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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 5938/2024 R.G. promossa da
ZO RA, nata a [...] il [...] (CF:
) con l'avv. Francesco Ceccatelli C.F._1
RICORRENTE
e
RO AR, nato a [...] il [...] (CF:
) con l'avv. Alberto Luppi C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti in data 07.04.2024 hanno note congiunte di precisazione delle conclusioni nei termini che seguono:
“I difensori delle parti danno atto che le parti medesime accettano concordemente le seguenti conclusioni, con riferimento alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento congiunto della minore AS con collocamento della medesima presso la madre e con conferma delle modalità di frequentazione da parte del padre previste nella sentenza di separazione.
Determinazione dell'assegno di concorso al mantenimento, a carico del padre, nella misura di euro
380,00 mensili, con indicizzazione Istat a decorrere da un anno dopo il deposito della sentenza di divorzio, spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Brescia. Spese di giudizio compensate.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 OR AV, premesso che in data 03.04.1993 in
Pozzolengo (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con OB RR e dalla loro unione era nata la figlia AS (01.02.2008), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della figlia, collocamento prevalente della stessa presso la madre e obbligo per sé di versare mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 09.07.2024 si costituiva OB RR, la quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della figlia e chiedeva che l'assegno per il contributo al mantenimento della stessa fosse aumentato ad € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.09.2024, presenti personalmente entrambe le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, data la disponibilità a definire la vertenza in via transattiva, la causa veniva rinviata all'udienza del giorno 08.10.2024 ove, tuttavia, i legali insistevano nelle rispettive istanze.
Sicché, il giudice adottava ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. stabilendo in via temporanea ed urgente l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di € 380, con decorrenza dalla data della presentazione del ricorso oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando tutte le altre statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 889/2022 del
07.04.202.
Alla successiva udienza del 04.03.2025, su richiesta di entrambe le parti, il Giudice concedeva rinvio al fine di riprendere le trattative.
All'udienza dell'08.04.2025 gli avvocati delle parti si riportavano al foglio di conclusioni congiunte depositato in via telematica ed il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della figlia e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzolengo (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.3, parte II, serie A, anno 193), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento della figlia minorenne ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24.4.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 5938/2024 R.G. promossa da
ZO RA, nata a [...] il [...] (CF:
) con l'avv. Francesco Ceccatelli C.F._1
RICORRENTE
e
RO AR, nato a [...] il [...] (CF:
) con l'avv. Alberto Luppi C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti in data 07.04.2024 hanno note congiunte di precisazione delle conclusioni nei termini che seguono:
“I difensori delle parti danno atto che le parti medesime accettano concordemente le seguenti conclusioni, con riferimento alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento congiunto della minore AS con collocamento della medesima presso la madre e con conferma delle modalità di frequentazione da parte del padre previste nella sentenza di separazione.
Determinazione dell'assegno di concorso al mantenimento, a carico del padre, nella misura di euro
380,00 mensili, con indicizzazione Istat a decorrere da un anno dopo il deposito della sentenza di divorzio, spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Brescia. Spese di giudizio compensate.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 OR AV, premesso che in data 03.04.1993 in
Pozzolengo (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con OB RR e dalla loro unione era nata la figlia AS (01.02.2008), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della figlia, collocamento prevalente della stessa presso la madre e obbligo per sé di versare mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 09.07.2024 si costituiva OB RR, la quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso della figlia e chiedeva che l'assegno per il contributo al mantenimento della stessa fosse aumentato ad € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.09.2024, presenti personalmente entrambe le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, data la disponibilità a definire la vertenza in via transattiva, la causa veniva rinviata all'udienza del giorno 08.10.2024 ove, tuttavia, i legali insistevano nelle rispettive istanze.
Sicché, il giudice adottava ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. stabilendo in via temporanea ed urgente l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di € 380, con decorrenza dalla data della presentazione del ricorso oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando tutte le altre statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 889/2022 del
07.04.202.
Alla successiva udienza del 04.03.2025, su richiesta di entrambe le parti, il Giudice concedeva rinvio al fine di riprendere le trattative.
All'udienza dell'08.04.2025 gli avvocati delle parti si riportavano al foglio di conclusioni congiunte depositato in via telematica ed il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della figlia e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzolengo (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.3, parte II, serie A, anno 193), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento della figlia minorenne ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24.4.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti