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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NA AN, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1966/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5463/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n.TF7030101398/2024, notificato in data 30.01.2025, con il quale l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Caserta , ha accertato, in riferimento all'annualità 2018, ai fini IRES una maggiore imposta dovuta pari ad € 27.309,00, ai fini IRAP una maggiore imposta dovuta pari ad € 5.655,00, ai fini IVA una maggiore imposta dovuta pari ad € 1.390.873,00 e comminata una sanzione pari ad € 2.806.886,93.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per: 1) violazione e falsa applicazione art. 12 legge n. 212 del 2000, illegittimità del Pvc ed illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
2) violazione art. 12 c. 7 legge 212/2000, difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
3) decadenza dal potere accertativo e prescrizione;
violazione art. 43 Dpr n.
600/1973 ed art. 57 Dpr n. 633/1972; 4) illegittimità delle contestazioni sub. c) dell'avviso impugnato, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dpr 633/1972 art. 19, art. 109, commi 1 e 5 del tuir e art.5 e
6 dlgs n.446/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La società ricorrente, esercente attività di recupero di cascami e rottami metallici da riciclare, veniva sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Associazione_1 di Caserta, conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione (PVC) in data 26/10/2023. In esito alle risultanze contenute nel PVC, l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere nei confronti della società contribuente l'impugnato avviso di accertamento contenente i seguenti rilievi:
a) costi non di competenza per un importo imponibile totale di € 9.149,00, recuperati a tassazione ai fini
ES e AP.
b) Costi non documentati per un importo totale imponibile di € 25.197,71, recuperati a tassazione ai ES,
AP e Iva. .
c) costi non deducibili relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un totale imponibile di
€ 56.784,00, recuperati a tassazione ai AP e Iva e Iva;
recupero Iva indetraibile di € 1.373.625,00 relativa a fatture soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00.
Sulla base di tali contestazioni, l'Agenzia ha poi applicato una sanzione amministrativa pecuniaria unica per l'importo di € 2.806.886,93 in relazione alla contestazione di violazioni in materia di IRES, di IRAP e di IVA.
L'avviso di accertamento in questione veniva preceduto dalla comunicazione di schema di atto, in base all'art.
6-bis l.212/2000, a fronte del quale la ricorrente, con nota del 04.10.2024, formulava rilievi così espressi:
- per quanto riguarda i rapporti commerciali con la società Società_1 SR , evidenziava di aver chiesto e ottenuto da quest'ultima tutta la documentazione relativa all'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività e pertanto ne aveva riscontrato l'operatività; per quanto riguarda i rapporti con la Società_2 SR, la contribuente esibiva la sentenza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere dell'08/06/2021 di annullamentodel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 18/03/2021 per assenza del fumus del reato. In merito agli altri rilievi la parte faceva presente che si trattava di tutti costi deducibili ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione. L'Ufficio rigettava tutti i rilievi della società contribuente con la seguente motivazione: "considerato che le eccezioni della parte non provano l'esistenza oggettiva delle operazioni commerciali avvenute tra la società Società_7 SR e la società Società_1 SR e soggettiva tra la società Ricorrente_1 SR e la società Società_2
SR in quanto ci sono delle prove acquisite in sede di verifica che ne constatano l'inesistenza oggettiva, nel caso della Società_1 SR e soggettiva nel caso della società Società_2 SR che sono state ampiamente dettagliate nel pvc redatto dalla Gdf e nel presente atto. Inoltre la sentenza del Tribunale del Riesame sul sequestro preventivo, in merito ai rapporti commerciali con la Società_2, non costituisce sentenza finale di assoluzione.In merito, invece, agli altri rilievi, la parte non fornisce alcuna prova documentale dell'inerenza e/o deducibilità dei costi recuperati a tassazione."
La ricorrente, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, ha dedotto in ricorso, plurimi profili di illegittimità dell'atto: in primo luogo, l'inosservanza dell'art. 12 della legge n. 212/2000 per omessa comunicazione delle ragioni della verifica, che, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata avviata sulla base di formule vaghe e stereotipate, senza la dovuta indicazione delle specifiche motivazioni. Inoltre, censura la motivazione dell'avviso, ritenuta meramente adesiva alle risultanze del PVC senza adeguata valutazione critica. Nel merito, contesta l'illegittimità di ciascun rilievo.
2) Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente sostiene che il PVC sarebbe viziato in quanto la società contribuente non sarebbe stata preventivamente informata delle ragioni che avevano giustificato le verifica.
Secondo la ricorrente i verificatori si sarebbero limitati ad esibire l'ordine di accesso. Il motivo di ricorso è infondato. Dall'esame del Pvc si rileva che, sin dall'inizio dell'attività ispettiva, la contribuente è stata correttamente edotta dell'avvio di una verifica fiscale al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria ai fini dell'IVA. L'ordine risulta essere stato regolarmente rilasciato con tutte le informazioni previste dalla normativa, tra cui le ragioni del controllo, ed il rappresentante delegato della società ha sottoscritto il verbale di accesso, prova della piena consapevolezza dell'attività in corso.
3) Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato ad aderire in maniera acritica alle risultanze del processo verbale di constatazione, omettendo qualsiasi vaglio autonomo delle risultanze, come invece richiesto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Il motivo di doglianza è infondato. L'avviso di accertamento impugnato riporta chiaramente gli esiti della verifica e i rilievi contestati, fornendo tutti gli elementi necessari per una piena comprensibilità e per l'esercizio del diritto di difesa, ritenendo le risultanze del Pvc coerenti e supportate da idonei elementi probatori, tanto da condividerle motivatamente nell'atto impositivo. Per quanto precede, deve ritenersi esaustivamente assolto l'onere di motivazione a carico dell'Amministrazione
Finanziaria.
4) Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato, in relazione all'avvenuto decorso, prima della sua emissione e notifica, dei termini di decadenza dal potere accertativo, che sarebbero spirati il 31.12.2024, laddove l'avviso impugnato risulta essere stato emesso il 29.01.2025 e notificato in data 30.01.2025. Il motivo di doglianza è infondato. L'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto della disposizione in parola, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. In considerazione di quanto precede è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 159/15. La Corte di Cassazionme con ordinanza n. 960/2025 ha definitivamente accolto la tesi dell'applicazione “a cascata” della sospensione, confermando che gli effetti dell'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 si estendono a tutti i termini di accertamento in corso durante il periodo di sospensione, indipendentemente dalla loro scadenza naturale. Per quanto precede l'atto impugnato deve ritenersi tempestivamente notificato nel termine di decadenziale prescritto per legge .
5. Nel merito il ricorso è parziamente fondato nei termini che seguono.
5.1 La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'avviso di accertamento per insufficienza delle motivazioni in base alle quali l'Ufficio avrebbe desunto la falsità delle fatture oggetto di recupero, ritenendo che le stesse si riferiscano ad operazioni effettivamente intercorse tra la Ricorrente_1 SR e la Società_1 SR. Secondo l'Ufficio, la Società_1 s.r.l., società emittente delle fatture contestate, sarebbe risultata priva di effettiva operatività, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, che avrebbe dichiarato di non conoscere né clienti né fornitori, né chi gestisse di fatto la società. L'indagine è stata poi approfondita attraverso un controllo sulla società Società_4 SR, fornitrice principale della Società_1 SR, ed in particolare attraverso l'acquisizione di informazioni da parte del legale rappresentante di quest'ultima società che avrebbe dichiarato di non avere svolto alcuna attività amministrativa e di non avere presentato alcuna dichiarazione fiscale. Da ultimo sarebbe stato svolto un controllo sui vettori risultanti dai documenti di trasporto,relativamente alle fatture in questione, е precisamente sulla società Società_5 SR, la cui rappresentante ha dichiarato di non ricordare i clienti e i fornitori della società da lei rappresentata e di non essere in grado di fornire la documentazione amministrativo-contabile della società, e sulla Società_6 SR, che invece avrebbe fornito puntuale conferma dell'effettività delle operazioni di trasporto. Da tali elementi l'Ufficio ha quindi dedotto che, con riferimento alle operazioni che vedevano quale trasportatore la Società_5 SR, ci si trovasse di fronte a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti per un importo € 19.247,00; invece, per le operazioni che vedevano quale trasportatore la ditta Società_6 SR ci si trovava, secondo l'Ufficio, di fronte all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per un importo di € 6.243.752,00.
5.2 Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, è opportuno premettere che, in generale, si parla di “operazioni soggettivamente inesistenti” in riferimento a quelle operazioni che sono state effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dalla relativa documentazione contabile. la Corte di Cassazione, con ordinanza 24 gennaio 2024, n.2392 ha recentemente chiarito che in materia di IVA
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva, a detto onere istruttorio, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci e o dei servizi. In tal senso, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 1° dicembre 2022, causa C-512/21, paragrafi 26-33, ha stabilito che non è compatibile con il regime del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE sanzionare, mediante il diniego di tale diritto, un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore, ovvero che un'altra operazione, nell'ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, fosse viziata da evasione IVA, posto che l'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'Erario
(cfr. sentenza 11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49). Venendo al caso in esame, il Collegio condivide le osservazioni della società ricorrente in ordine alla non correttezza della ripresa relativa al recupero dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di € 6.243.752,00, con riferimento alle operazioni che vedevano quale trasportatore la ditta Società_6 SR. La ricorrente, nel rispetto dell'onere probatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito ampia dimostrazione di aver svolto tutti gli accertamenti del caso sulla Società_1 SR, prima di avviare i relativi rapporti contrattuali, verificandone l'effettiva operatività. Invero, dalla documentazione presente agli atti del giudizio, si rileva che Società_1 SR, aveva uno stabilimento poco distante dalla sede operativa della ricorrente, che la Società_1 SR è risultava in possesso a) del decreto dirigenziale n.77 del 14/09/2017 della Giunta Regionale della Campania di autorizzazione autorizzato la Società_1 SR alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi,da ubicarsi in Gricignano di Aversa;
b) della dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla Organismo_1 organismo di certificazione Accreditato, con riferimento a rottami di rame;
c) della dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla
Organismo_1 organismo di certificazione Accreditato, con riferimento a rottami di ferro ed acciaio;
d) della comunicazione di avvio dell'impianto prot. 2017.0763390 del 20.11.2017 della Regione Campania;
e) del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
f) dell'attestazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dalla Organismo_1, organismo di certificazione accreditato;
g) dell'attestazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dalla Organismo_1 , organismo di certificazione accreditato. Dagli atti di causa, non emerge, quindi, alcuna prova di fatti e/o circostanze dalle quali possa emergere un coinvolgimento diretto della ricorrente nelle irregolarità commesse dalla Società_1 SR, nei confronti della quale non risultano neppure contestazioni circa la regolare presentazione delle dichiarazioni reddituali e Iva. Tra
l'altro, alla ricorrente non risulta neppure essere stato contestato l'acquisto della merce a prezzi non coerenti con quelli di mercato. Tutto ciò a conferma dell'assoluta inconsapevolezza, da parte della Ricorrente_1 s.r. l., rispetto ad eventuali attività illecite commesse dalla Società_1 SR. Per quanto esposto, deve ritenersi illegittimo il recupero dell' Iva ritenuta indetraibile di € 1.373.625,00. relativa a fatture reputate soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00. 4.3 Quanto alle operazioni di cessione di beni operate dalla Società_1 SR alla Ricorrente_1 SR, i cui trasporti sono stati effettuati dalla società Società_5 SR, per un importo imponibile di € 19.247,00, Il Collegio ritiene corretto l'operato dell'Ufficio, che ha ricondotto tali operazioni ad operazioni oggettivamente inesistenti. Invero, a seguito delle verifiche effettuate, è stata accertata la totale mancanza della documentazione amministrativo-contabile della predetta società di trasporti;
il relativo legale rappresentante ha, peraltro, dichiarato di non ricordare i clienti e i fornitori della società, né la società ricorrente ha fornito elementi convincenti a supporto dell'effettività delle operazioni contestate.
5.3 Per quel che concerne i rapporti tra la Ricorrente_1 SR e la Società_2 Srl, il Collegio rileva che, nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolto il legale rapp.te p.t. della Società_2
SR, è stata anche esaminata la posizione della Ricorrente_1 SR, ritenuta del tutto estranea a qualsiasi ipotesi di frode, come da ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere resa nell'ambito del procedimento n. 11224/2017 RGNR n. 190/2021, nonchè dal successivo decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 15/03/2022.
Per quanto precede, devono ritenersi illegittimi i recuperi operati dall'Ufficio in relazione alle fatture che la Ricorrente_1 SR ha ricevuto, nel 2018, dalla Società_2 SR elencate a pag. 35 del pvc, per un totale imponibile di € 37.537,00.
5.4 Legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione i costi ritenuti non di competenza, per un importo imponibile totale di € 9.149,00.
Dal controllo del fatturato passivo i verificatori hanno correttamente rilevato i seguenti costi non di competenza:
a )dal conto “spese di pubblicità e rappresentanza”, di saldo contabile al 31/12/2018, di € 26.456,95 è emerso che la società Ricorrente_1 SR, ha dedotto il costo relativo alla fattura n. 7 del 28/02/2017, emessa dalla società Società_8, per un totale imponibile di € 6.000,00 che si riferisce ad un costo sostenuto nel 2017. Di conseguenza l'importo imponibile di € 6.000,00 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP;
b) dal conto “spese di consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,00, è emerso che la società Società_7 SR ha dedotto il costo relativo alla fattura n.56, emessa dalla società Società_9 , in data 09/10/2018, di imponibile pari a € 500,00 a fronte di attività di consulenza effettuata dal 21/10/2018 al
21/10/2019. Per quanto precede la società Società_7 SR avrebbe dovuto imputare l'importo di € 443,80, all'anno 2019. Di conseguenza correttamente l'importo imponibile di € 443,80, va recuperato a tassazione ai fini ES e AP;
c) dal conto “macchinari” di saldo contabile al 31/12/2018 di € 57.603,28, è emerso che la società
Ricorrente_1 SR, come dettagliatamente descritto nel pvc, ha dedotto un costo non di competenza del 2018 di imponibile pari a €, 2.704,92 come riportato nella fattura n.57 del 29/06/2017 emessa dalla Società_10 SR. Di conseguenza l'importo imponibile di € 2.704,92, va recuperato a tassazione ai fini ES e AP.
5.5 Legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati per un importo totale imponibile di € 25.197,71. Dal controllo del fatturato passivo i verificatori hanno correttamente rilevato i seguenti costi non documentati:
a) dal conto “materiali c/acquisti”, di saldo contabile al 31/12/2018 di €13.016.266,94 è emerso che le fatture n. 416 del 21/12/2018 e n. 329 del 25/09/2018, emesse dalla società Società SR, di imponibile totale pari a
€ 20.930,00 (senza Iva) sono generiche nella descrizione e non fanno riferimento ad alcun documento di trasporto. Di conseguenza l'importo imponibile totale di €. 20.930,00 va recuperato a tassazione ai fini ES
e AP;
b) dal conto “spese varie”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 29.534,15 è emerso che la fattura n. 3478 emessa dalla società Società_12 SR di imponibile pari a € 80,52 e Iva pari a € 14,52 non documenta il costo sostenuto in quanto non indica l'automezzo a cui si riferisce l'acquisto della boccola indicata nella descrizione.
Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 80,52 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di
14,52 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
c) dal conto “materiali di consumo”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 148.264,97 è emerso che le fatture elencate a pag. 27 del pvc, emesse dalle società Società_13 sas e Società SR, di imponibile totale di
€ 834,08 e Iva pari a € 183,50 (aliquota 22%), non documentano i costi sostenuti in quanto generiche nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 834,08 va recuperato a tassazione ai fini ES
e AP e l'Iva di 183,50 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
d) dal conto “spese per consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,11 è emerso che la fattura n. 3, emessa in 30/09/2018, dalla società Società_14 sas, di imponibile pari a € 1.467,21 e Iva pari a € 322,79 non documenta il costo sostenuto in quanto generica nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 1.467,21 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 322,79 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
e) dal conto “spese per consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,11 è emerso che la fattura n. 28 del 13/07/2018 emessa da Nominativo_1, di imponibile pari a € 245,90 e Iva pari a € 54,10 non documenta il costo sostenuto in quanto generica nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 245,90 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 54,10 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
f) dal conto “spese condominiali”, di saldo contabile al 31/1 /2018 di € 1.640,00 è emerso che la fattura n.
4 del 30/11/2018 emessa dal Nominativo_2, di imponibile pari a € 1.640,00 e Iva pari a
€ 360,80 non documenta il costo sostenuto. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 1.640,00 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 360,80 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile.
6. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, l'avviso di accertamento n.TF7030101398/2024 va annullato limitatamente al recupero dell' Iva ritenuta indetraibile per € 1.373.625,00, relativa a fatture reputate soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00 e ai recuperi operati in relazione alle fatture che la Ricorrente_1 SR ha ricevuto, nel 2018, dalla Società_2 SR elencate a pag. 35 del pvc, per un totale imponibile di € 37.537,00. L'Ufficio rideterminerà, sulla base di quanto sopra, le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. Per il resto il ricorso va rigettato.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NA AN, RE
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1966/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101398-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5463/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento n.TF7030101398/2024, notificato in data 30.01.2025, con il quale l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Caserta , ha accertato, in riferimento all'annualità 2018, ai fini IRES una maggiore imposta dovuta pari ad € 27.309,00, ai fini IRAP una maggiore imposta dovuta pari ad € 5.655,00, ai fini IVA una maggiore imposta dovuta pari ad € 1.390.873,00 e comminata una sanzione pari ad € 2.806.886,93.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per: 1) violazione e falsa applicazione art. 12 legge n. 212 del 2000, illegittimità del Pvc ed illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
2) violazione art. 12 c. 7 legge 212/2000, difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
3) decadenza dal potere accertativo e prescrizione;
violazione art. 43 Dpr n.
600/1973 ed art. 57 Dpr n. 633/1972; 4) illegittimità delle contestazioni sub. c) dell'avviso impugnato, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dpr 633/1972 art. 19, art. 109, commi 1 e 5 del tuir e art.5 e
6 dlgs n.446/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La società ricorrente, esercente attività di recupero di cascami e rottami metallici da riciclare, veniva sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Associazione_1 di Caserta, conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione (PVC) in data 26/10/2023. In esito alle risultanze contenute nel PVC, l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere nei confronti della società contribuente l'impugnato avviso di accertamento contenente i seguenti rilievi:
a) costi non di competenza per un importo imponibile totale di € 9.149,00, recuperati a tassazione ai fini
ES e AP.
b) Costi non documentati per un importo totale imponibile di € 25.197,71, recuperati a tassazione ai ES,
AP e Iva. .
c) costi non deducibili relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un totale imponibile di
€ 56.784,00, recuperati a tassazione ai AP e Iva e Iva;
recupero Iva indetraibile di € 1.373.625,00 relativa a fatture soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00.
Sulla base di tali contestazioni, l'Agenzia ha poi applicato una sanzione amministrativa pecuniaria unica per l'importo di € 2.806.886,93 in relazione alla contestazione di violazioni in materia di IRES, di IRAP e di IVA.
L'avviso di accertamento in questione veniva preceduto dalla comunicazione di schema di atto, in base all'art.
6-bis l.212/2000, a fronte del quale la ricorrente, con nota del 04.10.2024, formulava rilievi così espressi:
- per quanto riguarda i rapporti commerciali con la società Società_1 SR , evidenziava di aver chiesto e ottenuto da quest'ultima tutta la documentazione relativa all'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività e pertanto ne aveva riscontrato l'operatività; per quanto riguarda i rapporti con la Società_2 SR, la contribuente esibiva la sentenza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere dell'08/06/2021 di annullamentodel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 18/03/2021 per assenza del fumus del reato. In merito agli altri rilievi la parte faceva presente che si trattava di tutti costi deducibili ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione. L'Ufficio rigettava tutti i rilievi della società contribuente con la seguente motivazione: "considerato che le eccezioni della parte non provano l'esistenza oggettiva delle operazioni commerciali avvenute tra la società Società_7 SR e la società Società_1 SR e soggettiva tra la società Ricorrente_1 SR e la società Società_2
SR in quanto ci sono delle prove acquisite in sede di verifica che ne constatano l'inesistenza oggettiva, nel caso della Società_1 SR e soggettiva nel caso della società Società_2 SR che sono state ampiamente dettagliate nel pvc redatto dalla Gdf e nel presente atto. Inoltre la sentenza del Tribunale del Riesame sul sequestro preventivo, in merito ai rapporti commerciali con la Società_2, non costituisce sentenza finale di assoluzione.In merito, invece, agli altri rilievi, la parte non fornisce alcuna prova documentale dell'inerenza e/o deducibilità dei costi recuperati a tassazione."
La ricorrente, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, ha dedotto in ricorso, plurimi profili di illegittimità dell'atto: in primo luogo, l'inosservanza dell'art. 12 della legge n. 212/2000 per omessa comunicazione delle ragioni della verifica, che, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata avviata sulla base di formule vaghe e stereotipate, senza la dovuta indicazione delle specifiche motivazioni. Inoltre, censura la motivazione dell'avviso, ritenuta meramente adesiva alle risultanze del PVC senza adeguata valutazione critica. Nel merito, contesta l'illegittimità di ciascun rilievo.
2) Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente sostiene che il PVC sarebbe viziato in quanto la società contribuente non sarebbe stata preventivamente informata delle ragioni che avevano giustificato le verifica.
Secondo la ricorrente i verificatori si sarebbero limitati ad esibire l'ordine di accesso. Il motivo di ricorso è infondato. Dall'esame del Pvc si rileva che, sin dall'inizio dell'attività ispettiva, la contribuente è stata correttamente edotta dell'avvio di una verifica fiscale al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria ai fini dell'IVA. L'ordine risulta essere stato regolarmente rilasciato con tutte le informazioni previste dalla normativa, tra cui le ragioni del controllo, ed il rappresentante delegato della società ha sottoscritto il verbale di accesso, prova della piena consapevolezza dell'attività in corso.
3) Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato ad aderire in maniera acritica alle risultanze del processo verbale di constatazione, omettendo qualsiasi vaglio autonomo delle risultanze, come invece richiesto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Il motivo di doglianza è infondato. L'avviso di accertamento impugnato riporta chiaramente gli esiti della verifica e i rilievi contestati, fornendo tutti gli elementi necessari per una piena comprensibilità e per l'esercizio del diritto di difesa, ritenendo le risultanze del Pvc coerenti e supportate da idonei elementi probatori, tanto da condividerle motivatamente nell'atto impositivo. Per quanto precede, deve ritenersi esaustivamente assolto l'onere di motivazione a carico dell'Amministrazione
Finanziaria.
4) Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato, in relazione all'avvenuto decorso, prima della sua emissione e notifica, dei termini di decadenza dal potere accertativo, che sarebbero spirati il 31.12.2024, laddove l'avviso impugnato risulta essere stato emesso il 29.01.2025 e notificato in data 30.01.2025. Il motivo di doglianza è infondato. L'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto della disposizione in parola, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. In considerazione di quanto precede è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 159/15. La Corte di Cassazionme con ordinanza n. 960/2025 ha definitivamente accolto la tesi dell'applicazione “a cascata” della sospensione, confermando che gli effetti dell'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020 si estendono a tutti i termini di accertamento in corso durante il periodo di sospensione, indipendentemente dalla loro scadenza naturale. Per quanto precede l'atto impugnato deve ritenersi tempestivamente notificato nel termine di decadenziale prescritto per legge .
5. Nel merito il ricorso è parziamente fondato nei termini che seguono.
5.1 La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'avviso di accertamento per insufficienza delle motivazioni in base alle quali l'Ufficio avrebbe desunto la falsità delle fatture oggetto di recupero, ritenendo che le stesse si riferiscano ad operazioni effettivamente intercorse tra la Ricorrente_1 SR e la Società_1 SR. Secondo l'Ufficio, la Società_1 s.r.l., società emittente delle fatture contestate, sarebbe risultata priva di effettiva operatività, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante, che avrebbe dichiarato di non conoscere né clienti né fornitori, né chi gestisse di fatto la società. L'indagine è stata poi approfondita attraverso un controllo sulla società Società_4 SR, fornitrice principale della Società_1 SR, ed in particolare attraverso l'acquisizione di informazioni da parte del legale rappresentante di quest'ultima società che avrebbe dichiarato di non avere svolto alcuna attività amministrativa e di non avere presentato alcuna dichiarazione fiscale. Da ultimo sarebbe stato svolto un controllo sui vettori risultanti dai documenti di trasporto,relativamente alle fatture in questione, е precisamente sulla società Società_5 SR, la cui rappresentante ha dichiarato di non ricordare i clienti e i fornitori della società da lei rappresentata e di non essere in grado di fornire la documentazione amministrativo-contabile della società, e sulla Società_6 SR, che invece avrebbe fornito puntuale conferma dell'effettività delle operazioni di trasporto. Da tali elementi l'Ufficio ha quindi dedotto che, con riferimento alle operazioni che vedevano quale trasportatore la Società_5 SR, ci si trovasse di fronte a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti per un importo € 19.247,00; invece, per le operazioni che vedevano quale trasportatore la ditta Società_6 SR ci si trovava, secondo l'Ufficio, di fronte all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per un importo di € 6.243.752,00.
5.2 Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, è opportuno premettere che, in generale, si parla di “operazioni soggettivamente inesistenti” in riferimento a quelle operazioni che sono state effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano dalla relativa documentazione contabile. la Corte di Cassazione, con ordinanza 24 gennaio 2024, n.2392 ha recentemente chiarito che in materia di IVA
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva, a detto onere istruttorio, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci e o dei servizi. In tal senso, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 1° dicembre 2022, causa C-512/21, paragrafi 26-33, ha stabilito che non è compatibile con il regime del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE sanzionare, mediante il diniego di tale diritto, un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore, ovvero che un'altra operazione, nell'ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, fosse viziata da evasione IVA, posto che l'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'Erario
(cfr. sentenza 11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49). Venendo al caso in esame, il Collegio condivide le osservazioni della società ricorrente in ordine alla non correttezza della ripresa relativa al recupero dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, per un importo di € 6.243.752,00, con riferimento alle operazioni che vedevano quale trasportatore la ditta Società_6 SR. La ricorrente, nel rispetto dell'onere probatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito ampia dimostrazione di aver svolto tutti gli accertamenti del caso sulla Società_1 SR, prima di avviare i relativi rapporti contrattuali, verificandone l'effettiva operatività. Invero, dalla documentazione presente agli atti del giudizio, si rileva che Società_1 SR, aveva uno stabilimento poco distante dalla sede operativa della ricorrente, che la Società_1 SR è risultava in possesso a) del decreto dirigenziale n.77 del 14/09/2017 della Giunta Regionale della Campania di autorizzazione autorizzato la Società_1 SR alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi,da ubicarsi in Gricignano di Aversa;
b) della dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla Organismo_1 organismo di certificazione Accreditato, con riferimento a rottami di rame;
c) della dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla
Organismo_1 organismo di certificazione Accreditato, con riferimento a rottami di ferro ed acciaio;
d) della comunicazione di avvio dell'impianto prot. 2017.0763390 del 20.11.2017 della Regione Campania;
e) del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
f) dell'attestazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dalla Organismo_1, organismo di certificazione accreditato;
g) dell'attestazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dalla Organismo_1 , organismo di certificazione accreditato. Dagli atti di causa, non emerge, quindi, alcuna prova di fatti e/o circostanze dalle quali possa emergere un coinvolgimento diretto della ricorrente nelle irregolarità commesse dalla Società_1 SR, nei confronti della quale non risultano neppure contestazioni circa la regolare presentazione delle dichiarazioni reddituali e Iva. Tra
l'altro, alla ricorrente non risulta neppure essere stato contestato l'acquisto della merce a prezzi non coerenti con quelli di mercato. Tutto ciò a conferma dell'assoluta inconsapevolezza, da parte della Ricorrente_1 s.r. l., rispetto ad eventuali attività illecite commesse dalla Società_1 SR. Per quanto esposto, deve ritenersi illegittimo il recupero dell' Iva ritenuta indetraibile di € 1.373.625,00. relativa a fatture reputate soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00. 4.3 Quanto alle operazioni di cessione di beni operate dalla Società_1 SR alla Ricorrente_1 SR, i cui trasporti sono stati effettuati dalla società Società_5 SR, per un importo imponibile di € 19.247,00, Il Collegio ritiene corretto l'operato dell'Ufficio, che ha ricondotto tali operazioni ad operazioni oggettivamente inesistenti. Invero, a seguito delle verifiche effettuate, è stata accertata la totale mancanza della documentazione amministrativo-contabile della predetta società di trasporti;
il relativo legale rappresentante ha, peraltro, dichiarato di non ricordare i clienti e i fornitori della società, né la società ricorrente ha fornito elementi convincenti a supporto dell'effettività delle operazioni contestate.
5.3 Per quel che concerne i rapporti tra la Ricorrente_1 SR e la Società_2 Srl, il Collegio rileva che, nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolto il legale rapp.te p.t. della Società_2
SR, è stata anche esaminata la posizione della Ricorrente_1 SR, ritenuta del tutto estranea a qualsiasi ipotesi di frode, come da ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere resa nell'ambito del procedimento n. 11224/2017 RGNR n. 190/2021, nonchè dal successivo decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 15/03/2022.
Per quanto precede, devono ritenersi illegittimi i recuperi operati dall'Ufficio in relazione alle fatture che la Ricorrente_1 SR ha ricevuto, nel 2018, dalla Società_2 SR elencate a pag. 35 del pvc, per un totale imponibile di € 37.537,00.
5.4 Legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione i costi ritenuti non di competenza, per un importo imponibile totale di € 9.149,00.
Dal controllo del fatturato passivo i verificatori hanno correttamente rilevato i seguenti costi non di competenza:
a )dal conto “spese di pubblicità e rappresentanza”, di saldo contabile al 31/12/2018, di € 26.456,95 è emerso che la società Ricorrente_1 SR, ha dedotto il costo relativo alla fattura n. 7 del 28/02/2017, emessa dalla società Società_8, per un totale imponibile di € 6.000,00 che si riferisce ad un costo sostenuto nel 2017. Di conseguenza l'importo imponibile di € 6.000,00 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP;
b) dal conto “spese di consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,00, è emerso che la società Società_7 SR ha dedotto il costo relativo alla fattura n.56, emessa dalla società Società_9 , in data 09/10/2018, di imponibile pari a € 500,00 a fronte di attività di consulenza effettuata dal 21/10/2018 al
21/10/2019. Per quanto precede la società Società_7 SR avrebbe dovuto imputare l'importo di € 443,80, all'anno 2019. Di conseguenza correttamente l'importo imponibile di € 443,80, va recuperato a tassazione ai fini ES e AP;
c) dal conto “macchinari” di saldo contabile al 31/12/2018 di € 57.603,28, è emerso che la società
Ricorrente_1 SR, come dettagliatamente descritto nel pvc, ha dedotto un costo non di competenza del 2018 di imponibile pari a €, 2.704,92 come riportato nella fattura n.57 del 29/06/2017 emessa dalla Società_10 SR. Di conseguenza l'importo imponibile di € 2.704,92, va recuperato a tassazione ai fini ES e AP.
5.5 Legittimamente l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati per un importo totale imponibile di € 25.197,71. Dal controllo del fatturato passivo i verificatori hanno correttamente rilevato i seguenti costi non documentati:
a) dal conto “materiali c/acquisti”, di saldo contabile al 31/12/2018 di €13.016.266,94 è emerso che le fatture n. 416 del 21/12/2018 e n. 329 del 25/09/2018, emesse dalla società Società SR, di imponibile totale pari a
€ 20.930,00 (senza Iva) sono generiche nella descrizione e non fanno riferimento ad alcun documento di trasporto. Di conseguenza l'importo imponibile totale di €. 20.930,00 va recuperato a tassazione ai fini ES
e AP;
b) dal conto “spese varie”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 29.534,15 è emerso che la fattura n. 3478 emessa dalla società Società_12 SR di imponibile pari a € 80,52 e Iva pari a € 14,52 non documenta il costo sostenuto in quanto non indica l'automezzo a cui si riferisce l'acquisto della boccola indicata nella descrizione.
Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 80,52 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di
14,52 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
c) dal conto “materiali di consumo”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 148.264,97 è emerso che le fatture elencate a pag. 27 del pvc, emesse dalle società Società_13 sas e Società SR, di imponibile totale di
€ 834,08 e Iva pari a € 183,50 (aliquota 22%), non documentano i costi sostenuti in quanto generiche nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 834,08 va recuperato a tassazione ai fini ES
e AP e l'Iva di 183,50 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
d) dal conto “spese per consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,11 è emerso che la fattura n. 3, emessa in 30/09/2018, dalla società Società_14 sas, di imponibile pari a € 1.467,21 e Iva pari a € 322,79 non documenta il costo sostenuto in quanto generica nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 1.467,21 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 322,79 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
e) dal conto “spese per consulenza”, di saldo contabile al 31/12/2018 di € 59.510,11 è emerso che la fattura n. 28 del 13/07/2018 emessa da Nominativo_1, di imponibile pari a € 245,90 e Iva pari a € 54,10 non documenta il costo sostenuto in quanto generica nella descrizione. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 245,90 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 54,10 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile;
f) dal conto “spese condominiali”, di saldo contabile al 31/1 /2018 di € 1.640,00 è emerso che la fattura n.
4 del 30/11/2018 emessa dal Nominativo_2, di imponibile pari a € 1.640,00 e Iva pari a
€ 360,80 non documenta il costo sostenuto. Di conseguenza l'importo imponibile totale di € 1.640,00 va recuperato a tassazione ai fini ES e AP e l'Iva di 360,80 (aliquota 22%) va recuperata perché indetraibile.
6. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, l'avviso di accertamento n.TF7030101398/2024 va annullato limitatamente al recupero dell' Iva ritenuta indetraibile per € 1.373.625,00, relativa a fatture reputate soggettivamente inesistenti per un imponibile di € 6.243.752,00 e ai recuperi operati in relazione alle fatture che la Ricorrente_1 SR ha ricevuto, nel 2018, dalla Società_2 SR elencate a pag. 35 del pvc, per un totale imponibile di € 37.537,00. L'Ufficio rideterminerà, sulla base di quanto sopra, le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. Per il resto il ricorso va rigettato.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini