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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2903/2021 R.G. e vertente
fra
– CF , rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Gallucci ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture piazza Capitano
Plastino 33, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Emilia Sciaraffa, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Persona_1
come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO 1. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Con memoria ritualmente depositata si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della ctu affidata al dott. . Per_2
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della
CTU affidata al dott. , sulla scorta anche dell'aggravamento certificato in atti e della non Per_2
esaustiva convocazione a chiarimenti del precedente CTU nominato.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da poterle riconoscere una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 80% a decorrere dal 27.6.2023 (data della visita presso lo studio medico).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio legittima – in applicazione del protocollo di regolamentazione dele spese nei procedimenti di ATP e di merito post ATP ex DM
147/2022 approvato dal Tribunale di Potenza Sezione Civile sottosezione Lavoro in data 3.11.2022-
la compensazione tra le parti nella misura dei 4/5 mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 578,00 oltre accessori di legge esse saranno poste a carico dell' ed in favore del ricorrente CP_1
con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza a decorrere da giugno 2023;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'assegno mensile di CP_1
assistenza, oltre accessori come per legge;
c) condanna l'. in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1
per la quota di 1/5 in forza della compensazione dei 4/5, che liquida complessivamente in €
578,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla