Sentenza 13 novembre 2009
Massime • 1
Il difensore, che lamenti l'omessa distrazione delle spese da parte del giudice del merito, è legittimato al ricorso in cassazione nei confronti della parte soccombente in quel giudizio, sussistendo, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., un autonomo diritto del richiedente alla distrazione nei confronti della parte in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/11/2009, n. 24106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24106 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16122/2006 proposto da:
AL GI (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato MENICACCI Stefano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
MASSAFRA GIULIANA;
- intimata -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 30/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/09/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Massafra Giuliana, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore GI CO, eredi di GI Silverio, con ricorso alla Corte di appello di Perugia, convenne il Ministero della giustizia chiedendo l'equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo e la domanda venne accolta con decreto con il quale il Ministero fu anche condannato al pagamento di euro ottocento per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e accessori di legge. L'avv. IN RA ha proposto ricorso avverso tale decreto lamentando che la Corte di appello avesse omesso di distrarre le spese, come richiestole, nei suoi confronti, pur essendosene essa dichiarata antistataria. Il Ministero ha resistito con controricorso, deducendo, fra l'altro, che legittimato passivo, rispetto alla domanda proposta, non è esso Ministero ma la parte in cui favore le spese sono state liquidate.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ma, considerato che non risultava notificato a Massafra Giuliana, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore GI CO, parti del giudizio conclusosi con il decreto impugnato ed in cui favore era stata pronunciata la condanna alle spese di cui si lamentava l'omessa distrazione, questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (alla quale la ricorrente provvedeva tempestivamente), disponendo altresì la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 100, 91 e 93 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di provvedere alla distrazione delle spese di causa, come richiesto dall'avv. RA IN con il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Va premesso che l'avv. IN RA, che lamenta la mancata distrazione delle spese, è legittimata al ricorso nei confronti del Ministero della giustizia, parte soccombente nel giudizio dinanzi alla Corte di appello, sussistendo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., un autonomo diritto del richiedente alla distrazione nei confronti della parte soccombente (Cass. 18 ottobre 2003, n. 15639; 19 agosto 2003, n. 12104; 25 febbraio 2002, n. 2736; 7 aprile 1999, n. 3356).
3. Venendo al merito del ricorso, esso è fondato, avendo la ricorrente richiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio la distrazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e non avendola la Corte di appello disposta, in violazione dell'art. 93 c.p.c.. Ne deriva che il decreto impugnato va cassato sul punto e,
decidendosi la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese giudiziali in esso liquidate in favore della ricorrente avv. IN RA ed a carico del Ministero della Giustizia.
Non avendo il Ministero soccombente dato causa alla mancata distrazione si ravvisano giusti motivi per compensare metà delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell'avv. IN RA, cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata distrazione delle spese e, decidendo nel merito, distrae le spese giudiziali in esso liquidate, pari ad Euro ottocento per onorari e diritti, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, in favore dell'avv. RA IN, ponendole a carico del Ministero della Giustizia. Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla metà delle spese del giudizio di cassazione, compensandone l'altra metà e liquidandole nella misura già ridotta di Euro 250,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009