considerazione il periodo dalla sentenza di conversione del contratto
(13.11.2015) alla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio (15.5.2017), e detratto
l'aliunde perceptum, ha escluso la sussistenza di differenze retributive da liquidare a titolo risarcitorio in favore del ricorrente e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso.
Nel presente giudizio il ricorrente rivendica il risarcimento dei danni subiti per il periodo successivo, ovvero dal 16.5.2017 al soddisfo, sempre da commisurarsi alle retribuzioni mensili che avrebbe dovuto percepire in caso di tempestiva riassunzione. Anche nel presente procedimento la pretesa deve essere cristallizzata alla data di deposito del ricorso, ovvero al
16.11.2023.
7. La quantificazione dell'eventuale danno subito dal ricorrente dal 16.5.2017 al
16.11.2023, da parametrarsi alle retribuzioni che l' resistente avrebbe dovuto Pt_2
corrispondere al lavoratore qualora avesse tempestivamente ottemperato al provvedimento giudiziale di assunzione, è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile.
Ai fini della quantificazione, si è tenuto conto del livello di inquadramento riconducibile alla qualifica di assunzione del ricorrente nel primo contratto di arruolamento convertito
4 giudizialmente in contratto a tempo indeterminato, ovvero alla qualifica di “operaio motorista”, corrispondente, nell'ambito del CCNL mobilità, al livello professionale C.
Il c.t.u. ha redatto un duplice conteggio, sia applicando la posizione retributiva base C2, sia quella superiore C1, includendo nel calcolo anche gli aumenti periodici di anzianità eventualmente spettanti, e detraendo l'aliunde perceptum relativo al medesimo periodo.
Orbene, all'esito delle operazioni peritali, il c.t.u. ha escluso la sussistenza di differenze retributive in favore del ricorrente e, di conseguenza, di un danno economico suscettibile di tutela risarcitoria, sia considerando la posizione retributiva C2 che quella C1: “Dai conteggi descritti nella presente relazione di consulenza tecnica, in ragione delle due diverse posizioni retributive indicate dal Giudice e riconducibili alle posizioni retributive C1 e C2 per il periodo compreso tra il 16.05.2017 ed il 16.11.2023 non risultano differenze retributive a favore del ricorrente”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente incaricato meritano piena condivisione, essendo esenti da vizi logico – matematici, adeguatamente motivate ed illustrate sulla base di tabelle facilmente verificabili.
8. Alla luce delle risultanze peritali le domande attoree vanno conseguentemente rigettate.
9. Le ragioni della decisione, tenuto conto dell'inadempimento della resistente CP_4 all'obbligo giudiziale di riassunzione del ricorrente, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 16.11.2023 contro in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
che liquida in € 3.348,75 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a.
[...]
5 e i.v.a., compensando la restante quota.
- pone definitivamente a carico di Parte_1
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 19 marzo 2025
6
gli esborsi relativi alla c.t.u.,
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo