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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4599/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Del Secco
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandra Del Secco
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.11.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Casciana Terme (LI) il
16.6.2012.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
7.9.2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casciana Terme (LI) il 16.6.2012 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Casciana Terme (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie C n. 5.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nell'immobile adibito ad abitazione coniugale e di proprietà della SI.ra Pt_1
- sul quale grava un mutuo ipotecario stipulato nel maggio 2016 con la
[...]
Banca Nazionale Del Lavoro Spa, successivamente “rinegoziato” con contratto del 25.05.2018 intestato ad entrambi i coniugi e con scadenza il 30.06.2038 - sito in Livorno, Piazza Venti Settembre n. 18 e precisamente: unità immobiliare per civile abitazione, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 95, particella 922, subalterno 24, categoria A/2, classe 02, vani catastali 7, rendita catastale euro 885,72, continuerà ad abitare la SI.ra Parte_1
2 2) il SI. continuerà invece ad accollarsi mensilmente, il Controparte_1 pagamento integrale della rata di mutuo gravante sull'immobile descritto al punto precedente, con la specifica che - quanto al pagamento della quota parte di detto mutuo corrispondente al 50% e contrattualmente gravante sulla SI.ra
- il detto pagamento avverrà a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
3) la SI.ra provvederà ad accollarsi integralmente le spese Parte_1 necessarie per la gestione ordinaria dell'immobile e le spese per tutte le utenze, oltre a farsi carico delle eventuali imposte connesse alla titolarità dell'immobile;
4) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale mediante separate scritture e pertanto, reciprocamente dichiarano, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo e/o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casciana Terme (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4599/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Del Secco
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessandra Del Secco
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.11.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Casciana Terme (LI) il
16.6.2012.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
7.9.2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche l'assenza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casciana Terme (LI) il 16.6.2012 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Casciana Terme (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2 Serie C n. 5.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nell'immobile adibito ad abitazione coniugale e di proprietà della SI.ra Pt_1
- sul quale grava un mutuo ipotecario stipulato nel maggio 2016 con la
[...]
Banca Nazionale Del Lavoro Spa, successivamente “rinegoziato” con contratto del 25.05.2018 intestato ad entrambi i coniugi e con scadenza il 30.06.2038 - sito in Livorno, Piazza Venti Settembre n. 18 e precisamente: unità immobiliare per civile abitazione, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Livorno al
Foglio 95, particella 922, subalterno 24, categoria A/2, classe 02, vani catastali 7, rendita catastale euro 885,72, continuerà ad abitare la SI.ra Parte_1
2 2) il SI. continuerà invece ad accollarsi mensilmente, il Controparte_1 pagamento integrale della rata di mutuo gravante sull'immobile descritto al punto precedente, con la specifica che - quanto al pagamento della quota parte di detto mutuo corrispondente al 50% e contrattualmente gravante sulla SI.ra
- il detto pagamento avverrà a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
3) la SI.ra provvederà ad accollarsi integralmente le spese Parte_1 necessarie per la gestione ordinaria dell'immobile e le spese per tutte le utenze, oltre a farsi carico delle eventuali imposte connesse alla titolarità dell'immobile;
4) i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale mediante separate scritture e pertanto, reciprocamente dichiarano, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo e/o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casciana Terme (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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