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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 13.5.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di erede di , C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliata a Reggio Calabria, C.F._2
in via del Gelsomino, n. 37 presso lo Studio dell'Avv. Pasquale
sentenza proc. n. 8429/24 r.g. pag. 1 (C.F.: ) che la rappresenta e difende Pt_2 C.F._3
giusta procura allegata all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F.: ) rappresentata e CP_1 C.F._4
difesa dall'Avv. Bruno Spagna Musso (C.F.: ) C.F._5
e presso lo Studio di questi in Napoli, alla via Colli Aminei, 60
elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 25.000 quali eredi di . Persona_1
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo e nullo in quanto emesso da
Giudice incompetente per territorio, in violazione del disposto di cui all'art. 22, comma 1, n. 3) c.p.c.;
il luogo dell'apertura della successione è il Comune di Condofuri,
luogo del decesso del de cuius;
sentenza proc. n. 8429/24 r.g. pag. 2 sulla base della norma citata, pertanto, è competente territorialmente il
Tribunale di Reggio Calabria nel cui circondario si trova il Comune
suddetto;
ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del giudice adito, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
il de cuius ha lasciato quali eredi la moglie (opponente) che ha accettato con beneficio di inventario e la figlia;
la divisione, pertanto, si è già compiuta;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa è stata rimessa in decisione per l'esame di tale questione preliminare.
Tanto premesso si osserva che ai sensi dell'art. 22 n. 3) cpc “È
competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause relative a crediti verso il defunto … purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione”.
Orbene è evidente che avendo la coniuge del defunto accettato l'eredità con beneficio d'inventario e necessitando, oltretutto, la minore l'autorizzazione del giudice tutelare per l'accettazione stessa tale divisione non si è affatto verificata nemmeno di fatto.
Ne consegue che il d.i. opposto è stato emesso da giudice sentenza proc. n. 8429/24 r.g. pag. 3 incompetente e va revocato.
La causa andrà riassunta per il prosieguo nel merito innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria nel termine di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai minimi stante la natura di rito della pronunzia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 1654/24 proposta da in proprio e Parte_1
n.q. di erede di nei confronti di Persona_1 [...]
con atto di citazione notificato il 17.4.24, così provvede: CP_1
1. revoca il d.i. opposto;
2. dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Reggio Calabria innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla presente sentenza;
3. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 29.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 8429/24 r.g. pag. 4