Ordinanza cautelare 3 marzo 2020
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2021
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 30/11/2023, n. 18002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18002 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 18002/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15535/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15535 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ET NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ST GE, QU ZA, AR UD, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. 28 marzo 2019, n. 277 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 19/20 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 277/19 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 277/19 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del MIUR 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 277/19 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 28 marzo 2019, n. 277 e il Decreto del MIUR 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2019/2020 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 1 ottobre 2019, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 277/19, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quello n. 60 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 277/2019, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del Decreto Interministeriale 27 giugno 2019 n. 595 nella parte in cui limita a soli 11.568 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 giugno 2019 n. 593 nella parte in cui limita a soli 1.133 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
15) delle note ministeriali in atti e impugnate ivi compresa quella del 26.09.2019 n. 30617, dell'11.11.2019 n. 35192, del 22.11.2019 n. 36584 e delle ulteriori note di esecuzione, anche prive di data, dell'Ufficio 3°;
16) del D.M. del 28 marzo 2019 n. 277 e, in particolare, dell'Allegato n. 2 allo stesso D.M. punto 10) lettera d), inerente la c.d. conferma di interesse;
17) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
18) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN NE il 4\12\2020 :
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1) della comunicazione pubblicata in data 12 ottobre 2020 sulla pagina personale della ricorrente del sito web Universitaly con la quale il Ministero ha chiarito che “allo stato attuale in seguito agli scorrimenti della graduatoria 2019/20, i posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, in cui residuavano disponibilità , sono esauriti e le istanze di reinserimento in graduatoria presentate e/o ancora sospese, qualora le scelte opzionate al momento dell'iscrizione su Universitaly riguardino solo sedi con il corso di laurea in medicina e chirurgia, si intendono tutte respinte a causa della sopraggiunta carenza di interesse”;
1bis) del D.M. del 28 marzo 2019 n. 277 e, in particolare, dell'Allegato n. 2 allo stesso D.M. punto 10) lettera d), nella parte in cui, anche interpretato, prevede che “entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione”;
1ter) del succitato D.M. 277/2019 al medesimo punto 10, lett. d), nella parte in cui, anche interpretato per quanto di interesse per parte ricorrente, prevede che “non assume rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse ad eccezione dei seguenti casi: 1. fatto straordinario ed imprevedibile ovvero causa di forza maggiore non imputabile al candidato poiché risulti provata da idonea documentazione; 2. infortunio e/o malattia tale da aver determinato per il candidato l'impossibilità di procedere con la manifestazione dell'interesse entro i termini (…)”;
1quater) del provvedimento di decadenza dalla graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2019/2020 cagionato dalla mancata conferma d'interesse a permanervi;
1quinques) dei provvedimenti, anche non conosciuti, di matrice ministeriale e del Cineca con cui non si è provveduto al reinserimento nella graduatoria in seguito all'istanza avanzata da parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese e di Universita' degli Studi Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la ricorrente, con atto del 17 novembre 2023, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione;
- che, stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO