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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale con sede in Acri, alla Via Croce di Greca n. 5, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luigi Maiorano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
sito in Acri, Via Amendola n. 132;
APPELLANTE
E
(C.F. ), titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
ditta individuale con sede in Spezzano della Sila, alla Via Forgitelle n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Cesareo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende (CS), Via Papa Giovanni XIII;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'udienza del 21.1.2025, la causa era posta in decisione in data 4.2.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Per < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita -contrariis reiectis-, ritenere Parte_1
fondati i motivi esposti con l'atto di appello e per l'effetto riformare l'impugnata Sentenza nelle parti
impugnate, quindi, in accoglimento del presente gravame, -IN VIA PRELIMINARE ED
ISTRUTTORIA previa rimessione della causa sul ruolo, disporre la rinnovazione della CTU tecnica,
perché palesemente erronea, fortemente lacunosa ed illogica, anche al fine di verificare e quantificare
l'effettiva e reale consistenza dei lavori eseguiti dalla mentre NEL MERITO - Controparte_2
ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale ha regolarmente eseguito i lavori posti a base del decreto ingiuntivo n. 996/2013 emesso
dal Tribunale di Cosenza e di cui a fattura n. 11 del 11.04.2013, condannando il sig.
[...]
al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 112.767,26, oltre interessi di CP_1
mora sino al soddisfo, o per la diversa somma che potrà essere accertata, quindi, RIGETTARE in toto
ogni avversa domanda anche riconvenzionale e di risarcimento danni perché illegittima ed infondata.
Con rifusione delle spese e competenze di lite>>.
Per CP_1 CP_1
motivi esposti nel proprio atto introduttivo dichiarare, in via assorbente, il proposto appello
improcedibile ai sensi dell'art. 348 cpc ovvero inammissibile ex art. 342 bis cpc;
in ogni caso e
comunque rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2498/2018 resa dal
Tribunale di Cosenza depositata e pubblicata in data 23 novembre 2018 perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti nella parte motiva del proprio atto e, per
l'effetto confermare la sentenza impugnata nella parte in cui in accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo spiegata in primo grado dal sig. ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 996/2013 e nella parte in cui in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata
dal sig. ha condannato il sig. al pagamento della somma Controparte_1 Parte_1
necessaria per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino della funzionalità del lago, sì come quantificata
dal CTU nell'importo di euro 58.200,00, oltre euro 7.500,00 per le indagini e rilievi. In accoglimento
dell'appello incidentale per tutti i motivi esposti nel proprio atto introduttivo, riformare parzialmente
la sentenza n. 2498/2018 limitatamente alla parte in cui è stato quantificato, equitativamente, il
danno da mancato guadagno nella sola somma di euro 25.000,00, e per l'effetto condannare il sig.
2 al pagamento a favore del sig. della somma, sì come Parte_1 Controparte_1
quantificata nella CTP a firma dell'ing. di euro 217.812,00 per gli anni 2011/2014 a Persona_1
titolo di mancato guadagno, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ovvero in subordine in una somma da quantificarsi in via equitativa;
In estremo subordine, nella denegata e
non condivisa ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale confermare, integralmente, la
sentenza n. 2498/2018 e dunque anche nella parte in cui il sig. è stato condannato Parte_1
al pagamento della somma di euro 25.000,00 per i danni da mancato guadagno. In via istruttoria:
nella denegata e non condivisa ipotesi in cui si ritenessero non provati il mancato guadagno per la
minor produzione del raccolto per gli anni 2011 e 2012 ed il mancato utile per gli anni 2013 -2014,
reitera la richiesta di CTU volta alla sola verifica dei danni da mancato guadagno provati dal sig.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, richiesta da Controparte_1
controparte. A tal proposito, sembra opportuno precisare che detta istanza istruttoria è stata già
rigettata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con provvedimento del 30/10/2019, unitamente alla
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 25 luglio 2013, il sig. Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 996/2013 con il quale
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 112.767,26 oltre interessi legali e spese ed
onorari del procedimento, a favore del sig. titolare dell'omonima individuale per il Parte_1
mancato pagamento della fattura n. 11 dell'11.4.2013, per la realizzazione da parte di quest'ultimo
di un invaso in località Cerrito del Comune di Si costituiva, alla prima udienza di CP_1
trattazione del 16 gennaio 2014, il sig. con comparsa di costituzione e risposta, il Parte_1
quale in via preliminare chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nel merito
rigettare l'avversa opposizione nonché la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in
diritto con conferma del d.i. n. 998/2013 con vittoria e spese e competenze di lite. A scioglimento
della riserva assunta alla prima udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma IV n. 1,2,3.
Svolta la fase istruttoria, nel corso della quale veniva reso l'interrogatorio formale delle parti, escussi
3 sia i testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa all'udienza del 28 maggio 2018 veniva
introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
La causa, all'udienza del 28.5.2018, è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 2498/2018, pubblicata il 23.11.2018 il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, così decideva:” Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
revoca il D.I. n. 996/2013; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte opposta
al pagamento in favore di parte opponente dei danni che si quantificano in complessive euro 83.200,00
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di
lite, che si liquidano in euro 351,25 per spese ed euro 6.715,00 per compensi oltre rimborso forfettario
al 15% iva e cpa in favore dell'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 133 Testo Unico Spese di Giustizia;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di liquidazione del consulente di cui al decreto
di liquidazione del 17.2.17”.
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il sig. interponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- col primo motivo d'appello eccepiva “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto l'opposizione fondata” sull'errato presupposto che relativamente ai lavori oggetto di contestazione e che sono alla base della pretesa creditoria del giudizio monitorio,
non è stata fornita alcuna prova né documentale né orale in ordine all'affidamento,
all'esecuzione degli stessi né tantomeno sul fatto che l'ampliamento sia conseguenza dei lavori di pulizia del lago e delle attività connesse. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante il Giudice avrebbe travisato i fatti di causa nonché gli elementi istruttori acquisiti agli atti in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c;
- col secondo motivo di appello denunciava “la violazione degli elementi istruttori nonché
degli artt. 116 c.c.; 118 c.c. e 2697 c.c.” per avere il Giudice di primo grado erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni stravolgendo completamente gli elementi istruttori e violando gli artt. 116, 118 e 2697 c.c., condannando il al Pt_1
pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle
4 funzionalità del lago così come quantificato dal CTU,
-col terzo motivo di appello denunciava la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
per avere il primo giudicante riconosciuto, sulla base del parziale prosciugamento del lago addebitabile ai lavori eseguiti dalla ditta, una contrazione della produzione e, quindi una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva il sig.
il quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
in via assorbente eccepiva l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello proposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto chiedeva la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui il Giudice di prime cure ha quantificato il danno da mancato guadagno nella somma di euro 25.000,00 non tenendo conto della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. e, quindi nella Persona_1
maggior somma pari ad euro 217.812,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà
in corso di causa.
Alla prima udienza di comparizione gli appellanti insistevano nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2022.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 4.2.2025 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale
5 avanzata dall'appellato Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
6 dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Nel merito, l'appello proposto da non può trovare accoglimento. Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che nessuna prova è stata fornita in ordine all'affidamento dell'incarico avente ad oggetto i lavori dallo stesso eseguiti nonché l'effettiva loro portata relativamente all'ampliamento dell'invaso di cui trattasi.
Con il secondo motivo di appello parte appellante denuncia “la violazione degli elementi
istruttori nonché degli artt. 116 c.c.; 118 c.c. e 2697 c.c.” per avere il Giudice di primo grado erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni stravolgendo completamente, a suo dire, gli elementi istruttori e violando gli artt. 116, 118 e 2697 c.c.
condannando il al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi ed Pt_1
il ripristino delle funzionalità del lago così come quantificato dal CTU.
Con il terzo motivo di appello la difesa del eccepisce la violazione degli artt. Pt_1
115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il primo giudicante riconosciuto, sulla base del parziale prosciugamento del lago addebitabile ai lavori eseguiti dalla ditta, una contrazione della produzione e, quindi una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Tutti i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Del tutto esente da censura si atteggia innanzitutto la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'opposizione fondata sul presupposto che sui lavori oggetto di contestazione, e posti alla base della pretesa creditoria del monitorio, non sia stata fornita alcuna prova né documentale né orale in ordine alla modifica/ampliamento dell'invaso.
Ed invero, il complesso delle emergenze processuali orali e documentali (consulenza
7 tecnica d'ufficio espletata in primo grado) vale, ad avviso di questa Corte, a suffragare la certa ed univoca dimostrazione che non è stata fornita prova in ordine all'affidamento dei lavori in termini di ampliamento dell'invaso, non ricorrendo alcuna erronea valutazione delle stesse da parte del giudice di prime cure nei termini prospettati a sostegno del gravame.
Più in particolare, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha accertato Persona_2
a pag. 5 dell'elaborato che “l'impresa ha eseguito lavori di pulizia del laghetto e di Pt_1
riprofilatura delle sponde”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte dott. ha affermato che “la Per_3
sovrapposizione delle foto 4/2009 prima della pulizia del laghetto e 4/2016 post pulizia del laghetto
mettono in luce come la traccia planimetrica prima e dopo detto intervento di pulizia del lago mostrino
differenze di modestissima entità”… la sovrapposizione delle immagini, con buona approssimazione,
mostra lo stato dell'invaso prima e dopo l'esecuzione dei lavori e consente di affermare che i lavori
eseguiti dall'impresa hanno interessato sicuramente la pulizia (dai detriti sedimentati) e Pt_1
riprofilatura delle sponde col conseguente relativo ampliamento dello specchio d'acqua verso monte”
(pag. 3 consulenza).
Senza considerare, poi, la circostanza che lo stesso odierno appellante, durante Pt_1
l'interrogatorio formale del 27.5.2015, svoltosi nel primo grado di giudizio, ha affermato che i lavori per cui è causa sono iniziati senza progetto confermando, quindi, la mancanza del rilievo di uno stato dei fatti prima dei lavori e, quindi, di un ampliamento effettivo del laghetto.
Appare, quindi, evidente che sui lavori oggetto di contestazione e, che fondano la pretesa creditoria, non è stata fornita alcuna prova in ordine all'affidamento o all'esecuzione degli stessi in termini di modifica o ampliamento così come prospettato dall'appellante.
Così come del pari analogamente non vale a scalfire il portato della consulenza in atti,
il contenuto delle argomentazioni poste alla base del terzo motivo di appello del e Pt_1
relativo all'accertamento del danno con conseguente valutazione equitativa dello stesso;
il consulente ha evidenziato che l'impresa ha eseguito lavori di pulizia del laghetto e riprofilatura
delle sponde, svuotando l'invaso eseguendo un taglio nel rilevato in terra costituente la diga;
il
8 rilevato ricostituito non a perfetta regola d'arte ha generato moti di filtrazione nello
sbarramento con conseguente perdite dell'invaso quantificando, per l'eliminazione dei vizi,
lavori di impermeabilizzazione per un ammontare complessivo pari ad euro 58.200,00.
Ciò posto, dunque, può senz'altro affermarsi come la pronuncia gravata si sottragga in argomento alle censure di cui all'interposta impugnazione, in quanto frutto di una corretta valutazione dei dati probatori acquisiti in esito al giudizio, nonché di un esatto inquadramento dei fatti in punto di diritto operato alla stregua del costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un
rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento
di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Civ. ord. n.
34831 del 29/12/2024).
In conclusione, quindi, l'ampliamento di modesta entità dell'invaso, emerso nel corso della consulenza, è, come accertato dallo stesso CTU, conseguenza della pulizia del lago e delle attività a questa riconducibile.
Occorre, adesso, esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_1
avente ad oggetto la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui il Giudice
[...]
di prime cure ha quantificato il danno da mancato guadagno nella somma di euro 25.000,00,
non tenendo conto della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. e, Persona_1
quindi, della maggior somma pari ad euro 217.812,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Sul punto, occorre precisare che, come chiarito dal Supremo Collegio “il potere di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce
espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un
giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con
l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del
9 debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro,
intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi
sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice
del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,
invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno
ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Civ.
Sez. 3 - , ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Ebbene, il Giudice di prime cure, relativamente alla consulenza di parte depositata, ha specificato che “i criteri indicati seppure dettagliati e compiutamente specificati ed oggetto di una
analitica consulenza di parte non possono essere presi a base certa della liquidazione poiché le
proiezioni relative del consulente di parte si fondano, in parte, sulle dichiarazioni del teste il Tes_1
quale conferma la diminuzione degli ettari di coltivazione ma non lascia escludere, in difetto di
ulteriore elementi sia intrinseci che estrinseci ai fatti di causa, che sulla minore produzione
abbiano inciso in maniera concorrente e/od esclusiva altri fattori concomitanti ed esterni”.
Ne consegue, quindi, che questa Corte in applicazione dei principi sopra richiamati,
ritiene insindacabile la valutazione compiuta nella specie dal Giudice di prime cure.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impongono statuizioni finali di rigetto dell'appello proposto e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2498/2018, pubblicata il 23.11.2018,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
10 2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del giudizio;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 04.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
11
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale con sede in Acri, alla Via Croce di Greca n. 5, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luigi Maiorano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
sito in Acri, Via Amendola n. 132;
APPELLANTE
E
(C.F. ), titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2
ditta individuale con sede in Spezzano della Sila, alla Via Forgitelle n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Cesareo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende (CS), Via Papa Giovanni XIII;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'udienza del 21.1.2025, la causa era posta in decisione in data 4.2.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
1 conclusioni delle parti
Per < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita -contrariis reiectis-, ritenere Parte_1
fondati i motivi esposti con l'atto di appello e per l'effetto riformare l'impugnata Sentenza nelle parti
impugnate, quindi, in accoglimento del presente gravame, -IN VIA PRELIMINARE ED
ISTRUTTORIA previa rimessione della causa sul ruolo, disporre la rinnovazione della CTU tecnica,
perché palesemente erronea, fortemente lacunosa ed illogica, anche al fine di verificare e quantificare
l'effettiva e reale consistenza dei lavori eseguiti dalla mentre NEL MERITO - Controparte_2
ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale ha regolarmente eseguito i lavori posti a base del decreto ingiuntivo n. 996/2013 emesso
dal Tribunale di Cosenza e di cui a fattura n. 11 del 11.04.2013, condannando il sig.
[...]
al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 112.767,26, oltre interessi di CP_1
mora sino al soddisfo, o per la diversa somma che potrà essere accertata, quindi, RIGETTARE in toto
ogni avversa domanda anche riconvenzionale e di risarcimento danni perché illegittima ed infondata.
Con rifusione delle spese e competenze di lite>>.
Per CP_1 CP_1
motivi esposti nel proprio atto introduttivo dichiarare, in via assorbente, il proposto appello
improcedibile ai sensi dell'art. 348 cpc ovvero inammissibile ex art. 342 bis cpc;
in ogni caso e
comunque rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2498/2018 resa dal
Tribunale di Cosenza depositata e pubblicata in data 23 novembre 2018 perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti nella parte motiva del proprio atto e, per
l'effetto confermare la sentenza impugnata nella parte in cui in accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo spiegata in primo grado dal sig. ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 996/2013 e nella parte in cui in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata
dal sig. ha condannato il sig. al pagamento della somma Controparte_1 Parte_1
necessaria per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino della funzionalità del lago, sì come quantificata
dal CTU nell'importo di euro 58.200,00, oltre euro 7.500,00 per le indagini e rilievi. In accoglimento
dell'appello incidentale per tutti i motivi esposti nel proprio atto introduttivo, riformare parzialmente
la sentenza n. 2498/2018 limitatamente alla parte in cui è stato quantificato, equitativamente, il
danno da mancato guadagno nella sola somma di euro 25.000,00, e per l'effetto condannare il sig.
2 al pagamento a favore del sig. della somma, sì come Parte_1 Controparte_1
quantificata nella CTP a firma dell'ing. di euro 217.812,00 per gli anni 2011/2014 a Persona_1
titolo di mancato guadagno, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ovvero in subordine in una somma da quantificarsi in via equitativa;
In estremo subordine, nella denegata e
non condivisa ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale confermare, integralmente, la
sentenza n. 2498/2018 e dunque anche nella parte in cui il sig. è stato condannato Parte_1
al pagamento della somma di euro 25.000,00 per i danni da mancato guadagno. In via istruttoria:
nella denegata e non condivisa ipotesi in cui si ritenessero non provati il mancato guadagno per la
minor produzione del raccolto per gli anni 2011 e 2012 ed il mancato utile per gli anni 2013 -2014,
reitera la richiesta di CTU volta alla sola verifica dei danni da mancato guadagno provati dal sig.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, richiesta da Controparte_1
controparte. A tal proposito, sembra opportuno precisare che detta istanza istruttoria è stata già
rigettata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con provvedimento del 30/10/2019, unitamente alla
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 25 luglio 2013, il sig. Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 996/2013 con il quale
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 112.767,26 oltre interessi legali e spese ed
onorari del procedimento, a favore del sig. titolare dell'omonima individuale per il Parte_1
mancato pagamento della fattura n. 11 dell'11.4.2013, per la realizzazione da parte di quest'ultimo
di un invaso in località Cerrito del Comune di Si costituiva, alla prima udienza di CP_1
trattazione del 16 gennaio 2014, il sig. con comparsa di costituzione e risposta, il Parte_1
quale in via preliminare chiedeva di concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nel merito
rigettare l'avversa opposizione nonché la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in
diritto con conferma del d.i. n. 998/2013 con vittoria e spese e competenze di lite. A scioglimento
della riserva assunta alla prima udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma IV n. 1,2,3.
Svolta la fase istruttoria, nel corso della quale veniva reso l'interrogatorio formale delle parti, escussi
3 sia i testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa all'udienza del 28 maggio 2018 veniva
introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
La causa, all'udienza del 28.5.2018, è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 2498/2018, pubblicata il 23.11.2018 il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, così decideva:” Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
revoca il D.I. n. 996/2013; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte opposta
al pagamento in favore di parte opponente dei danni che si quantificano in complessive euro 83.200,00
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la parte opposta al pagamento delle spese di
lite, che si liquidano in euro 351,25 per spese ed euro 6.715,00 per compensi oltre rimborso forfettario
al 15% iva e cpa in favore dell'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 133 Testo Unico Spese di Giustizia;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di liquidazione del consulente di cui al decreto
di liquidazione del 17.2.17”.
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il sig. interponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- col primo motivo d'appello eccepiva “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto l'opposizione fondata” sull'errato presupposto che relativamente ai lavori oggetto di contestazione e che sono alla base della pretesa creditoria del giudizio monitorio,
non è stata fornita alcuna prova né documentale né orale in ordine all'affidamento,
all'esecuzione degli stessi né tantomeno sul fatto che l'ampliamento sia conseguenza dei lavori di pulizia del lago e delle attività connesse. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante il Giudice avrebbe travisato i fatti di causa nonché gli elementi istruttori acquisiti agli atti in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c;
- col secondo motivo di appello denunciava “la violazione degli elementi istruttori nonché
degli artt. 116 c.c.; 118 c.c. e 2697 c.c.” per avere il Giudice di primo grado erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni stravolgendo completamente gli elementi istruttori e violando gli artt. 116, 118 e 2697 c.c., condannando il al Pt_1
pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino delle
4 funzionalità del lago così come quantificato dal CTU,
-col terzo motivo di appello denunciava la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
per avere il primo giudicante riconosciuto, sulla base del parziale prosciugamento del lago addebitabile ai lavori eseguiti dalla ditta, una contrazione della produzione e, quindi una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva il sig.
il quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
in via assorbente eccepiva l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello proposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto chiedeva la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui il Giudice di prime cure ha quantificato il danno da mancato guadagno nella somma di euro 25.000,00 non tenendo conto della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. e, quindi nella Persona_1
maggior somma pari ad euro 217.812,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà
in corso di causa.
Alla prima udienza di comparizione gli appellanti insistevano nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2022.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 4.2.2025 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale
5 avanzata dall'appellato Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
6 dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Nel merito, l'appello proposto da non può trovare accoglimento. Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che nessuna prova è stata fornita in ordine all'affidamento dell'incarico avente ad oggetto i lavori dallo stesso eseguiti nonché l'effettiva loro portata relativamente all'ampliamento dell'invaso di cui trattasi.
Con il secondo motivo di appello parte appellante denuncia “la violazione degli elementi
istruttori nonché degli artt. 116 c.c.; 118 c.c. e 2697 c.c.” per avere il Giudice di primo grado erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni stravolgendo completamente, a suo dire, gli elementi istruttori e violando gli artt. 116, 118 e 2697 c.c.
condannando il al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi ed Pt_1
il ripristino delle funzionalità del lago così come quantificato dal CTU.
Con il terzo motivo di appello la difesa del eccepisce la violazione degli artt. Pt_1
115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il primo giudicante riconosciuto, sulla base del parziale prosciugamento del lago addebitabile ai lavori eseguiti dalla ditta, una contrazione della produzione e, quindi una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Tutti i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Del tutto esente da censura si atteggia innanzitutto la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'opposizione fondata sul presupposto che sui lavori oggetto di contestazione, e posti alla base della pretesa creditoria del monitorio, non sia stata fornita alcuna prova né documentale né orale in ordine alla modifica/ampliamento dell'invaso.
Ed invero, il complesso delle emergenze processuali orali e documentali (consulenza
7 tecnica d'ufficio espletata in primo grado) vale, ad avviso di questa Corte, a suffragare la certa ed univoca dimostrazione che non è stata fornita prova in ordine all'affidamento dei lavori in termini di ampliamento dell'invaso, non ricorrendo alcuna erronea valutazione delle stesse da parte del giudice di prime cure nei termini prospettati a sostegno del gravame.
Più in particolare, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha accertato Persona_2
a pag. 5 dell'elaborato che “l'impresa ha eseguito lavori di pulizia del laghetto e di Pt_1
riprofilatura delle sponde”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte dott. ha affermato che “la Per_3
sovrapposizione delle foto 4/2009 prima della pulizia del laghetto e 4/2016 post pulizia del laghetto
mettono in luce come la traccia planimetrica prima e dopo detto intervento di pulizia del lago mostrino
differenze di modestissima entità”… la sovrapposizione delle immagini, con buona approssimazione,
mostra lo stato dell'invaso prima e dopo l'esecuzione dei lavori e consente di affermare che i lavori
eseguiti dall'impresa hanno interessato sicuramente la pulizia (dai detriti sedimentati) e Pt_1
riprofilatura delle sponde col conseguente relativo ampliamento dello specchio d'acqua verso monte”
(pag. 3 consulenza).
Senza considerare, poi, la circostanza che lo stesso odierno appellante, durante Pt_1
l'interrogatorio formale del 27.5.2015, svoltosi nel primo grado di giudizio, ha affermato che i lavori per cui è causa sono iniziati senza progetto confermando, quindi, la mancanza del rilievo di uno stato dei fatti prima dei lavori e, quindi, di un ampliamento effettivo del laghetto.
Appare, quindi, evidente che sui lavori oggetto di contestazione e, che fondano la pretesa creditoria, non è stata fornita alcuna prova in ordine all'affidamento o all'esecuzione degli stessi in termini di modifica o ampliamento così come prospettato dall'appellante.
Così come del pari analogamente non vale a scalfire il portato della consulenza in atti,
il contenuto delle argomentazioni poste alla base del terzo motivo di appello del e Pt_1
relativo all'accertamento del danno con conseguente valutazione equitativa dello stesso;
il consulente ha evidenziato che l'impresa ha eseguito lavori di pulizia del laghetto e riprofilatura
delle sponde, svuotando l'invaso eseguendo un taglio nel rilevato in terra costituente la diga;
il
8 rilevato ricostituito non a perfetta regola d'arte ha generato moti di filtrazione nello
sbarramento con conseguente perdite dell'invaso quantificando, per l'eliminazione dei vizi,
lavori di impermeabilizzazione per un ammontare complessivo pari ad euro 58.200,00.
Ciò posto, dunque, può senz'altro affermarsi come la pronuncia gravata si sottragga in argomento alle censure di cui all'interposta impugnazione, in quanto frutto di una corretta valutazione dei dati probatori acquisiti in esito al giudizio, nonché di un esatto inquadramento dei fatti in punto di diritto operato alla stregua del costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un
rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento
di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. Civ. ord. n.
34831 del 29/12/2024).
In conclusione, quindi, l'ampliamento di modesta entità dell'invaso, emerso nel corso della consulenza, è, come accertato dallo stesso CTU, conseguenza della pulizia del lago e delle attività a questa riconducibile.
Occorre, adesso, esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_1
avente ad oggetto la riforma della sentenza limitatamente alla parte in cui il Giudice
[...]
di prime cure ha quantificato il danno da mancato guadagno nella somma di euro 25.000,00,
non tenendo conto della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. e, Persona_1
quindi, della maggior somma pari ad euro 217.812,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Sul punto, occorre precisare che, come chiarito dal Supremo Collegio “il potere di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce
espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un
giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con
l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del
9 debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro,
intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi
sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice
del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,
invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno
ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Civ.
Sez. 3 - , ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
Ebbene, il Giudice di prime cure, relativamente alla consulenza di parte depositata, ha specificato che “i criteri indicati seppure dettagliati e compiutamente specificati ed oggetto di una
analitica consulenza di parte non possono essere presi a base certa della liquidazione poiché le
proiezioni relative del consulente di parte si fondano, in parte, sulle dichiarazioni del teste il Tes_1
quale conferma la diminuzione degli ettari di coltivazione ma non lascia escludere, in difetto di
ulteriore elementi sia intrinseci che estrinseci ai fatti di causa, che sulla minore produzione
abbiano inciso in maniera concorrente e/od esclusiva altri fattori concomitanti ed esterni”.
Ne consegue, quindi, che questa Corte in applicazione dei principi sopra richiamati,
ritiene insindacabile la valutazione compiuta nella specie dal Giudice di prime cure.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impongono statuizioni finali di rigetto dell'appello proposto e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2498/2018, pubblicata il 23.11.2018,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
10 2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del giudizio;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 04.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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