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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1910/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Macciotta, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavia Speranza e Ilaria De Vincenzi, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. 55418, racc. 16104, in calce alla Persona_1 comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_1 di accertare il ritardo nell'adempimento, e/o l'inadempimento, di in relazione CP_1 all'esecuzione dell'appalto n. 149/2018 – CIG: – avente ad oggetto l'affidamento P.IVA_3 alla predetta del servizio di spedizione e notifica di un numero pari a circa 22.000 ingiunzioni fiscali, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., quantificato in complessivi €
53.251,44, compresi interessi moratori dovuti dal giorno dalla costituzione in mora sino al saldo, con rivalutazione monetaria.
A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che: con determinazione DDG n. 586 del
19.10.2018, aveva dato esecuzione all'appalto n. 149/2018, aggiudicato, tramite
Pt_1 procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016, a , secondo CP_1 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pari ad € 218.000,00; CP_1 aveva differito i tempi di attivazione del servizio di appalto, trasmettendo reiteratamente la modulistica contrattuale che la società avrebbe dovuto sottoscrivere, così
Pt_1 palesando una carenza organizzativa di settore;
al contrario, aveva
Pt_1 tempestivamente provveduto a corrispondere l'importo pattuito in sede di negoziazione;
a causa dell'intollerabile ritardo nell'esecuzione del servizio appaltato, nonché all'esito del rifiuto della consegna, opposto in data 21.12.2018 dal CMP di IR con riferimento alla, seppur ritardata, notificazione delle prime 7.250 ingiunzioni fiscali, aveva subito i danni
Pt_1 meglio descritti in citazione.
***
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, dal momento che il CP_1 differimento dei tempi di attivazione del servizio appaltato era imputabile in gran parte all'attrice, la quale aveva di fatto contravvenuto alle esigenze di celerità e urgenza più volte manifestate nel corso delle trattative, procrastinando, con le sue condotte, i tempi di attivazione del servizio.
***
Con sentenza n. 15044/2021, R.G. n. 31212/2019, pubblicata in data 29.9.2021, il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite, così motivando:
pagina 2 di 11 ‹‹… (da ora in poi: , gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, Parte_1 Pt_1
domanda che (da ora in poi: ) sia condannata a risarcirle i danni causati CP_1 Controparte_1 CP_1 dall'inadempimento del contratto di appalto n. 149/2018, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di spedizione e notifica di circa 22.000 ingiunzioni fiscali, aggiudicato a con determinazione n.586 del CP_1
19.10.2018.
Come emerge dalla stessa narrativa dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il contratto si perfezionò in data
23.11.2018 a seguito della trasmissione a , da parte di della proposta contrattuale predisposta CP_1 Pt_1 da e debitamente accettata. CP_1
Va dato atto che, nonostante lamenti un comportamento dilatorio della controparte nella fase Pt_1 precontrattuale, negli scambi di corrispondenza che hanno preceduto il perfezionamento di tale contratto, iniziati il 7.9.2018, le dilazioni sono tutte imputabili alla stessa attrice, come evidenziato da nella sua comparsa di CP_1 risposta.
Si tratta peraltro di aspetti irrilevanti della vicenda, dato che la domanda proposta riguarda il ritardo di CP_1 nell'attivazione del servizio di spedizione oggetto del contratto del 23.11.2018 che sarebbe dovuta avvenire, secondo quanto comunicato ad da nel corso delle trattative, in circa quattro settimane, quindi il Pt_1 CP_1
21.12.2018.
Infatti, a causa del mancato pagamento di fatture emesse da nei confronti di in esecuzione di un CP_1 Pt_1 precedente contratto (n.194/2017), l'appaltatore comunicò al committente, nel corso di una riunione tenutasi il
4.12.2018, che non avrebbe attivato il servizio di spedizione con pagamento posticipato previsto dal nuovo contratto, a meno che le fatture insolute non fossero state saldate. pagò solo le fatture su cui non aveva sollevato contestazioni, quindi solo una parte delle fatture Pt_1 insolute, e ciò fece sì che non desse esecuzione al contratto già concluso, ma proponesse la conclusione CP_1 di un nuovo contratto, che prevedeva il pagamento contestuale del servizio.
Il nuovo contratto è stato quindi concluso il 20.12.2018 e il servizio è stato attivato, pacificamente, il 2.1.2019.
Ebbene, la clausola delle condizioni generali di contratto cui fa riferimento la convenuta per giustificare tale comportamento (“…in caso di mancata o insufficiente liquidità sul predetto conto bloccherà le spedizioni e CP_1 questa modalità di pagamento fino a quando non sarà ripianato il debito. Nelle more il Cliente pagherà le spedizioni in modo anticipato…”) oltre a non trovare puntuale corrispondenza nel documento contrattuale prodotto da parte attrice, non sembra pertinente, perché nel caso di specie non era in questione mancanza di liquidità sul conto del committente, ma l'inadempimento del committente a un precedente contratto.
Il rifiuto di di consentire alla committente il pagamento posticipato a causa di precedenti insoluti è in sé CP_1 legittimo, ma avrebbe dovuto essere espresso nella fase delle trattative, mentre di fatto è stata imposta alla committente la modifica di un contratto già concluso.
Tuttavia, va tenuto conto del fatto che il servizio, a seguito della conclusione del nuovo contratto, è stato attivato in tempi brevissimi, quindi con solo pochi giorni di ritardo rispetto alla data prevista del 21.12.2021.
Inoltre, il danno lamentato da è in parte imputabile alla stessa attrice, che ha preteso di dare Pt_1 esecuzione al contratto del 23.11.2018, consegnando i plichi da spedire al Centro di Meccanizzazione Postale di
IR, sebbene fosse stata già avvisata da che il servizio con pagamento posticipato non sarebbe stato CP_1
pagina 3 di 11 attivato in mancanza del saldo delle precedenti fatture insolute, e sebbene dette fatture fossero state saldate solo in parte.
Per quanto riguarda, invece, il danno dovuto al ritardato incasso dei crediti oggetto delle ingiunzioni, la società attrice avrebbe dovuto, in primo luogo, dare prova dell'ammontare complessivo di detti crediti, che afferma essere pari a € 11.800.000,00, senza però produrre alcun documento contabile a dimostrazione di quanto affermato.
Inoltre, il danno è stato quantificato ipotizzando una perfomance di incasso del 10%, che corrisponderebbe al valore storico, ma anche di tale elemento non è stata fornita alcuna prova, pur possibile mediante la produzione di documentazione contabile. Per questa ragione la c.t.u. richiesta risulterebbe puramente esplorativa, perché si risolverebbe in una mera valutazione del consulente.
Infine, si osserva che la data del 21 dicembre 2018, presa a riferimento da parte attrice per la quantificazione del ritardo di , è una data ipotetica e non certa, in quanto non corrisponde a un termine fissato nel contratto. CP_1
Peraltro, si tratta di una data a ridosso delle festività natalizie, che facilmente andrebbe potuto subire dilazioni anche se si fosse data attuazione al contratto del 23.11.2018.
La domanda va respinta in ogni sua parte e le spese processuali seguono la soccombenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.››.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di accogliere le domande già formulate in primo grado;
in via istruttoria ha chiesto di disporre c.t.u.
***
Si è costituita, in data 7.10.2022, , chiedendo di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello, o di rigettarlo in quanto infondato e temerario, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 25.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 4 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, l'unico articolato motivo di gravame è rubricato ‹‹I - ART. 342, COMMA 1, C.P.C. -
LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO E LE MODIFICHE DA APPORTARE IN
RIFORMA DELLA SENTENZA FATTUALI E Controparte_2
DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
OMESSA PRONUNCIA E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il servizio fosse stato attivato in data 2.1.2019, dal momento che dalla documentazione versata in atti in primo grado, si evince che l'ultima accettazione della proposta contrattuale formulata dalla stazione appaltante risale al 23.11.2018, in conseguenza dell'ennesima richiesta, trasmessa da
[...]
, di provvedere ad una sostituzione della documentazione contrattuale già CP_1 precedentemente acquisita;
conseguentemente il servizio avrebbe dovuto essere attivato in data 21.12.2018; inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente imputato i ritardi, nella fase precontrattuale, ad contrariamente a quanto era emerso documentalmente, come Pt_1 descritto in citazione e trascritto nell'atto di appello;
non si comprendeva, quindi, il percorso logico-giuridico seguito, atteso che il materiale probatorio utilizzato per motivare la pronuncia oggetto di censura confermava incontrovertibilmente la responsabilità precontrattuale di per il ritardo, di non scarsa importanza, nell'avvio del servizio appaltato, CP_1 circostanza che aveva cagionato i danni puntualmente documentati;
il ritardo doveva esser pagina 5 di 11 valutato in relazione al contratto stipulato in data 23.11.2018, per la cui attivazione la stazione appaltante avrebbe potuto attendere, al più, il 21.12.2018, termine già abbondantemente differito a causa dei molteplici intoppi registrati in fase di trattative;
inoltre la motivazione era contraddittoria, posto che, per un verso aveva negato rilevanza alla circostanza introdotta da
, secondo la quale avrebbe potuto attendersi un compiuto adempimento CP_1 Pt_1 esclusivamente a condizione che le fatture insolute di un precedente contratto venissero saldate, e, per altro verso, aveva utilizzato quale parametro di legittimità della condotta posta in essere da proprio la condizione imposta da quest'ultima a ridosso della scadenza CP_1 prevista per l'avvio dell'esecuzione del contratto, ritenendo validamente stipulato un “nuovo contratto” dal quale aveva fatto decorrere il termine per l'attivazione; quanto al danno,
l'importo del credito azionato e vantato da costituiva un dato pacifico, poiché Pt_1 nessuna contestazione in merito era mai stata sollevata, né la c.t.u. era esplorativa, tant'è che nel parallelo giudizio concernente l'inadempimento di in fase di esecuzione del CP_1 contratto, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, era stata disposta c.t.u., fermo restando che la giurisprudenza ormai ritiene ammissibile la c.d. c.t.u. percipiente.
***
L'appello è infondato.
***
Va premesso che la ricostruzione della corrispondenza relativa al rapporto operata dalle parti in primo grado è sostanzialmente sovrapponibile.
Ciò che differisce è la lettura della stessa, con particolare riguardo alle conseguenze che le parti fanno discendere dallo scambio di mail, in termini di inadempimento.
La Corte condivide, in quanto aderente al dato documentale, l'affermazione del primo giudice nella parte in cui richiama la ricostruzione di cui alla comparsa di costituzione di CP_1 ed esclude il comportamento dilatorio di quest'ultima nella fase precontrattuale.
E infatti, ferma l'evidenziata sovrapponibilità della corrispondenza via mail depositata sia dall'attrice che dalla convenuta, è documentato che, nella fase interlocutoria, l'invio della modulistica (corretta) da parte di il 10.9.2018 viene riscontrato solo il CP_1
16.10.2018 da Pt_1
In pari data, risponde e rammenta che per poter usufruire del servizio di CP_1 spedizione senza materiale affrancatura della corrispondenza (“SMA”) occorre stipulare un apposito contratto, inoltrando la documentazione da restituire compilata e firmata e ribadendo pagina 6 di 11 che (come già specificato in precedenti mail) i tempi tecnici di attivazione di tale servizio erano di circa un mese dalla sottoscrizione del contratto. trasmette il contratto firmato solo il 6.11.2018, condizionandone però l'efficacia ad Pt_1 alcune modifiche, che, con risposta in pari data, non vengono accettate da (il CP_1 contratto non avrebbe potuto essere “modificato in nessuna sua parte, pena la perdita dell'esenzione IVA”), ragione per la quale la Struttura Gare e Contratti di CP_1 riteneva di non poter addivenire ad alcun perfezionamento.
In data 15.11.2018, invia l'accettazione integrale della proposta. Pt_1
Seppure per errore, invia il 20.11.2018, nuova documentazione da firmare, che CP_1 viene sottoscritta e inviata da il 23.11.2018, con richiesta di immediata “attivazione” Pt_1 del contratto.
Evidente è come non emerga da quanto sopra alcuna condotta dilatoria e foriera di asseriti danni da parte di , non potendo certo esser letto in tal senso l'invio erroneo di CP_1 nuova documentazione del 20 novembre, a distanza di soli cinque giorni dalla adesione del
15 novembre, a fronte della condotta di risultante dalla cronologia descritta, che non Pt_1 rivelava certo alcuna urgenza in capo alla stessa.
In ogni caso, corretto, oltre che assorbente, è il rilievo del primo giudice, non adeguatamente censurato dall'appellante, secondo cui, comunque, l'aspetto in questione era privo di rilevanza, posto che la domanda attorea riguardava il ritardo di nell'attivazione del CP_1 servizio di spedizione oggetto del contratto del 23.11.2018, perché avvenuta il 2.1.2019 in luogo del 21.12.2018 (data indicata da tenuto conto del termine un mese circa per Pt_1
l'attivazione).
Ne discende l'irrilevanza delle condotte poste in essere in precedenza.
***
Muovendo dalla data di conclusione del contratto del 23.11.2018, è incontestato e documentato che: 1) , nell'incontro del 4.12.2018, chiede ad quale CP_1 Pt_1 condizione per attivare il contratto, di saldare il rilevante credito (circa € 700.000,00) in relazione ad altro contratto di appalto (n. 197/2017); 2) il 18.12.2018 comunica la Pt_1 disponibilità a procedere al pagamento (solo) di quanto non contestato con riguardo al contratto n. 197/2017, chiedendo di attivare tempestivamente il servizio;
3) , CP_1 stante il pagamento soltanto parziale delle fatture, propone la sottoscrizione di un modulo di adesione con pagamento contestuale anticipato e invia la relativa documentazione in data
19.12.2018; 4) in pari data comunica che, con riferimento all'accettazione della Pt_1
pagina 7 di 11 proposta contrattuale del servizio Senza Materiale Affrancatura (SMA), nella mattina del
21.12.2018 avrebbe proceduto con la consegna delle ingiunzioni fiscali per la notifica presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di IR;
5) risponde che, come CP_1 anticipato per le vie brevi, il servizio non risultava ancora attivato e il prodotto, pertanto, non poteva essere accettato dal CMP di IR e, con altra mail nello stesso giorno, conferma, a seguito della parziale liquidazione delle fatture, la disponibilità di a procedere CP_1 con la stipula di cui alla documentazione trasmessa in allegato, rimanendo in attesa di ricevere la documentazione sottoscritta, per consentire di porre in essere le attività amministrative e contabili propedeutiche all'avvio del servizio.
Segue ulteriore corrispondenza sino all'invio, in data 20.12.2018 del contratto sottoscritto da parte di (rettificato il 21.12.2018, nella partita IVA, in quanto aveva indicato Pt_1 Pt_1 una partita IVA errata), seguito dal tentativo di consegna delle ingiunzioni al CPM di IR
(nonostante le precedenti mail), da questo rifiutato.
***
Correttamente e, senza incorrere in errori e contraddizioni, il Tribunale ha quindi rilevato che il nuovo contratto era stato concluso il 20.12.2018 (anzi il 21) e il servizio era stato attivato il
2.1.2018 e ha osservato che, pur non essendo pertinente il richiamo di all'art. 4 CP_1 del contratto, la richiesta di quest'ultima di non consentire (a causa dei pregressi insoluti) il pagamento anticipato era legittimo, anche se avrebbe dovuto essere espresso nelle trattative, mentre era stata imposta la modifica di un precedente contratto.
Così opinando, il giudice infatti ha, sia pure implicitamente, preso atto del fatto che comunque aveva prestato il consenso e aveva sottoscritto il nuovo contratto, sicché non poteva Pt_1 esigere di dare esecuzione al contratto del 23.11.2018 consegnando i plichi nell'immediatezza al CMP di IR, posto tra l'altro che era stata avvisata dell'indisponibilità del Centro (il che comportava l'imputabilità del relativo danno alla stessa;
Pt_1 condivisibilmente, pertanto, ha concluso che il servizio era stato attivato in tempi brevissimi, con solo pochi giorni di ritardo rispetto al 21.12.2018.
A tanto si aggiunga che non risulta adeguatamente censurato il corretto ragionamento del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che la data del 21.12.2018, presa a riferimento da parte attrice per la quantificazione del ritardo di , era una data ipotetica e non certa, in CP_1 quanto non corrispondente a un termine fissato nel contratto e che, essendo a ridosso delle festività natalizie, facilmente avrebbe potuto subire dilazioni anche se si fosse data attuazione al contratto del 23.11.2018. pagina 8 di 11 In definitiva, ritiene la Corte che la sentenza sia immune da censure, dovendosi escludere l'inadempimento di . CP_1
***
Quanto sin qui argomentato consentirebbe già di rigettare l'appello senza affrontare il profilo della prova del danno, profilo che è stato comunque trattato nella gravata sentenza con riferimento agli interessi passivi da ritardati incassi, con statuizione censurata dall'appellante.
Si rileva che, anche ove si volesse ritenere l'inadempimento di (e non è questo CP_1 il caso), la decisione è corretta anche in punto di mancata prova del danno.
Come risulta inequivocamente dalla lettura dell'atto di impugnazione, l'appellante non contesta in modo puntuale la rilevata carenza di documentazione dei danni lamentati, ma si limita ad affermare che la Corte avrebbe potuto “valutare il materiale probatorio in atti ed attestare l'assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'odierna appellante”, per poi sostenere che l'importo del credito era incontestato e insistere nell'istanza di c.t.u.
La parte non fa alcun richiamo specifico e nemmeno allega quali sarebbero stati i documenti che avrebbero, in tesi, provato il dedotto danno e che potevano essere posti a base dell'invocata indagine peritale.
Ora, fermo che è del tutto ininfluente che nel giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari sia stata espletata c.t.u. (tra l'altro, non si rinviene nel fascicolo informatico di parte la relazione, pur essendo menzionata come doc. 2), inconferente è il richiamo all'art. 115 c.p.c.
La critica, infatti, non tiene conto del principio secondo cui l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., riguarda soltanto i fatti e sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti (Cass. n. 26042/2020).
Ne consegue che detto principio non può operare certo con riguardo al danno lamentato da fatto cui la convenuta (oggi appellata) è estranea, sicché gravava sull'attrice (oggi Pt_1 appellante) l'onere della prova.
Quanto alla c.t.u., l'istanza è stata correttamente disattesa dal primo giudice.
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 30218/2017; Cass. n.
10373/2019), la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla pagina 9 di 11 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Del resto, la stessa appellante cita la giurisprudenza (Cass. n. 13736 del 03/07/2020; cfr. anche, più di recente, Cass. n. 8498/2025) secondo cui “In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”, omettendo tuttavia di considerare che, nella specie, come si è detto, non è stato evidenziato alcun elemento documentale idoneo a determinare, sia pure a mezzo c.t.u., il danno lamentato.
Ogni altra domanda, questione o deduzione rimane assorbita.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata deve essere rigettata.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 10 di 11 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 15044/2021, R.G. n. 31212/2019, pubblicata in data 29.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 a titolo di compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1910/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Macciotta, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavia Speranza e Ilaria De Vincenzi, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. 55418, racc. 16104, in calce alla Persona_1 comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_1 di accertare il ritardo nell'adempimento, e/o l'inadempimento, di in relazione CP_1 all'esecuzione dell'appalto n. 149/2018 – CIG: – avente ad oggetto l'affidamento P.IVA_3 alla predetta del servizio di spedizione e notifica di un numero pari a circa 22.000 ingiunzioni fiscali, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., quantificato in complessivi €
53.251,44, compresi interessi moratori dovuti dal giorno dalla costituzione in mora sino al saldo, con rivalutazione monetaria.
A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che: con determinazione DDG n. 586 del
19.10.2018, aveva dato esecuzione all'appalto n. 149/2018, aggiudicato, tramite
Pt_1 procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016, a , secondo CP_1 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pari ad € 218.000,00; CP_1 aveva differito i tempi di attivazione del servizio di appalto, trasmettendo reiteratamente la modulistica contrattuale che la società avrebbe dovuto sottoscrivere, così
Pt_1 palesando una carenza organizzativa di settore;
al contrario, aveva
Pt_1 tempestivamente provveduto a corrispondere l'importo pattuito in sede di negoziazione;
a causa dell'intollerabile ritardo nell'esecuzione del servizio appaltato, nonché all'esito del rifiuto della consegna, opposto in data 21.12.2018 dal CMP di IR con riferimento alla, seppur ritardata, notificazione delle prime 7.250 ingiunzioni fiscali, aveva subito i danni
Pt_1 meglio descritti in citazione.
***
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, dal momento che il CP_1 differimento dei tempi di attivazione del servizio appaltato era imputabile in gran parte all'attrice, la quale aveva di fatto contravvenuto alle esigenze di celerità e urgenza più volte manifestate nel corso delle trattative, procrastinando, con le sue condotte, i tempi di attivazione del servizio.
***
Con sentenza n. 15044/2021, R.G. n. 31212/2019, pubblicata in data 29.9.2021, il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite, così motivando:
pagina 2 di 11 ‹‹… (da ora in poi: , gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, Parte_1 Pt_1
domanda che (da ora in poi: ) sia condannata a risarcirle i danni causati CP_1 Controparte_1 CP_1 dall'inadempimento del contratto di appalto n. 149/2018, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di spedizione e notifica di circa 22.000 ingiunzioni fiscali, aggiudicato a con determinazione n.586 del CP_1
19.10.2018.
Come emerge dalla stessa narrativa dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il contratto si perfezionò in data
23.11.2018 a seguito della trasmissione a , da parte di della proposta contrattuale predisposta CP_1 Pt_1 da e debitamente accettata. CP_1
Va dato atto che, nonostante lamenti un comportamento dilatorio della controparte nella fase Pt_1 precontrattuale, negli scambi di corrispondenza che hanno preceduto il perfezionamento di tale contratto, iniziati il 7.9.2018, le dilazioni sono tutte imputabili alla stessa attrice, come evidenziato da nella sua comparsa di CP_1 risposta.
Si tratta peraltro di aspetti irrilevanti della vicenda, dato che la domanda proposta riguarda il ritardo di CP_1 nell'attivazione del servizio di spedizione oggetto del contratto del 23.11.2018 che sarebbe dovuta avvenire, secondo quanto comunicato ad da nel corso delle trattative, in circa quattro settimane, quindi il Pt_1 CP_1
21.12.2018.
Infatti, a causa del mancato pagamento di fatture emesse da nei confronti di in esecuzione di un CP_1 Pt_1 precedente contratto (n.194/2017), l'appaltatore comunicò al committente, nel corso di una riunione tenutasi il
4.12.2018, che non avrebbe attivato il servizio di spedizione con pagamento posticipato previsto dal nuovo contratto, a meno che le fatture insolute non fossero state saldate. pagò solo le fatture su cui non aveva sollevato contestazioni, quindi solo una parte delle fatture Pt_1 insolute, e ciò fece sì che non desse esecuzione al contratto già concluso, ma proponesse la conclusione CP_1 di un nuovo contratto, che prevedeva il pagamento contestuale del servizio.
Il nuovo contratto è stato quindi concluso il 20.12.2018 e il servizio è stato attivato, pacificamente, il 2.1.2019.
Ebbene, la clausola delle condizioni generali di contratto cui fa riferimento la convenuta per giustificare tale comportamento (“…in caso di mancata o insufficiente liquidità sul predetto conto bloccherà le spedizioni e CP_1 questa modalità di pagamento fino a quando non sarà ripianato il debito. Nelle more il Cliente pagherà le spedizioni in modo anticipato…”) oltre a non trovare puntuale corrispondenza nel documento contrattuale prodotto da parte attrice, non sembra pertinente, perché nel caso di specie non era in questione mancanza di liquidità sul conto del committente, ma l'inadempimento del committente a un precedente contratto.
Il rifiuto di di consentire alla committente il pagamento posticipato a causa di precedenti insoluti è in sé CP_1 legittimo, ma avrebbe dovuto essere espresso nella fase delle trattative, mentre di fatto è stata imposta alla committente la modifica di un contratto già concluso.
Tuttavia, va tenuto conto del fatto che il servizio, a seguito della conclusione del nuovo contratto, è stato attivato in tempi brevissimi, quindi con solo pochi giorni di ritardo rispetto alla data prevista del 21.12.2021.
Inoltre, il danno lamentato da è in parte imputabile alla stessa attrice, che ha preteso di dare Pt_1 esecuzione al contratto del 23.11.2018, consegnando i plichi da spedire al Centro di Meccanizzazione Postale di
IR, sebbene fosse stata già avvisata da che il servizio con pagamento posticipato non sarebbe stato CP_1
pagina 3 di 11 attivato in mancanza del saldo delle precedenti fatture insolute, e sebbene dette fatture fossero state saldate solo in parte.
Per quanto riguarda, invece, il danno dovuto al ritardato incasso dei crediti oggetto delle ingiunzioni, la società attrice avrebbe dovuto, in primo luogo, dare prova dell'ammontare complessivo di detti crediti, che afferma essere pari a € 11.800.000,00, senza però produrre alcun documento contabile a dimostrazione di quanto affermato.
Inoltre, il danno è stato quantificato ipotizzando una perfomance di incasso del 10%, che corrisponderebbe al valore storico, ma anche di tale elemento non è stata fornita alcuna prova, pur possibile mediante la produzione di documentazione contabile. Per questa ragione la c.t.u. richiesta risulterebbe puramente esplorativa, perché si risolverebbe in una mera valutazione del consulente.
Infine, si osserva che la data del 21 dicembre 2018, presa a riferimento da parte attrice per la quantificazione del ritardo di , è una data ipotetica e non certa, in quanto non corrisponde a un termine fissato nel contratto. CP_1
Peraltro, si tratta di una data a ridosso delle festività natalizie, che facilmente andrebbe potuto subire dilazioni anche se si fosse data attuazione al contratto del 23.11.2018.
La domanda va respinta in ogni sua parte e le spese processuali seguono la soccombenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.››.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di accogliere le domande già formulate in primo grado;
in via istruttoria ha chiesto di disporre c.t.u.
***
Si è costituita, in data 7.10.2022, , chiedendo di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello, o di rigettarlo in quanto infondato e temerario, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 25.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
pagina 4 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, l'unico articolato motivo di gravame è rubricato ‹‹I - ART. 342, COMMA 1, C.P.C. -
LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO E LE MODIFICHE DA APPORTARE IN
RIFORMA DELLA SENTENZA FATTUALI E Controparte_2
DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
OMESSA PRONUNCIA E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il servizio fosse stato attivato in data 2.1.2019, dal momento che dalla documentazione versata in atti in primo grado, si evince che l'ultima accettazione della proposta contrattuale formulata dalla stazione appaltante risale al 23.11.2018, in conseguenza dell'ennesima richiesta, trasmessa da
[...]
, di provvedere ad una sostituzione della documentazione contrattuale già CP_1 precedentemente acquisita;
conseguentemente il servizio avrebbe dovuto essere attivato in data 21.12.2018; inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente imputato i ritardi, nella fase precontrattuale, ad contrariamente a quanto era emerso documentalmente, come Pt_1 descritto in citazione e trascritto nell'atto di appello;
non si comprendeva, quindi, il percorso logico-giuridico seguito, atteso che il materiale probatorio utilizzato per motivare la pronuncia oggetto di censura confermava incontrovertibilmente la responsabilità precontrattuale di per il ritardo, di non scarsa importanza, nell'avvio del servizio appaltato, CP_1 circostanza che aveva cagionato i danni puntualmente documentati;
il ritardo doveva esser pagina 5 di 11 valutato in relazione al contratto stipulato in data 23.11.2018, per la cui attivazione la stazione appaltante avrebbe potuto attendere, al più, il 21.12.2018, termine già abbondantemente differito a causa dei molteplici intoppi registrati in fase di trattative;
inoltre la motivazione era contraddittoria, posto che, per un verso aveva negato rilevanza alla circostanza introdotta da
, secondo la quale avrebbe potuto attendersi un compiuto adempimento CP_1 Pt_1 esclusivamente a condizione che le fatture insolute di un precedente contratto venissero saldate, e, per altro verso, aveva utilizzato quale parametro di legittimità della condotta posta in essere da proprio la condizione imposta da quest'ultima a ridosso della scadenza CP_1 prevista per l'avvio dell'esecuzione del contratto, ritenendo validamente stipulato un “nuovo contratto” dal quale aveva fatto decorrere il termine per l'attivazione; quanto al danno,
l'importo del credito azionato e vantato da costituiva un dato pacifico, poiché Pt_1 nessuna contestazione in merito era mai stata sollevata, né la c.t.u. era esplorativa, tant'è che nel parallelo giudizio concernente l'inadempimento di in fase di esecuzione del CP_1 contratto, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, era stata disposta c.t.u., fermo restando che la giurisprudenza ormai ritiene ammissibile la c.d. c.t.u. percipiente.
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L'appello è infondato.
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Va premesso che la ricostruzione della corrispondenza relativa al rapporto operata dalle parti in primo grado è sostanzialmente sovrapponibile.
Ciò che differisce è la lettura della stessa, con particolare riguardo alle conseguenze che le parti fanno discendere dallo scambio di mail, in termini di inadempimento.
La Corte condivide, in quanto aderente al dato documentale, l'affermazione del primo giudice nella parte in cui richiama la ricostruzione di cui alla comparsa di costituzione di CP_1 ed esclude il comportamento dilatorio di quest'ultima nella fase precontrattuale.
E infatti, ferma l'evidenziata sovrapponibilità della corrispondenza via mail depositata sia dall'attrice che dalla convenuta, è documentato che, nella fase interlocutoria, l'invio della modulistica (corretta) da parte di il 10.9.2018 viene riscontrato solo il CP_1
16.10.2018 da Pt_1
In pari data, risponde e rammenta che per poter usufruire del servizio di CP_1 spedizione senza materiale affrancatura della corrispondenza (“SMA”) occorre stipulare un apposito contratto, inoltrando la documentazione da restituire compilata e firmata e ribadendo pagina 6 di 11 che (come già specificato in precedenti mail) i tempi tecnici di attivazione di tale servizio erano di circa un mese dalla sottoscrizione del contratto. trasmette il contratto firmato solo il 6.11.2018, condizionandone però l'efficacia ad Pt_1 alcune modifiche, che, con risposta in pari data, non vengono accettate da (il CP_1 contratto non avrebbe potuto essere “modificato in nessuna sua parte, pena la perdita dell'esenzione IVA”), ragione per la quale la Struttura Gare e Contratti di CP_1 riteneva di non poter addivenire ad alcun perfezionamento.
In data 15.11.2018, invia l'accettazione integrale della proposta. Pt_1
Seppure per errore, invia il 20.11.2018, nuova documentazione da firmare, che CP_1 viene sottoscritta e inviata da il 23.11.2018, con richiesta di immediata “attivazione” Pt_1 del contratto.
Evidente è come non emerga da quanto sopra alcuna condotta dilatoria e foriera di asseriti danni da parte di , non potendo certo esser letto in tal senso l'invio erroneo di CP_1 nuova documentazione del 20 novembre, a distanza di soli cinque giorni dalla adesione del
15 novembre, a fronte della condotta di risultante dalla cronologia descritta, che non Pt_1 rivelava certo alcuna urgenza in capo alla stessa.
In ogni caso, corretto, oltre che assorbente, è il rilievo del primo giudice, non adeguatamente censurato dall'appellante, secondo cui, comunque, l'aspetto in questione era privo di rilevanza, posto che la domanda attorea riguardava il ritardo di nell'attivazione del CP_1 servizio di spedizione oggetto del contratto del 23.11.2018, perché avvenuta il 2.1.2019 in luogo del 21.12.2018 (data indicata da tenuto conto del termine un mese circa per Pt_1
l'attivazione).
Ne discende l'irrilevanza delle condotte poste in essere in precedenza.
***
Muovendo dalla data di conclusione del contratto del 23.11.2018, è incontestato e documentato che: 1) , nell'incontro del 4.12.2018, chiede ad quale CP_1 Pt_1 condizione per attivare il contratto, di saldare il rilevante credito (circa € 700.000,00) in relazione ad altro contratto di appalto (n. 197/2017); 2) il 18.12.2018 comunica la Pt_1 disponibilità a procedere al pagamento (solo) di quanto non contestato con riguardo al contratto n. 197/2017, chiedendo di attivare tempestivamente il servizio;
3) , CP_1 stante il pagamento soltanto parziale delle fatture, propone la sottoscrizione di un modulo di adesione con pagamento contestuale anticipato e invia la relativa documentazione in data
19.12.2018; 4) in pari data comunica che, con riferimento all'accettazione della Pt_1
pagina 7 di 11 proposta contrattuale del servizio Senza Materiale Affrancatura (SMA), nella mattina del
21.12.2018 avrebbe proceduto con la consegna delle ingiunzioni fiscali per la notifica presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di IR;
5) risponde che, come CP_1 anticipato per le vie brevi, il servizio non risultava ancora attivato e il prodotto, pertanto, non poteva essere accettato dal CMP di IR e, con altra mail nello stesso giorno, conferma, a seguito della parziale liquidazione delle fatture, la disponibilità di a procedere CP_1 con la stipula di cui alla documentazione trasmessa in allegato, rimanendo in attesa di ricevere la documentazione sottoscritta, per consentire di porre in essere le attività amministrative e contabili propedeutiche all'avvio del servizio.
Segue ulteriore corrispondenza sino all'invio, in data 20.12.2018 del contratto sottoscritto da parte di (rettificato il 21.12.2018, nella partita IVA, in quanto aveva indicato Pt_1 Pt_1 una partita IVA errata), seguito dal tentativo di consegna delle ingiunzioni al CPM di IR
(nonostante le precedenti mail), da questo rifiutato.
***
Correttamente e, senza incorrere in errori e contraddizioni, il Tribunale ha quindi rilevato che il nuovo contratto era stato concluso il 20.12.2018 (anzi il 21) e il servizio era stato attivato il
2.1.2018 e ha osservato che, pur non essendo pertinente il richiamo di all'art. 4 CP_1 del contratto, la richiesta di quest'ultima di non consentire (a causa dei pregressi insoluti) il pagamento anticipato era legittimo, anche se avrebbe dovuto essere espresso nelle trattative, mentre era stata imposta la modifica di un precedente contratto.
Così opinando, il giudice infatti ha, sia pure implicitamente, preso atto del fatto che comunque aveva prestato il consenso e aveva sottoscritto il nuovo contratto, sicché non poteva Pt_1 esigere di dare esecuzione al contratto del 23.11.2018 consegnando i plichi nell'immediatezza al CMP di IR, posto tra l'altro che era stata avvisata dell'indisponibilità del Centro (il che comportava l'imputabilità del relativo danno alla stessa;
Pt_1 condivisibilmente, pertanto, ha concluso che il servizio era stato attivato in tempi brevissimi, con solo pochi giorni di ritardo rispetto al 21.12.2018.
A tanto si aggiunga che non risulta adeguatamente censurato il corretto ragionamento del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che la data del 21.12.2018, presa a riferimento da parte attrice per la quantificazione del ritardo di , era una data ipotetica e non certa, in CP_1 quanto non corrispondente a un termine fissato nel contratto e che, essendo a ridosso delle festività natalizie, facilmente avrebbe potuto subire dilazioni anche se si fosse data attuazione al contratto del 23.11.2018. pagina 8 di 11 In definitiva, ritiene la Corte che la sentenza sia immune da censure, dovendosi escludere l'inadempimento di . CP_1
***
Quanto sin qui argomentato consentirebbe già di rigettare l'appello senza affrontare il profilo della prova del danno, profilo che è stato comunque trattato nella gravata sentenza con riferimento agli interessi passivi da ritardati incassi, con statuizione censurata dall'appellante.
Si rileva che, anche ove si volesse ritenere l'inadempimento di (e non è questo CP_1 il caso), la decisione è corretta anche in punto di mancata prova del danno.
Come risulta inequivocamente dalla lettura dell'atto di impugnazione, l'appellante non contesta in modo puntuale la rilevata carenza di documentazione dei danni lamentati, ma si limita ad affermare che la Corte avrebbe potuto “valutare il materiale probatorio in atti ed attestare l'assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'odierna appellante”, per poi sostenere che l'importo del credito era incontestato e insistere nell'istanza di c.t.u.
La parte non fa alcun richiamo specifico e nemmeno allega quali sarebbero stati i documenti che avrebbero, in tesi, provato il dedotto danno e che potevano essere posti a base dell'invocata indagine peritale.
Ora, fermo che è del tutto ininfluente che nel giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari sia stata espletata c.t.u. (tra l'altro, non si rinviene nel fascicolo informatico di parte la relazione, pur essendo menzionata come doc. 2), inconferente è il richiamo all'art. 115 c.p.c.
La critica, infatti, non tiene conto del principio secondo cui l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., riguarda soltanto i fatti e sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti (Cass. n. 26042/2020).
Ne consegue che detto principio non può operare certo con riguardo al danno lamentato da fatto cui la convenuta (oggi appellata) è estranea, sicché gravava sull'attrice (oggi Pt_1 appellante) l'onere della prova.
Quanto alla c.t.u., l'istanza è stata correttamente disattesa dal primo giudice.
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 30218/2017; Cass. n.
10373/2019), la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla pagina 9 di 11 deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Del resto, la stessa appellante cita la giurisprudenza (Cass. n. 13736 del 03/07/2020; cfr. anche, più di recente, Cass. n. 8498/2025) secondo cui “In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”, omettendo tuttavia di considerare che, nella specie, come si è detto, non è stato evidenziato alcun elemento documentale idoneo a determinare, sia pure a mezzo c.t.u., il danno lamentato.
Ogni altra domanda, questione o deduzione rimane assorbita.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata deve essere rigettata.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 10 di 11 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 15044/2021, R.G. n. 31212/2019, pubblicata in data 29.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 a titolo di compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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