Trib. Varese, sentenza 06/05/2025, n. 161
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Sentenza 6 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro Federica Cattaneo presso il Tribunale di Varese, riguardante una controversia tra un docente e un ente pubblico in merito all'indennità sostitutiva per ferie non godute. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto a ricevere un'indennità per le ferie maturate e non fruite negli anni scolastici dal 2014/15 al 2023/24, contestando l'applicazione della normativa generale sul pubblico impiego e invocando disposizioni più favorevoli del CCNL e del diritto dell'Unione Europea. Dall'altra parte, il resistente ha eccepito che la ricorrente avesse fruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo anche la prescrizione del diritto.

Il Giudice ha accolto il ricorso, disattendendo l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il diritto all'indennità sostitutiva avesse natura mista e fosse soggetto a un termine prescrizionale decennale. Ha quindi affermato che il datore di lavoro non avesse dimostrato di aver invitato formalmente la ricorrente a fruire delle ferie, condannando il resistente a pagare l'importo di €10.359,90, oltre interessi legali. La sentenza si basa su un'interpretazione delle norme contrattuali e sulla giurisprudenza di legittimità, evidenziando l'importanza di garantire al lavoratore la possibilità di esercitare il diritto alle ferie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Varese, sentenza 06/05/2025, n. 161
    Giurisdizione : Trib. Varese
    Numero : 161
    Data del deposito : 6 maggio 2025

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