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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5350/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Messina ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Santina
Intersimone, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante RO
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Alessandra
Meliadò. RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024 premetteva Parte_1 di essere una docente precaria non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore
Liceo “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa di Riva per 16 ore settimanali e presso l'Istituto
Superiore Liceo “Archimede” di Messina per n. 2 ore settimanali, per complessive 18 ore
1 settimanali, in virtù di contratto a tempo det erminato dal 9.9.2024 al 30.6.2025, e di aver svolto altresì l'attività di docente nei seguenti anni scolastici: nell'anno scolastico 2023/2024 dall'1.9.2023 al 30.6.2023 per n. 16 ore di servizio settimanali presso Istituto Superiore Liceo
“Sciascia Fermi” di Sant'Agata di Militello e per n. 4 ore di servizio settimanali presso l'Istituto
Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”; nell'anno scolastico 2022/2023, dal 9.9.2022 al 30.6.2023 per n.18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “Leopardi” di Messina e dal 10.10.2022 al
10.6.2023 per n. 6 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “BOER – VERONA TRENTO” di
Messina; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 20.1.2022 al 30.6.2022, per n.18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “BOER – VERONA TRENTO” e dal 3.11.2021 al 3.12.2021 per 18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “Villa Lina Ritiro”; nell'anno scolastico 2020/2021 dal
19.10.2020 al 9.6.2021, per n.18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “BOER – VERONA
TRENTO”.
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Osservava che l'art. 2 del Decreto d el Presidente del Consiglio dei Ministri n. 32313 del 23 settembre 2015, come successivamente ribadito anche dal DPCM del 28 novembre 2016, aveva disposto che i destinatari della carta docente sono “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Rappresentava di non avere usufruito della c.d.
“Carta Elettronica del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva che tale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124,
L107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. 2016, di
2 ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così RO
come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirgli la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedeva che l' Amministrazione convenuta venisse condannata al pagamento della somma di € 2.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Il , costituitosi in giudizio con memoria depositata RO in data 20.1.2025, rilevava l'infondatezza della pretesa attorea relativamente agli anni scolastici
2021/2022 e 2020/2021 assumendo che l'incarico di supplenza, per consentire la maturazione del bonus docenti, deve avere decorrenza anteriore al 31 dicembre, deve protrarsi ininterrottamente fino al 30 giugno o al 31 agosto e deve essere ad orario completo in un'unica scuola.
Eccepiva pertanto che, per gli anni scolastici di cui al ricorso non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire il bonus docenti.
Rilevava, inoltre, che per quanto riguardava l'anno scolastico 2024/2025 era in corso il riconoscimento del bonus anche per il personale non di ruolo. Sottolineava che al momento della proposizione del ricorso il diritto non era maturato e, pertanto, chiedeva di non tener conto della richiesta, in quanto in caso di accoglimento si avrebbe avuto una duplicazione del diritto al pagamento.
Richiamava, poi, la normativa di riferimento relativa alla Carta Docente ed affermava la non equiparabilità del servizio prestato dai docenti a tempo determinato con quello prestato dai docenti a tempo indeterminato.
Escludeva che il mancato riconoscimento del beneficio ai docenti a tempo determinato rappresentasse una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, sussistendo ragioni oggettive che giustificavano il differenziato trattamento.
3 Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso;
in via gradata, in caso di accoglimento parziale o totale del ricorso, chiedeva di disporre la compensazione delle spese in virtù dei contrasti giurisprudenziali in subiecta materia.
3. L'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa
4. Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma
4 informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2
utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti
5 costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.
Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di
6 aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a RO
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del CP_1
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
7 Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
8 Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza, in via continuativa e non saltuaria.
Al riguardo, è documentato che la ricorrente ha stipulato per i suddetti anni scolastici un contratto a tempo determinato con inizio antecedente al 31 dicembre e con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza in via continuativa.
Ritiene il Tribunale che la Carta possa essere riconosciuta anche per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, anche in ragione della necessità di evitare una proliferazione di giudizi. Del resto, la Carta docente è uno strumento che va richiesto dal docente a tempo indeterminato a pena di decadenza all'inizio dell'anno scolastico. Ed ancora va aggiunto che la finalità della Carta, che è quella di garantire la continua formazione del docente, non può precludere al docente di usufruire del benefico nel corso dell'anno scolastico, ovvero nel momento in cui l'esigenza formativa è maggiormente avvertita.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , non rileva la circostanza che la ricorrente CP_1
abbia svolto incarichi di supplenza per un orario inferiore alle 18 ore settimanali.
La finalità della Carta docente è, infatti, quella di sostenere la formazione continua dei docenti e per valorizzarne le competenze professionali e tale finalità non può non ricomprendere tutti i docenti che abbiano svolto incarichi di supplenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche a prescindere dall'impegno orario.
Del resto, l'inconsistenza del rilievo del si coglie se si considera che la Carta Docente CP_1
è erogata, per i docenti assunti a tempo indeterminato, anche ai docenti part-time (cfr. Cons.
Stato n. 1842/2022). Ne consegue che il minore impegno orario non costituisce un elemento rilevante per escludere il riconoscimento del diritto all'erogazione della Carta.
Deve, dunque, affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con contratto a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria negli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Ella ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
9 5.- L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
6.- Destituita di fondamento è, invece, la domanda in relazione agli anni scolastici 2021/2022
e 2020/2021.
Relativamente all'anno scolastico 2021/2022 risulta che la ricorrente abbia prestato servizio dal
20.1.2022 al 30.6.2022, per n.18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “BOER – VERONA
TRENTO” e dal 3.11.2021 al 3.12.2021 per 18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “Villa
Lina Ritiro”; relativamente all'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente aveva prestato servizio dal 19.10.2020 al 9.6.2021, per n.18 ore di servizio settimanali presso l'I.C. “BOER –
VERONA TRENTO.
Si richiamano al riguardo ex art. 118 disp. att. c.p.c. condivibili precedenti di merito (Tribunale di Barcellona P.G. sentenza n. 684/2024; Trib. Messina, Sez. Lav, sentenza n. 286/2025). Si ritiene sul punto che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dal c.d. bonus docenti, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove, invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente sia la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere in beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico. Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame computa dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 ha funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. Ad avviso della Corte “tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica annua esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e sarebbe “errato fare leva sulla Carte Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”. Nei
10 limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico. Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare, a parere di questo decidente, ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
7. La domanda va dunque parzialmente accolta e il RO
va condannato a costituire in favore di la Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
8. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due quinti e per il resto si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario avv. Santina
Intersimone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
11 Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 14.10.2024 nei confronti del RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...]
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara il diritto di Parte_1
a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
[...] del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro RO CP_3
tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna il alla rifusione di te quinti delle spese RO
giudiziali in favore di che liquida – già ridotte - in Parte_1
€ 787,80 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Santina
INTERSIMONE, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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