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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 58/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
Pietro Capurso, Lilia Bonicioli e Christian Lo Scalzo, in virtù di procura generale alle liti allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall' avv.to Danila Giupponi, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16/07/2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Genova figlia ed CP_1
erede di ha convenuto in giudizio l Persona_1 Pt_1
esponendo:
- di aver ricevuto in 22 novembre 2023 una comunicazione da parte di che l'aveva invitata a restituire la somma di somma Pt_1
di 2.656,43, in quanto indebitamente ricevuta dalla propria dante causa per il periodo dal 1/01/2005 al 31/10/2007 a titolo di integrazione al minimo della pensione di reversibilità, di cui la stessa era titolare, non spettante a causa del superamento dei limiti reddituali;
- che tale provvedimento di recupero doveva ritenersi illegittimo, sia per intervenuta prescrizione del diritto dell'
[...]
alla restituzione delle somme corrisposte, sia per CP_2
irripetibilità dell'indebito in applicazione della sanatoria di cui al combinato disposto degli artt. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e 13
Legge n. 412 del 1991, essendo stato commesso un errore dall' senza alcun dolo o omessa/incompleta segnalazione CP_2
da parte della pensionata circa la presenza di redditi incidenti sul diritto all'integrazione al minimo, regolarmente denunziati all' . Controparte_3
2. L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Pt_1
dell'eccezione di prescrizione, in quanto tempestivamente interrotta, oltre che dalla comunicazione di recupero dell'indebito
2
del 24 settembre 2007 indirizzata alla sig.ra con Per_1
raccomandata dalla stessa ricevuta in data 21/12/2017 (rectius
2007), da successive richieste di pagamento ed in particolare da una comunicazione del 3 settembre 2014, un sollecito datato 12 ottobre 2015 ed infine dalla richiesta all'erede, sig.ra del 2 CP_1
novembre 2023. Inoltre l'indebito era ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo alcun errore da parte dell' , che aveva CP_2
provveduto a rettificare la pensione e a richiedere all'accipens la restituzione delle somme erogate in eccesso entro il termine decadenziale previsto per legge.
3. Con sentenza n. 66/2025, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione in quanto validamente interrotta dai solleciti agli atti, ha tuttavia ritenuto la irripetibilità dell'indebito, non avendo l' dimostrato, come suo onere, di aver Pt_1
comunicato alla pensionata il provvedimento del 24 settembre
2007, risultando inconferente la ricevuta del 2017 (rectius 2007) agli atti.
4. L' appella la sentenza, sostenendo che il primo giudice Pt_1
ha errato nel ritenere irripetibile l'indebito, non sussistendo i presupposti normativi per applicare la c.d. sanatoria di cui artt. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e 13 Legge n. 412 del 1991, stante la mancanza di qualsiasi errore da parte dell' , che aveva CP_2
tempestivamente comunicato alla pensionata l'indebito per superamento dei requisiti reddituali, con raccomandata ricevuta in data 21/12/2017 (rectius 2007).
Al riguardo invoca l'orientamento della Corte di Cassazione
3
secondo cui “la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.” (Corte di cassazione, sezione 5, sentenza
22 giugno 2018, n. 16528). Nella fattispecie in esame, non avendo la sig.ra dimostrato che la raccomandata ricevuta CP_1
dalla propria congiunta contenesse un documento diverso dal provvedimento di riliquidazione della pensione prodotto in causa,
l'indebito doveva ritenersi senza dubbio ripetibile, essendo stato rispettato il termine decadenziale previsto dalla legge (art. 13 comma 2 L. n. 412/91) per il recupero delle somme erogate in eccesso.
5. La sig. si costituisce in appello e si difende sostenendo – CP_1
al contrario – che il giudice aveva correttamente escluso la ripetibilità dell'indebito, non essendovi alcun collegamento tra la lettera di comunicazione dell'indebito del 24 settembre 2007 e la raccomandata spedita tre mesi dopo alla propria dante causa;
lettera di indebito che mai era stata richiamata dall' nelle Pt_1
successive lettere prodotte agli atti.
6. La causa, discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 17/07/2025.
4
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. L'indebito pensionistico in questione riguarda il periodo dal
1/01/2005 al 31/10/2007 in cui la sig.ra titolare di Per_1
pensione di reversibilità SO n. 20024778, aveva continuato a percepire l'integrazione al minimo alla stessa non più spettante per superamento dei limiti reddituali, come da dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate all . Controparte_3
7.1. In base al combinato disposto di cui agli artt. 52 comma 2 L.
n. 88/1989 e 13 Legge n. 412 del 1991, le prestazioni pensionistiche erogate in eccesso al titolare non possono più essere recuperate dall' , qualora il pagamento indebito sia Pt_1
avvenuto sulla base di un formale e definitivo provvedimento dell'ente comunicato all'interessato ed emesso per un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente previdenziale, in assenza di un comportamento doloso o omissivo del destinatario dell'indebito.
L' sostiene che la sanatoria invocata dalla odierna appellata Pt_1
non sia applicabile, in quanto i pagamenti indebiti corrisposti a titolo di integrazione al minimo della pensione della sig.ra Per_1
nel periodo in esame non dipesero da un errore a sé imputabile, ma da una variazione delle condizioni reddituali della beneficiaria della pensione;
quest'ultima era stata dunque tempestivamente rettificata dall' nei termini di legge. CP_2
Soccorre al riguardo il disposto di cui al comma 2 dell' art. 13 sopra cit., in forza del quale l' deve procedere annualmente Pt_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti
5
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, pena la irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
7.2. Nel caso in esame, l' sostiene di aver tempestivamente Pt_1
provveduto a richiedere indietro le somme versate in eccedenza entro l'anno successivo alla formazione dell'indebito, come da provvedimento di riliquidazione del 24 settembre 2007, comunicato alla sig.ra con raccomandata del 14/12/2007 Per_1
dalla stessa ricevuta in data 21/12/2017 (rectius 2007), come da documentazione prodotta (TE08 Costa e ricevuta TE08 . Per_1
Ha dunque errato il primo giudice a ritenere che l' non Pt_1
avesse dimostrato la riferibilità della raccomandata al provvedimento di riliquidazione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui spetta al destinatario dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata inviatagli all'indirizzo di residenza ex art. 1335 c.c., in applicazione del principio di presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta (Ordinanza 3 ottobre 2018, n.
24149).
7.3. Tale impostazione non viene condivisa dalla Corte per i seguenti motivi.
7.3.1. Anzitutto la sig.ra erede della beneficiaria della CP_1
pensione, alla prima udienza di discussione successiva alla costituzione di , ha tempestivamente contestato “la Pt_1
riferibilità della ricevuta postale di spedizione e ricezione
6
depositata dall' alla comunicazione del 24.9.2007”, Pt_1
evidenziando come, diversamente da quanto era accaduto per le successive lettere inviate da sia alla pensionata che alla Pt_1
stessa erede, nella lettera del 24 settembre 2007 mancava il numero di spedizione della relativa raccomandata.
Come noto, l'avviso di ricevimento di una raccomandata fa prova dell'avvenuta consegna della busta, ma non del suo contenuto
(Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 12355/2019), che può essere certificato legalmente solo tramite ufficiale giudiziario o, attualmente, con la posta elettronica certificata. Tuttavia, un principio di prova di correlazione tra il contenuto e il contenente può essere fornito dal mittente proprio mediante l'inserimento, nel corpo della lettera, del numero identificativo della raccomandata (in epoca recente il c.d. codice a barre), come accaduto per le successive lettere inviate alla pensionata e alla sua erede.
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dall'appellata, manca una simile indicazione nella lettera del
24/09/2007, che avrebbe potuto sicuramente comportare un rafforzamento della prova di correlazione tra il documento che si sostiene essere stato inviato con quella spedizione.
Ed allora, tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie in esame non pare applicabile il principio sancito dalla giurisprudenza di presunzione di corrispondenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta, per i seguenti motivi.
7.4.1. Anzitutto, la giurisprudenza richiamata da ha Pt_1
7
introdotto una presunzione di corrispondenza, ai fini della ripartizione degli oneri probatori, esclusivamente nei rapporti tra mittente e destinatario proprio ricollegandosi al principio di cd. vicinanza della prova;
principio di vicinanza che nel caso in esame non può essere invocato, dato che l'odierna appellata, non essendo stata la destinataria della raccomandata, non poteva certo sapere (a così tanti anni di distanza) quale documento contenesse il plico ricevuto nel dicembre 2007 dalla propria madre dante causa.
7.4.2. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'erede, la raccomandata in questione è stata spedita dopo tre mesi dalla data indicata nel provvedimento di riliquidazione, con un ritardo piuttosto anomalo che l non ha saputo Pt_1
giustificare.
Ma soprattutto rileva il fatto che di questa lettera del 24 settembre 2007 non si fa alcun riferimento nelle missive successive. Essa, in particolare, non è stata menzionata nella
“RC1” del 25 agosto 2014, inviata alla sig. con Per_1
raccomandata ricevuta in data 25/09/2014, in cui l'indebito oggetto di causa è stato comunicato alla pensionata senza alcun riferimento ad un precedente provvedimento di riliquidazione.
E così pure, nel provvedimento del Comunicato Provinciale
di reiezione del ricorso amministrativo presentato dalla Pt_1
sig.ra sono state indicate esclusivamente le seguenti CP_1
comunicazioni effettuate con raccomandata AR:
“- RC1 inviata alla de cuius in data 03/09/2014 ed esitata il
8
08/10/2014;
- inviato alla medesima in data 12/10/2015 ed Per_2
esitata il 15/12/2015;
- RC1 EREDE inviato alla ricorrente in data 07/11/2023 ed esitata il 03/01/2024.”
Pare dunque verosimile, tenuto conto della stessa terminologia utilizzata da nelle varie comunicazioni, che il primo Pt_1
provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico sia stato tardivamente comunicato alla pensionata con RC1 del
03/09/2014; lettera con cui l' ha richiesto la restituzione CP_2
dell'indebito, sollecitata poi con lettera del 12/10/2015 ove si fa esclusivo riferimento alla precedente lettera del 03/09/2014 e non a quella, più risalente, del 24 settembre 2007 prodotta da . Pt_1
7.5. Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che l' non Pt_1
abbia dimostrato, come suo onere, di aver comunicato all'accipens l'indebito entro il termine decadenziale sancito dal comma 2 dell' art. 13 della Legge n. 412 del 1991, per cui i pagamenti erogati in eccesso non possono più essere oggetto di ripetizione nei confronti dell'erede sig.ra CP_1
7.6.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
7.7. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del
9
contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.059,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 58/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 P.IVA_1
Pietro Capurso, Lilia Bonicioli e Christian Lo Scalzo, in virtù di procura generale alle liti allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall' avv.to Danila Giupponi, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16/07/2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Genova figlia ed CP_1
erede di ha convenuto in giudizio l Persona_1 Pt_1
esponendo:
- di aver ricevuto in 22 novembre 2023 una comunicazione da parte di che l'aveva invitata a restituire la somma di somma Pt_1
di 2.656,43, in quanto indebitamente ricevuta dalla propria dante causa per il periodo dal 1/01/2005 al 31/10/2007 a titolo di integrazione al minimo della pensione di reversibilità, di cui la stessa era titolare, non spettante a causa del superamento dei limiti reddituali;
- che tale provvedimento di recupero doveva ritenersi illegittimo, sia per intervenuta prescrizione del diritto dell'
[...]
alla restituzione delle somme corrisposte, sia per CP_2
irripetibilità dell'indebito in applicazione della sanatoria di cui al combinato disposto degli artt. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e 13
Legge n. 412 del 1991, essendo stato commesso un errore dall' senza alcun dolo o omessa/incompleta segnalazione CP_2
da parte della pensionata circa la presenza di redditi incidenti sul diritto all'integrazione al minimo, regolarmente denunziati all' . Controparte_3
2. L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Pt_1
dell'eccezione di prescrizione, in quanto tempestivamente interrotta, oltre che dalla comunicazione di recupero dell'indebito
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del 24 settembre 2007 indirizzata alla sig.ra con Per_1
raccomandata dalla stessa ricevuta in data 21/12/2017 (rectius
2007), da successive richieste di pagamento ed in particolare da una comunicazione del 3 settembre 2014, un sollecito datato 12 ottobre 2015 ed infine dalla richiesta all'erede, sig.ra del 2 CP_1
novembre 2023. Inoltre l'indebito era ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo alcun errore da parte dell' , che aveva CP_2
provveduto a rettificare la pensione e a richiedere all'accipens la restituzione delle somme erogate in eccesso entro il termine decadenziale previsto per legge.
3. Con sentenza n. 66/2025, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione in quanto validamente interrotta dai solleciti agli atti, ha tuttavia ritenuto la irripetibilità dell'indebito, non avendo l' dimostrato, come suo onere, di aver Pt_1
comunicato alla pensionata il provvedimento del 24 settembre
2007, risultando inconferente la ricevuta del 2017 (rectius 2007) agli atti.
4. L' appella la sentenza, sostenendo che il primo giudice Pt_1
ha errato nel ritenere irripetibile l'indebito, non sussistendo i presupposti normativi per applicare la c.d. sanatoria di cui artt. 52 comma 2 L. n. 88/1989 e 13 Legge n. 412 del 1991, stante la mancanza di qualsiasi errore da parte dell' , che aveva CP_2
tempestivamente comunicato alla pensionata l'indebito per superamento dei requisiti reddituali, con raccomandata ricevuta in data 21/12/2017 (rectius 2007).
Al riguardo invoca l'orientamento della Corte di Cassazione
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secondo cui “la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.” (Corte di cassazione, sezione 5, sentenza
22 giugno 2018, n. 16528). Nella fattispecie in esame, non avendo la sig.ra dimostrato che la raccomandata ricevuta CP_1
dalla propria congiunta contenesse un documento diverso dal provvedimento di riliquidazione della pensione prodotto in causa,
l'indebito doveva ritenersi senza dubbio ripetibile, essendo stato rispettato il termine decadenziale previsto dalla legge (art. 13 comma 2 L. n. 412/91) per il recupero delle somme erogate in eccesso.
5. La sig. si costituisce in appello e si difende sostenendo – CP_1
al contrario – che il giudice aveva correttamente escluso la ripetibilità dell'indebito, non essendovi alcun collegamento tra la lettera di comunicazione dell'indebito del 24 settembre 2007 e la raccomandata spedita tre mesi dopo alla propria dante causa;
lettera di indebito che mai era stata richiamata dall' nelle Pt_1
successive lettere prodotte agli atti.
6. La causa, discussa mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 17/07/2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
7. L'indebito pensionistico in questione riguarda il periodo dal
1/01/2005 al 31/10/2007 in cui la sig.ra titolare di Per_1
pensione di reversibilità SO n. 20024778, aveva continuato a percepire l'integrazione al minimo alla stessa non più spettante per superamento dei limiti reddituali, come da dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate all . Controparte_3
7.1. In base al combinato disposto di cui agli artt. 52 comma 2 L.
n. 88/1989 e 13 Legge n. 412 del 1991, le prestazioni pensionistiche erogate in eccesso al titolare non possono più essere recuperate dall' , qualora il pagamento indebito sia Pt_1
avvenuto sulla base di un formale e definitivo provvedimento dell'ente comunicato all'interessato ed emesso per un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente previdenziale, in assenza di un comportamento doloso o omissivo del destinatario dell'indebito.
L' sostiene che la sanatoria invocata dalla odierna appellata Pt_1
non sia applicabile, in quanto i pagamenti indebiti corrisposti a titolo di integrazione al minimo della pensione della sig.ra Per_1
nel periodo in esame non dipesero da un errore a sé imputabile, ma da una variazione delle condizioni reddituali della beneficiaria della pensione;
quest'ultima era stata dunque tempestivamente rettificata dall' nei termini di legge. CP_2
Soccorre al riguardo il disposto di cui al comma 2 dell' art. 13 sopra cit., in forza del quale l' deve procedere annualmente Pt_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti
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sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, pena la irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
7.2. Nel caso in esame, l' sostiene di aver tempestivamente Pt_1
provveduto a richiedere indietro le somme versate in eccedenza entro l'anno successivo alla formazione dell'indebito, come da provvedimento di riliquidazione del 24 settembre 2007, comunicato alla sig.ra con raccomandata del 14/12/2007 Per_1
dalla stessa ricevuta in data 21/12/2017 (rectius 2007), come da documentazione prodotta (TE08 Costa e ricevuta TE08 . Per_1
Ha dunque errato il primo giudice a ritenere che l' non Pt_1
avesse dimostrato la riferibilità della raccomandata al provvedimento di riliquidazione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui spetta al destinatario dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata inviatagli all'indirizzo di residenza ex art. 1335 c.c., in applicazione del principio di presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta (Ordinanza 3 ottobre 2018, n.
24149).
7.3. Tale impostazione non viene condivisa dalla Corte per i seguenti motivi.
7.3.1. Anzitutto la sig.ra erede della beneficiaria della CP_1
pensione, alla prima udienza di discussione successiva alla costituzione di , ha tempestivamente contestato “la Pt_1
riferibilità della ricevuta postale di spedizione e ricezione
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depositata dall' alla comunicazione del 24.9.2007”, Pt_1
evidenziando come, diversamente da quanto era accaduto per le successive lettere inviate da sia alla pensionata che alla Pt_1
stessa erede, nella lettera del 24 settembre 2007 mancava il numero di spedizione della relativa raccomandata.
Come noto, l'avviso di ricevimento di una raccomandata fa prova dell'avvenuta consegna della busta, ma non del suo contenuto
(Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 12355/2019), che può essere certificato legalmente solo tramite ufficiale giudiziario o, attualmente, con la posta elettronica certificata. Tuttavia, un principio di prova di correlazione tra il contenuto e il contenente può essere fornito dal mittente proprio mediante l'inserimento, nel corpo della lettera, del numero identificativo della raccomandata (in epoca recente il c.d. codice a barre), come accaduto per le successive lettere inviate alla pensionata e alla sua erede.
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dall'appellata, manca una simile indicazione nella lettera del
24/09/2007, che avrebbe potuto sicuramente comportare un rafforzamento della prova di correlazione tra il documento che si sostiene essere stato inviato con quella spedizione.
Ed allora, tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie in esame non pare applicabile il principio sancito dalla giurisprudenza di presunzione di corrispondenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta, per i seguenti motivi.
7.4.1. Anzitutto, la giurisprudenza richiamata da ha Pt_1
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introdotto una presunzione di corrispondenza, ai fini della ripartizione degli oneri probatori, esclusivamente nei rapporti tra mittente e destinatario proprio ricollegandosi al principio di cd. vicinanza della prova;
principio di vicinanza che nel caso in esame non può essere invocato, dato che l'odierna appellata, non essendo stata la destinataria della raccomandata, non poteva certo sapere (a così tanti anni di distanza) quale documento contenesse il plico ricevuto nel dicembre 2007 dalla propria madre dante causa.
7.4.2. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'erede, la raccomandata in questione è stata spedita dopo tre mesi dalla data indicata nel provvedimento di riliquidazione, con un ritardo piuttosto anomalo che l non ha saputo Pt_1
giustificare.
Ma soprattutto rileva il fatto che di questa lettera del 24 settembre 2007 non si fa alcun riferimento nelle missive successive. Essa, in particolare, non è stata menzionata nella
“RC1” del 25 agosto 2014, inviata alla sig. con Per_1
raccomandata ricevuta in data 25/09/2014, in cui l'indebito oggetto di causa è stato comunicato alla pensionata senza alcun riferimento ad un precedente provvedimento di riliquidazione.
E così pure, nel provvedimento del Comunicato Provinciale
di reiezione del ricorso amministrativo presentato dalla Pt_1
sig.ra sono state indicate esclusivamente le seguenti CP_1
comunicazioni effettuate con raccomandata AR:
“- RC1 inviata alla de cuius in data 03/09/2014 ed esitata il
8
08/10/2014;
- inviato alla medesima in data 12/10/2015 ed Per_2
esitata il 15/12/2015;
- RC1 EREDE inviato alla ricorrente in data 07/11/2023 ed esitata il 03/01/2024.”
Pare dunque verosimile, tenuto conto della stessa terminologia utilizzata da nelle varie comunicazioni, che il primo Pt_1
provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico sia stato tardivamente comunicato alla pensionata con RC1 del
03/09/2014; lettera con cui l' ha richiesto la restituzione CP_2
dell'indebito, sollecitata poi con lettera del 12/10/2015 ove si fa esclusivo riferimento alla precedente lettera del 03/09/2014 e non a quella, più risalente, del 24 settembre 2007 prodotta da . Pt_1
7.5. Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che l' non Pt_1
abbia dimostrato, come suo onere, di aver comunicato all'accipens l'indebito entro il termine decadenziale sancito dal comma 2 dell' art. 13 della Legge n. 412 del 1991, per cui i pagamenti erogati in eccesso non possono più essere oggetto di ripetizione nei confronti dell'erede sig.ra CP_1
7.6.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
7.7. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del
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contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.059,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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