Versione
30 marzo 1985
30 marzo 1985
Art. 1.
Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.
Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.
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- 1. Concorsi Comune di Avellino 2024: pubblicati Bandi per diplomati e laureatiChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 dicembre 2023 · 3.9172757
[…]
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/06/2023, n. 10884Provvedimento: […] Ed invero, mentre tutte le professioni contemplate dalla legge n. 1378/1956 presuppongono, innanzitutto, il conseguimento di un diploma di laurea, la professione di geometra presuppone, invece, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 75/1985, il conseguimento del diploma di geometra presso gli istituti tecnici.Leggi di più...
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