Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 129
CASS
Sentenza 9 gennaio 1999

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Massime2

Tutti i condomini che non hanno votato in senso conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti. Consegue che il condomino astenuto, che dev'essere equiparato al condomino dissenziente, è legittimato ad impugnare la deliberazione annullabile.

Autorizzato dall'assemblea dei condomini il distacco delle diramazioni di alcune unità immobiliari dall'impianto centrale di riscaldamento - sulla base della valutazione che dal distacco sarebbe derivata un'effettiva riduzione delle spese di esercizio e, per contro, non sarebbe stato determinato uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto - e venuta meno la possibilità che i medesimi locali fruiscano del riscaldamento, l'impianto non può considerarsi destinato al servizio dei predetti piani o porzioni di piano. Consegue che i proprietari di queste unità abitative non devono ritenersi tenuti a contribuire alle spese per un servizio, che nei confronti dei loro immobili non viene prestato.

Commentario1

  • 1Assemblea di condominio: il condomino astenuto
    Dott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 129
Data del deposito : 9 gennaio 1999

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