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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, il seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3251\2022 R.G.L.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Rubino
C O N T R O
– in Parte_2 persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv.Sergio Parrella , con il quale elettivamente domicilia, in
Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura . Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2022, l'istante in epigrafe, adito l'intestato Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: a) “Accertare e dichiarare l'origine lavorativa e/o la natura professionale dell'infortunio del 21.03.2021 b) per l'effetto dichiarare che il sig.
a seguito dell'infortunio del 24/03/2021 ha riportato un trauma Parte_1 contusivodistorsivo della caviglia destra con lesioni a carico del legamento peroneo- astragalico anterire con parcellare discontinuità dei suoi fasci e sofferenza ossea subcondrale dell'astragalo calcaneare. Allo stato, in esito al trauma subito, sono presenti postumi algo- disfunzionali stabilizzati come descritti in Esame Obiettivo Locale che possono essere valutati sul piano medicolegale. I suddetti postumi possono essere valutati, come danno biologico, nella misura complessiva del 8% facendo riferimento al codice 293 della Tabella allegata al
DM 12/07/2000 e riducendo proporzionalmente il valore assegnato a tale codice. c) per l'effetto condannare l' Parte_2
in persona del suo Presidente p.t., con sede in Roma, alla Via IV Novembre, 44 e
[...]
– Sede di Parte_2 Pt_2
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, in persona del suo Presidente p.t., c.f. , con P.IVA_1
1 sede in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla Via Del Boschetto, pec. in solido tra loro o chi per essi al pagamento della Email_1 rendita corrispondente, o in subordine all'indennizzo in capitale, secondo le risultanze della
CTU, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stessa data all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. d) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. e) Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”.
Il ricorrente deduceva: di essere dipendente della società e di svolgere, presso tale Pt_3 società le mansioni di operaio;
di aver subito un infortunio sul lavoro in data 24.03.2021.
Pertanto, narrava di aver denunciato l'accaduto all' con l'ente che definiva la pratica Pt_2 amministrativa n. 510757957 del 24.03.2021 con il seguente esito: “[…] non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune. Il caso verrà segnalato all di CP_1
Competenza.”.
Proseguiva riferendo di aver proposto ricorso in via amministrativa avverso il prefato esito, senza ricevere riscontro alcuno da parte dell'ente resistente.
Dopo aver adito questo Tribunale, concludeva ut supra.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza Pt_2 della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la seguente motivazione.
Il ricorso è infondato.
Va, in primo luogo, precisato che oggetto del presente giudizio attinge precipuamente l'accertamento del danno biologico quale conseguenza dell'infortunio dedotto da parte del ricorrente.
La consulenza tecnica d' ufficio ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dedotto in giudizio e il danno biologico oggetto della richiesta conclusiva di parte ricorrente.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e adeguatamente motivate - possono essere condivise e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Sotto questo profilo, è utile riportare sia il giudizio di sintesi che le conclusioni - condivise da questo Giudice - del c.t.u., nell'ambito del tessuto motivazionale della decisione: “Sulla scorta
2 della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, lo scrivente ha elaborato il seguente giudizio medico- legale. L'oggetto del contenzioso riguarda il mancato riconoscimento della connessione causale tra l'infortunio sul lavoro del 24.03.2021 e la patologia denunciata dal ricorrente. I sanitari dell hanno ritenuto che la dinamica dell'infortunio sul lavoro possa essere Pt_2 incompatibile con la patologia contusivo-distorsiva lamentata dal periziato e riportata nella documentazione medica in atti. Viceversa, la mentovata dinamica (traumatismo a carico del collo piede destro a seguito di spostamento di carrello di circa 50 kg.) è compatibile con le lesioni riportate a carico della caviglia destra (trauma contusivo-distorsivo), essendo soddisfatti i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione). Riguardo la preesistenza lavorativa diagnosticata occasionalmente durante gli accertamenti clinico-radiografici eseguiti a seguito dell'evento traumatico per cui è causa (os trigonum), trattasi di patologia extra-lavorativa caratterizzata dalla presenza congenita di un piccolo osso accessorio che si sviluppa in fase embrionale dietro l'astragalo. Ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento infortunio ed il traumatismo alla caviglia destra patito dal periziato, si passa alla disamina del periodo d'inabilità temporanea assoluta causato dall'infortunio in questione. La parte ricorrente ha prodotto in atti certificazioni mediche attestanti una inabilità temporanea assoluta racchiusa nell'arco temporale compreso tra il
24/03/2021 e l'11/05/2021 (complessivi giorni 49), compatibile con la lesione riportata alla caviglia destra ed i tempi di ripresa funzionale. In merito alla valutazione del danno biologico permanente, il trauma contusivo distorsivo della caviglia destra è guarito senza esiti e/o complicanze, mentre non è possibile collegare l'os trigonum con l'evento lesivo in argomento trattandosi di preesistenza extralavorativa. Non si concorda con le valutazioni mediche del
Dr. allegate al fascicolo del ricorrente, che concludono per un danno Persona_1 biologico pari all'8%, in quanto fanno riferimento ad esiti radiografici in connessione causale con la preesistenza extralavorativa e si basano su una obiettivazione clinica a carico della caviglia destra rilevata in epoca non meglio precisata (la relazione è priva di data) e non riscontrata in sede peritale. Inoltre, la predetta richiesta di una percentuale di danno biologico pari all'8% fa riferimento alla voce tabellare n°293 prevista dal Decreto del 12 luglio 2000, inapplicabile alla fattispecie in esame poiché attribuita dal Legislatore all'anchilosi della caviglia in posizione favorevole (fino a 12 punti). Il Sig. Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla
Via Contrada San Francesco n.102, è affetto da pregresso trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra in preesistente os trigonum. Il periodo di inabilità temporanea assoluta consequenziale all'evento traumatico del 24/03/2021 è pari a complessivi giorni 49 (di cui i
3 primi quattro a carico del datore di lavoro). Al termine del suddetto periodo non è derivata alcuna menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”.
Escluso il nesso eziologico tra l'attività lavorativa e il danno conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle parti e delle questioni dedotte.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura di 1\2 ciascuna in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
La Dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e Pt_2 della parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Così deciso in Avellino, il 6.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
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