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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/08/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 280/2025
Oggi 12/08/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per , l'avv.to RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte collegato da remoto;
L'avv. RINALDI dichiara che il ricorrente ha ottenuto l'attivazione della carta in via amministrativa e chiede dichinarsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese
Il Giudice
1 dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.05 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 12/08/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 280/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, Parte_1 che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO,
ZAMPIERI NICOLA, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni del ricorrente come precisate nell'odierno verbale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2025, premesso di prestare attività lavorativa in favore del quale docente in forza di contratto a tempo Controparte_1 determinato con scadenza al 31.8.2025 e di non aver ricevuto il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015, ha eccepito la violazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE, ed ha chiesto la condanna dell'amministrazione,
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE”, a riconoscergli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'a.s. 2024/25 o, in subordine, il risarcimento del danno.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso della prima udienza il Giudice ha invitato il difensore del ricorrente e fornire chiarimenti circa la sussistenza del dedotto trattamento discriminatorio a seguito dell'approvazione della L. 207/24, accogliendo l'istanza di differimento avanzata dallo stesso.
All'odierna udienza è comparso il solo difensore del ricorrente il quale ha dichiarato che il suo assistito aveva ottenuto il riconoscimento del beneficio in via amministrativa ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Vista l'istanza di parte ricorrente, la domanda non deve più essere esaminata e deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4 Il beneficio oggetto di domanda è, infatti, stato riconosciuto al docente in via amministrativa, come precisato dal difensore dello stesso in udienza.
Deve quindi provvedersi solo in punto spese.
In proposito si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data successiva a quella di entrata in vigore dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 (31.12.2024), che ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, dunque, non sussisteva più per gli incarichi di supplenza annuali aventi scadenza al 31.8.2025 il trattamento discriminatorio dedotto quale causa petendi.
Il recente D.L.
7.6.2025 n. 45, quanto alla spettanza della Carta elettronica ai contratti di durata annuale in corso, non ha innovato quanto già previsto in via generale dalla L. 207/24, mentre ha modificato la decorrenza del nuovo importo del beneficio (“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”).
Attesa la contumacia del convenuto, le spese di parte ricorrente sono quindi irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Savona, 12.8.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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