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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1307/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1307/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
[..
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI Parte_2 C.F._2
VALERIA, con domicilio eletto presso il suo studio in StraLL (PV), Via Trento n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castana, in data 09/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 1, dell'anno 2018;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia LL separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative dei figli;
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana dei minori;
5) I figli avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederli e tenerli con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, i figli staranno presso il padre la giornata del martedì e del giovedì (con rientro presso la madre dopo cena) ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
6) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro LL località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, e così ad anni alterni. Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio,
06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre- la collocazione dei minori sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare i figli quando si trovano presso l'altro genitore (pertanto, ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano a garantire che i figli mantengano relazioni con i parenti (nonni, zii, ecc…) e che possano trascorrere periodi di vacanza o attività ricreative con loro compatibilmente con gli impegni dei diretti interessati;
i genitori acconsentono che i rispettivi parenti possano ritirare i minori da scuola e/o trattenersi con gli stessi nel rispetto e nell'orario del calendario concordato tra i genitori;
10) Il Signor continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Santa Parte_1
RI LL RS (PV) loc. Ca' Nova di Sannazzaro n.5, assumendosi in maniera esclusiva l'onere del rimborso del mutuo cointestato con la OR (rata mensile pari ad Parte_2
euro 689,48) mentre la OR , di comune accordo con il marito, si trasferirà Parte_2 presso altro alloggio con i figli minori nel più breve tempo possibile (non appena reperita idonea abitazione) asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
Pag. 2 di 4 11) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla
OR ; Parte_2
12) Ciascun genitore manterrà direttamente i figli nei periodi in cui vivrà insieme agli stessi;
13) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
sono considerate spese extra anche i buoni mensa scolastici;
14) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e, pertanto, i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
15) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
16) I coniugi concordano che le sopraspecificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente alla produzione LL documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. rinunciando al deposito LL restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione LL convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 4 L'ascolto LL prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse LL prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 09/08/2018, in CASTANA (atto n.1, parte II,
[...]
serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione LL presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1307/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1307/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
[..
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI Parte_2 C.F._2
VALERIA, con domicilio eletto presso il suo studio in StraLL (PV), Via Trento n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castana, in data 09/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 1, dell'anno 2018;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia LL separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative dei figli;
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana dei minori;
5) I figli avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederli e tenerli con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, i figli staranno presso il padre la giornata del martedì e del giovedì (con rientro presso la madre dopo cena) ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
6) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro LL località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, e così ad anni alterni. Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio,
06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre- la collocazione dei minori sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare i figli quando si trovano presso l'altro genitore (pertanto, ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano a garantire che i figli mantengano relazioni con i parenti (nonni, zii, ecc…) e che possano trascorrere periodi di vacanza o attività ricreative con loro compatibilmente con gli impegni dei diretti interessati;
i genitori acconsentono che i rispettivi parenti possano ritirare i minori da scuola e/o trattenersi con gli stessi nel rispetto e nell'orario del calendario concordato tra i genitori;
10) Il Signor continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Santa Parte_1
RI LL RS (PV) loc. Ca' Nova di Sannazzaro n.5, assumendosi in maniera esclusiva l'onere del rimborso del mutuo cointestato con la OR (rata mensile pari ad Parte_2
euro 689,48) mentre la OR , di comune accordo con il marito, si trasferirà Parte_2 presso altro alloggio con i figli minori nel più breve tempo possibile (non appena reperita idonea abitazione) asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
Pag. 2 di 4 11) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla
OR ; Parte_2
12) Ciascun genitore manterrà direttamente i figli nei periodi in cui vivrà insieme agli stessi;
13) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
sono considerate spese extra anche i buoni mensa scolastici;
14) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e, pertanto, i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
15) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
16) I coniugi concordano che le sopraspecificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente alla produzione LL documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. rinunciando al deposito LL restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione LL convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 4 L'ascolto LL prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse LL prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 09/08/2018, in CASTANA (atto n.1, parte II,
[...]
serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione LL presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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