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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1691/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO Parte_1 C.F._1
SCIACCA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso delle Province, 203
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale CP_1 P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/2/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230005455530000 notificato l'11/1/2024, dell'importo complessivo di euro 2.883,52, richiesto dall' , Sede di Catania, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale CP_1 e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti e relativi al periodo “dal 01/2017 al 04/2017”.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti contributivi. Deduceva in particolare che l'iscrizione a ruolo opposta traesse origine dalla carica di amministratore dallo stesso rivestita in seno alla Beta Medical s.n.c. di SA NI IE & C. Deduceva, tuttavia, di aver cessato dalla suddetta carica a partire dal 31/3/2017, data in cui, con atto in Notar Persona_2
(Rep. n. 1044, Racc. n. 819, registrato a Catania il 5/4/2017 al n. 7031 Serie IT), la predetta
[...]
società fosse stata oggetto di trasformazione da s.n.c. in società in accomandata semplice, assumendo la ragione sociale di “ . Precisava che, in Controparte_3
occasione della dedotta trasformazione, il SA NI IE fosse stato nominato socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società, mentre lo stesso fosse stato nominato socio accomandante;
aggiungeva di aver dato comunicazione dell'intervenuto cambiamento alla Camera di Commercio di Catania, con istanza prot. n. 13654/2017 del 7/4/2017,
come da visura storica che allegava. Osservava, inoltre, che di quanto accaduto fosse stata data comunicazione anche nella dichiarazione fiscale PF2018, relativa all'anno di imposta 2017, ove nel quadro RR riguardante i contributi previdenziali, per il periodo dal gennaio al marzo 2017, fossero stati indicati solo i contributi sul minimale, pari ad euro 461,00. Rilevava che, considerato che con l'avviso di addebito fossero stati richiesti i contributi IVS a percentuale inerenti alla rata II (da aprile a giugno 2017) nonché il saldo dell'intero anno e che, invece, la propria carica gestoria avesse avuto durata limitata al I trimestre 2017, la pretesa azionata dall' dovesse ritenersi illegittima. CP_1
In diritto osservava che la qualifica dallo stesso assunta di socio accomandate non potesse costituire valido presupposto impositivo, e ciò per non aver svolto alcuna attività lavorativa in favore della società per tutto il periodo dall'1/4/2017 al 31/12/2017 in cui avesse rivestito detta carica. Contestava
pertanto la sussistenza nella specie dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Eccepiva inoltre che l' avesse errato nel prendere in considerazione come base imponibile su CP_1
cui verificare l'eventuale superamento del minimale per anno 2017 il reddito societario dell'intero anno e che, invece, si sarebbe dovuto considerare solo il periodo di propria permanenza nella carica di amministratore (gennaio-marzo 2017); sul punto osservava che il reddito da considerare quale base imponibile per il suddetto periodo risultasse essere inferiore alla soglia di euro 15.548,00, fissata quale minimale. Insisteva, in definitiva, nell'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in assenza dei necessari presupposti contributivi.
Chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività del ruolo impugnato, tenuto conto della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del grave pregiudizio che l'iscrizione avrebbe potuto arrecare, esponendo il ricorrente a possibili procedure esecutive;
nel merito chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito e, per l'effetto, l'annullamento dello stesso.
Con decreto del 25/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/99, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 21/5/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
previdenziale osservava che l'avviso di addebito si riferisse al mancato pagamento di contributi eccedenti il minimale, rata 2 e saldo anno 2017, preceduto da comunicazione di debito del 24/6/2022.
Nel merito rilevava che il ricorrente fosse stato iscritto alla gestione commercianti dal 27/2/1996 al
12/4/2017 e che, dal 31/3/2017, fosse cessato dalla carica di amministratore della Beta Medical s.n.c.
per acquisire quella di socio accomandante della società trasformatasi in Controparte_4
divenendo socio accomandatario solo dal febbraio 2020.
Ciò premesso, rilevava che, con la perdita della qualifica di socio di società in nome collettivo nella suddetta data del 31/3/2017, il ricorrente avesse perso i requisiti di iscrivibilità alla gestione commercianti. Osservava che, nel quadro RH della dichiarazione dei redditi per l'anno in esame, lo stesso avesse indicato il reddito fiscalmente rilevante di euro 56.516 (pari al 60% del reddito dell'intero anno della s.n.c.) e che, tuttavia, nel quadro RR (dichiarazione integrativa del 19/7/2022),
avesse specificato che i mesi di imposizione fossero dal gennaio al marzo 2017. Rilevava di avere,
pertanto, riproporzionato il reddito ai tre mesi di effettiva iscrizione alla gestione commercianti e che detto reddito fosse stato correttamente indicato nell'anagrafica dell'ente nella somma di euro 14.129.
Rilevava altresì che, a seguito della suddetta rideterminazione del reddito, si fosse proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito;
insisteva tuttavia nella correttezza del suddetto atto con riguardo ai contributi previdenziali non versati relativi ai redditi prodotti da gennaio a marzo 2017.
In ordine all'obbligo di iscrizione dei soggetti iscritti nel registro delle imprese, riportava quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovendo legittimamente presumersi il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Evidenziava che trattavasi di un obbligo che scaturisse ex lege, con la richiesta di iscrizione alla C.C.I.A., e che a nulla rilevassero le deduzioni di controparte circa il mancato espletamento di qualsivoglia attività
lavorativa. Richiamava la disciplina della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, come modificata dall'art. 1, co. 203, della legge n. 662/1996, ed osservava che, sulla base della stessa, i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare i contributi previdenziali sulla base del reddito d'impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n.
233/1990. Rilevava che, nella specie, l' avesse proceduto all'iscrizione del ricorrente alla CP_1
Gestione speciale commercianti in forza della citata normativa e dell'art. 1, co. 202, della legge n.
662/1996, che prevede che sono iscrivibili anche i soggetti che esercitano, in qualità di lavoratori autonomi, le attività commerciali di cui alla legge 9/3/1989 n. 88, art. 49, co. 1, lett. “d”, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi. Chiedeva in definitiva che, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso e la conferma dell'avviso di addebito per la parte non sgravata;
in via subordinata, chiedeva che fosse comunque accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di quanto accertato al netto dello sgravio parziale.
Con ordinanza del 13/6/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, con note di trattazione relative all'udienza del 13/6/2024, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio parziale, disposto sulla base del riconoscimento delle ragioni rappresentate in ricorso, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, con ordinanza dell'8/2/2025, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 settembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Solo il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni;
in particolare, il ricorrente ha insistito nella declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alla parte dell'avviso di addebito sgravata,
rinunciando nel resto alla domanda. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Lo sgravio parziale documentato dall' costituisce evento sopravvenuto rispetto alla CP_5
formazione del titolo esecutivo, oggettivamente idoneo a far cessare la materia del contendere per la parte corrispondente.
Al riguardo, è in atti la nota del 22/5/2024 con la quale è stato comunicato l'annullamento CP_1
parziale dell'avviso di addebito, con indicazione degli importi residui ancora dovuti. L'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, affermando che detto ultimo avesse cessato la carica di socio amministratore della Beta Medical s.n.c. a partire dal 31/3/2017, acquisendo quella di socio accomandante della medesima società divenuta Ha pertanto riconosciuto Controparte_4
che, a partire da detta data, lo stesso avesse perso i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti rilevando che, nel rideterminare i contributi dovuti, avesse preso in considerazione solo il reddito prodotto nei primi tre mesi del 2017, di effettiva iscrizione alla suddetta gestione.
Il reddito corretto di euro 14.129 risulta peraltro indicato nel documento “dettaglio situazione reddituale” versato in atti dall'ente; mentre, dal documento “dettaglio anagrafica azienda” si evince il periodo di imposizione originariamente preso in considerazione dell' “dal 02/1996 al CP_1
12/04/2017”. In un secondo tempo, l'ente previdenziale ha preso atto di quanto specificato dal ricorrente nel quadro
RR della dichiarazione fiscale integrativa, vale a dire che i mesi di effettiva imposizione fossero stati quelli da gennaio a marzo 2017.
Quanto riconosciuto dall' risulta, inoltre, provato dal ricorrente, che ha prodotto in giudizio CP_1
l'atto in Notar del 31/3/2017 di trasformazione della società in questione Persona_2
da società in nome collettivo in società in accomandita semplice. Col suddetto atto, la società ha assunto la ragione sociale di;
detto socio è stato Controparte_3
nominato socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante, assumendo responsabilità
illimitata, mentre il ricorrente, , è stato nominato socio accomandante, con Parte_1
responsabilità limitata alla quota conferita.
Dalla documentazione versata in atti risulta anche che il ricorrente abbia assunto la nomina di socio accomandatario solo con atto del 24/2/2020 nell'ambito della società “Beta-Medical s.a.s. di SA
EL & C.” (cfr. “scheda persona completa” e visura camerale storica).
L' ha pertanto proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito (previa rideterminazione CP_1
del reddito del ricorrente relativo ai primi tre mesi dell'anno 2017), evidenziando tuttavia la correttezza dei contributi previdenziali non versati con riferimento al suddetto reddito prodotto da gennaio a marzo 2017.
Venendo ora al credito residuo e comunque al vaglio delle posizioni delle parti al fine di determinare la soccombenza virtuale in ordine al riparto del peso delle spese del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, che
è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge. L'avviso di addebito è stato infatti notificato in data 11/1/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e il ricorso in opposizione risulta depositato il 16/2/2024.
Procedendo ora all'esame dell'opposizione e, dunque, alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell'evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere
(cfr. Cass. 2957/1999), si rileva che il ricorrente ha sollevato come unico motivo di apposizione la mancanza nella specie del presupposto contributivo per le ragioni suindicate, riconducibili essenzialmente alla cessazione dalla carica di amministratore della s.n.c. a far tempo dal 31/3/2017.
Ha in particolare osservato che, ai fini dell'iscrizione alla gestione commerciante, non fosse sufficiente la qualifica di socio accomandate assunta dallo stesso dall'1/4/2017 fino al 31/12/2017,
non essendo stato provato l'esercizio di alcuna attività lavorativa in favore della società. Ha
contestando inoltre la base imponibile su cui fosse stato verificato il superamento del minimale per l'anno in esame, deducendo che la stessa non dovesse essere rappresentata dal reddito dell'intero anno bensì da quello prodotto nel periodo di effettiva permanenza nella carica di amministratore.
Posto che il ricorrente, come dianzi osservato, ha provato la fondatezza dei propri rilievi e che gli stessi sono stati riconosciuti come validi dall' (tanto da indurre l'ente ad emettere CP_1
provvedimento di sgravio parziale), nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in merito alla sussistenza del credito residuo, rinunziando nel resto alla domanda.
L'avviso di addebito va pertanto annullato per la parte fatta oggetto dello sgravio, mentre va dichiarata la sussistenza del residuo ancora iscritto a ruolo.
Al riguardo, giova precisare che la rinunzia all'opposizione formulata dal procuratore del ricorrente in seno alle note di trattazione del 20/5/2025 (da qualificarsi come rinunzia agli atti di cui all'art. 306
c.p.c.) non è stata accettata dall' quale parte costituita sicchè, in assenza di detta accettazione CP_1
espressamente prevista dal citato articolo, la stessa non può condurre ad una pronuncia di estinzione del giudizio.
Ai fini della statuizione sulle spese rilevano pertanto, da un lato, la fondatezza parziale dell'opposizione e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa del contribuente.
Ne consegue che, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere per la parte del ruolo già sgravata e annulla l'avviso di addebito in tale parte;
Rigetta nel resto l'opposizione;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 17 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1691/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO Parte_1 C.F._1
SCIACCA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso delle Province, 203
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale CP_1 P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/2/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230005455530000 notificato l'11/1/2024, dell'importo complessivo di euro 2.883,52, richiesto dall' , Sede di Catania, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale CP_1 e somme aggiuntive dovuti alla gestione commercianti e relativi al periodo “dal 01/2017 al 04/2017”.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti contributivi. Deduceva in particolare che l'iscrizione a ruolo opposta traesse origine dalla carica di amministratore dallo stesso rivestita in seno alla Beta Medical s.n.c. di SA NI IE & C. Deduceva, tuttavia, di aver cessato dalla suddetta carica a partire dal 31/3/2017, data in cui, con atto in Notar Persona_2
(Rep. n. 1044, Racc. n. 819, registrato a Catania il 5/4/2017 al n. 7031 Serie IT), la predetta
[...]
società fosse stata oggetto di trasformazione da s.n.c. in società in accomandata semplice, assumendo la ragione sociale di “ . Precisava che, in Controparte_3
occasione della dedotta trasformazione, il SA NI IE fosse stato nominato socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società, mentre lo stesso fosse stato nominato socio accomandante;
aggiungeva di aver dato comunicazione dell'intervenuto cambiamento alla Camera di Commercio di Catania, con istanza prot. n. 13654/2017 del 7/4/2017,
come da visura storica che allegava. Osservava, inoltre, che di quanto accaduto fosse stata data comunicazione anche nella dichiarazione fiscale PF2018, relativa all'anno di imposta 2017, ove nel quadro RR riguardante i contributi previdenziali, per il periodo dal gennaio al marzo 2017, fossero stati indicati solo i contributi sul minimale, pari ad euro 461,00. Rilevava che, considerato che con l'avviso di addebito fossero stati richiesti i contributi IVS a percentuale inerenti alla rata II (da aprile a giugno 2017) nonché il saldo dell'intero anno e che, invece, la propria carica gestoria avesse avuto durata limitata al I trimestre 2017, la pretesa azionata dall' dovesse ritenersi illegittima. CP_1
In diritto osservava che la qualifica dallo stesso assunta di socio accomandate non potesse costituire valido presupposto impositivo, e ciò per non aver svolto alcuna attività lavorativa in favore della società per tutto il periodo dall'1/4/2017 al 31/12/2017 in cui avesse rivestito detta carica. Contestava
pertanto la sussistenza nella specie dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Eccepiva inoltre che l' avesse errato nel prendere in considerazione come base imponibile su CP_1
cui verificare l'eventuale superamento del minimale per anno 2017 il reddito societario dell'intero anno e che, invece, si sarebbe dovuto considerare solo il periodo di propria permanenza nella carica di amministratore (gennaio-marzo 2017); sul punto osservava che il reddito da considerare quale base imponibile per il suddetto periodo risultasse essere inferiore alla soglia di euro 15.548,00, fissata quale minimale. Insisteva, in definitiva, nell'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in assenza dei necessari presupposti contributivi.
Chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività del ruolo impugnato, tenuto conto della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del grave pregiudizio che l'iscrizione avrebbe potuto arrecare, esponendo il ricorrente a possibili procedure esecutive;
nel merito chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito e, per l'effetto, l'annullamento dello stesso.
Con decreto del 25/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/99, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 21/5/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
previdenziale osservava che l'avviso di addebito si riferisse al mancato pagamento di contributi eccedenti il minimale, rata 2 e saldo anno 2017, preceduto da comunicazione di debito del 24/6/2022.
Nel merito rilevava che il ricorrente fosse stato iscritto alla gestione commercianti dal 27/2/1996 al
12/4/2017 e che, dal 31/3/2017, fosse cessato dalla carica di amministratore della Beta Medical s.n.c.
per acquisire quella di socio accomandante della società trasformatasi in Controparte_4
divenendo socio accomandatario solo dal febbraio 2020.
Ciò premesso, rilevava che, con la perdita della qualifica di socio di società in nome collettivo nella suddetta data del 31/3/2017, il ricorrente avesse perso i requisiti di iscrivibilità alla gestione commercianti. Osservava che, nel quadro RH della dichiarazione dei redditi per l'anno in esame, lo stesso avesse indicato il reddito fiscalmente rilevante di euro 56.516 (pari al 60% del reddito dell'intero anno della s.n.c.) e che, tuttavia, nel quadro RR (dichiarazione integrativa del 19/7/2022),
avesse specificato che i mesi di imposizione fossero dal gennaio al marzo 2017. Rilevava di avere,
pertanto, riproporzionato il reddito ai tre mesi di effettiva iscrizione alla gestione commercianti e che detto reddito fosse stato correttamente indicato nell'anagrafica dell'ente nella somma di euro 14.129.
Rilevava altresì che, a seguito della suddetta rideterminazione del reddito, si fosse proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito;
insisteva tuttavia nella correttezza del suddetto atto con riguardo ai contributi previdenziali non versati relativi ai redditi prodotti da gennaio a marzo 2017.
In ordine all'obbligo di iscrizione dei soggetti iscritti nel registro delle imprese, riportava quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovendo legittimamente presumersi il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Evidenziava che trattavasi di un obbligo che scaturisse ex lege, con la richiesta di iscrizione alla C.C.I.A., e che a nulla rilevassero le deduzioni di controparte circa il mancato espletamento di qualsivoglia attività
lavorativa. Richiamava la disciplina della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, come modificata dall'art. 1, co. 203, della legge n. 662/1996, ed osservava che, sulla base della stessa, i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare i contributi previdenziali sulla base del reddito d'impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n.
233/1990. Rilevava che, nella specie, l' avesse proceduto all'iscrizione del ricorrente alla CP_1
Gestione speciale commercianti in forza della citata normativa e dell'art. 1, co. 202, della legge n.
662/1996, che prevede che sono iscrivibili anche i soggetti che esercitano, in qualità di lavoratori autonomi, le attività commerciali di cui alla legge 9/3/1989 n. 88, art. 49, co. 1, lett. “d”, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi. Chiedeva in definitiva che, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso e la conferma dell'avviso di addebito per la parte non sgravata;
in via subordinata, chiedeva che fosse comunque accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di quanto accertato al netto dello sgravio parziale.
Con ordinanza del 13/6/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, con note di trattazione relative all'udienza del 13/6/2024, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio parziale, disposto sulla base del riconoscimento delle ragioni rappresentate in ricorso, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, con ordinanza dell'8/2/2025, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 settembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Solo il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni;
in particolare, il ricorrente ha insistito nella declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alla parte dell'avviso di addebito sgravata,
rinunciando nel resto alla domanda. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Lo sgravio parziale documentato dall' costituisce evento sopravvenuto rispetto alla CP_5
formazione del titolo esecutivo, oggettivamente idoneo a far cessare la materia del contendere per la parte corrispondente.
Al riguardo, è in atti la nota del 22/5/2024 con la quale è stato comunicato l'annullamento CP_1
parziale dell'avviso di addebito, con indicazione degli importi residui ancora dovuti. L'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, affermando che detto ultimo avesse cessato la carica di socio amministratore della Beta Medical s.n.c. a partire dal 31/3/2017, acquisendo quella di socio accomandante della medesima società divenuta Ha pertanto riconosciuto Controparte_4
che, a partire da detta data, lo stesso avesse perso i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti rilevando che, nel rideterminare i contributi dovuti, avesse preso in considerazione solo il reddito prodotto nei primi tre mesi del 2017, di effettiva iscrizione alla suddetta gestione.
Il reddito corretto di euro 14.129 risulta peraltro indicato nel documento “dettaglio situazione reddituale” versato in atti dall'ente; mentre, dal documento “dettaglio anagrafica azienda” si evince il periodo di imposizione originariamente preso in considerazione dell' “dal 02/1996 al CP_1
12/04/2017”. In un secondo tempo, l'ente previdenziale ha preso atto di quanto specificato dal ricorrente nel quadro
RR della dichiarazione fiscale integrativa, vale a dire che i mesi di effettiva imposizione fossero stati quelli da gennaio a marzo 2017.
Quanto riconosciuto dall' risulta, inoltre, provato dal ricorrente, che ha prodotto in giudizio CP_1
l'atto in Notar del 31/3/2017 di trasformazione della società in questione Persona_2
da società in nome collettivo in società in accomandita semplice. Col suddetto atto, la società ha assunto la ragione sociale di;
detto socio è stato Controparte_3
nominato socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante, assumendo responsabilità
illimitata, mentre il ricorrente, , è stato nominato socio accomandante, con Parte_1
responsabilità limitata alla quota conferita.
Dalla documentazione versata in atti risulta anche che il ricorrente abbia assunto la nomina di socio accomandatario solo con atto del 24/2/2020 nell'ambito della società “Beta-Medical s.a.s. di SA
EL & C.” (cfr. “scheda persona completa” e visura camerale storica).
L' ha pertanto proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito (previa rideterminazione CP_1
del reddito del ricorrente relativo ai primi tre mesi dell'anno 2017), evidenziando tuttavia la correttezza dei contributi previdenziali non versati con riferimento al suddetto reddito prodotto da gennaio a marzo 2017.
Venendo ora al credito residuo e comunque al vaglio delle posizioni delle parti al fine di determinare la soccombenza virtuale in ordine al riparto del peso delle spese del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, che
è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge. L'avviso di addebito è stato infatti notificato in data 11/1/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e il ricorso in opposizione risulta depositato il 16/2/2024.
Procedendo ora all'esame dell'opposizione e, dunque, alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell'evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere
(cfr. Cass. 2957/1999), si rileva che il ricorrente ha sollevato come unico motivo di apposizione la mancanza nella specie del presupposto contributivo per le ragioni suindicate, riconducibili essenzialmente alla cessazione dalla carica di amministratore della s.n.c. a far tempo dal 31/3/2017.
Ha in particolare osservato che, ai fini dell'iscrizione alla gestione commerciante, non fosse sufficiente la qualifica di socio accomandate assunta dallo stesso dall'1/4/2017 fino al 31/12/2017,
non essendo stato provato l'esercizio di alcuna attività lavorativa in favore della società. Ha
contestando inoltre la base imponibile su cui fosse stato verificato il superamento del minimale per l'anno in esame, deducendo che la stessa non dovesse essere rappresentata dal reddito dell'intero anno bensì da quello prodotto nel periodo di effettiva permanenza nella carica di amministratore.
Posto che il ricorrente, come dianzi osservato, ha provato la fondatezza dei propri rilievi e che gli stessi sono stati riconosciuti come validi dall' (tanto da indurre l'ente ad emettere CP_1
provvedimento di sgravio parziale), nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente in merito alla sussistenza del credito residuo, rinunziando nel resto alla domanda.
L'avviso di addebito va pertanto annullato per la parte fatta oggetto dello sgravio, mentre va dichiarata la sussistenza del residuo ancora iscritto a ruolo.
Al riguardo, giova precisare che la rinunzia all'opposizione formulata dal procuratore del ricorrente in seno alle note di trattazione del 20/5/2025 (da qualificarsi come rinunzia agli atti di cui all'art. 306
c.p.c.) non è stata accettata dall' quale parte costituita sicchè, in assenza di detta accettazione CP_1
espressamente prevista dal citato articolo, la stessa non può condurre ad una pronuncia di estinzione del giudizio.
Ai fini della statuizione sulle spese rilevano pertanto, da un lato, la fondatezza parziale dell'opposizione e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa del contribuente.
Ne consegue che, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere per la parte del ruolo già sgravata e annulla l'avviso di addebito in tale parte;
Rigetta nel resto l'opposizione;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 17 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio