Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1966, n. 957
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 dicembre 1966
Art. 2.
Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1966