Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 07 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 3467/2023, alle ore 11,15 è comparso l'Avv.to Giuseppe Marullo per delega dell'Avv. Gomez Paloma Giovanni per parte ricorrente che si riporta alle note del 15.4.2025 in cui insiste, discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 07.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 3467/2023 R.G. TRA con sede legale in Palermo alla Via Ugo La Malfa Parte_1
n. 14, (C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paloma Giovanni Gomez e De Marca Maria Giulia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Panebianco Felice sito in Messina alla Via Felice Bisazza n. 65, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
, in persona del Controparte_1
Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Arch. Enrico Zaccone (C.F.
), n.q. di Dirigente dell' di Messina ed elettivamente C.F._1 CP_2 domiciliato in Via U. Bassi is. 116 n. 103/a;
- RESISTENTE – Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo.
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D.l.gs. 150/2011, la società Parte_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
[...] proponeva opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0206 prot. n. 2023/18063 notificata a mezzo pec il 9 agosto 2023, con la quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' della complessiva somma Controparte_1 di euro 2.034,90, a titolo di sanzione amministrativa, di cui € 34,90 per spese di notifica, per l'asserita “violazione dell'art. 39, comma 7 come sostituito dall'art. 22 comma 5 D. Lgs. 151/2005 per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, ciò sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. _2019/3862 del 28.04.2020, notificato in data 18.06.2020, con riferimento alla prestazioni lavorative di , dal mese _2 di aprile 2015 al mese di settembre 2018. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sulla presunta estinzione dell'obbligazione per violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, per non essere stata la violazione contestata all'interessato nel termine di 90 giorni dalla conclusione dell'attività di verifica. Con il secondo motivo d'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'insussistenza degli addebiti contestati, dal momento che i presupposti di fatti sarebbero erronei e frutto di errata valutazione degli elementi probatori acquisiti e, in ogni caso, privi di adeguato supporto probatorio. A dire della la lavoratrice avrebbe ricevuto la Parte_1 corretta retribuzione ad essa spettante sulla base della contrattazione collettiva e l'azienda avrebbe altresì provveduto al versamento dei contributi nella misura dovuta, registrando puntualmente i dati relativi alle prestazioni rese dalla lavoratrice . Pt_2
Per tali ragioni, la società ricorrente domandava, previa sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito nelle more della definizione del giudizio, che fosse accertata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa per intervenuta decadenza e violazione dei termini di legge ovvero l'illegittimità ed infondatezza della sanzione comminata e, per i motivi suesposti, dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta e le sanzioni tutte come ivi comminate;
il tutto con vittoria di spese e competenze di procedura. Instauratosi il contraddittorio, l' di Messina si Controparte_1 costituiva e chiedeva, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnazione;
nel merito, dichiararsi infondato il ricorso proposto ex adverso, con rigetto in toto delle domande avversarie e vittoria di spese. La causa veniva istruita mediante prova per testi e, rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte con decreto del 19.12.2024, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società
[...]
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, averso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0206 prot. n. 2023/18063 notificata a mezzo pec il 9 agosto 2023, con cui l' di Messina le Controparte_1 ha ingiunto il pagamento di € 2034,90, oltre € 34,40 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, in tal modo determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali. Ai fini della decisione, va, anzitutto, preso in esame il primo motivo d'opposizione con cui la società ricorrente lamenta la mancata contestazione della sanzione nel termine di novanta giorni ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81. Nel caso di specie, la contestazione dell'illecito amministrativo, che si riferisce ad asserite inadempienze poste in essere nel periodo compreso dal mese di aprile 2015 e al mese di settembre 2018, è avvenuta con “Verbale unico di accertamento e notificazione n._2019/3862 del 28.04.2020 notificato in data 18.06.2020. In tema di sanzioni amministrative, l'art. 14, commi 1 e 2, della legge del 24/11/1981, n. 689 (Contestazione e notificazione), prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.” Il successivo ultimo comma della norma in esame stabilisce poi che: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ora, quando la contestazione dell'illecito non avviene immediatamente, il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni stabilito di cui al citato art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione non coincide con il giorno in cui è avvenuta la percezione dei fatti nella loro materiale. Detto termine decorre, invece, dal giorno in cui l'autorità amministrativa cui il rapporto è stato trasmesso ha concluso la propria attività di acquisizione e di valutazione dei dati relativi agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, essendo l'accertamento condizionato dall'attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati. (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 2, 17 gennaio 2020, n. 885; Cass. n. 5467 del 2008; conf. Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 10621 del 2010; Cass. n. 3043 del 2009). In ragione di ciò nessuna violazione del termine di legge può ravvisarsi nel caso di specie. Ed invero, nonostante l'accertamento compiuto dalla parte resistente sia iniziato in data 7 dicembre 2018 a seguito della richiesta di intervento della lavoratrice _2
nei confronti della ditta “GIFRA ITALIA S.p.A.”, esercente attività di
[...] commercio abbigliamento, e il primo accertamento ispettivo sia stato effettuato il 02.12.2019, il compimento delle operazioni di verifica circa l'esistenza dell'illecito può dirsi avvenuto solo in data 30.12.2019 con l'acquisizione da parte dell'Ispettorato della documentazione proveniente dal datore di lavoro. Deve, dunque, ritenersi che il dies a quo del termine di novanta giorni, quale data di definizione degli accertamenti, si collochi in un momento successivo alla predetta indicazione temporale, individuato dagli agenti verbalizzanti nel 28.04.2020. A ciò si aggiunga che, come pure indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione, il termine per la notifica di cui all'art. 14 L. 689/81 risultava sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini per tutti gli accertamenti conclusisi nel suddetto periodo, termine successivamente prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 37 D.L. n. 23/2020. Tanto premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, con il principale motivo d'opposizione, parte ricorrente lamenta l'infondatezza dell'ordinanza- ingiunzione per inesistenza dei fatti contestati e, segnatamente, dello svolgimento da parte della di lavoro non retribuito. La società ricorrente Pt_2 Parte_3 deduce, infatti, di aver correttamente registrato tutti i dati relativi alla prestazione lavorativa di , corrispondendole una retribuzione proporzionale al _2 lavoro svolto. La stessa società rappresenta come, in generale, la prestazione di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito avvenga in regime di flessibilità, come regolato dagli articoli 125 e ss. CCNL commercio, con riconoscimento al lavoratore, in ipotesi di svolgimento di ore aggiuntive, di ore di riposo di pari entità nel periodo di minore intensità lavorativa. Tale regime, a dire del datore di lavoro ricorrente, sarebbe stato riservato anche alla , come risulterebbe dai turni di Pt_2 lavoro e dal prospetto riepilogativo allegati al ricorso introduttivo. A tal riguardo, occorre in primo luogo osservare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa in materia di lavoro, oggetto di accertamento è la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dall'amministrazione. È pacifico, inoltre, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative per irregolarità delle prestazioni lavorative sia onere dell dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse alla parte CP_1 datoriale ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Ciò in quanto l , pur essendo formalmente convenuto in giudizio, riveste la CP_1 stessa la posizione di attore in senso sostanziale, con conseguente onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo. Incombe, di contro, sull'opponente l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa sanzionatoria avanzata con l'ordinanza ingiunzione. Tanto osservato, nel caso in esame, l'Ente resistente, a fondamento della propria pretesa, ha prodotto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019/3862, scaturito dalla richiesta di intervento presentata in data 7 dicembre 2018 da _2
presso l' di Messina. La lavoratrice, con la
[...] Controparte_1 citata richiesta di intervento – in atti –, aveva rappresentato di essere stata alle dipendenze della ditta ricorrente dal 29.03.2010 fino al 15.10.2018 con la qualifica di commesso di negozio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupandosi di vendita al dettaglio, cassa, versamenti degli incassi e di fatto responsabile e preposto del punto vendita di Messina, via dei Mille, 145. La Pt_2 aveva, poi, rivendicato dinanzi all' la corresponsione Controparte_1 degli importi dovuti per le maggiori ore settimanali svolte rispetto all'ammontare contrattualmente previsto, correlate anche alla mansione di preposto del punto vendita e tenendo conto dell'eccedenza oraria quale lavoro straordinario. A seguito della richiesta della , è stata attivata la procedura di conciliazione Pt_2 monocratica ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 124/04, conclusasi in data 03.09.2019 con esito negativo per mancato accordo tra le parti. Pertanto, si è proceduto con gli accertamenti ispettivi. Come rappresentato nello stesso verbale, dall'esame della documentazione acquisita, dalle prove testimoniali raccolte e dalle informazioni assunte dalla banca dati in possesso agli Enti competente, è stato accertato che avesse lavorato _2 presso la ditta precisamente nel punto vendita di Messina, Parte_1 via Dei Mille n. 145 dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dagli accertamenti compiuti dai verbalizzanti, anche attraverso la consultazione degli archivi. A conclusione degli accertamenti, gli agenti hanno rilevato che la lavoratrice in questione ha da sempre prestato lavoro straordinario fin dal 29.03.2010; per tale ragione, è stata contestata a in qualità di Amministratore Unico, la Parte_4 violazione dell'art. 39, comma 7 D.L. 112/08, convertito in Legge 133/08, come sostituito dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. n. 151/2015, per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro, i dati relativi alle corrette prestazioni della , dal mese Pt_2 di aprile 2015 al mese di settembre 2018. Quanto al valore probatorio da riservare al verbale di accertamento dell'infrazione, lo stesso fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza alcun margine di apprezzamento nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti. Sul punto, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.” (Cass. Civ. Sez. L. sentenza n. 9251 del 19/04/2010). A fronte di tali coordinate ermeneutiche, occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali acquisite nel procedimento amministrativo che, come visto, sono soggette al libero apprezzamento del giudice e vanno valutate come indizi in concorso con altri elementi di prova, potendo pure essere contestate con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso. Come risulta dai verbali di sommarie informazioni in atti, il 12 novembre 2019, davanti all' di Messina sono state sentite e Controparte_1 Parte_5 [...]
avendo entrambe lavorato presso la Parte_6 Parte_1 rispettivamente dal mese di marzo 2010 al 24/12/2018 e da maggio 2015 al mese di aprile 2017. Per quanto concerne la la stessa ha riferito di aver lavorato nel punto vendita Pt_5 di Messina, via dei Mille con la qualifica di addetta alle vendite, insieme alla , Pt_2 quest'ultima con la mansione, oltre che di addetta alle vendite, di responsabile del punto vendita, occupandosi dell'organizzazione del lavoro e della gestione amministrativa e tecnica del negozio. La lavoratrice ha ancora Parte_5 rappresentato che la organizzava la scelta della collezione primavera -estate Pt_2 e autunno-inverno per comprare la merce da vendere nei punti vendita di Messina, Palermo e Trapani, con assegnazione alla stessa per tali ragioni di un budget di spesa. Per la sua posizione di responsabile del punto vendita, poi la stessa era chiamata ad occuparsi del sistema di allarme del negozio, recandosi in loco, a qualsiasi ora del giorno e della notte e informando la ditta di sorveglianza (KSM). Quanto ai turni lavorativi, ha riferito che la osservava il suo Parte_5 Pt_2 stesso orario di lavoro, svolgendo la prestazione lavorativa dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale, per circa 51 ore settimanali -dalle 09,15 alle 13,15 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30- oltre sei ore mensili per la sistemazione del magazzino
- da effettuare a negozio chiuso- e un'ora di pausa pranzo settimanale impiegata per effettuare in banca i versamenti dell'incasso del negozio (cfr). Nello stesso senso, convergono le dichiarazioni rese in sede amministrativa da
[...]
inquadrata presso la ditta come addetta vendita IV livello. La stessa ha Parte_6 pure precisato di non aver mai partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento per la qualifica di responsabile negozio, corsi cui partecipava, invece, la collega . Pt_2
Ora, proseguendo con l'esame delle risultanze istruttorie, al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione proposta dalla società circa la Parte_1 corretta registrazione dei dati relativi alla prestazione della lavoratrice _2
, è stata ammessa la prova per testi richiesta da parte ricorrente, con
[...]
l'escussione di e all'udienza dell'01.03.2024 e di Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.06.2024. Testimone_3
Non può non rilevarsi come le dichiarazioni rese in giudizio dai testi summenzionati non abbiano aggiunto alcunché rispetto ai capitolati di prova articolati dalla ricorrente;
tutti i testimoni, infatti, si sono limitati a confermare laconicamente le circostanze dedotte, neppure menzionando specificatamente la posizione lavorativa di _2
.
[...]
In considerazione di ciò, le dichiarazioni rese in sede amministrativa, valutabili come elementi di prova, risultano circostanziate e complete e sostanzialmente non smentite dalle ulteriori deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa. Né, a fronte del compendio acquisito dall'Amministrazione resistente, la produzione documentale della società di formazione unilaterale, appare Parte_1 sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'opposizione proposta rispetto alla correttezza delle registrazioni sul libro unico lavoro nel periodo di riferimento, dal mese di aprile 2015 al mese di settembre 2017. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta dalla società Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, va rigettata con conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 23/0206 prot. n. 2023/18063 notificata a mezzo pec il 9 agosto 2023. Ogni altra questione è assorbita. Non ci si pronunzia sulle spese processuali in favore dell' Controparte_1
, in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della
[...] facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata dalla società e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0206 prot. n. 2023/18063 notificata a mezzo pec il 9 agosto 2023, emessa dall' Controparte_1
[...]
- Non ci si pronuncia sulle spese processuali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna