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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5533/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NIZZARDI GIANLUCA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSETTI SIMONE
Avv. TOSSINI FRANCESCA presente
LE ASSICURAZIONI DI Controparte_2
Avv. GRANDONI ANGELO avv Malatesta in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.4.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Nizzardi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Co
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Angelo Grandoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliata presso CP_5 Controparte_6 P.IVA_2
il difensore avv. Simone Rossetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
2
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.76442/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di con successiva chiamata in causa delle Assicurazioni di CP_5 [...]
Controparte_4
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società al fine di veder accertare CP_5
la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 17 aprile
2014, verso le ore 17,45, mentre stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana
Termini in direzione Laurentina diretto ad un convoglio che si trovava fermo a causa della presenza di residui di gelato che avevano reso scivolosa la banchina stessa. Ritenendo che la caduta fosse conseguente alla omessa custodia della banchina da parte della società, per la presenza dell'insidia
e comunque in base al contratto di trasporto che era stato concluso per effetto della obliterazione del biglietto per usufruire del servizio della metropolitana, ha richiesto il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto della domanda in quanto la caduta era stata CP_5
determinata dalla condotta dell'attore che non aveva prestato la necessaria attenzione nel percorrere la banchina della Stazione della Metropolitana. In particolare, ha evidenziato che nel rapporto redatto sull'incidente dal proprio personale non solo non era stata rilevata la presenza di qualcosa di rilevante sulla banchina ma che lo stesso attore era stato visto percorrere la banchina correndo per raggiungere il treno e salire sull'ultimo vagone.
Ha eccepito, pertanto, il caso fortuito sotto l'aspetto della condotta negligente dell'attore e la mancata prova della presenza di una insidia e della presenza della stessa in un lasso di tempo necessario affinché la eventuale presenza del gelato potesse essere rilevata ed attivato il servizio di pulizia, trattandosi di un fatto addebitabile non alla cosa manutenuta ma alla condotta di terzi.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità.
Si è costituita deducendo la mancata prova della esistenza di un fatto dal Controparte_7
quale potesse scaturire la responsabilità della Assicurata. Ha dedotto, inoltre, il fatto che costituiva
3 prova liberatoria il fatto che l'utente fosse tenuto a far uso delle strutture secondo i principi della ordinaria prudenza, la prova del fatto e del nesso di causalità e comunque la prova, nel caso che si trattasse di elementi estranei alla cosa manutenuta e presenti sulla stessa, che la cosa si trovasse sul posto da un tempo necessario a consentire i doverosi interventi manutentivi. Ha dedotto, inoltre, che in caso di insidia doveva essere fornita la prova della invisibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Espletate le prove ed una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice onorario titolare del procedimento. La stessa era stata rimessa sul ruolo essendo emersa la avvenuta percezione da parte dell'attore di un indennizzo Inail.
Acquisita la relativa documentazione la causa, mutato il relatore, è stata trattenuta in decisione senza termini su richiesta delle parti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società nonché da parte di quest'ultima nei Parte_1 CP_5
Co confronti de Assicurazioni di Roma:
-rigetta la domanda attrice;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate in euro 500, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 17 aprile 2014, verso le ore 17,45, mentre stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana Termini in direzione Laurentina, diretto ad un convoglio che si trovava fermo, a causa della presenza di residui di gelato che avevano reso scivolosa la banchina stessa, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia di cui all'articolo 2051 cc, la responsabilità da insidia e comunque la responsabilità conseguente al contratto di trasporto. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art.2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005)…(omissis).
Poste queste premesse si può esaminare la domanda proposta dall'attore. Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 17 aprile 2014, verso le ore 17,45, mentre
4 stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana Termini in direzione Laurentina diretto ad un convoglio che si trovava fermo a causa della presenza di residui di gelato che avevano CP_ reso scivolosa la banchina stessa. L nel costituirsi ha prodotto il rapporto redatto sull'infortunio dal proprio personale che aveva indicato che la caduta dell'attore si era verificata mentre lo stesso stava correndo lungo la banchina per raggiungere il convoglio della metropolitana in fermata e salire sull'ultimo vagone. Era stato richiesto l'intervento del Servizio 118 che aveva trasportato l'attore presso il vicino Policlinico Umberto I. Il verbalizzante ha dato atto di non aver rilevato la presenza di nulla di rilevante lungo la banchina. Nel corso del giudizio è stato raccolto
l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha negato che stesse correndo al momento della caduta, ed ha confermato che aveva un trolley e che era scivolato a causa di una sostanza presente sulla banchina, precisando, a differenza di quanto indicato sua nella richiesta di risarcimento del danno che nell'atto di citazione di non essere in grado di indicare di che sostanza si trattasse. È stato sentito il teste , il quale ha dichiarato di non aver visto la caduta in quanto aveva sentito un grido si Tes_1
era voltato ed aveva visto l'attore a terra dolorante con i pantaloni strappati e perdita di sangue ed ha riferito di aver notato sotto la suola di una scarpa dell'attore dei residui biancastri di materiale CP_ di natura imprecisata. È stata sentita la teste dipendente la quale ha Testimone_2
confermato la relazione redatta confermando che era quando aveva visto direttamente ad occhio nudo. È stato sentito il teste , il quale ha riferito che l'attore si trovava quattro o Testimone_3
cinque metri più avanti rispetto a lui e lo aveva visto scivolare all'indietro e quando si era avvicinato aveva visto che a terra vi era una sostanza di colore giallastro. Ha indicato che non vi era personale
CP_ e che era stato lui ad andare a cercare qualcuno e dopo quindici minuti erano intervenuti tre
CP_ addetti dell' due uomini ed una donna circa quindici minuti dopo il fatto. Ha confermato che al momento del fatto stavano camminando a passo svelto e che dal gabbiotto del personale era possibile vedere il punto in cui si era verificato l'incidente. Le deposizioni dei testi appaiono in contrasto tra loro, specie quella del teste con quella della teste Per quanto riguarda la Tes_3 Tes_2
deposizione del teste in relazione al fatto che l'attore si sarebbe ferito ad una gamba, Tes_1
circostanza dedotta anche dall'attore nell'atto di citazione, osserva il giudicante che nella cartella di pronto soccorso non è fatta menzione della presenza di ferite o escoriazioni dalle quali fosse fuoriuscito del sangue. Nella diagnosi, infatti risulta indicata unicamente la lussazione della spalla destra con applicazione di bendaggio Desault per immobilizzare la spalla.
Di conseguenza appare strano che il teste ricordi la fuoriuscita di sangue dalla rottura dei pantaloni quanto al Pronto Soccorso non è stata riscontrata neppure una escoriazione alle gambe né risulta menzionato dolore. Detto teste ha fatto menzione della presenza di residui biancastri sotto la suola di una delle scarpe dell'attore senza alcuna indicazione in ordine presenza nei pressi del punto ove
5 l'attore era caduto di una qualche sostanza sulla banchina. Secondo il teste nei pressi del Tes_3
punto di caduta dell'attore era presente una sostanza di natura imprecisata di colore giallastro. Di conseguenza la sostanza che si sarebbe trovata sotto la scarpa sarebbe stata di colore diverso rispetto
a quella indicata dal sulla banchina. La presenza di una sostanza sulla banchina non è Tes_3
stata confermata dalla teste In ogni caso nessuno dei testi che ha affermato la presenza di Tes_2
qualcosa o sotto la scarpa o sulla banchina è stato in grado di indicare se si trattasse di una sostanza scivolosa.
Inoltre, secondo il teste l'attore sarebbe caduto all'indietro, circostanza che appare Tes_3
escludere quanto riferito dal teste in ordine al fatto che l'attore nella caduta si sarebbe rotto Tes_1
i pantaloni all'altezza della gamba ferendosela. Inoltre, se anche fosse stata dimostrata la presenza di una sostanza scivolosa sulla banchina, non appare dubitabile che la stessa - che l'attore nell'atto di citazione e nella richiesta di risarcimento danni ha definito gelato - sia caduta ad uno degli utilizzatori della metropolitana. In questo caso era onere dell'attore fornire la prova che detta sostanza si trovasse sulla banchina da un tempo tale da consentire l'intervento degli addetti alla manutenzione della stazione, non essendovi prova che il personale fosse stato avvertito, personale che, anzi, ha escluso la presenza di una qualche sostanza sulla banchina. Inoltre, se anche fosse stata dimostrata la presenza di tale sostanza la stessa, di colore giallastro, sarebbe stata comunque visibile qualora l'attore avesse posto la necessaria attenzione nel camminare. In conclusione, si deve affermare che l'attore non abbia fornito la prova della esistenza di una sostanza scivolosa sulla banchina né del nesso di causalità tra detta sostanza e la caduta, tenuto conto delle incongruenze emerse nelle deposizioni rese dai testi. Il fatto poi che si trattasse di una sostanza giallastra la avrebbe resa comunque visibile escludendo la possibilità di ritenere integrata la fattispecie della insidia. Anche la responsabilità attivata attraverso il richiamo al contratto di trasporto incontra i medesimi limiti rappresentati dalla mancata dimostrazione del nesso di causalità dal momento che nessuno dei testi ha visto l'attore scivolare mettendo il piede sulla sostanza, non essendo noto —ove provata la presenza - se la stessa fosse viscida o meno e cosa più importante se l'attore fosse scivolato
a causa di essa, tenuto conto che il teste ha riferito la presenza di una sostanza giallastra Tes_3
sulla banchina nei pressi del luogo di caduta dell'attore, mentre il teste ha riferito di aver visto Tes_1
sotto la suola di una scarpa dell'attore dei residui biancastri evidentemente non ricollegabili alla sostanza giallastra. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio tra le parti. Tuttavia, le spese di CTU, liquidate in euro
500 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in epigrafe, contrariis reiectis, in accoglimento del
6 presente atto di appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.1681 c.c. e/o la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c.
e/o la responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c. dell' ovvero, in via alternativa, CP_5
la responsabilità ex art.2043 c.c. della predetta società, per la causazione delle lesioni riportate dall'appellante in conseguenza del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni CP_5
patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i danni biologici, psichici, morali, esistenziali, estetici ed alla vita di relazione), diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti e subendi dal sig.
[...]
a seguito del predetto sinistro, prudenzialmente quantificabili nell'importo complessivo Parte_1 di € 24.554,82, ovvero in quello maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., il tutto comunque oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria del credito dalla data dell'evento fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali, il tutto da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso compensi e di avere anticipato le spese”.
§ 6. — costituitasi con comparsa Controparte_8 depositata il 29.12.2020 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, cotraris reiectis, in via principale nel merito: accertare e dichiarare non provato il gravame avanzato dall'appellante per i motivi di cui in premessa e per l'effetto rigettare
l'appello svolto dal sig. e confermare la sentenza n. 4120/2020 pubblicata in data Parte_1
25/02/2020 resa nell'ambito del giudizio di primo grado incardinato dal medesimo dinnanzi al
Tribunale Civile di Roma;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di completo accoglimento della domanda principale, Voglia il Giudice adito i) accertare e dichiarare il concorso di colpa e per l'effetto riconoscere la responsabilità paritetica tra le parti in giudizio;
ii) accertare e dichiarare il danno in itinere e per l'effetto ridurre la somma dovuta al sig. di quella già Parte_1 corrisposta dall'INAIL come da documentazione in atti. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
§ 6.1. - costituitasi con comparsa depositata il 21.01.2021 ha resistito al gravame CP_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza e respinta ogni eccezione, rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare sentenza n.4120/20 emessa dal Tribunale di Roma in data 24/25.02.2020 e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata e non creduta Co ipotesi di accoglimento del gravame, condannare direttamente Assicurazioni di al CP_2
risarcimento che dovesse essere riconosciuto come dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed
7 onorari di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Sulla erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ex art. 1678 e/o 1681
e/o 1218 c.c. dell' Violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed artt. CP_5
1681 e/o 2697 c.c.” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la sentenza impugnata andava riformata in quanto manifestamente viziata, illegittima, illogica e contraddittoria.
In particolare, deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nell'affermare che il teste Tes_1 non avrebbe indicato la presenza di una sostanza sulla banchina ove si era verificato l'occorso, in quanto la circostanza era stata confermata dalla deposizione del teste Testimone_3
Questi, infatti, aveva affermato che la sostanza presente nel punto della caduta era di colore bianco/giallastro, in conformità a quanto affermato dal teste . Tes_1
Sosteneva quindi che la sentenza impugnata risultava errata atteso che ai sensi degli art. 115 e 116, comma 1, c.p.c., nonché in violazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c., il giudice di primo grado non aveva valutato correttamente gli elementi di prova acquisiti nel processo.
Soggiungeva che il giudicante aveva omesso di considerare che la testimonianza resa dalla teste citata dall' era del tutto priva di attendibilità, inoltre evidenziava che la presenza dei Tes_2 CP_1 residui scivolosi sulla banchina non poteva essere esclusa dal “rapporto redatto dall'addetto di stazione” invocato dalla difesa dell' trattandosi di circostanza smentita dai testi, essendo stato CP_1
peraltro il rapporto predisposto da un soggetto che non aveva avuto visione diretta della caduta.
Affermava infatti che al momento della caduta, nessun dipendente era presente a causa del CP_1 cambio turno del personale addetto al controllo dell'accesso degli utenti, circostanza confermata dai testi , e dalla stessa la quale aveva dichiarato di non avere memoria Tes_1 Tes_3 Testimone_2
dei fatti.
Sosteneva inoltre che dalle testimonianze assunte risultava la presenza di una sostanza viscida e scivolosa nel punto della caduta e che dalle dichiarazioni dei testi e si deduceva che Tes_1 Tes_3
l'appellante a seguito della caduta, aveva riportato lesioni alla gamba sinistra, alla schiena e alla spalla destra, rimanendo a terra senza riuscire ad alzarsi.
Evidenziava come dalle riproduzioni fotografiche la pavimentazione della stazione Termini della metropolitana linea b) ove era avvenuta la caduta era costituito da mattonelle di marmo di forma irregolare di colore bianco/grigio/giallastro ed era priva di materiale antiscivolo, per cui la suddetta sostanza non era visibile né prevedibile dal danneggiato.
8 Deduceva parte appellante che risultava dimostrato il nesso causale tra l'anomalia presente sulla pavimentazione della banchina e la caduta in cui era incorsa, evidenziando il mancato assolvimento di specifici obblighi di manutenzione a carico dell' ente proprietario della metropolitana. CP_5
La società, infatti, avrebbe dovuto dotare la banchina di materiale antiscivolo, ovvero segnalare la presenza della sostanza presente sulla banchina.
Deduceva quindi la responsabilità dell' er inadempimento al contratto di trasporto in CP_5 virtù dell'art. 1681 c.c. (Cass., Sez. III, 20.04.2018, n. 9811 e conformi) nonché per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. non avendo l'appellata fornito la prova liberatoria prescritta dall'art.1681
c.c..
Precisava inoltre che anche in materia di responsabilità da custodia di beni demaniali, la giurisprudenza di legittimità era costante nell'affermare che in tema di danno cagionato ex art.2051
c.c. da beni demaniali, gravava comunque sulla P.A. custode, l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponesse di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, richiamando sul punto Cass. 5.03.2019, n.6326 e Cass. 20.02.2019, n.4963.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Sulla erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità ex art.2051 c.c. dell' ” parte CP_1 appellante deduceva a fondamento del motivo che sull' ricadeva l'obbligo di custodia CP_5
con presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c. per mancata sorveglianza e vigilanza della pavimentazione della banchina e di segnalazione di ostacoli e pericoli sulla medesima.
In particolare, deduceva che l' aveva omesso di segnalare i residui di colore CP_5 giallo/biancastro, venendo meno all'obbligo di porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare pericoli per gli utenti della metropolitana, non avendo la società dotato la banchina di materiale antiscivolo.
Sosteneva che non poteva essere imputato al danneggiato alcun comportamento imprudente né un uso improprio della cosa, non avendo la controparte fornito prova della configurabilità del caso fortuito.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente appellato” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la sentenza impugnata era da ritenersi illegittima nella parte in cui non aveva accolto la domanda dello stesso appellante di condanna della controparte ex art. 2043 c.c. atteso che il materiale scivoloso di colore bianco/giallastro sulla banchina rappresentava per gli utenti della metropolitana un pericolo occulto, tale da costituire trabocchetto o insidia, dunque fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di CP_5
Sosteneva che la mancata adozione di specifiche cautele, quali la mancata segnalazione del pericolo,
9 la mancata rimozione dei residui scivolosi nonché la mancata installazione di materiale antiscivolo sulla pavimentazione della banchina, poneva la società appellata in uno stato di colpa specifica, pertanto responsabile anche ai sensi dell'art.2043 c.c.
Tanto premesso e dedotto l'appellante procedeva quindi alla quantificazione dei danni, ivi compreso il danno morale, come valutati anche all'esito della consulenza medico-legale disposta in primo grado, da liquidarsi in un importo totale di euro 24.611,66 oltre euro 1.460,00 per spese mediche, per complessivi euro 26.071,66 ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Precisava quindi che su tutti gli importi liquidati in via equitativa ex artt.1226 c.c. e 2056 c.c. andavano riconosciuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi stessi via via rivalutati dalla data del fatto al saldo, in conformità alla pronuncia della Corte di Cassazione, S.U.
n.1712/1995, deduceva inoltre che in via equitativa ex art.2056 comma 2 c.c. doveva essere determinata l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante.
Essendo infine l'occorso riconducibile ad infortunio in itinere, premesso che l'Inail non aveva comunicato alcuna volontà di surrogarsi, evidenziava che l' gli aveva corrisposto per CP_9
l'infortunio sul lavoro in itinere ex d.p.r.n.1124/1965 l'importo di euro 4.036,48 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, avendo tale indennità carattere assistenziale, mentre a titolo di danno biologico permanente gli aveva versato l'importo complessivo di euro 3.746,38 (inizialmente euro 3.502,42 oltre l'integrazione di euro 243,96) quindi decurtando dall'importo complessivo di euro
26.071,66, la somma liquidata dall'INAIL, il danno differenziale spettante ammontava all'importo di euro 22.325,28 (ossia euro 26.071,66 - euro 3.746,38).
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono fondati per quanto di seguito illustrato.
Coglie infatti nel segno la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non avrebbe correttamente accertato il nesso causale e non correttamente valutato le prove acquisite e la presenza del fortuito, ascritto a fatto del terzo, ossia agli altri utenti della metropolitana.
Quanto alla dinamica del sinistro e all'accertamento del nesso di causalità deve infatti osservarsi che i testi sentiti in primo grado - a prescindere dal colore della sostanza presente sulla banchina di accesso ai vagoni dei treni (questione secondaria tenuto conto anche del tempo trascorso tra la data della testimonianza e quella della caduta e considerato che il teste la aveva comunque Tes_3 descritta come di colore “bianco-giallastro”) - hanno riferito in maniera puntuale sulla presenza della sostanza sulla banchina e sul fatto che il vi abbia messo il piede, scivolando, cadendo e Parte_1
riportando la lussazione e i danni fisici descritti nel proprio atto di citazione.
Il all'udienza del 18 gennaio 2018 ha infatti così descritto l'occorso “Posso confermare Tes_3
10 i capitoli, l'attore si trovava dinanzi a me di circa 4-5 metri, c'erano diverse persone e l'ho visto cadere all'indietro, mi sono avvicinato a prestare soccorso, ricordo che dove è caduto vi era a terra CP_ una sostanza di colore bianco giallastro, non vi era del personale nei pressi, io ho trovato un vigilantes mi sono avvicinato anche al gabbiotto atac che era distante circa 15 metri ma non vi era nessuno, ricordo che dal gabbiotto si poteva vedere il punto in cui si trova l'attore”.
altro testimone oculare della caduta così riferiva “Io mi trovavo davanti all'attore Testimone_4 ho sentito un rumore e quando mi sono girato l'ho visto a terra dolorante, ricordo che lamentava soprattutto dolori ad una spalla, aveva i pantaloni strappati e fuoriusciva sangue, ricordo che sotto alla suola di una scarpa aveva dei residui biancastri di materiale ivi presente che non so precisare, aveva un trolley. Mi sono avvicinato per soccorrerlo, qualcuno è andato a chiamare l'ambulanza ed CP_ atri a cercare il personale che è arrivato dopo un po' di tempo. Riconosco dalle fotografie la pavimentazione della metropolitana. In quel momento la metro era affollata ed era la settimana di
Pasqua”.
Dunque, da quanto precede risulta accertato il nesso causale tra la presenza della sostanza evidentemente scivolosa sulla banchina e la caduta del e considerato l'afflusso di persone Parte_1
nella metropolitana in ragione di quanto riferito dal teste non può imputarsi alcunché al Tes_1
danneggiato stante anche la calca immaginabile in simile contesto prima dell'arrivo del treno e la verosimile non agevole visibilità dell'insidia, considerati anche i colori della pavimentazione della banchina quali raffigurati nelle fotografie prodotte dall'appellante.
Dal che alcun rimprovero può ascriversi all'utente del servizio non risultando dall'istruttoria che lo stesso abbia tenuto un contegno anomalo ovvero che abbia concorso nella causazione dei danni, accertati nell'immediatezza nel verbale di pronto soccorso (doc.n.1).
Pertanto, in simile contesto sia a volersi ricondurre l'occorso nell'ambito dell'art.1681 c.c., vertendosi certamente in contratto di trasporto, sia a volersi sussumere nella fattispecie di cui all'art.2051 c.c. spettava alla società convenuta dimostrare il fortuito e soprattutto che la presenza della sostanza sulla banchina dovesse ricondursi ad un frangente temporale tale da non consentire alcun intervento di pulizia.
Del resto, la società appellata non ha comprovato l'apprestamento di un adeguato servizio di pulizia e sorveglianza, ben possibile in relazione a spazi limitati quali quelli in esame ed inoltre il teste ha evidenziato che il “gabbiotto atac” distante circa 15 metri era vuoto e non vi era Tes_3
nessuno e che dal gabbiotto si poteva vedere il punto in cui era caduto l'attore.
Deve pertanto trovare applicazione il principio di diritto evidenziato da Cass.civ.n.7805/2017 (e altre conformi) per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.2051
c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, rimanendo l'amministrazione (e comunque
11 il custode) liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita dalle società convenute-appellate atteso che la presenza della sostanza e la sua rilevanza causale deve ritenersi non in discussione per quanto riferito da due testimoni oculari di cui sopra, privi di interessi in causa rispetto a quanto riferito dalla dipendente ( , peraltro non presente al momento della caduta, non potendosi ritenere CP_5 Tes_2
attendibile la sua dichiarazione per cui non vi era nulla di rilevante sulla banchina.
Ne consegue quindi la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per le spese mediche sostenute, nei seguenti termini, previa applicazione delle Tabelle milanesi vigenti (cfr., Cass.n.12408 del 2011 e ss. conformi, comprensive del danno morale da sofferenza interiore) tenuto conto che il all'epoca del sinistro aveva 55 anni, essendo nato il [...] ed essendosi la caduta Parte_1
verificata in data 17.04.2014.
Dunque, applicata la vigente tabella milanese e tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado, congruamente motivata, per cui il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso
“lussazione della spalla con esiti algofunzionali di pregressa lussazione spalla destra (arto dominante) consistenti in limitazione articolare e lieve lassità”, con IP pari al 10% oltre 30 gg. di ita e 30 gg. di itp al 50%, la somma da liquidarsi all'attualità al è pari ad euro 30.664,00 così Parte_1
risultante:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni
Danno biologico risarcibile € 19.071,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.029,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
12 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 1.460,00
Totale generale: € 30.664,00.
Da tale importo deve essere inoltre detratto l'importo riconosciuto dall'Inail a titolo di danno biologico pari ad euro 3.746,38 da rivalutarsi all'attualità in euro 4.529,37 con la conseguenza che il danno differenziale riconoscibile al ammonta ad euro 26.134,63 (30.664,00 – 4.529,37). Parte_1
Per quanto, infatti, osservato dalla S.C. (cfr., Sez. L sentenza n.13819/2017 e altre conformi) in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art.10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.
Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate, inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione.
Sulla somma come sopra determinata decorrono quindi gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dall'appellante.
In conclusione, per quanto precede, l'appello deve essere accolto e conseguentemente la domanda di garanzia riproposta dall' avendo sin dal primo grado chiamato in causa la propria Assicurazione CP_5
13 per essere dalla stessa garantita in caso di accoglimento delle domande del circostanza Parte_1
comprovata dalla produzione della relativa polizza e neppure contestata dalla Compagnia.
Sul punto deve richiamarsi Cass.civ.SS.UU.n.7700 del 2016, per cui, laddove, come nel caso di specie, vi sia stato rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art.346 c.p.c., come invero verificabile nelle conclusioni dell' CP_5
§ 10. – Le spese di lite, liquidate secondo i valori sotto indicati, seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico di e nei confronti dell'appellante e a carico della Compagnia terza CP_5 chiamata nei confronti dell'appellata CP_5
Deve trovare applicazione infatti nel caso di specie, in difetto di specifica domanda, quanto osservato dalla recente Cass.civ.n.4275 del 2024 per cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Nella specie, la
S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza).
Quindi applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.701,00 per fase di studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
Per il secondo grado tenuto conto del medesimo scaglione di valore debbono liquidarsi in euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
Spese di c.t.u. di primo grado secondo soccombenza (cfr., Cass.civ.n.10804/2020).
14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 22.10.2020 avverso la sentenza n.4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna in persona del l.r.p.t. al risarcimento in favore di dell'importo CP_5 Parte_1 di euro 26.134,63 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) In accoglimento della domanda di garanzia svolta dall' condanna CP_5 Controparte_7
di in persona del l.r.p.t. a tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli e CP_2 CP_5
dalla condanna di cui al punto n.1) che precede.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_5 Parte_1
liquida per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, euro 291,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 6.734,00 per compensi, euro 382,50 per esborsi oltre spese forfettarie iva e cpa, il tutto da distrarsi e art.93 c.p.c. in favore del difensore avv. Gianluca Nizzardi, antistatario.
4) Condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_7 CP_2 CP_5
che liquida per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, euro 267,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 6.734,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
5) Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado definitivamente a carico di . CP_5
Roma, 9.4.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
15
Sezione VI civile
R.G. 5533/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NIZZARDI GIANLUCA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSETTI SIMONE
Avv. TOSSINI FRANCESCA presente
LE ASSICURAZIONI DI Controparte_2
Avv. GRANDONI ANGELO avv Malatesta in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.4.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Nizzardi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Co
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Angelo Grandoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliata presso CP_5 Controparte_6 P.IVA_2
il difensore avv. Simone Rossetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
2
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.76442/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di con successiva chiamata in causa delle Assicurazioni di CP_5 [...]
Controparte_4
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società al fine di veder accertare CP_5
la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 17 aprile
2014, verso le ore 17,45, mentre stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana
Termini in direzione Laurentina diretto ad un convoglio che si trovava fermo a causa della presenza di residui di gelato che avevano reso scivolosa la banchina stessa. Ritenendo che la caduta fosse conseguente alla omessa custodia della banchina da parte della società, per la presenza dell'insidia
e comunque in base al contratto di trasporto che era stato concluso per effetto della obliterazione del biglietto per usufruire del servizio della metropolitana, ha richiesto il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto della domanda in quanto la caduta era stata CP_5
determinata dalla condotta dell'attore che non aveva prestato la necessaria attenzione nel percorrere la banchina della Stazione della Metropolitana. In particolare, ha evidenziato che nel rapporto redatto sull'incidente dal proprio personale non solo non era stata rilevata la presenza di qualcosa di rilevante sulla banchina ma che lo stesso attore era stato visto percorrere la banchina correndo per raggiungere il treno e salire sull'ultimo vagone.
Ha eccepito, pertanto, il caso fortuito sotto l'aspetto della condotta negligente dell'attore e la mancata prova della presenza di una insidia e della presenza della stessa in un lasso di tempo necessario affinché la eventuale presenza del gelato potesse essere rilevata ed attivato il servizio di pulizia, trattandosi di un fatto addebitabile non alla cosa manutenuta ma alla condotta di terzi.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità.
Si è costituita deducendo la mancata prova della esistenza di un fatto dal Controparte_7
quale potesse scaturire la responsabilità della Assicurata. Ha dedotto, inoltre, il fatto che costituiva
3 prova liberatoria il fatto che l'utente fosse tenuto a far uso delle strutture secondo i principi della ordinaria prudenza, la prova del fatto e del nesso di causalità e comunque la prova, nel caso che si trattasse di elementi estranei alla cosa manutenuta e presenti sulla stessa, che la cosa si trovasse sul posto da un tempo necessario a consentire i doverosi interventi manutentivi. Ha dedotto, inoltre, che in caso di insidia doveva essere fornita la prova della invisibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Espletate le prove ed una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, la causa era stata trattenuta in decisione dal giudice onorario titolare del procedimento. La stessa era stata rimessa sul ruolo essendo emersa la avvenuta percezione da parte dell'attore di un indennizzo Inail.
Acquisita la relativa documentazione la causa, mutato il relatore, è stata trattenuta in decisione senza termini su richiesta delle parti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società nonché da parte di quest'ultima nei Parte_1 CP_5
Co confronti de Assicurazioni di Roma:
-rigetta la domanda attrice;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per quelle di CTU che, liquidate in euro 500, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 17 aprile 2014, verso le ore 17,45, mentre stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana Termini in direzione Laurentina, diretto ad un convoglio che si trovava fermo, a causa della presenza di residui di gelato che avevano reso scivolosa la banchina stessa, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia di cui all'articolo 2051 cc, la responsabilità da insidia e comunque la responsabilità conseguente al contratto di trasporto. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art.2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005)…(omissis).
Poste queste premesse si può esaminare la domanda proposta dall'attore. Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 17 aprile 2014, verso le ore 17,45, mentre
4 stava percorrendo la banchina della stazione della Metropolitana Termini in direzione Laurentina diretto ad un convoglio che si trovava fermo a causa della presenza di residui di gelato che avevano CP_ reso scivolosa la banchina stessa. L nel costituirsi ha prodotto il rapporto redatto sull'infortunio dal proprio personale che aveva indicato che la caduta dell'attore si era verificata mentre lo stesso stava correndo lungo la banchina per raggiungere il convoglio della metropolitana in fermata e salire sull'ultimo vagone. Era stato richiesto l'intervento del Servizio 118 che aveva trasportato l'attore presso il vicino Policlinico Umberto I. Il verbalizzante ha dato atto di non aver rilevato la presenza di nulla di rilevante lungo la banchina. Nel corso del giudizio è stato raccolto
l'interrogatorio formale dell'attore il quale ha negato che stesse correndo al momento della caduta, ed ha confermato che aveva un trolley e che era scivolato a causa di una sostanza presente sulla banchina, precisando, a differenza di quanto indicato sua nella richiesta di risarcimento del danno che nell'atto di citazione di non essere in grado di indicare di che sostanza si trattasse. È stato sentito il teste , il quale ha dichiarato di non aver visto la caduta in quanto aveva sentito un grido si Tes_1
era voltato ed aveva visto l'attore a terra dolorante con i pantaloni strappati e perdita di sangue ed ha riferito di aver notato sotto la suola di una scarpa dell'attore dei residui biancastri di materiale CP_ di natura imprecisata. È stata sentita la teste dipendente la quale ha Testimone_2
confermato la relazione redatta confermando che era quando aveva visto direttamente ad occhio nudo. È stato sentito il teste , il quale ha riferito che l'attore si trovava quattro o Testimone_3
cinque metri più avanti rispetto a lui e lo aveva visto scivolare all'indietro e quando si era avvicinato aveva visto che a terra vi era una sostanza di colore giallastro. Ha indicato che non vi era personale
CP_ e che era stato lui ad andare a cercare qualcuno e dopo quindici minuti erano intervenuti tre
CP_ addetti dell' due uomini ed una donna circa quindici minuti dopo il fatto. Ha confermato che al momento del fatto stavano camminando a passo svelto e che dal gabbiotto del personale era possibile vedere il punto in cui si era verificato l'incidente. Le deposizioni dei testi appaiono in contrasto tra loro, specie quella del teste con quella della teste Per quanto riguarda la Tes_3 Tes_2
deposizione del teste in relazione al fatto che l'attore si sarebbe ferito ad una gamba, Tes_1
circostanza dedotta anche dall'attore nell'atto di citazione, osserva il giudicante che nella cartella di pronto soccorso non è fatta menzione della presenza di ferite o escoriazioni dalle quali fosse fuoriuscito del sangue. Nella diagnosi, infatti risulta indicata unicamente la lussazione della spalla destra con applicazione di bendaggio Desault per immobilizzare la spalla.
Di conseguenza appare strano che il teste ricordi la fuoriuscita di sangue dalla rottura dei pantaloni quanto al Pronto Soccorso non è stata riscontrata neppure una escoriazione alle gambe né risulta menzionato dolore. Detto teste ha fatto menzione della presenza di residui biancastri sotto la suola di una delle scarpe dell'attore senza alcuna indicazione in ordine presenza nei pressi del punto ove
5 l'attore era caduto di una qualche sostanza sulla banchina. Secondo il teste nei pressi del Tes_3
punto di caduta dell'attore era presente una sostanza di natura imprecisata di colore giallastro. Di conseguenza la sostanza che si sarebbe trovata sotto la scarpa sarebbe stata di colore diverso rispetto
a quella indicata dal sulla banchina. La presenza di una sostanza sulla banchina non è Tes_3
stata confermata dalla teste In ogni caso nessuno dei testi che ha affermato la presenza di Tes_2
qualcosa o sotto la scarpa o sulla banchina è stato in grado di indicare se si trattasse di una sostanza scivolosa.
Inoltre, secondo il teste l'attore sarebbe caduto all'indietro, circostanza che appare Tes_3
escludere quanto riferito dal teste in ordine al fatto che l'attore nella caduta si sarebbe rotto Tes_1
i pantaloni all'altezza della gamba ferendosela. Inoltre, se anche fosse stata dimostrata la presenza di una sostanza scivolosa sulla banchina, non appare dubitabile che la stessa - che l'attore nell'atto di citazione e nella richiesta di risarcimento danni ha definito gelato - sia caduta ad uno degli utilizzatori della metropolitana. In questo caso era onere dell'attore fornire la prova che detta sostanza si trovasse sulla banchina da un tempo tale da consentire l'intervento degli addetti alla manutenzione della stazione, non essendovi prova che il personale fosse stato avvertito, personale che, anzi, ha escluso la presenza di una qualche sostanza sulla banchina. Inoltre, se anche fosse stata dimostrata la presenza di tale sostanza la stessa, di colore giallastro, sarebbe stata comunque visibile qualora l'attore avesse posto la necessaria attenzione nel camminare. In conclusione, si deve affermare che l'attore non abbia fornito la prova della esistenza di una sostanza scivolosa sulla banchina né del nesso di causalità tra detta sostanza e la caduta, tenuto conto delle incongruenze emerse nelle deposizioni rese dai testi. Il fatto poi che si trattasse di una sostanza giallastra la avrebbe resa comunque visibile escludendo la possibilità di ritenere integrata la fattispecie della insidia. Anche la responsabilità attivata attraverso il richiamo al contratto di trasporto incontra i medesimi limiti rappresentati dalla mancata dimostrazione del nesso di causalità dal momento che nessuno dei testi ha visto l'attore scivolare mettendo il piede sulla sostanza, non essendo noto —ove provata la presenza - se la stessa fosse viscida o meno e cosa più importante se l'attore fosse scivolato
a causa di essa, tenuto conto che il teste ha riferito la presenza di una sostanza giallastra Tes_3
sulla banchina nei pressi del luogo di caduta dell'attore, mentre il teste ha riferito di aver visto Tes_1
sotto la suola di una scarpa dell'attore dei residui biancastri evidentemente non ricollegabili alla sostanza giallastra. Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio tra le parti. Tuttavia, le spese di CTU, liquidate in euro
500 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in epigrafe, contrariis reiectis, in accoglimento del
6 presente atto di appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.1681 c.c. e/o la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c.
e/o la responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c. dell' ovvero, in via alternativa, CP_5
la responsabilità ex art.2043 c.c. della predetta società, per la causazione delle lesioni riportate dall'appellante in conseguenza del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni CP_5
patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i danni biologici, psichici, morali, esistenziali, estetici ed alla vita di relazione), diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti e subendi dal sig.
[...]
a seguito del predetto sinistro, prudenzialmente quantificabili nell'importo complessivo Parte_1 di € 24.554,82, ovvero in quello maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., il tutto comunque oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria del credito dalla data dell'evento fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali, il tutto da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso compensi e di avere anticipato le spese”.
§ 6. — costituitasi con comparsa Controparte_8 depositata il 29.12.2020 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, cotraris reiectis, in via principale nel merito: accertare e dichiarare non provato il gravame avanzato dall'appellante per i motivi di cui in premessa e per l'effetto rigettare
l'appello svolto dal sig. e confermare la sentenza n. 4120/2020 pubblicata in data Parte_1
25/02/2020 resa nell'ambito del giudizio di primo grado incardinato dal medesimo dinnanzi al
Tribunale Civile di Roma;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di completo accoglimento della domanda principale, Voglia il Giudice adito i) accertare e dichiarare il concorso di colpa e per l'effetto riconoscere la responsabilità paritetica tra le parti in giudizio;
ii) accertare e dichiarare il danno in itinere e per l'effetto ridurre la somma dovuta al sig. di quella già Parte_1 corrisposta dall'INAIL come da documentazione in atti. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
§ 6.1. - costituitasi con comparsa depositata il 21.01.2021 ha resistito al gravame CP_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza e respinta ogni eccezione, rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare sentenza n.4120/20 emessa dal Tribunale di Roma in data 24/25.02.2020 e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata e non creduta Co ipotesi di accoglimento del gravame, condannare direttamente Assicurazioni di al CP_2
risarcimento che dovesse essere riconosciuto come dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed
7 onorari di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Sulla erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ex art. 1678 e/o 1681
e/o 1218 c.c. dell' Violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed artt. CP_5
1681 e/o 2697 c.c.” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la sentenza impugnata andava riformata in quanto manifestamente viziata, illegittima, illogica e contraddittoria.
In particolare, deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nell'affermare che il teste Tes_1 non avrebbe indicato la presenza di una sostanza sulla banchina ove si era verificato l'occorso, in quanto la circostanza era stata confermata dalla deposizione del teste Testimone_3
Questi, infatti, aveva affermato che la sostanza presente nel punto della caduta era di colore bianco/giallastro, in conformità a quanto affermato dal teste . Tes_1
Sosteneva quindi che la sentenza impugnata risultava errata atteso che ai sensi degli art. 115 e 116, comma 1, c.p.c., nonché in violazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c., il giudice di primo grado non aveva valutato correttamente gli elementi di prova acquisiti nel processo.
Soggiungeva che il giudicante aveva omesso di considerare che la testimonianza resa dalla teste citata dall' era del tutto priva di attendibilità, inoltre evidenziava che la presenza dei Tes_2 CP_1 residui scivolosi sulla banchina non poteva essere esclusa dal “rapporto redatto dall'addetto di stazione” invocato dalla difesa dell' trattandosi di circostanza smentita dai testi, essendo stato CP_1
peraltro il rapporto predisposto da un soggetto che non aveva avuto visione diretta della caduta.
Affermava infatti che al momento della caduta, nessun dipendente era presente a causa del CP_1 cambio turno del personale addetto al controllo dell'accesso degli utenti, circostanza confermata dai testi , e dalla stessa la quale aveva dichiarato di non avere memoria Tes_1 Tes_3 Testimone_2
dei fatti.
Sosteneva inoltre che dalle testimonianze assunte risultava la presenza di una sostanza viscida e scivolosa nel punto della caduta e che dalle dichiarazioni dei testi e si deduceva che Tes_1 Tes_3
l'appellante a seguito della caduta, aveva riportato lesioni alla gamba sinistra, alla schiena e alla spalla destra, rimanendo a terra senza riuscire ad alzarsi.
Evidenziava come dalle riproduzioni fotografiche la pavimentazione della stazione Termini della metropolitana linea b) ove era avvenuta la caduta era costituito da mattonelle di marmo di forma irregolare di colore bianco/grigio/giallastro ed era priva di materiale antiscivolo, per cui la suddetta sostanza non era visibile né prevedibile dal danneggiato.
8 Deduceva parte appellante che risultava dimostrato il nesso causale tra l'anomalia presente sulla pavimentazione della banchina e la caduta in cui era incorsa, evidenziando il mancato assolvimento di specifici obblighi di manutenzione a carico dell' ente proprietario della metropolitana. CP_5
La società, infatti, avrebbe dovuto dotare la banchina di materiale antiscivolo, ovvero segnalare la presenza della sostanza presente sulla banchina.
Deduceva quindi la responsabilità dell' er inadempimento al contratto di trasporto in CP_5 virtù dell'art. 1681 c.c. (Cass., Sez. III, 20.04.2018, n. 9811 e conformi) nonché per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. non avendo l'appellata fornito la prova liberatoria prescritta dall'art.1681
c.c..
Precisava inoltre che anche in materia di responsabilità da custodia di beni demaniali, la giurisprudenza di legittimità era costante nell'affermare che in tema di danno cagionato ex art.2051
c.c. da beni demaniali, gravava comunque sulla P.A. custode, l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponesse di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, richiamando sul punto Cass. 5.03.2019, n.6326 e Cass. 20.02.2019, n.4963.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Sulla erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della responsabilità ex art.2051 c.c. dell' ” parte CP_1 appellante deduceva a fondamento del motivo che sull' ricadeva l'obbligo di custodia CP_5
con presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c. per mancata sorveglianza e vigilanza della pavimentazione della banchina e di segnalazione di ostacoli e pericoli sulla medesima.
In particolare, deduceva che l' aveva omesso di segnalare i residui di colore CP_5 giallo/biancastro, venendo meno all'obbligo di porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare pericoli per gli utenti della metropolitana, non avendo la società dotato la banchina di materiale antiscivolo.
Sosteneva che non poteva essere imputato al danneggiato alcun comportamento imprudente né un uso improprio della cosa, non avendo la controparte fornito prova della configurabilità del caso fortuito.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente appellato” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la sentenza impugnata era da ritenersi illegittima nella parte in cui non aveva accolto la domanda dello stesso appellante di condanna della controparte ex art. 2043 c.c. atteso che il materiale scivoloso di colore bianco/giallastro sulla banchina rappresentava per gli utenti della metropolitana un pericolo occulto, tale da costituire trabocchetto o insidia, dunque fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di CP_5
Sosteneva che la mancata adozione di specifiche cautele, quali la mancata segnalazione del pericolo,
9 la mancata rimozione dei residui scivolosi nonché la mancata installazione di materiale antiscivolo sulla pavimentazione della banchina, poneva la società appellata in uno stato di colpa specifica, pertanto responsabile anche ai sensi dell'art.2043 c.c.
Tanto premesso e dedotto l'appellante procedeva quindi alla quantificazione dei danni, ivi compreso il danno morale, come valutati anche all'esito della consulenza medico-legale disposta in primo grado, da liquidarsi in un importo totale di euro 24.611,66 oltre euro 1.460,00 per spese mediche, per complessivi euro 26.071,66 ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Precisava quindi che su tutti gli importi liquidati in via equitativa ex artt.1226 c.c. e 2056 c.c. andavano riconosciuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi stessi via via rivalutati dalla data del fatto al saldo, in conformità alla pronuncia della Corte di Cassazione, S.U.
n.1712/1995, deduceva inoltre che in via equitativa ex art.2056 comma 2 c.c. doveva essere determinata l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante.
Essendo infine l'occorso riconducibile ad infortunio in itinere, premesso che l'Inail non aveva comunicato alcuna volontà di surrogarsi, evidenziava che l' gli aveva corrisposto per CP_9
l'infortunio sul lavoro in itinere ex d.p.r.n.1124/1965 l'importo di euro 4.036,48 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, avendo tale indennità carattere assistenziale, mentre a titolo di danno biologico permanente gli aveva versato l'importo complessivo di euro 3.746,38 (inizialmente euro 3.502,42 oltre l'integrazione di euro 243,96) quindi decurtando dall'importo complessivo di euro
26.071,66, la somma liquidata dall'INAIL, il danno differenziale spettante ammontava all'importo di euro 22.325,28 (ossia euro 26.071,66 - euro 3.746,38).
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono fondati per quanto di seguito illustrato.
Coglie infatti nel segno la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non avrebbe correttamente accertato il nesso causale e non correttamente valutato le prove acquisite e la presenza del fortuito, ascritto a fatto del terzo, ossia agli altri utenti della metropolitana.
Quanto alla dinamica del sinistro e all'accertamento del nesso di causalità deve infatti osservarsi che i testi sentiti in primo grado - a prescindere dal colore della sostanza presente sulla banchina di accesso ai vagoni dei treni (questione secondaria tenuto conto anche del tempo trascorso tra la data della testimonianza e quella della caduta e considerato che il teste la aveva comunque Tes_3 descritta come di colore “bianco-giallastro”) - hanno riferito in maniera puntuale sulla presenza della sostanza sulla banchina e sul fatto che il vi abbia messo il piede, scivolando, cadendo e Parte_1
riportando la lussazione e i danni fisici descritti nel proprio atto di citazione.
Il all'udienza del 18 gennaio 2018 ha infatti così descritto l'occorso “Posso confermare Tes_3
10 i capitoli, l'attore si trovava dinanzi a me di circa 4-5 metri, c'erano diverse persone e l'ho visto cadere all'indietro, mi sono avvicinato a prestare soccorso, ricordo che dove è caduto vi era a terra CP_ una sostanza di colore bianco giallastro, non vi era del personale nei pressi, io ho trovato un vigilantes mi sono avvicinato anche al gabbiotto atac che era distante circa 15 metri ma non vi era nessuno, ricordo che dal gabbiotto si poteva vedere il punto in cui si trova l'attore”.
altro testimone oculare della caduta così riferiva “Io mi trovavo davanti all'attore Testimone_4 ho sentito un rumore e quando mi sono girato l'ho visto a terra dolorante, ricordo che lamentava soprattutto dolori ad una spalla, aveva i pantaloni strappati e fuoriusciva sangue, ricordo che sotto alla suola di una scarpa aveva dei residui biancastri di materiale ivi presente che non so precisare, aveva un trolley. Mi sono avvicinato per soccorrerlo, qualcuno è andato a chiamare l'ambulanza ed CP_ atri a cercare il personale che è arrivato dopo un po' di tempo. Riconosco dalle fotografie la pavimentazione della metropolitana. In quel momento la metro era affollata ed era la settimana di
Pasqua”.
Dunque, da quanto precede risulta accertato il nesso causale tra la presenza della sostanza evidentemente scivolosa sulla banchina e la caduta del e considerato l'afflusso di persone Parte_1
nella metropolitana in ragione di quanto riferito dal teste non può imputarsi alcunché al Tes_1
danneggiato stante anche la calca immaginabile in simile contesto prima dell'arrivo del treno e la verosimile non agevole visibilità dell'insidia, considerati anche i colori della pavimentazione della banchina quali raffigurati nelle fotografie prodotte dall'appellante.
Dal che alcun rimprovero può ascriversi all'utente del servizio non risultando dall'istruttoria che lo stesso abbia tenuto un contegno anomalo ovvero che abbia concorso nella causazione dei danni, accertati nell'immediatezza nel verbale di pronto soccorso (doc.n.1).
Pertanto, in simile contesto sia a volersi ricondurre l'occorso nell'ambito dell'art.1681 c.c., vertendosi certamente in contratto di trasporto, sia a volersi sussumere nella fattispecie di cui all'art.2051 c.c. spettava alla società convenuta dimostrare il fortuito e soprattutto che la presenza della sostanza sulla banchina dovesse ricondursi ad un frangente temporale tale da non consentire alcun intervento di pulizia.
Del resto, la società appellata non ha comprovato l'apprestamento di un adeguato servizio di pulizia e sorveglianza, ben possibile in relazione a spazi limitati quali quelli in esame ed inoltre il teste ha evidenziato che il “gabbiotto atac” distante circa 15 metri era vuoto e non vi era Tes_3
nessuno e che dal gabbiotto si poteva vedere il punto in cui era caduto l'attore.
Deve pertanto trovare applicazione il principio di diritto evidenziato da Cass.civ.n.7805/2017 (e altre conformi) per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.2051
c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, rimanendo l'amministrazione (e comunque
11 il custode) liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita dalle società convenute-appellate atteso che la presenza della sostanza e la sua rilevanza causale deve ritenersi non in discussione per quanto riferito da due testimoni oculari di cui sopra, privi di interessi in causa rispetto a quanto riferito dalla dipendente ( , peraltro non presente al momento della caduta, non potendosi ritenere CP_5 Tes_2
attendibile la sua dichiarazione per cui non vi era nulla di rilevante sulla banchina.
Ne consegue quindi la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per le spese mediche sostenute, nei seguenti termini, previa applicazione delle Tabelle milanesi vigenti (cfr., Cass.n.12408 del 2011 e ss. conformi, comprensive del danno morale da sofferenza interiore) tenuto conto che il all'epoca del sinistro aveva 55 anni, essendo nato il [...] ed essendosi la caduta Parte_1
verificata in data 17.04.2014.
Dunque, applicata la vigente tabella milanese e tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado, congruamente motivata, per cui il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso
“lussazione della spalla con esiti algofunzionali di pregressa lussazione spalla destra (arto dominante) consistenti in limitazione articolare e lieve lassità”, con IP pari al 10% oltre 30 gg. di ita e 30 gg. di itp al 50%, la somma da liquidarsi all'attualità al è pari ad euro 30.664,00 così Parte_1
risultante:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni
Danno biologico risarcibile € 19.071,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.029,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
12 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 1.460,00
Totale generale: € 30.664,00.
Da tale importo deve essere inoltre detratto l'importo riconosciuto dall'Inail a titolo di danno biologico pari ad euro 3.746,38 da rivalutarsi all'attualità in euro 4.529,37 con la conseguenza che il danno differenziale riconoscibile al ammonta ad euro 26.134,63 (30.664,00 – 4.529,37). Parte_1
Per quanto, infatti, osservato dalla S.C. (cfr., Sez. L sentenza n.13819/2017 e altre conformi) in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art.10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.
Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate, inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione.
Sulla somma come sopra determinata decorrono quindi gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata
(o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dall'appellante.
In conclusione, per quanto precede, l'appello deve essere accolto e conseguentemente la domanda di garanzia riproposta dall' avendo sin dal primo grado chiamato in causa la propria Assicurazione CP_5
13 per essere dalla stessa garantita in caso di accoglimento delle domande del circostanza Parte_1
comprovata dalla produzione della relativa polizza e neppure contestata dalla Compagnia.
Sul punto deve richiamarsi Cass.civ.SS.UU.n.7700 del 2016, per cui, laddove, come nel caso di specie, vi sia stato rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art.346 c.p.c., come invero verificabile nelle conclusioni dell' CP_5
§ 10. – Le spese di lite, liquidate secondo i valori sotto indicati, seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico di e nei confronti dell'appellante e a carico della Compagnia terza CP_5 chiamata nei confronti dell'appellata CP_5
Deve trovare applicazione infatti nel caso di specie, in difetto di specifica domanda, quanto osservato dalla recente Cass.civ.n.4275 del 2024 per cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Nella specie, la
S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza).
Quindi applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.701,00 per fase di studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
Per il secondo grado tenuto conto del medesimo scaglione di valore debbono liquidarsi in euro
2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
Spese di c.t.u. di primo grado secondo soccombenza (cfr., Cass.civ.n.10804/2020).
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 22.10.2020 avverso la sentenza n.4120/2020 pubblicata in data 25.02.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna in persona del l.r.p.t. al risarcimento in favore di dell'importo CP_5 Parte_1 di euro 26.134,63 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) In accoglimento della domanda di garanzia svolta dall' condanna CP_5 Controparte_7
di in persona del l.r.p.t. a tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli e CP_2 CP_5
dalla condanna di cui al punto n.1) che precede.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_5 Parte_1
liquida per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, euro 291,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 6.734,00 per compensi, euro 382,50 per esborsi oltre spese forfettarie iva e cpa, il tutto da distrarsi e art.93 c.p.c. in favore del difensore avv. Gianluca Nizzardi, antistatario.
4) Condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_7 CP_2 CP_5
che liquida per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, euro 267,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 6.734,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa.
5) Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado definitivamente a carico di . CP_5
Roma, 9.4.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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