Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa AN Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere in seguito a trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 56/2023 R.G. tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Perri, elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio in Roma, Largo Colli Albani n. 14
APPELLANTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), contumace C.F._2
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1766/2022 del Tribunale Ordinario di
Velletri, Prima Sezione Civile, pubblicata in data 27.09.2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
1
Conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, fermo restando
l'accertamento sulla nullità e/o inefficacia del D.I. n. 802/2019 R.G. 1922/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri in data 18/04/2019 e notificato il
18/06/2019, con conseguente revoca dello stesso per violazione del principio del ne bis in idem nonché del dedotto e deducibile ex art. 2909 c.c.: in via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
per il mantenimento della figlia e per l'effetto Controparte_1 Persona_1
condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse confermare nel merito la sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la soccombenza reciproca tra le parti e per l'effetto riformare il capo relativo alle spese compensando integralmente le stesse e condannando la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado d'appello”. svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Velletri,
[...]
ha chiesto emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, assumendo di essere creditrice, nei confronti di quest'ultimo, delle somme da
[...] quest'ultimo dovute a titolo di contributo per il mantenimento della figlia AN
(nata il [...]), per i mesi da marzo 2018 a marzo 2019, oltre alla rivalutazione monetaria sulle somme versate nei cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso, il tutto sulla base di quanto stabilito con decreto dello stesso Tribunale del 27.02.2022, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 893 del 05.04.2000.
Con decreto ingiuntivo n. 802/2019 depositato il 18.04.2019 è stato ingiunto al il pagamento della complessiva somma di € 13.901,72 con gli interessi Parte_1
legali, oltre alle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.07.2019, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) la palese violazione dell'art. 2909 c.c. avendo la parte avversa conseguito in sede monitoria una
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duplicazione del titolo in base al quale richiedere il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo, la cui debenza era stata già stabilita dalla sentenza di divorzio;
2)
l'intervenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne;
3) l'errato calcolo delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
L'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 802/2019 e la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di lite.
La opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1766/2022 pubblicata il 27 settembre 2022, ha revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e ha condannato Parte_1
Cont
al pagamento, in favore della della somma di € 6.570,39, oltre interessi
[...]
legali, nonché al rimborso delle spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 2 gennaio 2023, formulando i seguenti motivi:
1) Ingiustizia della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla sopravvenuta autosufficienza economica della sig.ra ; Persona_1
2) Ingiustizia manifesta circa l'erronea quantificazione delle somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria;
3) Ingiustizia della sentenza per disapplicazione dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c. in quanto, pur in presenza di soccombenza reciproca, ha condannato il
Cont sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
L'appellante ha concluso come sopra.
, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in appello, ed è Controparte_1
stata dichiarata contumace con ordinanza del 1° giugno 2025, con la quale è stata anche fissata l'udienza del 20 giugno 2024, successivamente rinviata di ufficio al 23 gennaio
2025, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 questa Corte ha assegnato termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e alla scadenza di tale termine ha deciso la causa in Camera di Consiglio.
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Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il mancato accoglimento da lui formulata in primo grado in merito alla raggiunta autosufficienza economica da parte della figlia deducendo la conseguente infondatezza della Persona_1
Cont domanda di pagamento del contributo paterno formulata dalla
A sostegno della formulata censura, l'appellante rileva che la circostanza della raggiunta autosufficienza economica di AN era stata da lui documentalmente dimostrata in primo grado e in ogni caso non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell'opposta. Evidenzia, a tal fine, che AN: sin dal mese di marzo del
2018 aveva percepito una retribuzione mensile di € 2.830,00 dal C.U.S Roma
Torvergata A.D.S.; nel corso degli anni precedenti aveva percepito svariati redditi ( €
230,00 al mese da settembre 2016 a maggio 2017 per borsa di studio Erasmus, nell'anno 2018 e fino a febbraio 2019 € 1.200,00 al mese e successivamente € 2.830,00 al mese per prestazioni universitarie); nel mese di giugno 2019 aveva conseguito la laurea in Ingegneria ed era stata assunta con contratto a tempo indeterminato da
IT s.p.a. .
Rileva questa Corte che il primo giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia, per non avere l'obbligato agito giudizialmente per ottenere la revoca del contributo per il relativo mantenimento, ai sensi dell'articolo 9 l. 898/70.
Sul punto la decisione è corretta e non merita alcuna censura.
Ed invero, ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento Controparte_1
del contributo posto a carico del per il mantenimento della figlia AN, Parte_1 determinato in £ 700.000 al mese (pari ad € 361,52), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT FOI, in virtù di decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso nel mese di febbraio del 2002.
Osserva questa Corte che sul punto tale decreto non ha subito ulteriori modifiche, né ha costituito oggetto di domanda di revisione, ai sensi dell'articolo 9 l. 898/70. Da ciò discende la validità ed efficacia dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole e la inammissibilità della revisione di tale obbligo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che il fatto sopravvenuto della raggiunta autosufficienza
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economica della figlia avrebbe dovuto essere rilevato dall'obbligato attraverso la speciale procedura di revisione del relativo provvedimento, devoluta al giudice del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (cfr. Cass.
27602/2020).
In definitiva, in mancanza di una revisione della condizione in questione da parte del giudice competente, correttamente il primo giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza dedotta dall'opponente, della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia, trattandosi di un fatto non automaticamente produttivo di effetti, relativamente al titolo posto a sostegno della domanda.
Il motivo non può, quindi, trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erroneità della decisione, relativamente alla quantificazione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria. Al riguardo, il rileva che applicando dal 2003 al 2019 la rivalutazione Parte_1
monetaria sulla somma dovuta a titolo di mantenimento, pari a € 361,52, si otterrebbe l'importo di € 447,57, inferiore a quello che per ammissione della stessa ricorrente era stato versato dall'opponente fino al mese di febbraio 2018 (€ 450,00 al mese), sicché non sarebbe stata correttamente determinata la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall'obbligato dal 1° marzo 2014 al 1° febbraio 2018.
Rileva questa Corte che secondo quanto stabilito con il decreto del Tribunale di
Velletri del 27 febbraio 2002, la somma dovuta era di £ 700.000 al mese, pari ad €
361,52. Applicando la rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI, tale somma a gennaio 2014 era di € 457,32, a gennaio 2015 di € 453,7, a gennaio 2016 di € 454,79,
a gennaio 2017 di € 459,13 e a gennaio 2018 di € 463,11. Ora, sottraendo dalla somma mensile di anno in anno rivalutata l'importo effettivamente versato dall'appellante nel periodo da marzo 2014 a febbraio 2018 (€ 450,00 al mese), si ottiene una differenza di complessivi € 308,10, non corrispondente a quella calcolata dal primo giudice (€
548,14).
Da ciò deriva che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza appellata deve essere riformata, con la riduzione dell'importo dovuto dal in Parte_1
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quello di € 6.330,35 (€ 6.022,25 + € 308,10), in luogo di € 6.570,39, come calcolato dal primo giudice.
Infine, deve essere accolto l'ultimo motivo, con il quale lamenta la sua soccombenza riguardo alle spese di lite di primo grado, nonostante l'accoglimento dell'opposizione.
Sul punto, ritiene questa Corte che l'accogliento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'obbligato al pagamento di una somma
(€ 6.570,39) notevolmente più ridotta rispetto a quella indicata nel monitorio (€
13.901,72), avrebbe dovuto comportare la integrale compensazione delle spese, in ragione della reciproca soccombenza di entrambe le parti con riferimento alle loro rispettive domande.
Anche le spese del presente grado, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, incidentale, devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 2 gennaio 2023, avverso la sentenza n. 1766/2022 emessa il 23 settembre
2022 dal Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata (capi II e III), che conferma nel resto, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.330,35, con gli interessi legali come già riconosciuti in primo grado;
- compensa per intero tra le parti le spese del primo grado;
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)
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