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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice monocratico Dott.ssa Rita De Angelis ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 30.07.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Annalisa Curi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti accogliere le seguenti conclusioni: provvedere ai sensi dell'art. 473 bis 39, ammonendo il genitore inadempiente sig.
[...]
e disporre un risarcimento dei danni sia in favore del minore che nei Controparte_1
confronti dell'altro coniuge sig. , nella misura ritenuta di giustizia;
b) Parte_1
condannare il genitore inadempiente sig. al pagamento di una Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. c) In ogni caso, individuare ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva. d) Con condanna del resistente alle spese del processo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, la IG.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 26.07.2009 contraeva matrimonio concordatario in Appignano del Tronto in regime di comunione dei beni;
il relativo atto veniva trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama nell'anno 2009, numero 32, parte 2, serie
B, ufficio 1;
- da tale unione il 05.04.2013 nasceva il figlio;
Per_1
- il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità, si deteriorava;
- la sig. chiedeva la separazione giudiziale dal marito che, nelle more del Pt_1
procedimento, si trasformava in consensuale;
- Il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “A) I coniugi vivranno separati con il reciproco obbligo di rispetto;
B)
L'affidamento del figlio minore sarà regolato come da punti 2) e 3) dei Per_1
provvedimenti presidenziali dell'11/10/2022, di cui in premessa, con la sola precisazione che l'alternanza per il pernottamento presso il padre dovrà tener conto dei turni di lavoro del IG. , comprensivi di turno pomeridiano e CP_1
notturno, fermo restando il numero minimo di due pernottamenti mensili presso la casa paterna;
C) il sig. corrisponderà alla sig. ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno determinato in complessivi 290,00 euro (duecentonovanta/00) mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale nella misura del suddetto assegno secondo indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2024. L'assegno unico riferito al figlio sarà percepito dalla sig. ra genitore collocatario;
Per_1 Pt_1
D) Come da provvedimenti presidenziali, i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui alvigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
Ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Appignano del Tronto (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 26/07/2009 ad Appignano del Tronto (AP),
è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano del
Tronto (AP), anno 2009, numero 32, parte 2, serie B, ufficio 1”;
- parte resistente non rispettava le condizioni concordate e in particolare, non provvedeva, e non provvede tuttora, ad erogare alla madre l'assegno di mantenimento per il figlio;
- solo a seguito della querela sporta il 10.02.2024 dalla signora nei confronti del Pt_1
marito per omesso versamento del mantenimento per il figlio, il CP_1
effettuava il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio;
- in data 16.04.2024 la presentava nuova querela innanzi ai Carabinieri di Castel Pt_1
di Lama senza ottenere alcunché; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di provvedere ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonendo il genitore inadempiente IG. CP_1
e disponendo un risarcimento dei danni sia in favore del minore che nei
[...] confronti dell'altro coniuge IG.ra , nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1
Chiedeva, altresì, di condannare il genitore inadempiente IG. al Controparte_1
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende e, in ogni caso, di individuare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva.
Con decreto datato 11.09.2024, il Presidente fissava l'udienza del 13.02.2025 per la comparizione delle parti ma innanzi a sé compariva esclusivamente la ricorrente. Il
Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del , effettuata CP_1
a mani della madre convivente, ne dichiarava la contumacia e disponeva la discussione orale della causa. Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, sostenendo che il tiene con sé il figlio solo nei fine settimana CP_1
che gli spettano senza contribuire ad alcuna spesa e senza versare l'assegno di mantenimento. Il Giudice rimetteva la causa in decisione e disponeva che gli atti venissero comunicati al PM in sede, ravvisandosi il reato di cui all'art. 570 c.p.
Osserva il Giudice che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento in considerazione delle gravi inadempienze di natura economica che il ha CP_1
posto in essere. L'attuale resistente, infatti, ha omesso di versare l'assegno di mantenimento, che era stato disposto a suo carico dal Tribunale adito in favore del figlio , arrecando un importante pregiudizio tanto nei suoi confronti quanto nei Per_1
confronti della madre del medesimo, la quale si trova a contribuire, in via esclusiva, al suo mantenimento.
Parte resistente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 1129/2024 come sopra promossa, così provvede:
- ammonisce il genitore inadempiente IG. ; Controparte_1 - condanna il genitore inadempiente IG. al pagamento di una Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 Euro in favore della Cassa delle ammende;
- condanna il genitore inadempiente IG. al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1500,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condanna il genitore inadempiente IG. al risarcimento dei Controparte_1
danni in favore del minore nella misura di euro 1.000,00 e in favore dell'altro coniuge IG.ra , nella misura di euro 1.500,00. Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno il 28.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice monocratico Dott.ssa Rita De Angelis ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 30.07.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Annalisa Curi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti accogliere le seguenti conclusioni: provvedere ai sensi dell'art. 473 bis 39, ammonendo il genitore inadempiente sig.
[...]
e disporre un risarcimento dei danni sia in favore del minore che nei Controparte_1
confronti dell'altro coniuge sig. , nella misura ritenuta di giustizia;
b) Parte_1
condannare il genitore inadempiente sig. al pagamento di una Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. c) In ogni caso, individuare ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva. d) Con condanna del resistente alle spese del processo.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, la IG.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 26.07.2009 contraeva matrimonio concordatario in Appignano del Tronto in regime di comunione dei beni;
il relativo atto veniva trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama nell'anno 2009, numero 32, parte 2, serie
B, ufficio 1;
- da tale unione il 05.04.2013 nasceva il figlio;
Per_1
- il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità, si deteriorava;
- la sig. chiedeva la separazione giudiziale dal marito che, nelle more del Pt_1
procedimento, si trasformava in consensuale;
- Il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “A) I coniugi vivranno separati con il reciproco obbligo di rispetto;
B)
L'affidamento del figlio minore sarà regolato come da punti 2) e 3) dei Per_1
provvedimenti presidenziali dell'11/10/2022, di cui in premessa, con la sola precisazione che l'alternanza per il pernottamento presso il padre dovrà tener conto dei turni di lavoro del IG. , comprensivi di turno pomeridiano e CP_1
notturno, fermo restando il numero minimo di due pernottamenti mensili presso la casa paterna;
C) il sig. corrisponderà alla sig. ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno determinato in complessivi 290,00 euro (duecentonovanta/00) mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale nella misura del suddetto assegno secondo indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2024. L'assegno unico riferito al figlio sarà percepito dalla sig. ra genitore collocatario;
Per_1 Pt_1
D) Come da provvedimenti presidenziali, i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui alvigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
Ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Appignano del Tronto (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 26/07/2009 ad Appignano del Tronto (AP),
è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano del
Tronto (AP), anno 2009, numero 32, parte 2, serie B, ufficio 1”;
- parte resistente non rispettava le condizioni concordate e in particolare, non provvedeva, e non provvede tuttora, ad erogare alla madre l'assegno di mantenimento per il figlio;
- solo a seguito della querela sporta il 10.02.2024 dalla signora nei confronti del Pt_1
marito per omesso versamento del mantenimento per il figlio, il CP_1
effettuava il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio;
- in data 16.04.2024 la presentava nuova querela innanzi ai Carabinieri di Castel Pt_1
di Lama senza ottenere alcunché; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di provvedere ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ammonendo il genitore inadempiente IG. CP_1
e disponendo un risarcimento dei danni sia in favore del minore che nei
[...] confronti dell'altro coniuge IG.ra , nella misura ritenuta di giustizia. Parte_1
Chiedeva, altresì, di condannare il genitore inadempiente IG. al Controparte_1
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende e, in ogni caso, di individuare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva.
Con decreto datato 11.09.2024, il Presidente fissava l'udienza del 13.02.2025 per la comparizione delle parti ma innanzi a sé compariva esclusivamente la ricorrente. Il
Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del , effettuata CP_1
a mani della madre convivente, ne dichiarava la contumacia e disponeva la discussione orale della causa. Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, sostenendo che il tiene con sé il figlio solo nei fine settimana CP_1
che gli spettano senza contribuire ad alcuna spesa e senza versare l'assegno di mantenimento. Il Giudice rimetteva la causa in decisione e disponeva che gli atti venissero comunicati al PM in sede, ravvisandosi il reato di cui all'art. 570 c.p.
Osserva il Giudice che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento in considerazione delle gravi inadempienze di natura economica che il ha CP_1
posto in essere. L'attuale resistente, infatti, ha omesso di versare l'assegno di mantenimento, che era stato disposto a suo carico dal Tribunale adito in favore del figlio , arrecando un importante pregiudizio tanto nei suoi confronti quanto nei Per_1
confronti della madre del medesimo, la quale si trova a contribuire, in via esclusiva, al suo mantenimento.
Parte resistente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 1129/2024 come sopra promossa, così provvede:
- ammonisce il genitore inadempiente IG. ; Controparte_1 - condanna il genitore inadempiente IG. al pagamento di una Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 Euro in favore della Cassa delle ammende;
- condanna il genitore inadempiente IG. al pagamento della Controparte_1
somma di euro 1500,00 per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condanna il genitore inadempiente IG. al risarcimento dei Controparte_1
danni in favore del minore nella misura di euro 1.000,00 e in favore dell'altro coniuge IG.ra , nella misura di euro 1.500,00. Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno il 28.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis