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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2751/2024
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in data 12 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge
n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, notificato in data 5 aprile
2024, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA nato in [...] il dì 1 gennaio 1984, di cittadinanza bengalese, Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Luigi Cacciatore, n.55, presso lo studio legale dell'avvocato Raffaella Iacovazzo dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1 CP_2
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Salerno CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Controparte_3 di Salerno- sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua domanda
[...]
di protezione internazionale.
Il , nonostante l'evocazione in giudizio, non si costituiva e non Controparte_1
rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione
Territoriale.
In data 13 maggio 2024 il magistrato del Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della pretesa.
Con provvedimento del 2 gennaio 2025 era disposta la sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note, la causa era riservata alla decisione del collegio.
Va premesso che con ricorso il ricorso introduttivo il ricorrente censurava l'impianto motivazionale del provvedimento quivi impugnato insistendo, in via principale, per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale e, in via subordinata, per il riconoscimento della protezione speciale.
Con note del 10 febbraio 2025, il procuratore costituito esprimeva, nell'interesse del ricorrente, la volontà di rinunciare alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, insistendo esclusivamente per l'ottenimento della protezione speciale atteso l'inserimento socio- lavorativo raggiunto dal richiedente nel Paese di accoglienza.
Scaduto il termine per il deposito delle note, la causa era riservata alla decisione del collegio.
Orbene, alla luce della rinuncia al riconoscimento delle protezioni superiori (ritualmente proposta dal procuratore costituito, munito di procura ad hoc), ritiene il Collegio di poter procedere direttamente all'analisi della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Dunque, in virtù della normativa applicabile al caso in esame, ritiene il Collegio che tale domanda possa essere accolta.
Come già in precedenza evidenziato, le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (comma 1) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (comma 1.1. prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del
2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (v.
Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare
(qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n.
18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n.
173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n.
37275/2022).
Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata).
Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10371).
In tale prospettiva, nel caso che ci impegna, il ricorrente ha allegato la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato efficace dal 2 ottobre 2023 (vedasi Denuncia rapporto di lavoro domestico, copia del contratto di lavoro, prospetti paga per lavoro domestico) preceduto da ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale (vedasi
Comunicazione Obbligatoria UniLav e relativa proroga).
A ciò si somma il conseguimento del livello A2 di lingua italiana in data 10 giugno 2024
(vedasi Certificato di iscrizione e frequenza presso il C.P.I.A. di Salerno in data 16 febbraio 2024;
Attestato del livello A2 di lingua italiana).
Considerate ,altresì, le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio;
valutata, altresì, l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative, ritiene il Collegio che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.
La natura della controversia, riguardante i diritti fondamentali della persona e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali. All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, la conferma del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante l'ammissione in via anticipata del locale C.O.A in data 24 aprile 2024.
Alla liquidazione si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83bis, d.p.r.
n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali;
• conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
• provvede alla liquidazione con separato decreto ai sensi dell'art. 83bis, d.p.r. n.115/2002.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 14.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce