Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 2
- 1. Pubblico impiego: sì alla sanzione disciplinare anche se il procedimento penale è archiviatoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2025
- 2. Pubblico impiegoAccesso limitatohttps://www.altalex.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2024, proposto da
-IS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -IS- adottato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia in data 02.02.2024, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per mesi 1;
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, impugna il decreto con il quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per mesi 1.
II. A sostegno del gravame, deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, dell’art. 5, comma 3, lett. g) ed h) e degli artt. 1 - 11 del d.lgs. n. 449/1992;
b) eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposto e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento, sviamento, disparità di trattamento e sproporzionalità della sanzione.
III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 9.01.2025, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Secondo quanto si evince dal provvedimento impugnato: “Dalla relazione redatta dal Comandante di Reparto, veniva descritto in modo più dettagliato la condotta posta in essere dal -IS- nella vicenda, specificando che il medesimo "... Il 26 marzo in seguito al rinvenimento di due telefoni cellulari nella camera di pernottamento occupata dai detenuti omissis, omissis e omissis, la scrivente disponeva di condurre i tre ristretti presso il proprio ufficio per assumere ogni indicazione utile ad accertare le modalità di introduzione degli oggetti non consentiti ed eventuali ulteriori responsabilità. Durante il conseguente colloquio, il omissis ha iniziato a manifestare agitazione e nervosismo, preoccupato per la sua sorte. Infatti il giovane detenuto ha iniziato a gesticolare in modo nervoso e minaccioso riferendosi alla scrivente con toni agitati. Tale agitazione si è poi indirizzata materialmente contro l'ass.te capo c. -IS- con tentativo di contatto fisico. Solo l'intervento repentino del omissis ha evitato il verificarsi del peggio in quanto afferrava il omissis al braccio, che versava in uno stato di agitazione complessivo, accompagnandolo fuori dall'ufficio. Seguiva inizialmente parte del personale presente. Dalle immagini del sistema di video sorveglianza si vede il detenuto omissis tenuto per il braccio dal omissis uscire in modo concitato dall'ufficio seguiti nell'ordine dall'ass.te capo c. omissis, -IS- e ass.te c. omissis, e infine dall'isp.re omissis. Si vedono poi l'ass.te c.c. -IS- e l'ass.te c. omissis scagliarsi nei confronti del giovane ristretto, facendolo oggetto di percosse. Successivamente si vede l'intervento della scrivente che provvedeva immediatamente, unitamente all'isp.re omissis e all'ass.te omissis, a separare materialmente il personale meglio descritto sopra e il detenuto... ".
Ciò posto, “LETTI gli atti del procedimento disciplinare nei confronti del Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria -IS-, in servizio presso l'I.P.M. di Airola, promosso il 21 giugno 2023 ed avviato tramite contestazione degli addebiti, notificata in data 26 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5 comma 3, lett. g) ed h) del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, a seguito del procedimento penale n. -IS- R.G.N.R. conclusosi con sentenza n. -IS- emessa dal Tribunale di Benevento in data 9 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 26 aprile 2023 e pervenuta a questa Amministrazione il 14 giugno 2023, che ha dichiarato il non doversi procedere perché il fatto non sussiste”, in data 18 agosto 2023, l’Ufficio Disciplina avviava l’inchiesta disciplinare per fatti ascrivibili alla fattispecie di cui alla lettera g) "denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori" ed h) "comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto“ dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Con il decreto quivi gravato, su proposta del Consiglio Centrale di disciplina deliberata in data 8 novembre 2023, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno, ex art. 5, del D.Lgs. 449/92 del 30 ottobre 1992, dalla data di notifica del decreto, avvenuta il 5 febbraio 2024.
V.2. Orbene, privo di fondamento è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente, in relazione alla contestazione delle infrazioni di cui all’art. 5 comma 3 lett. g) (denigrazione dell’Amministrazione) ed h) (comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto), lamenta che “Non c’è stato un accertamento giudiziario sulla responsabilità degli indagati in ordine al reato di cui all’art. 581 cp, pertanto, la medesima condotta non poteva essere addebitata poi in sede disciplinare, salvo ulteriori approfondimenti. Oltretutto gli indagati non hanno potuto neanche esercitare il loro diritto di difesa rispetto a tale nuova fattispecie, diversa da quella loro contestata nel procedimento penale”.
V.2.1. La irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio è derivata dalla valutazione dei fatti occorsi, effettuata successivamente alla decisione del Tribunale, in sede penale, sentenza n. -IS- emessa il 9 febbraio 2023 depositata in data 23 marzo 2023, che dichiarava il non doversi procedere nei confronti del -IS- più altri perché il fatto non sussiste. Il Tribunale nella sentenza de qua rilevava, altresì, che la condotta degli indagati avrebbe potuto al più integrare il reato di cui all’art. 581 c.p. (percosse) per avere usato la forza fisica nei confronti del detenuto ma, stante la mancanza della querela della persona offesa, non poteva procedersi per tale diverso reato.
Orbene, dalla lettura delle motivazioni in sentenza emerge, come contestato, una condotta biasimevole a carico del -IS-, laddove l’organo giudicante afferma: “Solo in relazione al narrato relativo a quanto avvenuto nel corridoio risulta acquisito il riscontro attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza. Queste restituiscono una chiara dinamica dell’aggressione subita dal omissis dal personale di polizia giudiziaria, identificato in -IS- Pompeo e omissis nel rapporto disciplinare redatto dal Commissario omissis il 15.04.2019. Dunque rimane accertato che il omissis venne aggredito fisicamente dal predetto personale di polizia penitenziaria…” e, seppur ritenendo che “…l’eventuale giudizio non possa portare ragionevolmente alla condanna degli imputati e pertanto non può che pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti degli indagati -IS- Pompeo e omissis perché il fatto non sussiste…invero la violenza fisica denunciata e riscontrata rende configurabile la fattispecie di cui all’art. 581 c.p. per la quale, tuttavia, manca la querela”.
V.2.2. Tanto chiarito, a fronte del suddetto accertamento in fatto, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, tra le quali la stessa sospensione dal servizio quivi irrogata, rappresenta un atto discrezionale della P.A, adottato, nella specie, tenendo conto della particolare gravità della condotta posta in essere, tanto da fare ritenere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente medesimo. Spetta all’Amministrazione valutare la responsabilità disciplinare e individuare la sanzione congruamente applicabile al comportamento illecito tenuto dal dipendente. Ed invero, “la pubblica amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; da ciò consegue che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà” (Cons. di St., sez. IV, 10.02.2022 n. 958 e 29.03.2021, n. 2629). Inoltre “[…] è incontestabile che l’amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui il procedimento penale, relativo ai fatti ascritti ad un dipendente, si sia concluso con un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, possa comunque assumere quei fatti a presupposto dell’azione disciplinare” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 02.05.2008, n. 1073).
Ora, nello specifico, come osservato, la sanzione della sospensione risponde alle esigenze di evitare turbamenti nell’espletamento del servizio e, comunque, di preservare l’immagine dell’amministrazione di appartenenza ed evitare che i cittadini possano perdere la fiducia nell’istituzione in quanto determinate condotte si sostanziano nella violazione di disposizioni poste a tutela non solo delle funzioni ma anche delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività, dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza.
Né la fattispecie è ascrivibile, contrariamente a quanto dedotto, alle ipotesi disciplinate dall’art. 41 dell’Ordinamento penitenziario che, nella specie, vieta l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati salvo “che non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, o per impedire tentativi di evasione, ovvero vincere la resistenza, anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti”. Orbene, non si ravvisano, nel caso all’esame, quei requisiti di necessità e proporzione che soli avrebbero potuto legittimare, nel caso concreto, l’uso della forza, risultando, di contro, l’azione degli agenti non necessitata dal comportamento del detenuto né proporzionata alla situazione di fatto che doveva essere fronteggiata. Ed invero, specificato che solo in relazione al narrato relativo a quanto avvenuto nel corridoio risulta acquisito il riscontro attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio, trasmessa all’Amministrazione dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento, emerge, nel dettaglio, quanto segue. “Successivamente, allorquando IS tentava di fuggire dalla stanza per sottrarsi ai colpi, -IS-, IS e IS, lo rincorrevano fuori dalla stanza, nel corridoio, lo circondavano in un angolo e iniziavano ad aggredirlo violentemente: in una prima fase, -IS- e IS picchiavano ripetutamente il IS, dandogli numerosi schiaffi sulla testa e sul collo, intervenivano anche IS con alcuni schiaffi; in una seconda fase, -IS- con forza faceva cadere a terra IS, continuandolo a picchiare fino a quando interveniva IS per fermarlo, mentre IS dava un calcio alla P.O.. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa della P.O. e con abuso di poteri ad essi attribuiti nella veste di pubblici ufficiali. Fatti commessi in Airola, il 26.03.2019”.
V.3. Infondate risultano, altresì, le censure introdotte nel secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per disparità di trattamento essendo stato “adottato un criterio diverso per la valutazione [di] due simili condotte”.
Orbene, per costante giurisprudenza, “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di perfetta identità di situazioni di fatto, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare di suo un vizio di eccesso di potere” (Cons. di St., sez. VII, 16.02.2023, n. 1632); in altri termini, “una disparità di trattamento da parte dell'amministrazione si può configurare solo nel caso di assoluta identità fra la situazione oggetto del giudizio e le altre che si prendono come termine di paragone” (Cons. di St., sez. IV, 28.02.2023, n.2039).
Ciò posto, “la dimostrazione dell'esistenza delle situazioni identiche incombe sulla parte che se ne vuole avvantaggiare” - in questo caso sulla parte ricorrente - “in base al principio generale per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento” (Cons. di St. sez. IV, 28.02.2023, n.2039). Nel caso di specie, la circostanza che altri colleghi non sarebbero stati puniti con lo stesso rigore – o non sarebbero stati puniti affatto - si risolve in una censura non meritevole di pregio in quanto destituita di dimostrazione e/o allegazione, sussistendo una diversità degli addebiti contestati, nonché dei ruoli rispettivamente svolti e delle circostanze in cui è maturata la vicenda: “in una seconda fase, -IS- con forza faceva cadere a terra IS, continuandolo a picchiare fino a quando interveniva IS per fermarlo, mentre IS dava un calcio alla P.O.” (avviso di garanzia, citato).
Conseguentemente l’Amministrazione, valutata autonomamente la gravità del contegno assunto dal personale di polizia penitenziaria, ha fondato il proprio convincimento in ordine al disvalore delle condotte sulla base del compendio probatorio disponibile.
A ciò si aggiunga la dirimente considerazione che anche una eventuale e non provata disparità di trattamento non è comunque idonea a confutare la proporzionalità e ragionevolezza della sanzione quivi gravata.
V.4. Infondato è infine il terzo ed ultimo motivo di gravame con il quale parte ricorrente si duole della sproporzionalità della sanzione irrogata.
V.4.1. Ora, l'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di “discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale, salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti, nella specie non sussistenti” (Cons. di St., sez. IV, 4.03.2020, n. 1580). “Ne discende che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà” (Cons. di St., sez. IV, 15.01.2020, n. 381). Tanto premesso, la stessa “graduazione delle sanzioni disciplinari è anzitutto il risultato di apprezzamenti di natura discrezionale riservati all'Amministrazione, rispetto ai quali, nel caso all’esame , non sussistono i paventati vizi di violazione di legge e/o di eccesso di potere” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 04.03.2024, n. 801).
V.4.2. Ebbene, la determinazione dell'Amministrazione resistente risulta coerente con le risultanze dell'istruttoria svolta, come tale proporzionale alle coordinate fattuali della vicenda descritte nel decreto di irrogazione della sanzione, quivi gravato e già richiamato, nei profili assorbenti, a fini motivazionali. Si legge nel provvedimento gravato: “E' indubbio, infatti, che le percosse inflitte al detenuto omissis abbiano provocato turbamento nella regolarità del servizio (lett. h) ... Di altrettanto palmare evidenza è la configurabilità della fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 5, posto che la vicenda ha avuto un certo risalto mediatico presso la stampa locale e, pur non essendosi conclusa con una sentenza di condanna, ha evidenziato la configurabilità, in danno ad un detenuto ristretto nei circuito per minorenni e sottoposto alla custodia del personale di Polizia penitenziaria, del delitto di percosse, non perseguibile solo per mancanza di querela ma indubbiamente meritevole di censure sotto il profilo disciplinare in quanto in aperto contrasto con i doveri assunti con il giuramento”.
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.