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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/12/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4706/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Davide Solivo C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto e da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
15.12.2025
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 civile in Cossato in data 8 luglio 2016, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, parte I, numero 15, anno 2016 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronco Biellese, parte II, serie C, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale sono nati il 29.8.2017 a Ponderano e il Persona_1 Persona_2
1° ottobre 2019 a Ponderano.
Con ricorso congiunto depositato il 26/11/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4706 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Cossato in data 8 luglio 2016, Parte_2 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, parte I, numero 15, anno 2016 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronco Biellese, parte II, serie C, anno 2016;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto e per l'effetto: a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente titolo di mantenimento personale;
c. la responsabilità genitoriale sui figli minori viene esercitata in modo paritario da entrambi i genitori mantenendo domicilio prevalente e residenza presso la madre;
d. Il padre potrà vedere i bambini quando vuole, previo accordo con la madre, e durante la settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro, si occuperà di andarli a prendere dopo le attività sportive, tenendoli per cena e riportandoli presso la madre.
Terrà altresì con sé i bambini nei fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e, qualora per impegni di lavoro dovesse assentarsi da casa, anche nella giornata di sabato o domenica, la madre si occuperà di andarli a prendere presso il domicilio paterno;
e. Le vacanze natalizie e pasquali verranno regolamentate liberamente tra i genitori osservando il principio dell'alternanza tra Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta.
Medesimo regime verrà adottato per i cosiddetti ponti;
f. Per le vacanze estive ciascun genitore potrà assentarsi con i figli per 15 giorni anche non consecutivi;
g. Il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di €
150,00 per ogni bambino oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Biella;
h. L'assegno Unico per il nucleo famigliare verrà percepito integralmente dalla madre;
i. Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alle minori. j. con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico ancora in essere.
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato e Ronco Biellese, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott.ssa Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4706/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Davide Solivo C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto e da note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data
15.12.2025
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 civile in Cossato in data 8 luglio 2016, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, parte I, numero 15, anno 2016 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronco Biellese, parte II, serie C, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale sono nati il 29.8.2017 a Ponderano e il Persona_1 Persona_2
1° ottobre 2019 a Ponderano.
Con ricorso congiunto depositato il 26/11/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4706 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Cossato in data 8 luglio 2016, Parte_2 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, parte I, numero 15, anno 2016 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronco Biellese, parte II, serie C, anno 2016;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto e per l'effetto: a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente titolo di mantenimento personale;
c. la responsabilità genitoriale sui figli minori viene esercitata in modo paritario da entrambi i genitori mantenendo domicilio prevalente e residenza presso la madre;
d. Il padre potrà vedere i bambini quando vuole, previo accordo con la madre, e durante la settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro, si occuperà di andarli a prendere dopo le attività sportive, tenendoli per cena e riportandoli presso la madre.
Terrà altresì con sé i bambini nei fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e, qualora per impegni di lavoro dovesse assentarsi da casa, anche nella giornata di sabato o domenica, la madre si occuperà di andarli a prendere presso il domicilio paterno;
e. Le vacanze natalizie e pasquali verranno regolamentate liberamente tra i genitori osservando il principio dell'alternanza tra Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta.
Medesimo regime verrà adottato per i cosiddetti ponti;
f. Per le vacanze estive ciascun genitore potrà assentarsi con i figli per 15 giorni anche non consecutivi;
g. Il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma mensile di €
150,00 per ogni bambino oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Biella;
h. L'assegno Unico per il nucleo famigliare verrà percepito integralmente dalla madre;
i. Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alle minori. j. con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico ancora in essere.
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato e Ronco Biellese, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott.ssa Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore