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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 4146/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Assegno - pensione;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO Parte_1
GENNARO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
VA AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA A. DE GASPERI 55
80100 NAPOLI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 5.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ssa per aver sottostimato il quadro patologico del ricorrente. Persona_1
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti e data l'aggravamento delle condizioni della ricorrente, è stato ritenuto necessario integrare la consulenza medico-legale, affidando il nuovo incarico al CTU nominato per la fase di ATP, la Dott.ssa Tuttavia, Persona_1
a seguito della rinuncia della Dott.ssa è stato nominato un nuovo CTU nella persona del Per_1 dott. . Persona_2
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità:
“obesità di III classe con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa non complicata.” (sul punto cfr. pg. 6 della CTU). In definitiva, il CTU, conferma nella sostanza il giudizio espresso dal precedente CTU in sede di ATP, e conclude ritenendo che: “ la valutazione globale del grado di riduzione della capacità lavorativa della periziata addiviene al risultato finale del 52% ed indica la carenza da parte della Sig.ra dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'assegno Parte_1 d'invalidità, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale (cfr. pg 6 della CTU). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque rigettata. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP ed in sede di opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 4146/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Assegno - pensione;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CRISPO Parte_1
GENNARO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
VA AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA A. DE GASPERI 55
80100 NAPOLI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 5.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ssa per aver sottostimato il quadro patologico del ricorrente. Persona_1
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti e data l'aggravamento delle condizioni della ricorrente, è stato ritenuto necessario integrare la consulenza medico-legale, affidando il nuovo incarico al CTU nominato per la fase di ATP, la Dott.ssa Tuttavia, Persona_1
a seguito della rinuncia della Dott.ssa è stato nominato un nuovo CTU nella persona del Per_1 dott. . Persona_2
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità:
“obesità di III classe con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa non complicata.” (sul punto cfr. pg. 6 della CTU). In definitiva, il CTU, conferma nella sostanza il giudizio espresso dal precedente CTU in sede di ATP, e conclude ritenendo che: “ la valutazione globale del grado di riduzione della capacità lavorativa della periziata addiviene al risultato finale del 52% ed indica la carenza da parte della Sig.ra dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'assegno Parte_1 d'invalidità, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale (cfr. pg 6 della CTU). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque rigettata. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP ed in sede di opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 13/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano