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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA,
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena ________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter cpc ( scadenza note
11/2/25) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di rinvio dalla Cassazione ( sentenza n°10745/2022), nel procedimento iscritto al n° 476/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dagli Parte_1
Avv.ti Giancarlo Grandinetti, Enzo Grandinetti ed Andrea Amatruda elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via Ezio Tarantelli
n°45 di Cosenza, ricorrente in riassunzione
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Adornato e dall' avv. Carmela Filice –
Resistente in Riassunzione-
REGIONE CALABRIA,
Contumace
CONCLUSIONI
Come da scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza il 24.4.2013, iscritto al n. R.G.L. n° 1919/13 il ricorrente
[...]
conveniva in giudizio l' e la Regione Calabria e chiedeva Pt_1 CP_1
la condanna al pagamento dell'importo di € 4.080,59 dovutogli a titolo di mobilità in deroga il periodo dal 15/8/2012 al 31/12/2012 , allegando il possesso dei requisiti soggettivi posti dall'accordo istituzionale per l'erogazione della CIG in deroga e della mobilità in deroga per il 2012 tra la e le parti sociali del 12.5.2011.
A fondamento della propria pretesa deduceva: di aver prestato la propria attività alle dipendenze della società a decorrere dal Controparte_2
25.09.2000 sino alla data delle proprie dimissioni per giusta causa rassegnate il 6.12.2011, con la qualifica di Operaio Guardafili inquadrato nel livello V del CCNL settore Metalmeccanico, mediante contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
di avere percepito il trattamento di disoccupazione ordinaria sino al 13.08.2012 e di aver successivamente presentato il 28.09.2012 presso la Regione Calabria, per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria di appartenenza, formale richiesta per accedere al beneficio economico della mobilità in deroga per l'anno 2012; che l'istanza era rimasta senza esito alcuno.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
legittimazione passiva in quanto soggetto meramente erogatore della prestazione richiesta, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata proposizione della preventiva domanda amministrativa, chiedendone nel merito il rigetto per manifesta infondatezza.
Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito posta l'assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi necessari ad accedere al beneficio richiesto, poiché il rapporto di lavoro del sarebbe cessato per dimissioni volontarie. Pt_1 Con sentenza n. 2516/13 del 02.10.2013, il Tribunale del Lavoro di Cosenza dichiarava improponibile il ricorso, aderendo all'eccezione sollevata dall'ente previdenziale, dopo aver accertato la mancata presentazione della preventiva istanza amministrativa all' CP_1
Avverso detta decisione interponeva appello il e la causa veniva Pt_1
decisa dalla Corte di Appello di NZ che con la sentenza n.1276/2015 dichiarava a sua volta il ricorso inammissibile per tardiva presentazione della domanda amministrativa.
Avverso detta decisione presentava ricorso in Cassazione il Pt_1
contestandone la decisione.
Nel giudizio di Cassazione si costituiva l' per difendersi mentre la CP_1
Regione Calabria restava contumace.
Con la sentenza n.10745/222 la Suprema Corte cassava la decisione con rinvio, per i motivi che verranno di seguito esaminati. con il presente ricorso riassumeva il giudizio rassegnando le Pt_1
originarie conclusioni.
Si costituiva l' per difendersi. CP_1
La Regione Calabria non si costituiva.
Con decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato è stata fissata la data del 12/2/2025 ex art.127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare perentoriamente entro tale data.
Il Collegio, quindi, preso atto degli scritti, all'esito della camera di consiglio ha deciso come da dispositivo depositato e pubblicato telematicamente con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello svolgimento del processo sono state illustrate le vicende processuali.
Va richiamata la decisione della Suprema Corte << Va premesso che l'istituto della c.d. mobilità in deroga era disciplinato, all'epoca dei fatti per cui è causa, dall'art. 1, comma 138, I. n. 191/2009, il quale - per quanto qui rileva - stabiliva che, "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali". In attuazione di tale disposizione, l'Accordo Istituzionale del 12.5.2011 tra la Regione Calabria e le parti sociali, in esecuzione dell'intesa Stato-Regioni per gli anni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del 20.4.2011, ha previsto, al punto 2, terzo cpv., che le domande di mobilità in deroga andassero presentate alla Regione Calabria "entro 120 giorni dalla data del licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario per l'anno
2011 ed entro 90 per l'anno 2012" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata;
il testo dell'accordo è stato specificamente prodotto sub n. 2 degli allegati al ricorso per cassazione). Ora, se può senz'altro convenirsi con l' CP_1 controricorrente nell'assunto secondo cui le previsioni di tale accordo non costituiscono norme di diritto la cui violazione è direttamente censurabile per cassazione, non trattandosi di contratto collettivo nazionale ma di accordo stipulato tra la Regione Calabria e le parti sociali, non è meno vero che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'interpretazione del contratto (che, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito) può essere censurabile per cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 comma
10 n. 3 c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, giusta la previsione dell'art. 360 comma 1° n. 5 (così, tra le più recenti, Cass. n. 14355 del 2016).
Ed è precisamente tale ultima censura che qui viene in rilievo, atteso che - come giustamente stigmatizzato nel secondo motivo del ricorso - la Corte territoriale, nel ricostruire la volontà collettiva consacrata nell'accordo in ordine al termine di presentazione delle domande per la mobilità in deroga, ha anzitutto omesso di considerare la previsione secondo cui il termine può decorrere "dalla data di licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario" e, in stretta correlazione ad essa, la circostanza (di cui la stessa sentenza dà atto a pag. 2) che fin dall'inizio del presente procedimento l'odierno ricorrente aveva dedotto di aver fruito del trattamento di disoccupazione ordinaria fino al 13.8.2012, con conseguente "cessazione del sostegno al reddito ordinario" solo in epoca successiva a tale data. Tale duplice circostanza, a parere del Collegio, costituisce certamente un "fatto decisivo per il giudizio", nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi); ed è appena il caso di soggiungere che a contrarie conclusioni non è dato giungere in considerazione del fatto che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dall'odierno ricorrente possa avere la consistenza di interesse legittimo, come argomentato dall' in CP_1 sede di discussione orale, rilevando in questa sede solo l'erroneità della pronuncia circa la decadenza, che ne ha precluso in assoluto l'esame.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione>>.
Orbene la Cassazione, come sopra trascritto, ha escluso l'operatività dell'eccepita decadenza, rinviando per l'accertamento integrale del diritto.
Fatte queste premesse per la configurazione dell'istituto della mobilità in deroga, quale risultante dalla normativa di riferimento e degli accordi istituzionali / parti sociali, emerge che la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi, tanto ciò vero che anche dopo che sia firmato il decreto dirigenziale di autorizzazione all'erogazione(che nel caso di specie manca), la sua efficacia esecutiva è subordinata alla verifica della copertura finanziaria.
In primo luogo la legge 28.1.2009 n.2, di conversione del DL n.185/2008, all'art. 19 ha disposto che, nelle more della definizione degli accordi con le regioni, il avrebbe assegnato quota parte dei trattamenti disponibili direttamente alle regioni medesime.
Ancora, il comma 2 dell'art. 18 DL 98/2011, ha previsto che: “L'art. 19, comma 10-bis, del DL n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L.
n.2/2009, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a) del predetto decreto legge n.185/2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n.223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.
Nell'ambito dell'accordo istituzionale del maggio 2011 già citato, vengono richiamati in premessa i contenuti fondamentali dell'accordo Stato –
Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga, a mente del quale
“Ulteriore novità è costituita dalle quote di politica passiva, definite nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, regola da applicare dal mese successivo alla sottoscrizione dell'Intesa Stato-
Regioni. Il concorso finanziario della Regione Calabria per il periodo 2009-
2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegate all'intesa dell'8 aprile 2009, attuativa dell'accordo Stato-Regioni del
12 febbraio 2009. La Calabria ha previsto risorse per le politiche attive e passive per €56.900.000,00. Qualora nel corso della vigente Intesa, le esigenze finanziarie superino le risorse di cui alla tabella 2 dell'8 aprile 2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”.
Al primo punto della convenzione si stabilisce che: “Il presente accordo sostituisce gli accordi quadro sottoscritti dalla e Parti sociali in data 12 maggio 2010 e 21 giugno 2010. Le regole stabilite nel presente atto avranno validità sino a che non sarà concordato un nuovo accordo. Pertanto, nell'annualità 2012 le istanze di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga saranno esaminate a partire dal mese di febbraio 2012 sulla base delle disposizioni di seguito enunciate, fatta salva la copertura finanziaria”.
Di seguito si conviene che: “Per quanto attiene alla durata dei trattamenti, in attesa di conoscere l'ammontare dell'assegnazione di risorse in favore della , disposta in base alla legge di stabilità 2011 e tenendo conto del deficit finanziario maturato sui trattamenti concessi per il periodo 2009-2010, in fase di documentazione dalla Direzione Generale viene confermata la durata massima di 12 mesi per le concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga e comunque fino alla concorrenza delle risorse disponibili”.
Infine, a pag. 8 dell'accordo si chiarisce una volta ancora che “Tutti i trattamenti di cui al presente accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse che il Ministero del Lavoro renderà disponibili”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla questione di merito sul possesso dei requisiti soggettivi per la concessione, e sulla scorta di quanto stabilito nell'ordinanza in riassunzione che rimanda alla Corte anche l'esame della questione eccepita dall' sulla mancanza di interesse ad agire non vi è CP_1
prova che per l'anno in esame 2012 sussistesse la necessaria e corrispondente copertura finanziaria.
La posizione del ricorrente, a fronte di una prestazione assistenziale così configurata dalla legge (e dalla disciplina convenzionale a valle) nei suoi presupposti, non possa vantare la consistenza di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la prestazione, bensì unicamente dell'interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
La Suprema Corte (cfr Ordinanza n. 21435 del 30/08/2018) ha chiarito che la situazione giuridica soggettiva, che si assume lesa, è quella di interesse legittimo, nei casi, come quello in esame, in cui manchi < dirigenziale della Regione Calabria di autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari sia al conseguente provvedimento dell' > CP_1
Il diritto, pertanto, al pagamento dell'importo di € 4.080,59 asseritamente dovutogli a titolo di mobilità in deroga il periodo dal 15/8/2012 al
31/12/2012 è privo dei presupposti, atteso che l'accordo sopra citato, in mancanza di prova del completamento dell'iter amministrativo e dell'esistenza della copertura finanziaria, ed infine, ma non per ordine di importanza, del decreto di ammissione al beneficio non si è realizzato.
Come affermato in un caso sovrapponibile dalla Corte di Appello di
NZ (sentenza n. 1496/2020) : <Si rammenta, altresì, che gli ammortizzatori sociali in deroga consistono nella facoltà, prevista dalle varie leggi che in materia si sono succedute nel tempo, accordata per periodi determinati al
Ministero del Lavoro, sia di concedere, sia di prorogare, la CIGS, la indennità di mobilità e la disoccupazione speciale anche in deroga alla normativa vigente (art.
2, co. 36, della legge n. 203/2008, così come modificato dall'art.
7-ter, comma 4, del
D.L. n. 5/2009 conv. in legge n. 33/2009 e, per le proroghe 2009, art. 19, commi 9
e 9-bis del D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009; nonché successive leggi finanziarie: art. 2, commi 136 - 141, legge n. 191/2009, art. 1, commi 29 - 34, legge
n. 220/2010, art. 33, commi 21 - 26, della legge n. 183/2011 e, da ultimo, art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge n. 92/2012 per gli anni 2013-2016). Le singole leggi intervenute hanno, da un lato, espressamente stabilito il periodo in cui è legittimo l'intervento in deroga e, dall'altro, determinato lo stanziamento finanziario.
Come statuito dal sistema normativo innanzi delineato, specifici decreti del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fissano volta per volta le disponibilità finanziarie impegnate a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
Nella specie, seppure risultano integrati i requisiti richiesti dagli Accordi istituzionali del 12.5.2011 e del 19.4.2012, (ovvero essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, aver goduto del trattamento di disoccupazione ordinaria sino al 2/12/2012; avere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro, di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, essere residente nel territorio della Regione Calabria), difetta la prova della sussistenza della copertura finanziaria (oggetto di contestazione da parte della Regione), presupposto cui è subordinata l'adozione del provvedimento di ammissione, sicchè non è stato dimostrato che il lamentato evento dannoso sia imputabile ad una responsabilità colposa della Regione>>
Analogamente al caso in esame in mancanza di prova pertanto dalla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa il ricorso originario va rigettato.
Le spese di lite attesa la novità della questione e gli orientamenti interpretativi difformi possono essere compensate per tutti i gradi del processo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso in riassunzione depositato da contro e Regione Calabria nella contumacia Parte_1 CP_1
di quest'ultima avverso la sentenza n. 1276/2015 depositata il 09.12.2015 emessa dalla Corte di appello di NZ:
- rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite per tutti i gradi del processo;
-dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena ________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter cpc ( scadenza note
11/2/25) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di rinvio dalla Cassazione ( sentenza n°10745/2022), nel procedimento iscritto al n° 476/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dagli Parte_1
Avv.ti Giancarlo Grandinetti, Enzo Grandinetti ed Andrea Amatruda elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via Ezio Tarantelli
n°45 di Cosenza, ricorrente in riassunzione
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Adornato e dall' avv. Carmela Filice –
Resistente in Riassunzione-
REGIONE CALABRIA,
Contumace
CONCLUSIONI
Come da scritti ed atti difensivi delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza il 24.4.2013, iscritto al n. R.G.L. n° 1919/13 il ricorrente
[...]
conveniva in giudizio l' e la Regione Calabria e chiedeva Pt_1 CP_1
la condanna al pagamento dell'importo di € 4.080,59 dovutogli a titolo di mobilità in deroga il periodo dal 15/8/2012 al 31/12/2012 , allegando il possesso dei requisiti soggettivi posti dall'accordo istituzionale per l'erogazione della CIG in deroga e della mobilità in deroga per il 2012 tra la e le parti sociali del 12.5.2011.
A fondamento della propria pretesa deduceva: di aver prestato la propria attività alle dipendenze della società a decorrere dal Controparte_2
25.09.2000 sino alla data delle proprie dimissioni per giusta causa rassegnate il 6.12.2011, con la qualifica di Operaio Guardafili inquadrato nel livello V del CCNL settore Metalmeccanico, mediante contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
di avere percepito il trattamento di disoccupazione ordinaria sino al 13.08.2012 e di aver successivamente presentato il 28.09.2012 presso la Regione Calabria, per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria di appartenenza, formale richiesta per accedere al beneficio economico della mobilità in deroga per l'anno 2012; che l'istanza era rimasta senza esito alcuno.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
legittimazione passiva in quanto soggetto meramente erogatore della prestazione richiesta, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata proposizione della preventiva domanda amministrativa, chiedendone nel merito il rigetto per manifesta infondatezza.
Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito posta l'assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi necessari ad accedere al beneficio richiesto, poiché il rapporto di lavoro del sarebbe cessato per dimissioni volontarie. Pt_1 Con sentenza n. 2516/13 del 02.10.2013, il Tribunale del Lavoro di Cosenza dichiarava improponibile il ricorso, aderendo all'eccezione sollevata dall'ente previdenziale, dopo aver accertato la mancata presentazione della preventiva istanza amministrativa all' CP_1
Avverso detta decisione interponeva appello il e la causa veniva Pt_1
decisa dalla Corte di Appello di NZ che con la sentenza n.1276/2015 dichiarava a sua volta il ricorso inammissibile per tardiva presentazione della domanda amministrativa.
Avverso detta decisione presentava ricorso in Cassazione il Pt_1
contestandone la decisione.
Nel giudizio di Cassazione si costituiva l' per difendersi mentre la CP_1
Regione Calabria restava contumace.
Con la sentenza n.10745/222 la Suprema Corte cassava la decisione con rinvio, per i motivi che verranno di seguito esaminati. con il presente ricorso riassumeva il giudizio rassegnando le Pt_1
originarie conclusioni.
Si costituiva l' per difendersi. CP_1
La Regione Calabria non si costituiva.
Con decreto del Presidente di Sezione ritualmente comunicato è stata fissata la data del 12/2/2025 ex art.127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare perentoriamente entro tale data.
Il Collegio, quindi, preso atto degli scritti, all'esito della camera di consiglio ha deciso come da dispositivo depositato e pubblicato telematicamente con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello svolgimento del processo sono state illustrate le vicende processuali.
Va richiamata la decisione della Suprema Corte << Va premesso che l'istituto della c.d. mobilità in deroga era disciplinato, all'epoca dei fatti per cui è causa, dall'art. 1, comma 138, I. n. 191/2009, il quale - per quanto qui rileva - stabiliva che, "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali". In attuazione di tale disposizione, l'Accordo Istituzionale del 12.5.2011 tra la Regione Calabria e le parti sociali, in esecuzione dell'intesa Stato-Regioni per gli anni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del 20.4.2011, ha previsto, al punto 2, terzo cpv., che le domande di mobilità in deroga andassero presentate alla Regione Calabria "entro 120 giorni dalla data del licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario per l'anno
2011 ed entro 90 per l'anno 2012" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata;
il testo dell'accordo è stato specificamente prodotto sub n. 2 degli allegati al ricorso per cassazione). Ora, se può senz'altro convenirsi con l' CP_1 controricorrente nell'assunto secondo cui le previsioni di tale accordo non costituiscono norme di diritto la cui violazione è direttamente censurabile per cassazione, non trattandosi di contratto collettivo nazionale ma di accordo stipulato tra la Regione Calabria e le parti sociali, non è meno vero che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'interpretazione del contratto (che, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito) può essere censurabile per cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360 comma
10 n. 3 c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, giusta la previsione dell'art. 360 comma 1° n. 5 (così, tra le più recenti, Cass. n. 14355 del 2016).
Ed è precisamente tale ultima censura che qui viene in rilievo, atteso che - come giustamente stigmatizzato nel secondo motivo del ricorso - la Corte territoriale, nel ricostruire la volontà collettiva consacrata nell'accordo in ordine al termine di presentazione delle domande per la mobilità in deroga, ha anzitutto omesso di considerare la previsione secondo cui il termine può decorrere "dalla data di licenziamento o di cessazione di sostegno al reddito ordinario" e, in stretta correlazione ad essa, la circostanza (di cui la stessa sentenza dà atto a pag. 2) che fin dall'inizio del presente procedimento l'odierno ricorrente aveva dedotto di aver fruito del trattamento di disoccupazione ordinaria fino al 13.8.2012, con conseguente "cessazione del sostegno al reddito ordinario" solo in epoca successiva a tale data. Tale duplice circostanza, a parere del Collegio, costituisce certamente un "fatto decisivo per il giudizio", nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi); ed è appena il caso di soggiungere che a contrarie conclusioni non è dato giungere in considerazione del fatto che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dall'odierno ricorrente possa avere la consistenza di interesse legittimo, come argomentato dall' in CP_1 sede di discussione orale, rilevando in questa sede solo l'erroneità della pronuncia circa la decadenza, che ne ha precluso in assoluto l'esame.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione>>.
Orbene la Cassazione, come sopra trascritto, ha escluso l'operatività dell'eccepita decadenza, rinviando per l'accertamento integrale del diritto.
Fatte queste premesse per la configurazione dell'istituto della mobilità in deroga, quale risultante dalla normativa di riferimento e degli accordi istituzionali / parti sociali, emerge che la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi, tanto ciò vero che anche dopo che sia firmato il decreto dirigenziale di autorizzazione all'erogazione(che nel caso di specie manca), la sua efficacia esecutiva è subordinata alla verifica della copertura finanziaria.
In primo luogo la legge 28.1.2009 n.2, di conversione del DL n.185/2008, all'art. 19 ha disposto che, nelle more della definizione degli accordi con le regioni, il avrebbe assegnato quota parte dei trattamenti disponibili direttamente alle regioni medesime.
Ancora, il comma 2 dell'art. 18 DL 98/2011, ha previsto che: “L'art. 19, comma 10-bis, del DL n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L.
n.2/2009, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a) del predetto decreto legge n.185/2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n.223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.
Nell'ambito dell'accordo istituzionale del maggio 2011 già citato, vengono richiamati in premessa i contenuti fondamentali dell'accordo Stato –
Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga, a mente del quale
“Ulteriore novità è costituita dalle quote di politica passiva, definite nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, regola da applicare dal mese successivo alla sottoscrizione dell'Intesa Stato-
Regioni. Il concorso finanziario della Regione Calabria per il periodo 2009-
2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegate all'intesa dell'8 aprile 2009, attuativa dell'accordo Stato-Regioni del
12 febbraio 2009. La Calabria ha previsto risorse per le politiche attive e passive per €56.900.000,00. Qualora nel corso della vigente Intesa, le esigenze finanziarie superino le risorse di cui alla tabella 2 dell'8 aprile 2009, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”.
Al primo punto della convenzione si stabilisce che: “Il presente accordo sostituisce gli accordi quadro sottoscritti dalla e Parti sociali in data 12 maggio 2010 e 21 giugno 2010. Le regole stabilite nel presente atto avranno validità sino a che non sarà concordato un nuovo accordo. Pertanto, nell'annualità 2012 le istanze di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga saranno esaminate a partire dal mese di febbraio 2012 sulla base delle disposizioni di seguito enunciate, fatta salva la copertura finanziaria”.
Di seguito si conviene che: “Per quanto attiene alla durata dei trattamenti, in attesa di conoscere l'ammontare dell'assegnazione di risorse in favore della , disposta in base alla legge di stabilità 2011 e tenendo conto del deficit finanziario maturato sui trattamenti concessi per il periodo 2009-2010, in fase di documentazione dalla Direzione Generale viene confermata la durata massima di 12 mesi per le concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga e comunque fino alla concorrenza delle risorse disponibili”.
Infine, a pag. 8 dell'accordo si chiarisce una volta ancora che “Tutti i trattamenti di cui al presente accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse che il Ministero del Lavoro renderà disponibili”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla questione di merito sul possesso dei requisiti soggettivi per la concessione, e sulla scorta di quanto stabilito nell'ordinanza in riassunzione che rimanda alla Corte anche l'esame della questione eccepita dall' sulla mancanza di interesse ad agire non vi è CP_1
prova che per l'anno in esame 2012 sussistesse la necessaria e corrispondente copertura finanziaria.
La posizione del ricorrente, a fronte di una prestazione assistenziale così configurata dalla legge (e dalla disciplina convenzionale a valle) nei suoi presupposti, non possa vantare la consistenza di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la prestazione, bensì unicamente dell'interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
La Suprema Corte (cfr Ordinanza n. 21435 del 30/08/2018) ha chiarito che la situazione giuridica soggettiva, che si assume lesa, è quella di interesse legittimo, nei casi, come quello in esame, in cui manchi < dirigenziale della Regione Calabria di autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari sia al conseguente provvedimento dell' > CP_1
Il diritto, pertanto, al pagamento dell'importo di € 4.080,59 asseritamente dovutogli a titolo di mobilità in deroga il periodo dal 15/8/2012 al
31/12/2012 è privo dei presupposti, atteso che l'accordo sopra citato, in mancanza di prova del completamento dell'iter amministrativo e dell'esistenza della copertura finanziaria, ed infine, ma non per ordine di importanza, del decreto di ammissione al beneficio non si è realizzato.
Come affermato in un caso sovrapponibile dalla Corte di Appello di
NZ (sentenza n. 1496/2020) : <Si rammenta, altresì, che gli ammortizzatori sociali in deroga consistono nella facoltà, prevista dalle varie leggi che in materia si sono succedute nel tempo, accordata per periodi determinati al
Ministero del Lavoro, sia di concedere, sia di prorogare, la CIGS, la indennità di mobilità e la disoccupazione speciale anche in deroga alla normativa vigente (art.
2, co. 36, della legge n. 203/2008, così come modificato dall'art.
7-ter, comma 4, del
D.L. n. 5/2009 conv. in legge n. 33/2009 e, per le proroghe 2009, art. 19, commi 9
e 9-bis del D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009; nonché successive leggi finanziarie: art. 2, commi 136 - 141, legge n. 191/2009, art. 1, commi 29 - 34, legge
n. 220/2010, art. 33, commi 21 - 26, della legge n. 183/2011 e, da ultimo, art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge n. 92/2012 per gli anni 2013-2016). Le singole leggi intervenute hanno, da un lato, espressamente stabilito il periodo in cui è legittimo l'intervento in deroga e, dall'altro, determinato lo stanziamento finanziario.
Come statuito dal sistema normativo innanzi delineato, specifici decreti del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fissano volta per volta le disponibilità finanziarie impegnate a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
Nella specie, seppure risultano integrati i requisiti richiesti dagli Accordi istituzionali del 12.5.2011 e del 19.4.2012, (ovvero essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, aver goduto del trattamento di disoccupazione ordinaria sino al 2/12/2012; avere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro, di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, essere residente nel territorio della Regione Calabria), difetta la prova della sussistenza della copertura finanziaria (oggetto di contestazione da parte della Regione), presupposto cui è subordinata l'adozione del provvedimento di ammissione, sicchè non è stato dimostrato che il lamentato evento dannoso sia imputabile ad una responsabilità colposa della Regione>>
Analogamente al caso in esame in mancanza di prova pertanto dalla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa il ricorso originario va rigettato.
Le spese di lite attesa la novità della questione e gli orientamenti interpretativi difformi possono essere compensate per tutti i gradi del processo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso in riassunzione depositato da contro e Regione Calabria nella contumacia Parte_1 CP_1
di quest'ultima avverso la sentenza n. 1276/2015 depositata il 09.12.2015 emessa dalla Corte di appello di NZ:
- rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite per tutti i gradi del processo;
-dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè) (Dott. ssa Marialuisa Crucitti)