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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR NZ Presidente
Dr. IL NO Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3130/2025, vertente
TRA
(RMA (RM), 24/11/1984), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
RR NN e LI CI;
-ricorrente- E
(TUNISIA, 06/01/1985), con il patrocinio dell'avv. SANTINI CP_1
MATTEO;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 CP_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
29/06/2019 ad MM (Tunisia il 29.06.2019) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.00346 parte 2 Serie C08 dell'anno 2019), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Visto il ricorso congiunto e le note scritte del 14.07.2025, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Pietro Manzi nr. 2 e condotta in locazione dal Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà Parte_1 in uso allo stesso;
la Signora lascerà la casa coniugale entro e non oltre CP_1 il giorno 10 marzo 2025;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi MA (RM), Parte_1
24/11/1984) e (TUNISIA, 06/01/1985), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 29/06/2019 ad MM (Tunisia il 29.06.2019) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.00346 parte 2 Serie C08 dell'anno 2019), alle condizioni di cui in parte motiva, integrate con note scritte del 14.07.2025;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL NO AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR NZ Presidente
Dr. IL NO Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3130/2025, vertente
TRA
(RMA (RM), 24/11/1984), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
RR NN e LI CI;
-ricorrente- E
(TUNISIA, 06/01/1985), con il patrocinio dell'avv. SANTINI CP_1
MATTEO;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 CP_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
29/06/2019 ad MM (Tunisia il 29.06.2019) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.00346 parte 2 Serie C08 dell'anno 2019), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Visto il ricorso congiunto e le note scritte del 14.07.2025, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Pietro Manzi nr. 2 e condotta in locazione dal Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà Parte_1 in uso allo stesso;
la Signora lascerà la casa coniugale entro e non oltre CP_1 il giorno 10 marzo 2025;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi MA (RM), Parte_1
24/11/1984) e (TUNISIA, 06/01/1985), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 29/06/2019 ad MM (Tunisia il 29.06.2019) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.00346 parte 2 Serie C08 dell'anno 2019), alle condizioni di cui in parte motiva, integrate con note scritte del 14.07.2025;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL NO AR NZ