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Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9703 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09703/2025REG.PROV.COLL.
N. 02624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2624 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Fabbri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione ex art. 395 c.p.c.
della sentenza di questa Sezione n. 7580/2024, resa tra le parti;
Visto il ricorso per revocazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la costituzione del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IN LE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il signor -OMISSIS-ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione n. 7580/2024 evidenziando due -presunti- errori sul fatto, consistenti nell’” errata percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti…avanti il Tar di BOLOGNA e successivamente al CDS di Roma” (cfr. istanza di revocazione pag. 2, punto 1.2); più precisamente : a) l’aver ritenuto sussistenti in capo all’appellante precedenti penali (cfr. istanza di revocazione pag. 2, punto 1.3); b) l’aver ignorato la circostanza “ che la Prefettura di Modena ….si limitava a richiedere a -OMISSIS--OMISSIS-le marche da bollo, dimenticando che i predetti bolli erano già stati consegnati ..” (cfr. istanza di revocazione pag. 2, punto 2.1).
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena, con mero atto formale in data 13 ottobre 2025.
Alla Camera di consiglio del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Entrambe le circostanze addotte a sostegno dell’istanza di revocazione si rivelano palesemente estranee al thema decidendum del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e all’iter argomentativo su cui la sentenza stessa si fonda.
La Sezione ha, invero, respinto l’appello proposto dall’odierno istante contro la sentenza del Tar Bologna, Sez. I, n. 131/2024, sul presupposto dell’inconfigurabilità di qualsivoglia obbligo in capo all’Amministrazione di pronunziarsi sulle istanze di autotutela, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche dal giudice di prime cure, senza esaminare la vicenda nel merito.
Più in dettaglio e partendo dal primo profilo, il richiamo alla documentazione prodotta a sostegno della domanda revocatoria contenuto al punto 6 della sentenza in questione (ossia al certificato del casellario dal quale non risulterebbero precedenti penali), non ha interferito con la decisione assunta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte istante; si risolve infatti in un mero riferimento – ad abbundantiam - alla circostanza che la documentazione invocata dovesse ritenersi, comunque, ininfluente rispetto alla determinazioni della Prefettura intimata poiché sopravvenuta al provvedimento gravato.
Né necessita di particolari argomenti dimostrativi l’assoluta irrilevanza dell’altra questione evocata dall’istante, legata alla -presunta- duplicazione della richiesta delle marche da bollo da parte dell’Amministrazione, essendo percepibile ictu oculi che non possa in alcun modo aver condizionato la sentenza impugnata, stante il richiamato tenore della stessa.
3.-In estrema sintesi, l’ iter argomentativo su cui si fonda la pronunzia in discussione si rivela del tutto insensibile alle circostanze di fatto che -in tesi- sarebbero state malintese dal giudice di appello. Il gravame va, dunque, respinto con condanna della parte istante alla rifusione delle spese di causa in favore del Ministero dell’Interno, contenuta nella somma indicata in dispositivo in considerazione della scarsa attività difensiva svolta dalle Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte istante alla rifusione delle spese di causa in favore del Ministero dell’Interno resistente che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC D'GE, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IN LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LE | IC D'GE |
IL SEGRETARIO