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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, promosso da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FORNARO ROSARIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno congiuntamente chiesto di regolamentare in via congiunta l'esercizio della genitorialità.
2. Con note scritte depositate entro il termine assegnato dal Giudice per il 05.03.2025, le parti rappresentavano di essersi riconciliati e di non avere più interesse alla pronuncia.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle parti al prosieguo del presente giudizio.
Ed infatti, è noto che la cessazione della materia del contendere, integrante una ipotesi di estinzione
1 di 2 del processo, si verifica quando per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti medesime circa la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'esito del giudizio.
3. Considerato l'esito del giudizio, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe così provvede:
✓ Dichiara cessata la materia del contendere, attesa l'intervenuta riconciliazione delle parti;
✓ Compensa le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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