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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1191/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)” tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Cusanno e Raffaele C.F._2
Frontino, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Corato (BA), Piazza di Vagno,
n. 17, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, (C.F. e P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito, elettivamente domiciliata in via P.IVA_2 telematica presso l'indirizzo di posta certificata come da Email_1 mandato in calce al precetto notificato
CONVENUTA
Conclusioni
Attori:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1- in via preliminare: sospendere il titolo esecutivo, perché l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e perché in caso di esecuzione il danno sarebbe grave ed irreparabile. Con
l'esecuzione, infatti, la Banca/Società potrebbe attivare una procedura esecutiva contro gli odierni opponenti spogliandoli di ogni loro bene, risultando così gravoso al termine del presente giudizio ristabilire lo status quo ante. Quindi: A- Accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o la caducità dell'atto di precetto e quindi del diritto della Società opposta di procedere all'esecuzione forzata per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
B- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o
l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o la caducità dell'atto di precetto e quindi del contratto di mutuo fondiario, con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia;
2- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità sostanziale del diritto di credito da parte della cessionaria poiché il cessionario non ha provato la sussistenza in capo Controparte_1 al credito vantato di tutti i requisiti di inclusione indicati nell'avviso ex art. 58 T.U.B. di cessione c.d. “in blocco” pubblicato in G.U.
3- sempre in via preliminare: dichiarare
l'inidoneità del mutuo condizionato ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo in quanto il mutuo oggetto di giudizio vincola la disponibilità della somma mutuata ad una serie di condizioni e adempimenti a carico dei mutuatari.
4- nel merito: stante l'omessa notifica del titolo esecutivo da parte della cessionaria dichiarare la nullità dell'atto di precetto, affetto da invalidità formale;
inoltre, previo accertamento, dichiarare la nullità, l'inammissibilità e
l'improponibilità dell'atto di precetto e quindi del contratto di mutuo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
ovvero revocare l'atto di precetto e/o del contratto di mutuo per le ragioni in premessa e comunque in accoglimento della presente domanda così proposta, accertare e dichiarare l'inesistenza, illiceità, illegittimità, nullità e annullabilità del contratto di mutuo fondiario redatto a ministero del Notaio Dott. , rep. Persona_1
N.126165 e racc. n.29109 per superamento del limite di finanziabilità nella misura dell'80% dalla delibera del 22 aprile 1995 emessa dal CICR, in attuazione dell'art. 38, comma 2,
T.U.B., con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia;
5- accertare e dichiarare:
l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario rep. N.126165 e racc. n.29109, per Pa mancata indicazione dell' , in violazione dell'art.9 delibera CICR 2003 e per superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione e la sua conseguente nullità, ovvero gratuità, ex art. 1815, II comma c.c., oltre che rilevanza penale, ex art. 644 c.p., con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia. Quindi: • condannare la al CP_3 risarcimento del danno per abusiva concessione del credito, abusiva segnalazione dei nominativi nella Centrale Rischi;
• condannare la al risarcimento dei danni da CP_4 quantificarsi nella misura che sarà meglio specificata in corso di causa, o quell'altra ancora che sarà ritenuta equa e giusta, oltre ed in ogni caso alla rivalutazione del credito e degli interessi legali;
• condannare in ogni caso la al pagamento delle spese e competenze CP_4 di giudizio”.
Convenuta: “Conclude affinché il Giudice del Tribunale di Pisa voglia: - in via principale, rigettare
l'opposizione proposta e le domande di accertamento della nullità del mutuo e di condanna al risarcimento dei danni con essa proposte;
- in via subordinata, in ipotesi di ritenuta nullità del mutuo per violazione del limite previsto dall'art. 38 T.U.B., disporne la conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario. Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione all'atto di precetto agli stessi notificato in data 05.03.2022, con il quale
è stato loro intimato, da il pagamento di € 152.529,65, per debito residuo in Controparte_1 linea capitale, interessi di mora, ante e post risoluzione del contratto e spese alla data del
15.09.2021 con riferimento al mutuo ipotecario Rep. N. 126165 – Racc. N. 29109, assistito da garanzia ipotecaria prestata da chiedendo, in via preliminare, la sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e rilevando, nel merito, la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, o la revoca dell'atto di precetto e/o del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità nella misura dell'80% ai sensi Par dell'art. 38, II comma, T.U.B., per mancata indicazione dell' in violazione dell'art. 9 delibera CICR 2003 e per applicazione di interessi usurari, stante il superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione e l'indeterminatezza del piano di ammortamento, con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
⎯ che è socia della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in quanto titolare Parte_2 di n. 112 azioni collocate su un conto deposito a custodia n. 116/1400042 presso la
Dipendenza di Santa Croce sull'Arno (PI);
⎯ che, in data 22.04.2010, ed hanno acceso presso la Parte_2 Parte_1 suddetta Banca un mutuo ipotecario Rep. N. 126165 – Racc. N. 29109 di € 150.000,00, concedendo ipoteca di terzo grado a favore dell'Istituto di credito per la Parte_2 somma di € 300.000,00, di cui € 150.000,00 per interessi, assicurazione, spese legali, giudiziali e stragiudiziali;
⎯ che, nel corso del rapporto, gli opponenti hanno contestato ripetutamente le eccessive pretese della per addebito di interessi illegittimi;
CP_4
⎯ che il professionista dagli stessi incaricato ha accertato l'applicazione di interessi ultra- legali e usurari in riferimento al contratto di mutuo per cui è causa;
⎯ che sussiste difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del credito della società non avendo questa fornito prova circa l'appartenenza del credito Controparte_1 oggetto di causa all'operazione di cessione in blocco dei crediti con la Banca cedente;
⎯ che il mutuo de quo è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo, non documentando un credito dotato dei requisiti di certezza, dal momento che vincola la disponibilità della somma mutuata ad una serie di condizioni e adempimenti a carico dei mutuatari;
⎯ che, nel merito, grava sulla Banca l'onere di provare gli elementi a fondamento della propria pretesa;
⎯ che l'atto di precetto notificato all'opponente non contempla la copia esecutiva del contratto di mutuo, ciò determinando la nullità del precetto stesso;
⎯ che il mutuo oggetto del giudizio, infatti, non costituisce credito fondiario, trattandosi di mutuo garantito da ipoteca di terzo grado, contrariamente a quanto previsto dall'art. 38
TUB;
⎯ che, anche considerando il mutuo come fondiario, viene eccepita la nullità per superamento del limite di finanziabilità stabilito dalla delibera CICR del 22.04.1995 e pari all'80% del valore dei beni immobili ipotecati;
⎯ che, al momento dell'iscrizione dell'ipoteca relativa al presente mutuo, sussistevano altre due precedenti iscrizioni ipotecarie;
⎯ che sono stati addebitati interessi usurari per superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione, accertato da perizia di parte, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., oltre che rilevanza penale ex art. 644 c.p.;
⎯ che la somma corrisposta dai mutuatari alla Banca per l'importo complessivo di €
44.577,33 deve essere imputata a restituzione del capitale effettivamente percepito;
⎯ che la somma già pagata copre integralmente la quota capitale delle rate rimanenti;
⎯ che, alla data della risoluzione contrattuale, la parte mutuataria era in perfetta regola con i pagamenti e la Banca non avrebbe potuto farla decadere dal beneficio del termine;
⎯ che, nel caso di specie, il calcolo della rata con il metodo dell'ammortamento alla francese comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione;
⎯ che gli opponenti, consumatori privi delle necessarie competenze finanziarie, non sono stati in grado di ricostruire l'effettivo monte interessi che l'indebitamento avrebbe prodotto, non essendo stato esplicitato il regime finanziario adottato;
⎯ che l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto, senza la specificazione del regime di calcolo dell'interesse, determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario;
⎯ che le clausole inerenti al calcolo degli interessi sono, pertanto, indeterminate, non potendo corrispondere ad un medesimo TAN interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato;
Par
⎯ che il contratto è da ritenersi nullo anche per mancata indicazione dell' , in violazione dell'art. 9 della delibera CICR 2003;
⎯ che sussistono i presupposti per la revoca del titolo esecutivo, risultando il precetto emesso in forza di contratto di mutuo avente ad oggetto interessi vietati dalla normativa vigente;
⎯ che il bene dato in garanzia costituisce immobile adibito a residenza della datrice di ipoteca, che subirebbe grave pregiudizio dalla sottrazione dello stesso.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto:
⎯ che è documentalmente provato che il credito oggetto del giudizio era compreso nell'elenco dei crediti ceduti da e del Lazio a Controparte_5 [...]
e da quest'ultima all'odierna opposta;
CP_6
⎯ che è incontestato che la somma mutuata sia stata utilizzata dagli opponenti;
⎯ che la presenza di obbligazioni a carico dei mutuatari e di altre condizioni alla stipula non fa venir meno la natura reale del mutuo né l'efficacia esecutiva del contratto;
⎯ che per giurisprudenza consolidata, ai fini della traditio, è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica delle somme, essendo irrilevante che la somma o parte di essa debba rimanere vincolata a garanzia per un certo periodo di tempo;
⎯ che è infondata l'eccezione di nullità del precetto per mancanza del requisito della natura fondiaria del credito, prevedendo l'art. 38 TUB e la delibera di attuazione CICR
22/04/1995 i criteri per la determinazione dell'importo massimo finanziabile in caso di precedenti iscrizioni;
⎯ che non risulta provato il superamento del limite di finanziabilità, avendo il mutuo decorrenza dal 31.07.2010 ed essendo state le precedenti garanzie ipotecarie estinte prima di tale data, beneficiando i mutuatari di un periodo di preammortamento;
⎯ che l'eventuale violazione dell'art. 38 TUB non comporterebbe, in ogni caso, la nullità del contratto e la caducazione della garanzia ipotecaria, quanto la riqualificazione del contratto come mutuo ipotecario ordinario, con inapplicabilità della disciplina speciale del credito fondiario;
⎯ che, a tal fine, viene formulata istanza di conversione ex art. 1424 c.c.;
⎯ che il superamento del tasso soglia degli interessi moratori pattuiti è stato calcolato dal perito di controparte in contrasto rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
⎯ che le penali di estinzione e risoluzione anticipata non costituiscono una remunerazione a favore della Banca e, in quanto tali, sono escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi secondo le istruzioni della Banca d'Italia;
⎯ che non è stata provata l'indeterminatezza delle clausole relative ai criteri di calcolo del piano finanziario, risultando i parametri correttamente indicati e non essendo necessario indicare l' Pt_3
Con ordinanza emessa in data 21.07.2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Con provvedimento del 30.11.2022, in accoglimento del reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, quest'ultima è stata revocata.
La causa è stata istruita in via documentale.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 03.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'opposizione è infondata.
1. Preliminarmente, si rileva la tardività della memoria conclusionale di parte attrice, siccome depositata oltre il termine di giorni 60 ex artt. 189 e 190 c.p.c. ratione temporis applicabili, posto che in ragione della natura della causa non si applica, come noto, la sospensione feriale dei termini processuali.
2. Trova documentale smentita l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta.
È noto che, a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso in operazione di cessione in blocco dei crediti. Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione di certificati notarili attestanti la ricomprensione del credito azionato nell'elenco dei crediti ceduti, prima, da Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio a Controparte_6
e, poi, da quest'ultima alla odierna opposta, con allegazione degli estratti degli elenchi
[...] dei crediti ceduti con l'indicazione del nominativo degli opponenti e del codice identificativo del rapporto (doc.
2-3 opposta), oltre agli estratti della Gazzetta Ufficiale contenenti gli avvisi di pubblicazione dei provvedimenti di Banca d'Italia, con cui è stata disposta la cessione dei crediti de quibus (doc.
5-7 opposta).
3. Con riguardo alla supposta inidoneità del c.d. mutuo condizionato ad assumere efficacia di titolo esecutivo, basti il richiamo alle recenti Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno affermato: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. Sez. Un. n. 5968/2025).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno attestato di aver ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata – successivamente e definitivamente accreditata sul conto del mutuatario – e di aver fatto uso della stessa, ciò determinando l'assorbimento di ogni questione relativa all'idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo. Idoneità che in numerosi precedenti, in casi consimili, questo Tribunale ha sempre riconosciuto pur nella consapevolezza di orientamenti di diritto vivente divergenti.
4. Non colgono nel segno neppure le doglianze relative all'omessa notifica del titolo, emergendo ex actis che trattasi di credito fondiario rispetto al quale l'art. 41 TUB esclude espressamente l'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Sul punto, deve ritenersi ammissibile l'iscrizione di ipoteca di grado superiore al primo, purché l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene.
La stessa convenuta ha, peraltro, dato atto dell'intervenuta cancellazione delle precedenti ipoteche prima della decorrenza del contratto di mutuo, preceduto da un periodo di preammortamento fino al 30.06.2010 (doc. 5).
5. La violazione dell'art. 38 TUB, oltre che priva di supporti probatori, non sarebbe suscettibile di determinare la dedotta radicale invalidità del mutuo. Si richiama, in tema,
l'assunto della Cassazione, pienamente condiviso, per il quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. Sez. Un. n. 33719/2022).
6. Con riguardo all'asserita usurarietà degli interessi, si rileva che la verifica effettuata dal consulente tecnico di parte, su cui si basa l'argomentazione difensiva dell'opponente, non rispetta i criteri dettati da Cassazione civile Sez. Un. n. 19597/2020. La circostanza è addirittura rivendicata dal professionista incaricato, il quale aggiunge che se dovessero applicarsi i criteri stabiliti dal citato celebre arresto giurisprudenziale – pienamente condivisi da questo Giudice – il tasso di mora al momento della stipula non supera il tasso soglia (cfr. doc. 4, pag. 47). Non occorre aggiungere altro.
7. La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr., Tribunale Pavia,
Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
8. È, infine, regolarmente indicato nel contratto di mutuo il TAEG, equivalente all'Indicatore
Sintetico di Costo, della circostanza dando atto anche la perizia di parte, la quale afferma che
“tutti i parametri verificati sono stati correttamente indicati” (cfr. pag. 6, doc. 4), smentendo le eccezioni di indeterminatezza degli stessi. Con riferimento al Tasso Annuale Effettivo
Globale (di seguito TAEG), peraltro, si rammenta che lo stesso rappresenta un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso (tra le tante, Cass. n. 39169/2021). Il
TAEG non è un tasso in senso stretto, ma un indicatore sintetico del costo (ISC) complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale dell'operazione (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022; Trib. Napoli Sez. II, n.
10630/2024), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali, con l'effetto che l'errata indicazione dello stesso, qualora inferiore a quello effettivo, non determina – come invece ventilato dall'opponente – nullità ex art. 117 TUB.
9. In definitiva, l'opposizione è rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, lievemente ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva, specie nella fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Pisa, 10 ottobre 2025
Il Giudice
LU NE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1191/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)” tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Cusanno e Raffaele C.F._2
Frontino, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Corato (BA), Piazza di Vagno,
n. 17, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, (C.F. e P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito, elettivamente domiciliata in via P.IVA_2 telematica presso l'indirizzo di posta certificata come da Email_1 mandato in calce al precetto notificato
CONVENUTA
Conclusioni
Attori:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1- in via preliminare: sospendere il titolo esecutivo, perché l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e perché in caso di esecuzione il danno sarebbe grave ed irreparabile. Con
l'esecuzione, infatti, la Banca/Società potrebbe attivare una procedura esecutiva contro gli odierni opponenti spogliandoli di ogni loro bene, risultando così gravoso al termine del presente giudizio ristabilire lo status quo ante. Quindi: A- Accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o la caducità dell'atto di precetto e quindi del diritto della Società opposta di procedere all'esecuzione forzata per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
B- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o
l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o la caducità dell'atto di precetto e quindi del contratto di mutuo fondiario, con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia;
2- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità sostanziale del diritto di credito da parte della cessionaria poiché il cessionario non ha provato la sussistenza in capo Controparte_1 al credito vantato di tutti i requisiti di inclusione indicati nell'avviso ex art. 58 T.U.B. di cessione c.d. “in blocco” pubblicato in G.U.
3- sempre in via preliminare: dichiarare
l'inidoneità del mutuo condizionato ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo in quanto il mutuo oggetto di giudizio vincola la disponibilità della somma mutuata ad una serie di condizioni e adempimenti a carico dei mutuatari.
4- nel merito: stante l'omessa notifica del titolo esecutivo da parte della cessionaria dichiarare la nullità dell'atto di precetto, affetto da invalidità formale;
inoltre, previo accertamento, dichiarare la nullità, l'inammissibilità e
l'improponibilità dell'atto di precetto e quindi del contratto di mutuo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
ovvero revocare l'atto di precetto e/o del contratto di mutuo per le ragioni in premessa e comunque in accoglimento della presente domanda così proposta, accertare e dichiarare l'inesistenza, illiceità, illegittimità, nullità e annullabilità del contratto di mutuo fondiario redatto a ministero del Notaio Dott. , rep. Persona_1
N.126165 e racc. n.29109 per superamento del limite di finanziabilità nella misura dell'80% dalla delibera del 22 aprile 1995 emessa dal CICR, in attuazione dell'art. 38, comma 2,
T.U.B., con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia;
5- accertare e dichiarare:
l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario rep. N.126165 e racc. n.29109, per Pa mancata indicazione dell' , in violazione dell'art.9 delibera CICR 2003 e per superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione e la sua conseguente nullità, ovvero gratuità, ex art. 1815, II comma c.c., oltre che rilevanza penale, ex art. 644 c.p., con cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia. Quindi: • condannare la al CP_3 risarcimento del danno per abusiva concessione del credito, abusiva segnalazione dei nominativi nella Centrale Rischi;
• condannare la al risarcimento dei danni da CP_4 quantificarsi nella misura che sarà meglio specificata in corso di causa, o quell'altra ancora che sarà ritenuta equa e giusta, oltre ed in ogni caso alla rivalutazione del credito e degli interessi legali;
• condannare in ogni caso la al pagamento delle spese e competenze CP_4 di giudizio”.
Convenuta: “Conclude affinché il Giudice del Tribunale di Pisa voglia: - in via principale, rigettare
l'opposizione proposta e le domande di accertamento della nullità del mutuo e di condanna al risarcimento dei danni con essa proposte;
- in via subordinata, in ipotesi di ritenuta nullità del mutuo per violazione del limite previsto dall'art. 38 T.U.B., disporne la conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario. Con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2022, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione all'atto di precetto agli stessi notificato in data 05.03.2022, con il quale
è stato loro intimato, da il pagamento di € 152.529,65, per debito residuo in Controparte_1 linea capitale, interessi di mora, ante e post risoluzione del contratto e spese alla data del
15.09.2021 con riferimento al mutuo ipotecario Rep. N. 126165 – Racc. N. 29109, assistito da garanzia ipotecaria prestata da chiedendo, in via preliminare, la sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e rilevando, nel merito, la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, o la revoca dell'atto di precetto e/o del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità nella misura dell'80% ai sensi Par dell'art. 38, II comma, T.U.B., per mancata indicazione dell' in violazione dell'art. 9 delibera CICR 2003 e per applicazione di interessi usurari, stante il superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione e l'indeterminatezza del piano di ammortamento, con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
⎯ che è socia della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in quanto titolare Parte_2 di n. 112 azioni collocate su un conto deposito a custodia n. 116/1400042 presso la
Dipendenza di Santa Croce sull'Arno (PI);
⎯ che, in data 22.04.2010, ed hanno acceso presso la Parte_2 Parte_1 suddetta Banca un mutuo ipotecario Rep. N. 126165 – Racc. N. 29109 di € 150.000,00, concedendo ipoteca di terzo grado a favore dell'Istituto di credito per la Parte_2 somma di € 300.000,00, di cui € 150.000,00 per interessi, assicurazione, spese legali, giudiziali e stragiudiziali;
⎯ che, nel corso del rapporto, gli opponenti hanno contestato ripetutamente le eccessive pretese della per addebito di interessi illegittimi;
CP_4
⎯ che il professionista dagli stessi incaricato ha accertato l'applicazione di interessi ultra- legali e usurari in riferimento al contratto di mutuo per cui è causa;
⎯ che sussiste difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del credito della società non avendo questa fornito prova circa l'appartenenza del credito Controparte_1 oggetto di causa all'operazione di cessione in blocco dei crediti con la Banca cedente;
⎯ che il mutuo de quo è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo, non documentando un credito dotato dei requisiti di certezza, dal momento che vincola la disponibilità della somma mutuata ad una serie di condizioni e adempimenti a carico dei mutuatari;
⎯ che, nel merito, grava sulla Banca l'onere di provare gli elementi a fondamento della propria pretesa;
⎯ che l'atto di precetto notificato all'opponente non contempla la copia esecutiva del contratto di mutuo, ciò determinando la nullità del precetto stesso;
⎯ che il mutuo oggetto del giudizio, infatti, non costituisce credito fondiario, trattandosi di mutuo garantito da ipoteca di terzo grado, contrariamente a quanto previsto dall'art. 38
TUB;
⎯ che, anche considerando il mutuo come fondiario, viene eccepita la nullità per superamento del limite di finanziabilità stabilito dalla delibera CICR del 22.04.1995 e pari all'80% del valore dei beni immobili ipotecati;
⎯ che, al momento dell'iscrizione dell'ipoteca relativa al presente mutuo, sussistevano altre due precedenti iscrizioni ipotecarie;
⎯ che sono stati addebitati interessi usurari per superamento del tasso soglia vigente al tempo della convenzione, accertato da perizia di parte, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., oltre che rilevanza penale ex art. 644 c.p.;
⎯ che la somma corrisposta dai mutuatari alla Banca per l'importo complessivo di €
44.577,33 deve essere imputata a restituzione del capitale effettivamente percepito;
⎯ che la somma già pagata copre integralmente la quota capitale delle rate rimanenti;
⎯ che, alla data della risoluzione contrattuale, la parte mutuataria era in perfetta regola con i pagamenti e la Banca non avrebbe potuto farla decadere dal beneficio del termine;
⎯ che, nel caso di specie, il calcolo della rata con il metodo dell'ammortamento alla francese comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione;
⎯ che gli opponenti, consumatori privi delle necessarie competenze finanziarie, non sono stati in grado di ricostruire l'effettivo monte interessi che l'indebitamento avrebbe prodotto, non essendo stato esplicitato il regime finanziario adottato;
⎯ che l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto, senza la specificazione del regime di calcolo dell'interesse, determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario;
⎯ che le clausole inerenti al calcolo degli interessi sono, pertanto, indeterminate, non potendo corrispondere ad un medesimo TAN interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato;
Par
⎯ che il contratto è da ritenersi nullo anche per mancata indicazione dell' , in violazione dell'art. 9 della delibera CICR 2003;
⎯ che sussistono i presupposti per la revoca del titolo esecutivo, risultando il precetto emesso in forza di contratto di mutuo avente ad oggetto interessi vietati dalla normativa vigente;
⎯ che il bene dato in garanzia costituisce immobile adibito a residenza della datrice di ipoteca, che subirebbe grave pregiudizio dalla sottrazione dello stesso.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto:
⎯ che è documentalmente provato che il credito oggetto del giudizio era compreso nell'elenco dei crediti ceduti da e del Lazio a Controparte_5 [...]
e da quest'ultima all'odierna opposta;
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⎯ che è incontestato che la somma mutuata sia stata utilizzata dagli opponenti;
⎯ che la presenza di obbligazioni a carico dei mutuatari e di altre condizioni alla stipula non fa venir meno la natura reale del mutuo né l'efficacia esecutiva del contratto;
⎯ che per giurisprudenza consolidata, ai fini della traditio, è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica delle somme, essendo irrilevante che la somma o parte di essa debba rimanere vincolata a garanzia per un certo periodo di tempo;
⎯ che è infondata l'eccezione di nullità del precetto per mancanza del requisito della natura fondiaria del credito, prevedendo l'art. 38 TUB e la delibera di attuazione CICR
22/04/1995 i criteri per la determinazione dell'importo massimo finanziabile in caso di precedenti iscrizioni;
⎯ che non risulta provato il superamento del limite di finanziabilità, avendo il mutuo decorrenza dal 31.07.2010 ed essendo state le precedenti garanzie ipotecarie estinte prima di tale data, beneficiando i mutuatari di un periodo di preammortamento;
⎯ che l'eventuale violazione dell'art. 38 TUB non comporterebbe, in ogni caso, la nullità del contratto e la caducazione della garanzia ipotecaria, quanto la riqualificazione del contratto come mutuo ipotecario ordinario, con inapplicabilità della disciplina speciale del credito fondiario;
⎯ che, a tal fine, viene formulata istanza di conversione ex art. 1424 c.c.;
⎯ che il superamento del tasso soglia degli interessi moratori pattuiti è stato calcolato dal perito di controparte in contrasto rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
⎯ che le penali di estinzione e risoluzione anticipata non costituiscono una remunerazione a favore della Banca e, in quanto tali, sono escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi secondo le istruzioni della Banca d'Italia;
⎯ che non è stata provata l'indeterminatezza delle clausole relative ai criteri di calcolo del piano finanziario, risultando i parametri correttamente indicati e non essendo necessario indicare l' Pt_3
Con ordinanza emessa in data 21.07.2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Con provvedimento del 30.11.2022, in accoglimento del reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, quest'ultima è stata revocata.
La causa è stata istruita in via documentale.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 03.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è infondata.
1. Preliminarmente, si rileva la tardività della memoria conclusionale di parte attrice, siccome depositata oltre il termine di giorni 60 ex artt. 189 e 190 c.p.c. ratione temporis applicabili, posto che in ragione della natura della causa non si applica, come noto, la sospensione feriale dei termini processuali.
2. Trova documentale smentita l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta.
È noto che, a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso in operazione di cessione in blocco dei crediti. Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione di certificati notarili attestanti la ricomprensione del credito azionato nell'elenco dei crediti ceduti, prima, da Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio a Controparte_6
e, poi, da quest'ultima alla odierna opposta, con allegazione degli estratti degli elenchi
[...] dei crediti ceduti con l'indicazione del nominativo degli opponenti e del codice identificativo del rapporto (doc.
2-3 opposta), oltre agli estratti della Gazzetta Ufficiale contenenti gli avvisi di pubblicazione dei provvedimenti di Banca d'Italia, con cui è stata disposta la cessione dei crediti de quibus (doc.
5-7 opposta).
3. Con riguardo alla supposta inidoneità del c.d. mutuo condizionato ad assumere efficacia di titolo esecutivo, basti il richiamo alle recenti Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno affermato: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. Sez. Un. n. 5968/2025).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno attestato di aver ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata – successivamente e definitivamente accreditata sul conto del mutuatario – e di aver fatto uso della stessa, ciò determinando l'assorbimento di ogni questione relativa all'idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo. Idoneità che in numerosi precedenti, in casi consimili, questo Tribunale ha sempre riconosciuto pur nella consapevolezza di orientamenti di diritto vivente divergenti.
4. Non colgono nel segno neppure le doglianze relative all'omessa notifica del titolo, emergendo ex actis che trattasi di credito fondiario rispetto al quale l'art. 41 TUB esclude espressamente l'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Sul punto, deve ritenersi ammissibile l'iscrizione di ipoteca di grado superiore al primo, purché l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene.
La stessa convenuta ha, peraltro, dato atto dell'intervenuta cancellazione delle precedenti ipoteche prima della decorrenza del contratto di mutuo, preceduto da un periodo di preammortamento fino al 30.06.2010 (doc. 5).
5. La violazione dell'art. 38 TUB, oltre che priva di supporti probatori, non sarebbe suscettibile di determinare la dedotta radicale invalidità del mutuo. Si richiama, in tema,
l'assunto della Cassazione, pienamente condiviso, per il quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. Sez. Un. n. 33719/2022).
6. Con riguardo all'asserita usurarietà degli interessi, si rileva che la verifica effettuata dal consulente tecnico di parte, su cui si basa l'argomentazione difensiva dell'opponente, non rispetta i criteri dettati da Cassazione civile Sez. Un. n. 19597/2020. La circostanza è addirittura rivendicata dal professionista incaricato, il quale aggiunge che se dovessero applicarsi i criteri stabiliti dal citato celebre arresto giurisprudenziale – pienamente condivisi da questo Giudice – il tasso di mora al momento della stipula non supera il tasso soglia (cfr. doc. 4, pag. 47). Non occorre aggiungere altro.
7. La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr., Tribunale Pavia,
Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
8. È, infine, regolarmente indicato nel contratto di mutuo il TAEG, equivalente all'Indicatore
Sintetico di Costo, della circostanza dando atto anche la perizia di parte, la quale afferma che
“tutti i parametri verificati sono stati correttamente indicati” (cfr. pag. 6, doc. 4), smentendo le eccezioni di indeterminatezza degli stessi. Con riferimento al Tasso Annuale Effettivo
Globale (di seguito TAEG), peraltro, si rammenta che lo stesso rappresenta un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso (tra le tante, Cass. n. 39169/2021). Il
TAEG non è un tasso in senso stretto, ma un indicatore sintetico del costo (ISC) complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale dell'operazione (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022; Trib. Napoli Sez. II, n.
10630/2024), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali, con l'effetto che l'errata indicazione dello stesso, qualora inferiore a quello effettivo, non determina – come invece ventilato dall'opponente – nullità ex art. 117 TUB.
9. In definitiva, l'opposizione è rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, lievemente ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva, specie nella fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta. Pisa, 10 ottobre 2025
Il Giudice
LU NE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.