Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 348/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 25 giugno 2025
All'udienza del 25/06/2025 alle ore 9.40 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Francesco Loprevite il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 348/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Francesco Loprevite (nato a [...] il [...] – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25/06/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 930/2023 R.G.N.R. e n. 396/2024 R.G. GIP del Tribunale di Palmi la sig.ra , parte offesa costituitasi parte civile, è Parte_1 stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 24-30/05/2024 (n.
148/2024 R.Grat.Pat.).
La parte ammessa al beneficio ha nominato suo difensore l'avv. Francesco Loprevite il quale all'udienza preliminare del 5/06/2024 innanzi al GUP ha depositato costituzione di parte civile ed ha discusso la causa chiedendo il rinvio a giudizio.
La fase GUP si è conclusa all'udienza del 5/06/2024 con decreto di rinvio a giudizio.
In data 6/06/2024 l'avv. Francesco Loprevite ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase di studio, introduttiva e decisionale con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e così indicando un compenso di € 2.117,50, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto depositato in data 6-10/03/2025 il G.U.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 804,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia;
ha riconosciuto solo le fasi di studio e introduttiva, con esclusione della fase decisoria.
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 l'avv. Francesco Loprevite ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha illegittimamente liquidato il compenso escludendo la fase decisoria;
ha chiesto il riconoscimento di tale fase al minimo del parametro (e 709,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) .
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore di fiducia della parte offesa nell'ambito dell'udienza preliminare conclusa con decreto di rinvio a giudizio in data 6/06/2024; in particolare, il difensore nel predetto procedimento si è costituito parte civile (depositando apposito atto), ha partecipato all'udienza ed ha rassegnato le conclusioni discutendo la causa (richiesta di rinvio a giudizio).
Nell'impugnato decreto (doc. 6) il GUP ha determinato in complessivi € 804,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore. A tale misura è pervenuto riconoscendo le fasi di studio e introduttiva con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022; ha escluso, senza espressa motivazione, la fase decisoria.
2 La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase decisoria.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione della partecipazione all'udienza preliminare e della costituzione di parte civile della propria assistita.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore in data 6/06/2024 ha depositato formale costituzione di parte civile, ha partecipato all'udienza ed ha rassegnato le conclusioni argomentando la richiesta di rinvio a giudizio.
Il diritto al compenso per il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
3 Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore della parte civile in data
6/06/2024 non solo ha depositato la costituzione di parte civile (così maturando il diritto al compenso per la fase introduttiva, in effetti poi riconosciuta) ma ha partecipato anche alla fase decisoria rassegnando le conclusioni in termini di richiesta di rinvio a giudizio.
E' pacifico, quindi, che al difensore debba essere riconosciuto il compenso anche per la fase decisoria, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di
4 imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha chiesto per la fase decisoria il compenso al minimo (la stessa modalità utilizzata dal G.U.P. per la fase di studio ed introduttiva che non ha contestato).
Pertanto, per la specifica fase decisoria non riconosciuta nel decreto opposto il difensore ha diritto all'ulteriore compenso di € 709,00 (parametro ordinario € 1.418,00 ridotto del 30%), da assoggettare poi alla riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.513,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.008,67.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
5 visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 6-10/03/2025 (n. 148/2024 R.Grat.Pat.). liquida in favore dell'avvocato Francesco Loprevite quale compenso per l'attività svolta in difesa della sig.ra , parte civile nel procedimento penale n. 930/2023 R.G.N.R. Parte_1
e n. 396/2024 R.G.GIP del Tribunale di Palmi, l'importo complessivo di € 1.008,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Francesco Controparte_1
Loprevite delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
6