Decreto cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza breve 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 17/01/2022, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00050/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2022, proposto da
NZ Di BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e concessione delle misure cautelari ex art. 55 e 56 c.p.a.:
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 253 del 13 dicembre 2021, notificata in data 16 dicembre 2021;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano prot. n. 67924 dell'11 dicembre 2021, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 91 del 13 aprile 2021 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui al permesso di costruire n. 91 del 13 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che i motivi di censura dedotti necessitano di adeguato approfondimento e che appare necessario pervenire re adhuc integra alla decisione in sede collegiale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento limitatamente all’ordine di demolizione e di rimessione al pristino stato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 17 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO