TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 791/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti DI GIACOMO Parte_1
STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
All'udienza del 06/05/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 8.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: E_
Previa eventuale disapplicazione della disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, per violazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009, della L. n. 228 del 2012, in conformità alle norme del diritto dell'Unione
Europea
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, nei periodi indicati in narrativa, e più specificatamente negli A.S. 2014/15, 2015/2016, 2016/17; 2017/18, 2018/19; 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o del diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, quantizzato secondo i parametri previsti dalla legge ovvero pari ad €.
13.431,03 o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a mezzo di disponenda CTU;
- per l'effetto condannare il in p.l.r.t. al E_ pagamento a parte ricorrente della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso del contributo unificato e spese accessorie, anche con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Nell'ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere necessario l'espletamento della Ctu si chiede disporre la stessa quantificando l'importo spettante in relazione ai giorni di ferie maturati e non goduti.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente alle Cont dipendenze del e di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1 in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato indicati in ricorso, in particolare negli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 2017/18, 2018/19; 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24; di non aver fruito negli a.s. in considerazione delle ferie maturate con riferimento a ciascuna annualità e di avere pertanto diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e E_ chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che il parte ricorrente ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Previa opportuna istruttoria presso la RTS e gli Istituti scolastici dove controparte ha prestato servizio a tempo determinato, accertare– per ciascuno degli anni considerati dal ricorso – che parte ricorrente non ha maturato giorni di ferie in numero superiore alla somma dei giorni di sospensione dell'attività didattica, dei giorni di ferie fruiti e dei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio);
Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste
Con vittoria di spese del presente giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Si depositano allegati come da atti
Si chiede l'acquisizione istruttoria ex art. 213 c.p.c., dei dati necessari all'accertamento dei giorni di ferie non goduti per cause non imputabili alla parte ricorrente e alla Cont verifica di pagamenti eventualmente già disposti dalla
In particolare:
Presso gli Istituti scolastici cui si riferisce il ricorso introduttivo occorre acquisire numero dei giorni di ferie maturati dal docente;
Pag. 2 di 9 numero di giorni in cui il supplente ha fruito delle ferie a domanda;
numero di giorni di sospensione dell'attività didattica ricadenti all'interno della durata del contratto a tempo determinato;
numero di giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio, da documentare)
Presso gli uffici della competenti in base ai luoghi Controparte_4 dove il servizio è stato svolto occorre verificare se siano stati corrisposti emolumenti a titolo di indennità per ferie non godute ed in che misura.
All'udienza del 18.03.2025 parte attrice ha confermato di aver fruito dei giorni di ferie indicati in memoria dal resistente in relazione agli anni 2014/15, 2015/16 e CP_1
2016/17; con riferimento al differente numero di giorni di ferie annualmente spettante, rispettivamente indicato dalle parti per gli a.s. da 2017/18 in poi, ha eccepito l'erroneità dei calcoli del non essendo stata computata l'anzianità della ricorrente in CP_1 Cont forza dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato con il .
Con nota autorizzata depositata il 20.03.2025, la ricorrente ha depositato conteggi aggiornati delle spettanze rivendicate, tenuto conto dei giorni di ferie fruiti, e ha ridotto la propria pretesa alla somma di €10.359,90, oltre interessi e rivalutazione. All'udienza del 6.05.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere la durata decennale della prescrizione del diritto di credito di cui è causa, direttamente conseguente alla natura mista, retributiva e risarcitoria, dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie.
E' stato infatti ripetutamente osservato che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (v. per tutte Cass., sent. n. 3021 del 2020; v. anche ord. n. 17643 del
2023).
Nel caso di specie, tra la data di cessazione del più risalente incarico (a.s. 2014/15 in data 9.06.2015) e la notifica del ricorso non è decorso il decennio necessario alla maturazione del termine prescrizionale.
Pag. 3 di 9 3.Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Procedendo al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 CCNL 2006-
2009 ha previsto: “(…)
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
(…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”.
4.1Il successivo art. 19, co. 2 CCNL ha inoltre stabilito: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»” (v. ad es. Cass., ord. n. 16715 del 2024).
4.2Il Legislatore è intervenuto con l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. con modif., dalla L. 135/2012, così disponendo: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
Pag. 4 di 9 personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa ( ), sono obbligatoriamente CP_5 fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. 4.3Sempre nel 2012, il Legislatore ha introdotto una speciale deroga all'art. 5, co. 8 cit. con riferimento al personale scolastico assunto a tempo determinato;
in particolare, l'art. 1 co. 54-56 L. n. 228/2012 ha così disposto: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013.”. 5.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
La Corte di Cassazione ha in particolare osservato: “la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una
Pag. 5 di 9 normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo (…) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso
Pag. 6 di 9 avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (così, ex multis, Cass., ord. n. 16715 del 2024 già richiamata).
6.Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentale che negli a.s. 2014/15,
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 la ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali.
7.E' inoltre pacifico che in tali a.s. la ricorrente non abbia fruito delle ferie Cont maturate, ad eccezione per i giorni fruiti dalla docente specificamente indicati dal nei propri scritti difensivi (a.s. 2014/15 giorni 19, 2015/16 giorni 17 e 2016/17 giorni 5)
e oggetto di conferma da parte dell'attrice, la quale ha ridotto la propria pretesa economica del relativo importo.
8.A fronte di quanto ora rilevato e alla luce del contesto normativo e interpretativo sopra richiamato, era dunque onere del resistente di allegare e CP_1 provare di aver provveduto ad inoltrare specifica richiesta alla docente volta alla fruizione delle ferie annualmente spettanti, con l'avvertimento della conseguenza della Cont perdita delle stesse in caso di mancata fruizione;
onere al quale il ha mancato di assolvere.
9.La ricorrente ha pertanto dritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
10.Con riferimento al quantum della pretesa attorea, si richiamano gli analitici conteggi da ultimo depositati dalla ricorrente, elaborati avuto riguardo ai giorni di Cont servizio prestato dalla docente nell'a.s. di riferimento, come indicati anche dal nelle proprie difese.
10.1Con specifico riferimento agli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il conteggio Cont dei giorni di servizio prestato differisce dalla prospettazione del in considerazione dei giorni di fruizione dell'indennità di maternità e di alcuni giorni di fruizione di congedo parentale (v. schema p. 3 memoria e corrispondente voce nei conteggi della ricorrente); giorni, tuttavia, senza dubbio utilmente considerabili ai fini della maturazione delle ferie (v. art. 12 CCNL 2006-2009, co. 2: “Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne
l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.”; v. inoltre co. 4: “Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
Pag. 7 di 9 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”).
10.2In secondo luogo, in ordine al calcolo dei giorni di ferie annualmente Cont spettanti, va evidenziato che il conteggio del non tiene conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice superiore a 3 anni - come fondatamente eccepito dalla parte ricorrente;
pertanto, in applicazione della normativa contrattuale applicabile, il numero di giorni di ferie annualmente spettanti è da individuarsi in termini generali in 32, in luogo dei 30 giorni presi a riferimento dal , sulla base dei quali le ferie CP_1 concretamente spettanti vanno riparametrate avuto riguardo al servizio svolto.
10.3Ulteriormente, devono essere riconosciute e incluse nel calcolo anche le festività soppresse.
Sul punto, l'art. 14, co. 2 CCNL prevede: “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire la piena assimilabilità delle festività soppresse alle ferie in ordine ai profili in questa sede oggetto di controversia, evidenziando che la mancata previsione “di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (v. Cass. ord., n. 8926 del 2024).
10.4Ne consegue la piena attendibilità e correttezza dei conteggi prodotti dalla ricorrente, effettuati sulla base della disciplina contrattuale applicabile.
11.L'importo spettante alla ricorrente per i titoli di cui alla domanda svolta ammonta pertanto ad €10.359,90.
12.A tale somma dovranno essere aggiunti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo, alla luce dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994 e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria (v. anche Corte Cost., n. 82 del
2003).
13.In conclusione, tutto ciò complessivamente considerato, il ricorso va accolto e il Giudice pertanto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, con riferimento agli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17,
Pag. 8 di 9 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, il resistente va condannato a corrispondere in favore della ricorrente, a tale CP_1 titolo, l'importo di €10.359,90, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
14.Tenuto conto della parziale infondatezza della pretesa attorea, nella misura dei giorni di ferie domandati a titolo di indennità ancorché pacificamente fruiti (a.s.
2014/15 giorni 19, 2015/16 giorni 17 e 2016/17 giorni 5), le spese di lite sono compensate nella misura di 1/10; le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, con riferimento agli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, l'importo di CP_1
€10.359,90, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.compensa le spese di lite nella misura di 1/10 e condanna il resistente a CP_1 rifondere la ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate in €2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 6.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 791/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti DI GIACOMO Parte_1
STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
All'udienza del 06/05/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 8.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: E_
Previa eventuale disapplicazione della disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, per violazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009, della L. n. 228 del 2012, in conformità alle norme del diritto dell'Unione
Europea
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, nei periodi indicati in narrativa, e più specificatamente negli A.S. 2014/15, 2015/2016, 2016/17; 2017/18, 2018/19; 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o del diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, quantizzato secondo i parametri previsti dalla legge ovvero pari ad €.
13.431,03 o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a mezzo di disponenda CTU;
- per l'effetto condannare il in p.l.r.t. al E_ pagamento a parte ricorrente della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso del contributo unificato e spese accessorie, anche con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Nell'ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere necessario l'espletamento della Ctu si chiede disporre la stessa quantificando l'importo spettante in relazione ai giorni di ferie maturati e non goduti.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente alle Cont dipendenze del e di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1 in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato indicati in ricorso, in particolare negli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 2017/18, 2018/19; 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24; di non aver fruito negli a.s. in considerazione delle ferie maturate con riferimento a ciascuna annualità e di avere pertanto diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e E_ chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che il parte ricorrente ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Previa opportuna istruttoria presso la RTS e gli Istituti scolastici dove controparte ha prestato servizio a tempo determinato, accertare– per ciascuno degli anni considerati dal ricorso – che parte ricorrente non ha maturato giorni di ferie in numero superiore alla somma dei giorni di sospensione dell'attività didattica, dei giorni di ferie fruiti e dei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio);
Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste
Con vittoria di spese del presente giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Si depositano allegati come da atti
Si chiede l'acquisizione istruttoria ex art. 213 c.p.c., dei dati necessari all'accertamento dei giorni di ferie non goduti per cause non imputabili alla parte ricorrente e alla Cont verifica di pagamenti eventualmente già disposti dalla
In particolare:
Presso gli Istituti scolastici cui si riferisce il ricorso introduttivo occorre acquisire numero dei giorni di ferie maturati dal docente;
Pag. 2 di 9 numero di giorni in cui il supplente ha fruito delle ferie a domanda;
numero di giorni di sospensione dell'attività didattica ricadenti all'interno della durata del contratto a tempo determinato;
numero di giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio, da documentare)
Presso gli uffici della competenti in base ai luoghi Controparte_4 dove il servizio è stato svolto occorre verificare se siano stati corrisposti emolumenti a titolo di indennità per ferie non godute ed in che misura.
All'udienza del 18.03.2025 parte attrice ha confermato di aver fruito dei giorni di ferie indicati in memoria dal resistente in relazione agli anni 2014/15, 2015/16 e CP_1
2016/17; con riferimento al differente numero di giorni di ferie annualmente spettante, rispettivamente indicato dalle parti per gli a.s. da 2017/18 in poi, ha eccepito l'erroneità dei calcoli del non essendo stata computata l'anzianità della ricorrente in CP_1 Cont forza dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato con il .
Con nota autorizzata depositata il 20.03.2025, la ricorrente ha depositato conteggi aggiornati delle spettanze rivendicate, tenuto conto dei giorni di ferie fruiti, e ha ridotto la propria pretesa alla somma di €10.359,90, oltre interessi e rivalutazione. All'udienza del 6.05.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere la durata decennale della prescrizione del diritto di credito di cui è causa, direttamente conseguente alla natura mista, retributiva e risarcitoria, dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie.
E' stato infatti ripetutamente osservato che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (v. per tutte Cass., sent. n. 3021 del 2020; v. anche ord. n. 17643 del
2023).
Nel caso di specie, tra la data di cessazione del più risalente incarico (a.s. 2014/15 in data 9.06.2015) e la notifica del ricorso non è decorso il decennio necessario alla maturazione del termine prescrizionale.
Pag. 3 di 9 3.Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Procedendo al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 CCNL 2006-
2009 ha previsto: “(…)
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
(…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”.
4.1Il successivo art. 19, co. 2 CCNL ha inoltre stabilito: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»” (v. ad es. Cass., ord. n. 16715 del 2024).
4.2Il Legislatore è intervenuto con l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. con modif., dalla L. 135/2012, così disponendo: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
Pag. 4 di 9 personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa ( ), sono obbligatoriamente CP_5 fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. 4.3Sempre nel 2012, il Legislatore ha introdotto una speciale deroga all'art. 5, co. 8 cit. con riferimento al personale scolastico assunto a tempo determinato;
in particolare, l'art. 1 co. 54-56 L. n. 228/2012 ha così disposto: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013.”. 5.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
La Corte di Cassazione ha in particolare osservato: “la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una
Pag. 5 di 9 normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo (…) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso
Pag. 6 di 9 avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (così, ex multis, Cass., ord. n. 16715 del 2024 già richiamata).
6.Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentale che negli a.s. 2014/15,
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 la ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali.
7.E' inoltre pacifico che in tali a.s. la ricorrente non abbia fruito delle ferie Cont maturate, ad eccezione per i giorni fruiti dalla docente specificamente indicati dal nei propri scritti difensivi (a.s. 2014/15 giorni 19, 2015/16 giorni 17 e 2016/17 giorni 5)
e oggetto di conferma da parte dell'attrice, la quale ha ridotto la propria pretesa economica del relativo importo.
8.A fronte di quanto ora rilevato e alla luce del contesto normativo e interpretativo sopra richiamato, era dunque onere del resistente di allegare e CP_1 provare di aver provveduto ad inoltrare specifica richiesta alla docente volta alla fruizione delle ferie annualmente spettanti, con l'avvertimento della conseguenza della Cont perdita delle stesse in caso di mancata fruizione;
onere al quale il ha mancato di assolvere.
9.La ricorrente ha pertanto dritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
10.Con riferimento al quantum della pretesa attorea, si richiamano gli analitici conteggi da ultimo depositati dalla ricorrente, elaborati avuto riguardo ai giorni di Cont servizio prestato dalla docente nell'a.s. di riferimento, come indicati anche dal nelle proprie difese.
10.1Con specifico riferimento agli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il conteggio Cont dei giorni di servizio prestato differisce dalla prospettazione del in considerazione dei giorni di fruizione dell'indennità di maternità e di alcuni giorni di fruizione di congedo parentale (v. schema p. 3 memoria e corrispondente voce nei conteggi della ricorrente); giorni, tuttavia, senza dubbio utilmente considerabili ai fini della maturazione delle ferie (v. art. 12 CCNL 2006-2009, co. 2: “Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne
l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.”; v. inoltre co. 4: “Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
Pag. 7 di 9 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”).
10.2In secondo luogo, in ordine al calcolo dei giorni di ferie annualmente Cont spettanti, va evidenziato che il conteggio del non tiene conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice superiore a 3 anni - come fondatamente eccepito dalla parte ricorrente;
pertanto, in applicazione della normativa contrattuale applicabile, il numero di giorni di ferie annualmente spettanti è da individuarsi in termini generali in 32, in luogo dei 30 giorni presi a riferimento dal , sulla base dei quali le ferie CP_1 concretamente spettanti vanno riparametrate avuto riguardo al servizio svolto.
10.3Ulteriormente, devono essere riconosciute e incluse nel calcolo anche le festività soppresse.
Sul punto, l'art. 14, co. 2 CCNL prevede: “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire la piena assimilabilità delle festività soppresse alle ferie in ordine ai profili in questa sede oggetto di controversia, evidenziando che la mancata previsione “di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (v. Cass. ord., n. 8926 del 2024).
10.4Ne consegue la piena attendibilità e correttezza dei conteggi prodotti dalla ricorrente, effettuati sulla base della disciplina contrattuale applicabile.
11.L'importo spettante alla ricorrente per i titoli di cui alla domanda svolta ammonta pertanto ad €10.359,90.
12.A tale somma dovranno essere aggiunti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo, alla luce dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994 e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria (v. anche Corte Cost., n. 82 del
2003).
13.In conclusione, tutto ciò complessivamente considerato, il ricorso va accolto e il Giudice pertanto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, con riferimento agli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17,
Pag. 8 di 9 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, il resistente va condannato a corrispondere in favore della ricorrente, a tale CP_1 titolo, l'importo di €10.359,90, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
14.Tenuto conto della parziale infondatezza della pretesa attorea, nella misura dei giorni di ferie domandati a titolo di indennità ancorché pacificamente fruiti (a.s.
2014/15 giorni 19, 2015/16 giorni 17 e 2016/17 giorni 5), le spese di lite sono compensate nella misura di 1/10; le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, con riferimento agli a.s. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, l'importo di CP_1
€10.359,90, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.compensa le spese di lite nella misura di 1/10 e condanna il resistente a CP_1 rifondere la ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate in €2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 6.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 9 di 9