Art. 2.
Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.