TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALZANO LUCA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA ACQUEDOTTO, 41/C 80077 ISCHIA presso il difensore avv. SALZANO LUCA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLA GIANLUCA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIALE PIAVE 21 20129 MILANO presso il difensore avv. STELLA GIANLUCA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della (P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede in Roma P.IVA_3 Parte_3
(RM), via Giuseppe Tomassetti n. 12, affinché manlevi, garantisca e tenga indenne, anche in via di regresso, e/o risarcisca la di quanto questa dovesse essere eventualmente condannata a Parte_1 pagare, in relazione alle forniture meglio articolate alla lettera D) della narrativa (dell'atto di citazione), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese dell'opposta, all'uopo differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione della terza chiamata nel rispetto dei termini a comparire;
• in via principale di merito: per le ragioni di cui alla narrativa dichiarare infondato, ovvero nullo, ovvero annullabile, ovvero illegittimo e, in ogni caso - comunque previa sospensione dell'efficacia della sua parziale provvisoria esecutività (così come concessa con provvedimento del 26 luglio 2024) - revocare il decreto ingiuntivo n. 139/2024, del
03/01/2024, R.G. n. 40513/2023, emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, mandare indenne l'attrice/opponente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da parte della convenuta/opposta, ovvero in subordine limitarsi la denegata condanna esclusivamente al giusto e provato;
- in via
pagina 1 di 9 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda nei confronti della deducente, condannare il terzo chiamato (P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante, Geom. , con sede in Roma (RM), via Giuseppe Tomassetti n. Parte_3
12, a manlevare e comunque a tenere indenne, se del caso anche in via di regresso, per i motivi dedotti in narrativa, l'opponente, di quanto questa fosse condannata, a qualsiasi titolo, a pagare anche per spese legali, condannandola comunque, previo accertamento del grave inadempimento all'accordo del 01.02.2023 (All.3 all'atto di citazione), a risarcire tutti i danni subiti dall'esponente, da determinarsi - se del caso - anche in via equitativa e che qui si quantificano in euro 69.594,24;
• in via istruttoria: anche previa modifica dell'ordinanza del 26 luglio 2024, ammettersi prova per testi sulle circostanze, di cui alla narrativa, depurate da giudizi e valutazioni e formulate positivamente, premesso l'inciso “vero che”, indicando a testi i Sigg.ri: , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e tutti presso RC Building S.r.l. corrente in Castrezzato (BS). Tes_3 Tes_4
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, chiedere prove e consulenza tecnica nei prefiggendi termini. “
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis In via principale e nel merito
Rigettare tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, avanzate in questa On.le sede dalla , Pt_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 139/2024 – RG 40513/2023 Tribunale di Milano. In ogni caso, condannando la a pagare alla l'importo di € 163.574,18= oltre ad Pt_1 CP_1 interessi ex D.Lgs. 231/02 sino all'effettivo saldo. Chiedendo espressamente che il Giudice valuti ex art. 96 c.p.c. la sussistenza nel caso di specie della responsabilità processuale aggravata a carico della parte opponente con liquidazione del Pt_1 relativo danno a favore di da disporsi anche in via equitativa. CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, anche relativi alla pregressa fase monitoria.
In via istruttoria…
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la società chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
139/2024, R.G.N. 40513/2023, del 3 gennaio 2024, notificato il giorno successivo, con il quale si ingiungeva a di pagare la somma € 163.574,18, oltre interessi come da domanda e spese di Pt_1
procedura in favore della ricorrente, per fatture scadute e rimaste impagate per forniture di beni ed attrezzature per l'edilizia, sia in vendita che a noleggio, per il cantiere sito in Milano, denominato
“palestra”, incluso nel complesso cantiere polo-scolastico Cascina Merlata – Milano CASCINA
MERLATA.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione contro il suindicato Pt_1
decreto. Nello specifico, deduceva:
- di aver operato in detto cantiere (così come Progetto sin dal 25 gennaio 2023 CP_2 quale subappaltatrice della e di aver dato notizia di tale circostanza all'opposta Parte_2
con mail in pari data, ove le si chiedeva di volturare direttamente alla committente Parte_2
“il noleggio di tutte le attrezzatture presso il ns cantiere di Cascina Merlata Milano, committente ”; Parte_2
- che tali nuove pattuizioni tra l'opponente, Progetto edile e , erano state messe per iscritto Pt_2
in un accordo trilaterale datato 1.02.2023 (doc. 3 fasc. opponente);
- che l'accordo di cui sopra aveva avuto esecuzione anche sotto l'aspetto pratico, come dimostrato dallo scambio di mail intercorso tra le parti – ivi compresa - in cui si Parte_2
Par indicavano i documenti necessari per il passaggio e le parti e fornivano l'elenco dei Pt_2
relativi materiali (docc. n. 3,4,5,6,7,8,9 fasc. opponente);
- che aveva continuato a fatturare i costi della strumentazione alla anziché alla CP_1 Parte_1 subentrata , che, tra l'altro, ne fruiva gratuitamente. Pt_2
Chiedeva dunque autorizzazione alla chiamata in causa di , onde poter svolgere contro la Parte_2
stessa ogni più opportuna domanda di regresso, garanzia e manleva di ogni ed eventuale responsabilità e/o da ogni eventuale effetto pregiudizievole che dovessero essere accertati, nei confronti della in reazione ai fatti per cui è causa. Nel merito, eccepiva l'insussistenza delle Parte_1
condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito contestato, avendo peraltro l'opposta omesso di dichiarare, in sede di ricorso monitorio, che la pagina 3 di 9 diffida da questa inoltrata era stata riscontrata con pec del 2.10.2023 (doc. n. 13 opponente) con cui il Par legale di evidenziava la non corretta messa in esecuzione degli accordi.
Eccepiva, in ogni caso, che la documentazione prodotta dall'opposta non fosse idonea a provare l'esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da perché in parte CP_1
inconferente e in parte strumentale, né permetteva di ricostruire la provenienza dell'asserito credito e rendeva complesso articolare compiute difese.
Allegava, da ultimo, che nel corso del rapporto commerciale con durato per circa due anni in CP_1
Par relazione a diversi cantieri, aveva segnalato in più occasioni la difformità delle forniture eseguite dall'opposta sia con riguardo alle tempistiche di consegna (spesso ben lungi dai tempi convenuti) sia le errate consegne (con materiali che venivano consegnati in cantieri diversi da quelli previsti); che da ciò erano scaturite contestazioni da parte dei clienti nei confronti dell'opponente. Sul punto, ribadiva di essere stata convenuta in giudizio per il pagamento di prestazioni che non erano mai state rese nei suoi confronti, ma effettuate (presumibilmente) in favore di in relazione a Parte_2 fatture allegate nell'opposizione per l'importo complessivo di euro 69.594,24.
Da ultimo, eccepiva che il comportamento avversario violasse i principi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e dunque fonte di autonoma responsabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10 aprile 2024, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. Deduceva, in
[...]
particolare, che:
- il rapporto contrattuale con RC era cominciato nel 2020, anche in relazione ad altri cantieri;
Par
- alla data del 25 gennaio 2023 – data dell'accordo invocato da con al fine di Pt_2
sostenere la non debenza degli importi richiesti – il debito di nei confronti di Pt_1 CP_1
per fatture impagate fosse pari ad euro 121.328,82 come dimostravano l'estratto conto
[...]
analitico delle fatture impagate e le fatture allegate al ricorso per d.i.; Par
- il debito era divenuto pari ad euro 105.328,82 in seguito al versamento, da parte di , di acconti per € 5.000 il 19/04/23 ed € 11.000 il 26/4/23 in ossequio al piano di rientro non rispettato;
- gli importi e le fatture allegate al monitorio erano, di fatto, incontestati;
- il “passaggio di cantiere” tra e invocato dall'opponente aveva Pt_1 Parte_2
decorrenza dal 1° febbraio 2023 e concerneva le sole fatture emesse da dal mese di CP_1
febbraio al mese di agosto 2023, per un totale di euro 58.245,36; Par
- il nuovo accordo invocato da (doc. 3) vedeva come parti , e Pt_1 CP_3
) e dunque non le era opponibile;
Controparte_4
pagina 4 di 9 - la mail del 25.01.2023 invocata dall'opponente non era “ricognitiva” di un accordo, come dichiarato dalla controparte, ma conteneva in realtà una sorta di “ordine” unilaterale alla
, pretendendo che “il noleggio di tutte le Vs attrezzatture presso il ns CP_1
cantiere di Cascina Merlata Milano, committente , dovranno essere volturate Parte_2
CP_ direttamente sulla stessa committente ”; per questo motivo che non era Parte_2 parte dell'accordo, riscontrava la comunicazione con mail del 26.01.2023, richiedendo una serie di documenti e precisando che “In assenza di tutti i documenti il passaggio di cantiere non potrà essere effettuato…”;
- l'accordo di cui sopra non si era comunque mai formalizzato in quanto la documentazione Par richiesta da RI non era stata fornita completamente ( aveva inviato solo l'elenco dei beni che sarebbero stati oggetto di passaggio) ed anzi lo scambio di mail tra RC e – con RI Pt_2
per conoscenza – dimostrava che le stesse parti e non erano in grado Pt_1 Parte_2 di procedere all'esatta identificazione dei materiali presenti in cantiere oggetto del passaggio di cantiere;
- RC con mail del 7 marzo 2023 (doc. 7 fasc. opposta) formulava un riconoscimento di debito
CP_ proponendo a un piano di pagamento per complessivi € 130.000,00 attraverso n. 12 rate da aprile 2023 a marzo 2024, precisando che “Eventuali differenze saranno regolate aumentando le ultime rate degli importi necessari. Per avere il debito certo, le chiedo la cortesia di farmi avere il conteggio a tutto il 25 Gennaio 2023.”;
- RI, in conseguenza del mancato “passaggio di cantiere”, in data 23/05/2023 aveva richiesto a
RC, a mezzo mail, di poter rientrare in possesso delle proprie attrezzature (doc. 8 fasc. opposta) ma era riuscita a recuperarne solo parte (doc. 9 e 10);
- di aver richiesto a , con mail del 25/07/23, di permetterle di ritirare il materiale di RC Pt_2
rimanente, ma questa opponeva che dovesse farlo direttamente la;
seguivano quindi Pt_1
ulteriori richieste di restituzione delle proprie attrezzature alla (Docc. 11, 12, 13 fasc. Pt_1
opposta);
- RC aveva formulato anche un secondo riconoscimento di debito, proponendo un piano di rientro a suo dire “migliorativo” del precedente, che però non rispettava, salvo il pagamento in acconto di complessivi € 16.000= (doc. 16 e 17 fasc. opposta).
Sosteneva dunque che il credito ingiunto a mezzo del decreto ingiuntivo n. 139/2024 fosse certo, liquido ed esigibile, anche in considerazione dei due riconoscimenti di debito, accertato che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (in data 16.11.2023) tutte le fatture azionate erano già scadute ed esigibili.
pagina 5 di 9 Eccepiva, da ultimo, di non aver ricevuto alcuna contestazione durante il rapporto contrattuale da parte Par di , che difatti non documentava il proprio assunto e che l'assenza di correttezza e buona fede fosse
Par imputabile esclusivamente a , la cui condotta rilevava anche in relazione all'"abuso del processo", per la quale chiedeva condanna ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva infine la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 130.000,00 in considerazione del riconoscimento di debito.
All'udienza del 27 giugno 2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste, anche istruttorie. Con ordinanza riservata del 26 luglio 2024, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_5
veniva rigettata, in quanto in quanto pregiudizievole per una più rapida definizione della controversia;
veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del d.i. per la minor somma di euro 130.000,00 e, rigettate tutte le richieste istruttorie, ritenuta la causa di natura documentale, questa veniva rinviata per il trattenimento in decisione della causa all'udienza del 26.11.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile pagina 6 di 9 sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Ciò premesso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti dagli ordini contrattuali emessi e sottoscritti dalla , dalle fatture emesse (doc. 1 e 1 fascicolo monitorio), Pt_1 dallo scambio di comunicazioni tra le parti e dai due piani di rientro proposti dall'opponente per l'importo complessivo di euro 130.000,00 (doc. 7 e 15 opposta), differenti unicamente in relazione alle rate da corrispondere, a fronte dei quali l'opponente ha versato la minor somma di euro 16.000,00
(acconto euro 5.000 e acconto euro 11.000,00 come documentati dalla stessa RC, doc. 16 e doc. 17).
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Per contro, l'opponente non ha provato che il rapporto fondamentale non sia mai sorto, fosse invalido o si sia estinto, né che esiste una condizione ovvero altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito intervenuto, da cui è conseguita la proposizione di due piani di rientro. Anzi, nell'allegare – ma non provare
CP_ documentalmente – che alcuni fornitori si sarebbero lamentati dell'operato di l'opponente ha di fatto riconosciuto l'esistenza di un rapporto commerciale, instaurato già da anni, con l'opposta. CP_ L'opponente ha difatti eccepito unicamente l'esistenza e l'inadempimento, da parte di ad un successivo accordo, intervenuto in data 25 gennaio 2023, ed avente decorrenza il 1° febbraio 2023, che risulta documentalmente intervenuto tra RC Building – soggetto diverso dall'opponente e dotato di diversa partita iva - e , in virtù del quale quest'ultima sarebbe subentrata nel primigenio Pt_2
rapporto e, quindi, che il noleggio di tutte le attrezzature presso il cantiere di Cascina Merlata Milano era stato volturato in favore di . Parte_2
pagina 7 di 9 RC, però, non può né invocare tale accordo – non essendone parte – né tantomeno invocare un CP_ inadempimento dello stesso da parte di che risulta estranea agli accordi intervenuti tra terze parti.
Dalla documentazione in atti, difatti, emerge che RI avrebbe, al più, riconosciuto tale accordo, ma solo in seguito alla produzione di determinati documenti e dell'elenco delle attrezzature oggetto di passaggio di cantiere, che risulta non siano intervenuti. Pertanto, la ricorrente è debitrice anche per i crediti dell'opposta insorti dopo il gennaio 2023.
Quanto ai piani di rientro proposti, si richiama anzitutto il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non si ritiene di discostarsi, che ritiene che “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi” (Cass. civ.,
Sez. V, 11/06/2024, n. 16208), che comporta “l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente
l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. Civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n.4019).
Ora, posto che è mancata da parte dell'opponente una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti e documentati dall'opposta, è possibile appunto affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato, anche con riferimento al suo inizio, non essendo stata proposta alcuna specifica contestazione per il debito sorto fino al gennaio 2023. Come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
La richiesta intimata dalla ricorrente, dunque, risulta fondata, poiché la stessa ha integralmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in virtù del rapporto contrattuale con RC, che non è stato oggetto di cessione nel 2023 e che era sorto sin dal 2021, dimostrando altresì che alla data del 25 gennaio 2023 (data del nuovo accordo invocato dall'opponente) il debito maturato fosse comunque pari a € 121.328,82 (sul totale ingiunto di € 163.574,18), la cui debenza, di fatto, non è stata contestata.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede pagina 8 di 9 o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
139/2024, R.G.N. 40513/2023, del 3 gennaio 2024;
1) condanna (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 P.IVA_1
rifusione delle spese di lite, a favore della parte opposta (C.F. ), che CP_1 P.IVA_2 liquida in € 11268 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALZANO LUCA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA ACQUEDOTTO, 41/C 80077 ISCHIA presso il difensore avv. SALZANO LUCA
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLA GIANLUCA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIALE PIAVE 21 20129 MILANO presso il difensore avv. STELLA GIANLUCA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della (P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede in Roma P.IVA_3 Parte_3
(RM), via Giuseppe Tomassetti n. 12, affinché manlevi, garantisca e tenga indenne, anche in via di regresso, e/o risarcisca la di quanto questa dovesse essere eventualmente condannata a Parte_1 pagare, in relazione alle forniture meglio articolate alla lettera D) della narrativa (dell'atto di citazione), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese dell'opposta, all'uopo differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione della terza chiamata nel rispetto dei termini a comparire;
• in via principale di merito: per le ragioni di cui alla narrativa dichiarare infondato, ovvero nullo, ovvero annullabile, ovvero illegittimo e, in ogni caso - comunque previa sospensione dell'efficacia della sua parziale provvisoria esecutività (così come concessa con provvedimento del 26 luglio 2024) - revocare il decreto ingiuntivo n. 139/2024, del
03/01/2024, R.G. n. 40513/2023, emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, mandare indenne l'attrice/opponente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da parte della convenuta/opposta, ovvero in subordine limitarsi la denegata condanna esclusivamente al giusto e provato;
- in via
pagina 1 di 9 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda nei confronti della deducente, condannare il terzo chiamato (P.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante, Geom. , con sede in Roma (RM), via Giuseppe Tomassetti n. Parte_3
12, a manlevare e comunque a tenere indenne, se del caso anche in via di regresso, per i motivi dedotti in narrativa, l'opponente, di quanto questa fosse condannata, a qualsiasi titolo, a pagare anche per spese legali, condannandola comunque, previo accertamento del grave inadempimento all'accordo del 01.02.2023 (All.3 all'atto di citazione), a risarcire tutti i danni subiti dall'esponente, da determinarsi - se del caso - anche in via equitativa e che qui si quantificano in euro 69.594,24;
• in via istruttoria: anche previa modifica dell'ordinanza del 26 luglio 2024, ammettersi prova per testi sulle circostanze, di cui alla narrativa, depurate da giudizi e valutazioni e formulate positivamente, premesso l'inciso “vero che”, indicando a testi i Sigg.ri: , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e tutti presso RC Building S.r.l. corrente in Castrezzato (BS). Tes_3 Tes_4
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, chiedere prove e consulenza tecnica nei prefiggendi termini. “
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis In via principale e nel merito
Rigettare tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, avanzate in questa On.le sede dalla , Pt_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 139/2024 – RG 40513/2023 Tribunale di Milano. In ogni caso, condannando la a pagare alla l'importo di € 163.574,18= oltre ad Pt_1 CP_1 interessi ex D.Lgs. 231/02 sino all'effettivo saldo. Chiedendo espressamente che il Giudice valuti ex art. 96 c.p.c. la sussistenza nel caso di specie della responsabilità processuale aggravata a carico della parte opponente con liquidazione del Pt_1 relativo danno a favore di da disporsi anche in via equitativa. CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, anche relativi alla pregressa fase monitoria.
In via istruttoria…
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la società chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
139/2024, R.G.N. 40513/2023, del 3 gennaio 2024, notificato il giorno successivo, con il quale si ingiungeva a di pagare la somma € 163.574,18, oltre interessi come da domanda e spese di Pt_1
procedura in favore della ricorrente, per fatture scadute e rimaste impagate per forniture di beni ed attrezzature per l'edilizia, sia in vendita che a noleggio, per il cantiere sito in Milano, denominato
“palestra”, incluso nel complesso cantiere polo-scolastico Cascina Merlata – Milano CASCINA
MERLATA.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione contro il suindicato Pt_1
decreto. Nello specifico, deduceva:
- di aver operato in detto cantiere (così come Progetto sin dal 25 gennaio 2023 CP_2 quale subappaltatrice della e di aver dato notizia di tale circostanza all'opposta Parte_2
con mail in pari data, ove le si chiedeva di volturare direttamente alla committente Parte_2
“il noleggio di tutte le attrezzatture presso il ns cantiere di Cascina Merlata Milano, committente ”; Parte_2
- che tali nuove pattuizioni tra l'opponente, Progetto edile e , erano state messe per iscritto Pt_2
in un accordo trilaterale datato 1.02.2023 (doc. 3 fasc. opponente);
- che l'accordo di cui sopra aveva avuto esecuzione anche sotto l'aspetto pratico, come dimostrato dallo scambio di mail intercorso tra le parti – ivi compresa - in cui si Parte_2
Par indicavano i documenti necessari per il passaggio e le parti e fornivano l'elenco dei Pt_2
relativi materiali (docc. n. 3,4,5,6,7,8,9 fasc. opponente);
- che aveva continuato a fatturare i costi della strumentazione alla anziché alla CP_1 Parte_1 subentrata , che, tra l'altro, ne fruiva gratuitamente. Pt_2
Chiedeva dunque autorizzazione alla chiamata in causa di , onde poter svolgere contro la Parte_2
stessa ogni più opportuna domanda di regresso, garanzia e manleva di ogni ed eventuale responsabilità e/o da ogni eventuale effetto pregiudizievole che dovessero essere accertati, nei confronti della in reazione ai fatti per cui è causa. Nel merito, eccepiva l'insussistenza delle Parte_1
condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito contestato, avendo peraltro l'opposta omesso di dichiarare, in sede di ricorso monitorio, che la pagina 3 di 9 diffida da questa inoltrata era stata riscontrata con pec del 2.10.2023 (doc. n. 13 opponente) con cui il Par legale di evidenziava la non corretta messa in esecuzione degli accordi.
Eccepiva, in ogni caso, che la documentazione prodotta dall'opposta non fosse idonea a provare l'esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte da perché in parte CP_1
inconferente e in parte strumentale, né permetteva di ricostruire la provenienza dell'asserito credito e rendeva complesso articolare compiute difese.
Allegava, da ultimo, che nel corso del rapporto commerciale con durato per circa due anni in CP_1
Par relazione a diversi cantieri, aveva segnalato in più occasioni la difformità delle forniture eseguite dall'opposta sia con riguardo alle tempistiche di consegna (spesso ben lungi dai tempi convenuti) sia le errate consegne (con materiali che venivano consegnati in cantieri diversi da quelli previsti); che da ciò erano scaturite contestazioni da parte dei clienti nei confronti dell'opponente. Sul punto, ribadiva di essere stata convenuta in giudizio per il pagamento di prestazioni che non erano mai state rese nei suoi confronti, ma effettuate (presumibilmente) in favore di in relazione a Parte_2 fatture allegate nell'opposizione per l'importo complessivo di euro 69.594,24.
Da ultimo, eccepiva che il comportamento avversario violasse i principi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e dunque fonte di autonoma responsabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 10 aprile 2024, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. Deduceva, in
[...]
particolare, che:
- il rapporto contrattuale con RC era cominciato nel 2020, anche in relazione ad altri cantieri;
Par
- alla data del 25 gennaio 2023 – data dell'accordo invocato da con al fine di Pt_2
sostenere la non debenza degli importi richiesti – il debito di nei confronti di Pt_1 CP_1
per fatture impagate fosse pari ad euro 121.328,82 come dimostravano l'estratto conto
[...]
analitico delle fatture impagate e le fatture allegate al ricorso per d.i.; Par
- il debito era divenuto pari ad euro 105.328,82 in seguito al versamento, da parte di , di acconti per € 5.000 il 19/04/23 ed € 11.000 il 26/4/23 in ossequio al piano di rientro non rispettato;
- gli importi e le fatture allegate al monitorio erano, di fatto, incontestati;
- il “passaggio di cantiere” tra e invocato dall'opponente aveva Pt_1 Parte_2
decorrenza dal 1° febbraio 2023 e concerneva le sole fatture emesse da dal mese di CP_1
febbraio al mese di agosto 2023, per un totale di euro 58.245,36; Par
- il nuovo accordo invocato da (doc. 3) vedeva come parti , e Pt_1 CP_3
) e dunque non le era opponibile;
Controparte_4
pagina 4 di 9 - la mail del 25.01.2023 invocata dall'opponente non era “ricognitiva” di un accordo, come dichiarato dalla controparte, ma conteneva in realtà una sorta di “ordine” unilaterale alla
, pretendendo che “il noleggio di tutte le Vs attrezzatture presso il ns CP_1
cantiere di Cascina Merlata Milano, committente , dovranno essere volturate Parte_2
CP_ direttamente sulla stessa committente ”; per questo motivo che non era Parte_2 parte dell'accordo, riscontrava la comunicazione con mail del 26.01.2023, richiedendo una serie di documenti e precisando che “In assenza di tutti i documenti il passaggio di cantiere non potrà essere effettuato…”;
- l'accordo di cui sopra non si era comunque mai formalizzato in quanto la documentazione Par richiesta da RI non era stata fornita completamente ( aveva inviato solo l'elenco dei beni che sarebbero stati oggetto di passaggio) ed anzi lo scambio di mail tra RC e – con RI Pt_2
per conoscenza – dimostrava che le stesse parti e non erano in grado Pt_1 Parte_2 di procedere all'esatta identificazione dei materiali presenti in cantiere oggetto del passaggio di cantiere;
- RC con mail del 7 marzo 2023 (doc. 7 fasc. opposta) formulava un riconoscimento di debito
CP_ proponendo a un piano di pagamento per complessivi € 130.000,00 attraverso n. 12 rate da aprile 2023 a marzo 2024, precisando che “Eventuali differenze saranno regolate aumentando le ultime rate degli importi necessari. Per avere il debito certo, le chiedo la cortesia di farmi avere il conteggio a tutto il 25 Gennaio 2023.”;
- RI, in conseguenza del mancato “passaggio di cantiere”, in data 23/05/2023 aveva richiesto a
RC, a mezzo mail, di poter rientrare in possesso delle proprie attrezzature (doc. 8 fasc. opposta) ma era riuscita a recuperarne solo parte (doc. 9 e 10);
- di aver richiesto a , con mail del 25/07/23, di permetterle di ritirare il materiale di RC Pt_2
rimanente, ma questa opponeva che dovesse farlo direttamente la;
seguivano quindi Pt_1
ulteriori richieste di restituzione delle proprie attrezzature alla (Docc. 11, 12, 13 fasc. Pt_1
opposta);
- RC aveva formulato anche un secondo riconoscimento di debito, proponendo un piano di rientro a suo dire “migliorativo” del precedente, che però non rispettava, salvo il pagamento in acconto di complessivi € 16.000= (doc. 16 e 17 fasc. opposta).
Sosteneva dunque che il credito ingiunto a mezzo del decreto ingiuntivo n. 139/2024 fosse certo, liquido ed esigibile, anche in considerazione dei due riconoscimenti di debito, accertato che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (in data 16.11.2023) tutte le fatture azionate erano già scadute ed esigibili.
pagina 5 di 9 Eccepiva, da ultimo, di non aver ricevuto alcuna contestazione durante il rapporto contrattuale da parte Par di , che difatti non documentava il proprio assunto e che l'assenza di correttezza e buona fede fosse
Par imputabile esclusivamente a , la cui condotta rilevava anche in relazione all'"abuso del processo", per la quale chiedeva condanna ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva infine la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la provvisoria esecuzione per la minor somma di euro 130.000,00 in considerazione del riconoscimento di debito.
All'udienza del 27 giugno 2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste, anche istruttorie. Con ordinanza riservata del 26 luglio 2024, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_5
veniva rigettata, in quanto in quanto pregiudizievole per una più rapida definizione della controversia;
veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del d.i. per la minor somma di euro 130.000,00 e, rigettate tutte le richieste istruttorie, ritenuta la causa di natura documentale, questa veniva rinviata per il trattenimento in decisione della causa all'udienza del 26.11.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile pagina 6 di 9 sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Ciò premesso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti dagli ordini contrattuali emessi e sottoscritti dalla , dalle fatture emesse (doc. 1 e 1 fascicolo monitorio), Pt_1 dallo scambio di comunicazioni tra le parti e dai due piani di rientro proposti dall'opponente per l'importo complessivo di euro 130.000,00 (doc. 7 e 15 opposta), differenti unicamente in relazione alle rate da corrispondere, a fronte dei quali l'opponente ha versato la minor somma di euro 16.000,00
(acconto euro 5.000 e acconto euro 11.000,00 come documentati dalla stessa RC, doc. 16 e doc. 17).
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
Per contro, l'opponente non ha provato che il rapporto fondamentale non sia mai sorto, fosse invalido o si sia estinto, né che esiste una condizione ovvero altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito intervenuto, da cui è conseguita la proposizione di due piani di rientro. Anzi, nell'allegare – ma non provare
CP_ documentalmente – che alcuni fornitori si sarebbero lamentati dell'operato di l'opponente ha di fatto riconosciuto l'esistenza di un rapporto commerciale, instaurato già da anni, con l'opposta. CP_ L'opponente ha difatti eccepito unicamente l'esistenza e l'inadempimento, da parte di ad un successivo accordo, intervenuto in data 25 gennaio 2023, ed avente decorrenza il 1° febbraio 2023, che risulta documentalmente intervenuto tra RC Building – soggetto diverso dall'opponente e dotato di diversa partita iva - e , in virtù del quale quest'ultima sarebbe subentrata nel primigenio Pt_2
rapporto e, quindi, che il noleggio di tutte le attrezzature presso il cantiere di Cascina Merlata Milano era stato volturato in favore di . Parte_2
pagina 7 di 9 RC, però, non può né invocare tale accordo – non essendone parte – né tantomeno invocare un CP_ inadempimento dello stesso da parte di che risulta estranea agli accordi intervenuti tra terze parti.
Dalla documentazione in atti, difatti, emerge che RI avrebbe, al più, riconosciuto tale accordo, ma solo in seguito alla produzione di determinati documenti e dell'elenco delle attrezzature oggetto di passaggio di cantiere, che risulta non siano intervenuti. Pertanto, la ricorrente è debitrice anche per i crediti dell'opposta insorti dopo il gennaio 2023.
Quanto ai piani di rientro proposti, si richiama anzitutto il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non si ritiene di discostarsi, che ritiene che “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi” (Cass. civ.,
Sez. V, 11/06/2024, n. 16208), che comporta “l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente
l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. Civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n.4019).
Ora, posto che è mancata da parte dell'opponente una puntuale e circostanziata contestazione dei fatti dedotti e documentati dall'opposta, è possibile appunto affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato, anche con riferimento al suo inizio, non essendo stata proposta alcuna specifica contestazione per il debito sorto fino al gennaio 2023. Come è ampiamente noto, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da una delle parti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), equivalendo una contestazione generica ad una mancata contestazione, essendo improduttive di effetti anche le contestazioni tardive.
La richiesta intimata dalla ricorrente, dunque, risulta fondata, poiché la stessa ha integralmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in virtù del rapporto contrattuale con RC, che non è stato oggetto di cessione nel 2023 e che era sorto sin dal 2021, dimostrando altresì che alla data del 25 gennaio 2023 (data del nuovo accordo invocato dall'opponente) il debito maturato fosse comunque pari a € 121.328,82 (sul totale ingiunto di € 163.574,18), la cui debenza, di fatto, non è stata contestata.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede pagina 8 di 9 o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
139/2024, R.G.N. 40513/2023, del 3 gennaio 2024;
1) condanna (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 P.IVA_1
rifusione delle spese di lite, a favore della parte opposta (C.F. ), che CP_1 P.IVA_2 liquida in € 11268 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 9 di 9