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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
RG 2156 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
(di seguito denominata Parte_1 anche “ ” o “ ) Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Fernando Fenili appellante nei confronti di
, con l'Avv. Luca Pieretti E_
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lucca n. 1007/2022, emessa/pubblicata il 18 ottobre 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte
d'Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza
n° 1007/2022 Tribunale Civile di Lucca, Giudice Dott.
Giacomo Lucente, previa ammissione di tutte le prove richieste nel corso del giudizio di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Revocare il capo
I della sentenza qui oggetto di gravame e di conseguenza confermare il Decreto Ingiuntivo Tribunale Civile di
1 Lucca n. 337/2021 e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento delle somme ivi azionate Controparte_2 comprese le spese legali della fase monitoria e gli interessi di mora dal momento in cui ebbe ad Parte_1 emettere la fattura num. 3/2021 del 27 gennaio 2021 fino al saldo;
2. confermare la statuizione di cui in Sentenza con riguardo al capo II relativo alla refusione delle spese legali per il giudizio d'opposizione promosso da
di fronte al Prefetto di Lucca adverso E_ il verbale di contestazione V6661/2020 Pr. 43785/2020 3. con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e di quello di I grado. Con ogni più ampia riserva istruttoria in ordine a prova per testi e per consulenza tecnica riguardo ai fatti e circostanze oggetto della presente controversia. In via Istruttoria chiede che al Corte d'Appello ammetta le prove per testi richieste da Parte Attrice con riferimento alla memoria ex art. 183 comma VI num. 2 c.p.c. di cui al fascicolo di primo grado. Chiede che la stessa Corte ammetta tutta la produzione documentale versata in atti da parte attrice sia mediante l'atto di comparsa di costituzione e risposta sia mediante le successive memorie ex art.183 c.p.c.”; per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e negli atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: NEL
MERITO In via principale: rigettare integralmente
l'appello proposto da e per Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 1007/2022 – R.G.
1813/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del
Dott. G. Lucente;
NEL MERITO, IN CASO DI RIFORMA DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO Accertare e dichiarare che tra la
[...
[...]
[...]
[...] e la non Parte_3 Parte_2 sussiste alcun rapporto contrattuale, né incarico, dichiarando, conseguentemente, che la E_ nulla deve alla per le Parte_2 causali di cui alla fattura azionata con la procedura monitoria. Per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 337/2021 – R.G. 757/2021 emesso dal
Tribunale di Lucca e notificato il 10.03.2021; In denegata ipotesi: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della e, Parte_2 conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di cui alla fattura azionata con la procedura monitoria per le causali sopra esposte e qui richiamate. Per
l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare
e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n.
337/2021 – R.G. 757/2021 emesso dal Tribunale di Lucca e notificato il 10.03.2021; In ulteriore denegata ipotesi: accertare che nulla è dovuto a titolo di corrispettivo dalla ” E_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale di Lucca su istanza di per € 24.766,00=, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso previsto dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.
231/2002, impugnava tale provvedimento E_ eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando di avere operato nel cantiere oggetto di causa solo quale subappaltatrice della _3
, appaltatrice dei lavori di rifacimento
[...] della Piazza Aldo Moro a Lucca. Sosteneva quindi che era quest'ultima società ad avere avuto rapporti contrattuali con il convenuto opposto, e di essersi
3 limitata a metterli in contatto. In subordine,
l'opponente evidenziava che i lavori eseguiti dalla presentavano gravi vizi e contestava il Parte_1 relativo inadempimento contrattuale. Deduceva inoltre che a seguito di sinistro del 27.11.2020 occorso a
[...]
conducente e proprietario del motociclo CP_4
Aprilia Scarabeo targato DB89058, a causa della imperfetta esecuzione dei lavori di asfaltatura dell'area e della carente segnalazione e delimitazione del cantiere, aveva ricevuto verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada N. V/6661/2020 Pr.
43785/2020, in seguito al rapporto di intervento della
Polizia Municipale di Lucca. Precisava che detto verbale individuava come responsabile il Sig. della Pt_2
, ma indicava erroneamente come obbligato in Parte_1 solido la che impugnava il verbale E_ avanti al competente prefetto, che accoglieva il ricorso. Inoltre, spiegando domanda riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso al prefetto. Nelle difese di cui al decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione, invece,
esponeva di aver ricevuto incarico dalla Parte_1 per lavori di asfaltatura presso il E_ cantiere in Lucca San Concordio, Piazza Aldo Moro e di non avere ricevuto il saldo delle proprie spettanze, così come quantificate nella fattura n. 3/2021. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Eccepiva in particolare che era stata la a proporgli l'intervento di piazza E_
Aldo Moro, contrattando direttamente con lui i termini del lavoro da eseguire, e di aver eseguito per la
[...] altri e diversi lavori in Lucca;
Controparte_3 allegava che la fattura n. 3/2021 del 27.01.2021 oggetto
4 del decreto non era stata mai contestata dalla società opponente. Negava comunque qualsivoglia inadempimento avendo svolto i lavori a regola d'arte. Inoltre, in riferimento al sinistro avvenuto nell'area del cantiere, il deduceva di non aver ricevuto alcun verbale di Pt_2 accertamento di violazione amministrativa e sottolineava che il responsabile della sicurezza del cantiere era un incaricato/dipendente di il Controparte_3 geom. respingendo anche su questo punto CP_5 ogni responsabilità. Il Tribunale concedeva i termini per le memorie istruttorie all'esito delle quali riteneva la causa documentalmente istruita. Sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c., dando origine alla decisione oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Lucca decide la causa accogliendo l'opposizione di rigettando però la E_ domanda riconvenzionale relativa alle spese legali del procedimento davanti al Prefetto, decidendo che le spese di opposizione dovevano essere compensate per un quinto, per parziale soccombenza. Parte opposta, sulla quale grava l'onere della prova, non lo ha assolto, avendo chiesto solamente di poter provare il rapporto contrattuale di subappalto per testimoni, attività che
è invece vietata dall'art. 2721 c.c.
Ha altresì respinto la tesi di laddove ha Parte_1 indicato che il rapporto contrattuale era provato dall'emissione della fattura, che non era stata contestata fino al ricevimento della notifica del provvedimento monitorio. Il Tribunale valutava non vera la circostanza, perché a fronte della fattura inviata il
5 27 gennaio 2021, con pec del 3 febbraio 2021, CP svolgeva tale contestazione. Nel merito comunque
[...] valutava che la fattura, essendo documento di provenienza della parte che intende avvalersene, non integra i requisiti della prova necessaria dal punto di vista civilistico. L' opponente ha inoltre fornito ulteriori elementi a sostegno della propria difesa, producendo in atti un contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_3
(doc. n. 6 allegato all'atto di
[...] citazione),una p.e.c. di Controparte_3
(doc. n. 3 allegato all'atto di
[...] citazione), con i quali Controparte_3 dichiarava espressamente che il rapporto era in essere esclusivamente tra la stessa e e allegando Parte_1 che il ricorso avanti il Prefetto di Lucca avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della
Strada elevato anche nei confronti della Costruire, quale coobbligato era stato accolto (cfr. doc. 13 e 14 allegati all'atto di citazione). Respingeva quindi la domanda non ritenendo provato il rapporto contrattuale e di conseguenza il credito richiesto. Il Tribunale ha poi respinto la domanda riconvenzionale di CP
, ritenendola infondata.
[...]
L'APPELLO
Con l'unico motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i capitoli di prova di parte violino Parte_1
l'art. 2721 del Codice civile, dato che essi vertono su circostanze accessorie all'intervento di asfaltatura dato per presupposto e comunque ammesso da parte dell'appellata, laddove nelle conclusioni in subordine, scrive che la prestazione è stata comunque eseguita senza
6 il rispetto delle regole dell'arte. Ritiene parte appellante che il giudice non ha valutato che questa ammissione confessoria prova che il contratto di subappalto era stato perfezionato, tra l'altro con modalità più simili a quelle del contratto d'opera, dato che aveva fornito a tutto E_ Parte_1 il materiale per l'operazione. Di conseguenza chiede che a fronte della riforma della sentenza, venga anche riformata la condanna alle spese di lite. Parte appellata ha resistito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e contestando analiticamente il motivo proposto.
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come il capo della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Lucca relativo al rigetto della domanda di refusione delle spese legali sostenute dalla opponente/odierna appellata nel E_ giudizio di opposizione, dinanzi al Prefetto, avverso il verbale di contestazione di violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, del Codice della Strada N. V/6661/2020 Pr.
43785/2020 non sia stato oggetto di impugnazione
(incidentale), con conseguente passaggio in giudicato
7 della suddetta statuizione.
Il motivo d'appello è infondato. Dai documenti prodotti in giudizio (in particolare, dal doc. 6 offerto in comunicazione da in allegato all'atto E_ di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado) si evince che impresa consorziata Controparte_3 esecutrice indicata dal , Controparte_6 aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto “LAVORI
RELATIVI AD OPERE A VERDE, IDRAULICHE, DI PAVIMENTAZIONE
E OPERE EDILI STRUTTURALI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL QUARTIERE DI SAN CONCORDIO - – Controparte_7
INTERVENTO N 9- PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO Controparte_8
–CUP E68G16000000005 CIG
[...]
7894287BB5” (con committente/stazione appaltante la
[...]
, stipulò un “Contratto di nolo a caldo” Parte_4 con L'oggetto del Parte_2 contratto è chiaramente descritto nell'art. 2, dal quale si evince che l'impresa affidataria doveva Parte_1 mettere a disposizione della committente le macchine e i mezzi riportati nell'Allegato 1, denominato “Elenco prezzi nolo a caldo”, con relativo personale da utilizzarsi nell'espletamento dei lavori che di volta in volta sarebbero stati indicati durante l'esecuzione delle opere. Nell'elenco, che si trova in calce al contratto e ne costituisce parte integrante, vengono esposti i prezzi concordati in relazione alle macchine e ai mezzi oggetto del nolo a caldo. era Parte_1 dunque affidataria di alcune opere per l'esecuzione delle quali di volta in volta sarebbe stato richiesto il
8 suo intervento e per cui è era già stato stabilito un prezzo, mentre si pone quale E_ subappaltatrice di comunque, Controparte_3 non vi è prova di un rapporto diretto tra CP
e L'appellante censura la
[...] Parte_1 motivazione della sentenza di primo grado lamentando l'errore commesso dal Tribunale nell'applicare restrittivamente l'art. 2721 c.c., a mente del quale la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58. A ben vedere, le istanze istruttorie avanzate in primo grado e reiterate in appello non sono idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in lite.
Dalla circostanza per cui fu il rappresentante/responsabile di E_ [...]
, a contattare il Geom. titolare Pt_5 Parte_2 della impresa individuale per proporgli Parte_1
l'intervento di asfaltatura in Piazza Aldo Moro, nel quartiere di San Concordio, e a concordare direttamente con lui i termini del lavoro da eseguire non discende sic e simpliciter che le parti oggi in contesa conclusero un contratto di subappalto;
ben potrebbe la CP
, la quale era già concretamente operativa sul
[...] cantiere di Piazza Aldo Moro come subappaltatrice della essere stata incaricata da Controparte_3 quest'ultima di occuparsi degli aspetti prettamente pratici, quali, per l'appunto, prendere contatto e interloquire con il titolare dell'impresa che avrebbe dovuto occuparsi dell'asfaltatura, effettuare con lui un sopralluogo, fornirgli indicazioni sui materiali da utilizzare (es. asfalto da pavimentazione stradale e asfalto natura) e su dove reperirli ecc..
Parimenti, la circostanza per cui nella zona di San
9 Concordio e, segnatamente, in Piazza Aldo Moro erano presenti cartelli e segnaletica di cantiere, nonché “new jersey” e, comunque, barriere necessarie per garantire la sicurezza riportanti la denominazione sociale della non è dirimente e dimostra soltanto che E_ la suddetta società rientrava tra le imprese che operavano in tale contesto di lavoro nella veste, per l'appunto, di subappaltatrice di _3
; da tale circostanza non può certo desumersi
[...] in modo inequivocabile l'esistenza di un rapporto di subappalto tra la e la ditta individuale E_
. Parte_1
La ditta individuale CA ha a più riprese evidenziato che il già menzionato contratto concluso tra la medesima e la società cooperativa versato in _3 atti da riguarderebbe un altro E_ cantiere che nulla avrebbe a che vedere con quello oggetto del presente processo. Al di là della tardività
o meno di tale allegazione, l'assunto in questione è privo di pregio. Anzitutto, in realtà, nessun passaggio o clausola o pattuizione contenuto/a nel “Contratto di nolo a caldo” depone in tal senso. Come si ricava dalla stessa fattura n. 3/2021 posta da a Parte_1 fondamento del ricorso per ingiunzione, Piazza Aldo Moro
è ubicata nel quartiere di San Concordio, a Lucca
(«…lavori di asfalt. con asfalto tipo Binder, usura ed
Ecoasfalto eseguiti per vostro contro presso il Vostro cantiere di S. Concordio Piazza Aldo Moro Lucca…»). Dalla stessa premessa del “Contratto di nolo a caldo” (in particolare, dalla precisa identificazione di
[...]
si evince chiaramente che il Controparte_3 noleggio dei mezzi specialistici finalizzato all'esecuzione di lavorazioni specifiche riguardava la
10 realizzazione delle opere di pavimentazione connesse alla riqualificazione proprio del quartiere di San
Concordio, nel contesto del più ampio intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, tra cui, per l'appunto, la città di Lucca.
In definitiva, non ha fornito la prova della Parte_1 fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in giudizio nei confronti di dovendosi E_ ritenere, per converso, che un rapporto contrattuale sussistesse esclusivamente tra la odierna appellante e la (con conseguente difetto di Controparte_3 titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo alla odierna appellata).
L'appello appare quindi infondato e deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00; adozione dei valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
11 • RESPINGE l'appello come in atti proposto da
Parte_6 avverso la sentenza num. 1007/2022 del Tribunale di
Lucca, emessa/pubblicata in data 18 ottobre 2022, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante
[...]
a rimborsare alla Parte_6 controparte le spese di questo grado di E_ giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
i Parte_6 presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
(di seguito denominata Parte_1 anche “ ” o “ ) Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Fernando Fenili appellante nei confronti di
, con l'Avv. Luca Pieretti E_
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lucca n. 1007/2022, emessa/pubblicata il 18 ottobre 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte
d'Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza
n° 1007/2022 Tribunale Civile di Lucca, Giudice Dott.
Giacomo Lucente, previa ammissione di tutte le prove richieste nel corso del giudizio di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Revocare il capo
I della sentenza qui oggetto di gravame e di conseguenza confermare il Decreto Ingiuntivo Tribunale Civile di
1 Lucca n. 337/2021 e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento delle somme ivi azionate Controparte_2 comprese le spese legali della fase monitoria e gli interessi di mora dal momento in cui ebbe ad Parte_1 emettere la fattura num. 3/2021 del 27 gennaio 2021 fino al saldo;
2. confermare la statuizione di cui in Sentenza con riguardo al capo II relativo alla refusione delle spese legali per il giudizio d'opposizione promosso da
di fronte al Prefetto di Lucca adverso E_ il verbale di contestazione V6661/2020 Pr. 43785/2020 3. con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e di quello di I grado. Con ogni più ampia riserva istruttoria in ordine a prova per testi e per consulenza tecnica riguardo ai fatti e circostanze oggetto della presente controversia. In via Istruttoria chiede che al Corte d'Appello ammetta le prove per testi richieste da Parte Attrice con riferimento alla memoria ex art. 183 comma VI num. 2 c.p.c. di cui al fascicolo di primo grado. Chiede che la stessa Corte ammetta tutta la produzione documentale versata in atti da parte attrice sia mediante l'atto di comparsa di costituzione e risposta sia mediante le successive memorie ex art.183 c.p.c.”; per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di
Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e negli atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: NEL
MERITO In via principale: rigettare integralmente
l'appello proposto da e per Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n. 1007/2022 – R.G.
1813/2021 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del
Dott. G. Lucente;
NEL MERITO, IN CASO DI RIFORMA DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO Accertare e dichiarare che tra la
[...
[...]
[...]
[...] e la non Parte_3 Parte_2 sussiste alcun rapporto contrattuale, né incarico, dichiarando, conseguentemente, che la E_ nulla deve alla per le Parte_2 causali di cui alla fattura azionata con la procedura monitoria. Per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 337/2021 – R.G. 757/2021 emesso dal
Tribunale di Lucca e notificato il 10.03.2021; In denegata ipotesi: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della e, Parte_2 conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di cui alla fattura azionata con la procedura monitoria per le causali sopra esposte e qui richiamate. Per
l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare
e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n.
337/2021 – R.G. 757/2021 emesso dal Tribunale di Lucca e notificato il 10.03.2021; In ulteriore denegata ipotesi: accertare che nulla è dovuto a titolo di corrispettivo dalla ” E_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 337/2021 emesso dal Tribunale di Lucca su istanza di per € 24.766,00=, oltre interessi Parte_1 moratori al tasso previsto dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.
231/2002, impugnava tale provvedimento E_ eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando di avere operato nel cantiere oggetto di causa solo quale subappaltatrice della _3
, appaltatrice dei lavori di rifacimento
[...] della Piazza Aldo Moro a Lucca. Sosteneva quindi che era quest'ultima società ad avere avuto rapporti contrattuali con il convenuto opposto, e di essersi
3 limitata a metterli in contatto. In subordine,
l'opponente evidenziava che i lavori eseguiti dalla presentavano gravi vizi e contestava il Parte_1 relativo inadempimento contrattuale. Deduceva inoltre che a seguito di sinistro del 27.11.2020 occorso a
[...]
conducente e proprietario del motociclo CP_4
Aprilia Scarabeo targato DB89058, a causa della imperfetta esecuzione dei lavori di asfaltatura dell'area e della carente segnalazione e delimitazione del cantiere, aveva ricevuto verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada N. V/6661/2020 Pr.
43785/2020, in seguito al rapporto di intervento della
Polizia Municipale di Lucca. Precisava che detto verbale individuava come responsabile il Sig. della Pt_2
, ma indicava erroneamente come obbligato in Parte_1 solido la che impugnava il verbale E_ avanti al competente prefetto, che accoglieva il ricorso. Inoltre, spiegando domanda riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso al prefetto. Nelle difese di cui al decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione, invece,
esponeva di aver ricevuto incarico dalla Parte_1 per lavori di asfaltatura presso il E_ cantiere in Lucca San Concordio, Piazza Aldo Moro e di non avere ricevuto il saldo delle proprie spettanze, così come quantificate nella fattura n. 3/2021. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Eccepiva in particolare che era stata la a proporgli l'intervento di piazza E_
Aldo Moro, contrattando direttamente con lui i termini del lavoro da eseguire, e di aver eseguito per la
[...] altri e diversi lavori in Lucca;
Controparte_3 allegava che la fattura n. 3/2021 del 27.01.2021 oggetto
4 del decreto non era stata mai contestata dalla società opponente. Negava comunque qualsivoglia inadempimento avendo svolto i lavori a regola d'arte. Inoltre, in riferimento al sinistro avvenuto nell'area del cantiere, il deduceva di non aver ricevuto alcun verbale di Pt_2 accertamento di violazione amministrativa e sottolineava che il responsabile della sicurezza del cantiere era un incaricato/dipendente di il Controparte_3 geom. respingendo anche su questo punto CP_5 ogni responsabilità. Il Tribunale concedeva i termini per le memorie istruttorie all'esito delle quali riteneva la causa documentalmente istruita. Sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c., dando origine alla decisione oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Lucca decide la causa accogliendo l'opposizione di rigettando però la E_ domanda riconvenzionale relativa alle spese legali del procedimento davanti al Prefetto, decidendo che le spese di opposizione dovevano essere compensate per un quinto, per parziale soccombenza. Parte opposta, sulla quale grava l'onere della prova, non lo ha assolto, avendo chiesto solamente di poter provare il rapporto contrattuale di subappalto per testimoni, attività che
è invece vietata dall'art. 2721 c.c.
Ha altresì respinto la tesi di laddove ha Parte_1 indicato che il rapporto contrattuale era provato dall'emissione della fattura, che non era stata contestata fino al ricevimento della notifica del provvedimento monitorio. Il Tribunale valutava non vera la circostanza, perché a fronte della fattura inviata il
5 27 gennaio 2021, con pec del 3 febbraio 2021, CP svolgeva tale contestazione. Nel merito comunque
[...] valutava che la fattura, essendo documento di provenienza della parte che intende avvalersene, non integra i requisiti della prova necessaria dal punto di vista civilistico. L' opponente ha inoltre fornito ulteriori elementi a sostegno della propria difesa, producendo in atti un contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_3
(doc. n. 6 allegato all'atto di
[...] citazione),una p.e.c. di Controparte_3
(doc. n. 3 allegato all'atto di
[...] citazione), con i quali Controparte_3 dichiarava espressamente che il rapporto era in essere esclusivamente tra la stessa e e allegando Parte_1 che il ricorso avanti il Prefetto di Lucca avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della
Strada elevato anche nei confronti della Costruire, quale coobbligato era stato accolto (cfr. doc. 13 e 14 allegati all'atto di citazione). Respingeva quindi la domanda non ritenendo provato il rapporto contrattuale e di conseguenza il credito richiesto. Il Tribunale ha poi respinto la domanda riconvenzionale di CP
, ritenendola infondata.
[...]
L'APPELLO
Con l'unico motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i capitoli di prova di parte violino Parte_1
l'art. 2721 del Codice civile, dato che essi vertono su circostanze accessorie all'intervento di asfaltatura dato per presupposto e comunque ammesso da parte dell'appellata, laddove nelle conclusioni in subordine, scrive che la prestazione è stata comunque eseguita senza
6 il rispetto delle regole dell'arte. Ritiene parte appellante che il giudice non ha valutato che questa ammissione confessoria prova che il contratto di subappalto era stato perfezionato, tra l'altro con modalità più simili a quelle del contratto d'opera, dato che aveva fornito a tutto E_ Parte_1 il materiale per l'operazione. Di conseguenza chiede che a fronte della riforma della sentenza, venga anche riformata la condanna alle spese di lite. Parte appellata ha resistito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e contestando analiticamente il motivo proposto.
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come il capo della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Lucca relativo al rigetto della domanda di refusione delle spese legali sostenute dalla opponente/odierna appellata nel E_ giudizio di opposizione, dinanzi al Prefetto, avverso il verbale di contestazione di violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, del Codice della Strada N. V/6661/2020 Pr.
43785/2020 non sia stato oggetto di impugnazione
(incidentale), con conseguente passaggio in giudicato
7 della suddetta statuizione.
Il motivo d'appello è infondato. Dai documenti prodotti in giudizio (in particolare, dal doc. 6 offerto in comunicazione da in allegato all'atto E_ di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado) si evince che impresa consorziata Controparte_3 esecutrice indicata dal , Controparte_6 aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto “LAVORI
RELATIVI AD OPERE A VERDE, IDRAULICHE, DI PAVIMENTAZIONE
E OPERE EDILI STRUTTURALI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL QUARTIERE DI SAN CONCORDIO - – Controparte_7
INTERVENTO N 9- PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO Controparte_8
–CUP E68G16000000005 CIG
[...]
7894287BB5” (con committente/stazione appaltante la
[...]
, stipulò un “Contratto di nolo a caldo” Parte_4 con L'oggetto del Parte_2 contratto è chiaramente descritto nell'art. 2, dal quale si evince che l'impresa affidataria doveva Parte_1 mettere a disposizione della committente le macchine e i mezzi riportati nell'Allegato 1, denominato “Elenco prezzi nolo a caldo”, con relativo personale da utilizzarsi nell'espletamento dei lavori che di volta in volta sarebbero stati indicati durante l'esecuzione delle opere. Nell'elenco, che si trova in calce al contratto e ne costituisce parte integrante, vengono esposti i prezzi concordati in relazione alle macchine e ai mezzi oggetto del nolo a caldo. era Parte_1 dunque affidataria di alcune opere per l'esecuzione delle quali di volta in volta sarebbe stato richiesto il
8 suo intervento e per cui è era già stato stabilito un prezzo, mentre si pone quale E_ subappaltatrice di comunque, Controparte_3 non vi è prova di un rapporto diretto tra CP
e L'appellante censura la
[...] Parte_1 motivazione della sentenza di primo grado lamentando l'errore commesso dal Tribunale nell'applicare restrittivamente l'art. 2721 c.c., a mente del quale la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58. A ben vedere, le istanze istruttorie avanzate in primo grado e reiterate in appello non sono idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in lite.
Dalla circostanza per cui fu il rappresentante/responsabile di E_ [...]
, a contattare il Geom. titolare Pt_5 Parte_2 della impresa individuale per proporgli Parte_1
l'intervento di asfaltatura in Piazza Aldo Moro, nel quartiere di San Concordio, e a concordare direttamente con lui i termini del lavoro da eseguire non discende sic e simpliciter che le parti oggi in contesa conclusero un contratto di subappalto;
ben potrebbe la CP
, la quale era già concretamente operativa sul
[...] cantiere di Piazza Aldo Moro come subappaltatrice della essere stata incaricata da Controparte_3 quest'ultima di occuparsi degli aspetti prettamente pratici, quali, per l'appunto, prendere contatto e interloquire con il titolare dell'impresa che avrebbe dovuto occuparsi dell'asfaltatura, effettuare con lui un sopralluogo, fornirgli indicazioni sui materiali da utilizzare (es. asfalto da pavimentazione stradale e asfalto natura) e su dove reperirli ecc..
Parimenti, la circostanza per cui nella zona di San
9 Concordio e, segnatamente, in Piazza Aldo Moro erano presenti cartelli e segnaletica di cantiere, nonché “new jersey” e, comunque, barriere necessarie per garantire la sicurezza riportanti la denominazione sociale della non è dirimente e dimostra soltanto che E_ la suddetta società rientrava tra le imprese che operavano in tale contesto di lavoro nella veste, per l'appunto, di subappaltatrice di _3
; da tale circostanza non può certo desumersi
[...] in modo inequivocabile l'esistenza di un rapporto di subappalto tra la e la ditta individuale E_
. Parte_1
La ditta individuale CA ha a più riprese evidenziato che il già menzionato contratto concluso tra la medesima e la società cooperativa versato in _3 atti da riguarderebbe un altro E_ cantiere che nulla avrebbe a che vedere con quello oggetto del presente processo. Al di là della tardività
o meno di tale allegazione, l'assunto in questione è privo di pregio. Anzitutto, in realtà, nessun passaggio o clausola o pattuizione contenuto/a nel “Contratto di nolo a caldo” depone in tal senso. Come si ricava dalla stessa fattura n. 3/2021 posta da a Parte_1 fondamento del ricorso per ingiunzione, Piazza Aldo Moro
è ubicata nel quartiere di San Concordio, a Lucca
(«…lavori di asfalt. con asfalto tipo Binder, usura ed
Ecoasfalto eseguiti per vostro contro presso il Vostro cantiere di S. Concordio Piazza Aldo Moro Lucca…»). Dalla stessa premessa del “Contratto di nolo a caldo” (in particolare, dalla precisa identificazione di
[...]
si evince chiaramente che il Controparte_3 noleggio dei mezzi specialistici finalizzato all'esecuzione di lavorazioni specifiche riguardava la
10 realizzazione delle opere di pavimentazione connesse alla riqualificazione proprio del quartiere di San
Concordio, nel contesto del più ampio intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, tra cui, per l'appunto, la città di Lucca.
In definitiva, non ha fornito la prova della Parte_1 fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in giudizio nei confronti di dovendosi E_ ritenere, per converso, che un rapporto contrattuale sussistesse esclusivamente tra la odierna appellante e la (con conseguente difetto di Controparte_3 titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo alla odierna appellata).
L'appello appare quindi infondato e deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00; adozione dei valori medi di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
11 • RESPINGE l'appello come in atti proposto da
Parte_6 avverso la sentenza num. 1007/2022 del Tribunale di
Lucca, emessa/pubblicata in data 18 ottobre 2022, sentenza che, per l'effetto, conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante
[...]
a rimborsare alla Parte_6 controparte le spese di questo grado di E_ giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
i Parte_6 presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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