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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8459/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037382127000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5472/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 23. 12.202 TO IO OG, come in atti rappresentato e difeso, impugnava cartella di pagamento n. 29520240037382127000, notificata in data 25.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €4.157,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti per gli anni
2008-2009-2010-2011.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare l'intimazione di pagamento n. 296825, che si assume notificata in data 02.20.2019; l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Ato ME1 1 spa. in liquidazione, non sono costituiti.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato. A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e,per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 550,00, oltre accessori come legge. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8459/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037382127000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5472/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 23. 12.202 TO IO OG, come in atti rappresentato e difeso, impugnava cartella di pagamento n. 29520240037382127000, notificata in data 25.09.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €4.157,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti per gli anni
2008-2009-2010-2011.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare l'intimazione di pagamento n. 296825, che si assume notificata in data 02.20.2019; l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Ato ME1 1 spa. in liquidazione, non sono costituiti.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato. A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e,per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 550,00, oltre accessori come legge. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025