Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo stesso e dall'articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale.
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24 giugno 2009
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