Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6801 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, promossa DA
, nato il giorno 11.05.1950 in CASTELLAMMARE di STABIA Parte_1 ed ivi residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
OTTAVIANO alla via MUNICIPIO n.40 presso lo studio dell'avv. Pasquale DURACCIO che lo rappresenta e difende come da procura trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Carlo Maria LIGUORI, come da procura generale alle liti per atto notarile, ed elettivamente domiciliato NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo via S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazioni da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 31.10.2023 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
◼ di essere rimasto esposto all'amianto durante la sua attività lavorativa alle dipendenze di dal luglio 1974 al dicembre 2002; Parte_2
◼ di avere disimpegnato, durante detto arco temporale, mansioni che lo portavano a contato diretto con materiali amiantosi in ambienti pervasi da
1
◼ di avere presentato domanda per il riconoscimento di malattia professionale il 17 novembre 2022;
◼ di essersi visto negare ogni prestazione con provvedimento del 29 aprile 2023 per riscontrata “assenza della malattia”;
◼ che la pratica si chiudeva definitivamente il 22 settembre 2023, a CP_1 seguito di “collegiale” negativa;
◼ che tale responso non può ritenersi condivisibile in quanto l'ex dipendente di portatore di una patologia sicuramente asbesto-correlata. Parte_2
Tanto premesso, chiedeva al Giudice di accertare l'origine professionale della malattia denunciata con postumi superiori al 6% e pari almeno al 7% e conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione delle indennità dovute. CP_2
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
All'esito della notifica di ricorso e decreto si costituiva l che, CP_1 eccepita la prescrizione del diritto azionato, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
Il contenzioso veniva istruito, oltre che su base documentale, con l'esame dei testi previamente ammessi.
Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale, al 30 maggio 2025.
= = = (2)
La domanda deve essere rigettata.
Va premesso che la questione prescrizionale sollevata dal resistente CP_2 appare mal posta atteso che il relativo termine va calcolato a decorrere dalla manifestazione della patologia, e quindi dalla obiettiva rilevabilità dei primi sintomi, e non dalla cessazione dell'attività lavorativa dell'istante. Nel caso di specie, le allegazioni attoree fissano tale momento al 18 luglio 2022, epoca della TAC eseguita, e l non allega dati di segno contrario idonei a CP_1 spostare indietro la data di manifestazione della asserita malattia respiratoria.
Quanto alle carenze espositive e dimostrative la prospettiva da cui si pone l'ente assicuratore non è condivisibile. In realtà, nessun vulnus descrittivo a ricadute paralizzanti è apprezzabile nell'atto introduttivo di lite. Il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una lettura “di parte” della documentazione medica in atti versata, che le sue condizioni di salute sono di origine professionale e, quindi, in rapporto causale con la tipologia dell'attività lavorativa cui è stato dedito per numerosi anni.
2 E' del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, anche sul versante “eziologico”, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare era la situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Altra cosa è denunciare la non autosufficienza delle allegazioni descrittive attoree e la conseguente necessità di una pregnante sponda dimostrativa. Rilievo che, se riconosciuto processualmente apprezzabile, sposta la questione sul diverso piano della compiutezza probatoria e degli sforzi all'uopo gravanti sul ricorrente.
Insomma, pare risolutivo l'assunto a tenore del quale la dimostrazione delle mansioni in fatto disimpegnate dal ricorrente e la deriva professionale della patologia denunciata restano su piani ontologicamente diversi, seppure processualmente connessi. Ed invero, una volta denunciata la natura e la pregnanza fattuale di una determinata attività lavorativa, rimane da verificare prima di tutto l'autosufficienza di un tale sforzo espositivo, anche alla luce della posizione assunta da controparte, e poi se
“quella” attività abbia causato “quella” patologia. Ed infine se la patologia riscontrata come “professionale” raggiunga un grado invalidante meritevole dell'intervento dell'Istituto assicuratore. Ne deriva che la contestazione del nesso di causa è questione diversa dalla contestazione fattuale dell'attività lavorativa e che la prima non implica alcunchè circa la valenza espositiva del mansionale descritto ed evocato quale premessa della vicenda indennitaria. (3)
Nel caso di specie, le mirate obiezioni del resistente e la mancanza CP_2 di una piattaforma documentale autonomamente apprezzabile nei termini evocati dall'istante hanno reso necessario l'approfondimento istruttorio, evidentemente sollecitato dal ricorrente, sulle mansioni nel tempo disimpegnate dal sig. Pt_1 sull'ambiente lavorativo, sui dispostivi di sicurezza personale ed ambientale predisposti dall'Azienda. L'esito di tale approfondimento non lascia spazio a dubbi di genere alcuno, avuto anche riguardo alla mancanza di rilievi da parte dell limitatosi a contestare CP_1 una sola delle due deposizioni raccolte, quella di , avendo Testimone_1 egli dichiarato che si accinge a proporre azione legale nei confronti dell per gli CP_1 stessi motivi del sig. (esp. amianto) e, quindi, avente nella causa un interesse Pt_1 che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio “de quo”>. Obiezione sulla cui infondatezza non è necessario soffermarsi.
3 A D.R. ho conosciuto sul lavoro il sig. . Abbiamo lavorato Parte_1 insieme alla per circa 25 anni, forse anche di più. Se non ricordo male Parte_2 anche il ra dipendente diretto della come me. A D.R. pure il sig. Pt_1 Parte_2 svolgeva compiti di carpentiere-saldatore. Si lavorava per cinque giorni a Pt_1 settimana per otto ore al giorno, salvo lo straordinario del sabato, che però capitava solo di rado. A D.R. io e il facevamo parte della stessa squadra, quindi Pt_1 lavoravamo insieme. A D.R. noi eravamo addetti al montaggio scafo e cioè dei blocchi che una volta portati a bordo concorrevano alla costruzione della nave. A D.R. usavamo il cannello da taglio e la pinza per saldare. Usavamo anche i
“tornichetti” per agganciare fra loro le lamiere. A D.R. ci venivano forniti i guanti che sembravano di cartone pressato. Posso solo dire che quando pioveva si restringevano e non potevano essere riutilizzati. Ci venivano forniti altri guanti dello stesso materiale. A D.R. ci venivano date anche le mascherine che tuttavia non servivano a nulla. Ciò dico perchè quando andavamo a lavarci il nostro muco era nero. A D.R. usavamo pezze di amianto quando lavoravamo con la pinza oppure con il cannello. Servivano a coprire eventuale materiale infiammabile. A D.R. si lavorava in ambienti chiusi, molto grandi. C'erano molte finestre che tuttavia rimanevano chiuse. Solo quando era necessario usare la gru, si procedeva all'apertura della copertura del capannone. Tale operazione veniva eseguita una, massimo due volte al giorno e si protraeva per circa un'ora. A D.R. abbiamo usato anche dei “biscotti di ceramica” che, successivamente abbiamo saputo essere di amianto. A D.R. noi lavoravamo insieme agli elettricisti, ai saldatori e agli agganciatori. Insomma era un ambiente di lavoro promiscuo. Spesso si lavorava anche insieme ai dipendenti addetti al taglio delle lamiere che usavano o il cannello oppure una macchinetta chiamata “cadett”. A D.R. i coibentatori lavoravano insieme a noi ad una distanza di circa 7-8 metri. Ciò accadeva, per quanto ne so, con una frequenza di 15 giorni su due mesi. A D.R. durante le operazioni di saldatura veniva utilizzato un apparecchio (“manichettone”) che doveva servire a disperdere i fumi e le polveri che si creavano durante questo tipo di lavoro. Tuttavia, tale macchinario doveva essere posizionato ad una certa distanza -circa 50 centimetri- altrimenti il lavoro non veniva eseguito a regola d'arte. Ciò comportava la parziale inefficacia della dispersione.> Così il teste . Testimone_1
A D.R. con il sig. abbiamo fatto coppia sul lavoro Parte_1 per circa venti anni. Anche lui era carpentiere in ferro. A D.R. eravamo addetti alla costruzione dei blocchi della nave sia a terra che a bordo dell'imbarcazione. Usavamo il martello, il cannello ossitaglio, la pinza e la saldatrice. A D.R. ci venivano forniti guanti in pelle. Le mascherine, tipo quelle che usano gli infermieri, ci venivano fornite solo quando dalle lavorazioni si sprigionava molta polvere. Ciò accedeva sia quando noi usavamo il cannello, sia quando i nostri colleghi si dedicavano alla molatura. Dopo poco tempo la mascherina diventava nera e doveva essere sostituita. A D.R. si lavorava tutti insieme, ciascuno addetto ai propri compiti.
4 C'erano i saldatori e quelli che erano addetti al taglio delle lamiere. A D.R. usavamo i
“biscotti” che avevano materiale amiantoso, almeno fino ad un certo periodo. A D.R. anche i coibentatori lavoravano insieme a noi, a breve distanza. In qualche occasione, quando le polveri disperse erano troppo consistenti, noi lasciavano la nostra postazione lavorativa. A D.R. si lavorava al chiuso. C'erano degli estrattori che non sempre funzionavano e comunque erano insufficienti a muovere l'aria e a ricambiarla. A D.R. nessuna informazione ci veniva fornita dall'Azienda circa la pericolosità dell'ambiente di lavoro e delle mansioni che assicuravamo. A D.R. ogni due-tre mesi venivano sottoposti a controlli sanitari. Si trattava di controlli periodici. In genere, non ci venivano comunicati i risultati di questi accertamenti.>
Così il teste . Testimone_2
La undirezionalità di tali dichiarazioni e la loro convergenza su un minimo comune denominatore mansionale ed ambientale di tranquillante significazione non necessitano di inutili digressioni, una volta ribadito lo scenario dimostrativo entro cui vanno analizzzzate. Scenario che esclude qualsiasi ricaduta delle stesse sul terreno tecnico-medico-legale. E quindi causale. In riferimento al quale deve attribuirsi valenza dirimente all'approfondimento peritale. (4)
Il dr. ha escluso la derivazione professionale della patologia CP_3 riscontrata. L'iter argomentativo seguito nell'elaborato resta pienamente apprezzabile nel suo rigore scientifico e nella sua obiettiva aderenza al dato documentale, a quello strumentale e all'esame clinico del 3 febbraio 2025. Condotto, è bene precisare, alla presenza del consulente di parte ricorrente, dr. . Persona_1
Si legge nella relazione scritta.
I reperti radiografici tipici di una asbestosi polmonare sono raramente presenti nelle forme di lieve entità, che si caratterizzano essenzialmente per la presenza di una interstiziopatia, cioè di un ispessimento dell'interstizio polmonare, vale a dire del tessuto connettivo di sostegno dell'albero bronchiale e del parenchima alveolare. Tale ispessimento, interponendosi tra l'alveolo polmonare ed i capillari sanguigni, ostacola il fisiologico scambio gassoso, cioè il passaggio di anidride carbonica dal sangue verso l'aria alveolare e dell'ossigeno nel senso opposto. L'ispessimento interstiziale, però, non è affatto esclusivo della pneumopatia asbestosica, potendo conseguire anche a processi infiammatori di varia natura. Al fine di poter attribuire a tale condizione una genesi asbestosica è importante in primo luogo dimostrare un'esposizione significativa (per entità e durata) alle fibre di amianto. Vari studi, poi, hanno dimostrato che un'esposizione alle fibre di amianto di entità significativa (tale cioè da determinare conseguenze apprezzabili dal punto di vista radiografico sul parenchima polmonare) comporta necessariamente alterazioni anche a carico della pleura. Tali alterazioni sono tipicamente rappresentate dalle c.d.
5 “placche pleuriche”, cioè da ispessimenti localizzati, spesso calcificati, oppure, quantomeno, da un ispessimento diffuso e bilaterale del foglietto pleurico parietale. Nel caso in esame tale reperto manca (l'unico riferimento alla pleura, nel dettagliato referto TAC agli atti, è la presenza di “esiti pleuroparenchimali in basale anteriore a sin”, dato suggestivo non di pleuropatia asbestosica ma di un esito infiammatorio) e pertanto deve ritenersi del tutto implausibile una genesi delle lesioni polmonari descritte da asbesto piuttosto che da una condizione bronchitica cronica, tanto più in presenza di elementi significativi della presenza di una bronchite cronica ad evoluzione enfisematosa (…“Diffuse bolle di enfisema centrolobulari d'ambo i lati specie ai lobi superiori…obliterazione della porzione prossimale del bronco tributario del segmento mediale del lobo medio…) e della limitatezza dei segni correlabili, almeno in teoria, anche all'effetto dell'amianto (“Minimo ispessimento dell'interstizio centrale e periferico”). Quanto affermato è, seppure indirettamente, confermato anche dalla relazione medico-legale di parte, che sostiene la tesi della genesi asbestosica delle lesioni in esame sulla base della presenza di un presunto
“ispessimento pleurico bilaterale” che in realtà, come abbiamo visto, nel referto della TAC non è descritto. In conclusione, in base a quanto argomentato, mancano gli elementi medico1legali per poter correlare il quadro polmonare evidenziato dalla TAC all'esposizione alle fibre di amianto. In tal senso è da condividere la valutazione dei sanitari dell circa “l'assenza della malattia denunciata”.> CP_1
(5)
Il responso peritale viene contestato dal ricorrente che, con le note sostitutive trasmesse il 26 maggio 2025, essenzialmente rievoca le obiezioni intraconsulenziali del proprio esperto, il dr. . Per_2
Se non che su tali obiezioni il C.T.U. si era già doverosamente soffermato nella stesura conclusiva della sua relazione. Di cui si riportano i seguenti, ulteriori passaggi chiarificatori.
La bozza della presente relazione di CTU è stata inviata via PEC alle parti. Parte ricorrente ha fatto pervenire, per la medesima via, note controdeduttive redatte dal CT di parte dott. , che si depositano in atti. Tali note Persona_3 contestano le conclusioni della bozza sulla base, sembra di capire, di tre ordini di motivazioni: a) è provato che il soggetto sia stato esposto in maniera significativa alle fibre di amianto;
b) è presente una “stria fibrotica in antero-basale anteriore”; c) il periziando presenta una sindrome disventilatoria restrittiva. A tale riguardo, è necessario ribadire alcuni concetti, che lo scrivente aveva dato per assodati nella sua relazione, ma che evidentemente richiedono un'ulteriore puntualizzazione e che verranno estrapolati dal Position Paper Amianto della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Quanto al primo rilievo, va ribadito che un'esposizione alle fibre di amianto significativa per intensità e durata rappresenta una condizione necessaria ma non certo sufficiente per il riconoscimento di cui trattasi. Il Position Paper Amianto è infatti molto chiaro ed esplicito nell'affermare che “l'asbestosi non è il
6 risultato univoco di significative o anche forti esposizioni ad amianto”, cioè che non c'è alcuna corrispondenza obbligata tra esposizione, anche forte, all'amianto ed insorgenza di asbestosi polmonare Quanto al secondo rilievo va premesso che: “Una delle principali difficoltà che si riscontra nel procedere alla diagnosi di asbestosi risiede nel fatto che si tratta di una patologia dal punto di vista clinico, della diagnosi per immagini e di quella istologica, indistinguibile da interstiziopatie di altra natura”. Ed inoltre: “I segni più significativi di asbestosi polmonare alla TC HR sono: a) fibrosi interstiziale;
b) opacità puntiformi sub-pleuriche (nelle forme iniziali); c) linee sub- pleuriche;
d) placche pleuriche o diffuso ispessimento della pleura parietale;
e) bande parenchimali, soprattutto in associazione con ispessimento pleurico;
f) opacità a vetro smerigliato (non molto frequenti nell'asbestosi); g) aspetto a nido d'ape (honeycombing) nelle forme avanzate”. La banda fibrotica di cui il CT di parte sostiene l'ascrivibilità all'asbestosi polmonare in realtà è un reperto aspecifico che, nel contesto del quadro complessivo del reperto TAC polmonare in esame, va ascritto piuttosto ad un esito infiammatorio. Depongono per tale conclusione la già ricordata presenza nel reperto in esame di diffusi segni di pregressi fenomeni bronchitici e l'assenza di alterazioni pleuriche in qualche modo ricollegabili all'esposizione all'amianto, assenza che, come già ricordato in precedenza, rende del tutto inattendibile l'ipotesi sostenuta dalla parte. Altrettanto aspecifica (se non di più) è la lieve sindrome disventilatoria restrittiva, perfettamente compatibile con numerose altre condizioni cliniche, compresa la “obliterazione della porzione prossimale del bronco tributario del segmento mediale del lobo medio”, descritta nel caso in esame. Infine, manca anche il reperto clinico, indicativo di asbestosi, di crepitii teleinspiratori alle basi. Si ribadisce, in base a quanto argomentato, che non sussistono i requisiti medico-legali per ascrivere all'esposizione alle fibre di amianto l'insorgenza delle alterazioni riscontrate a carico dell'apparato respiratorio del periziando.>
La definitiva pregnanza di tale approfondimento pare addirittura solare. Con essa si scontra una lettura del referto TAC del 18 luglio 2022 che risulta a sponda eminentemente “interpretativa”, dallo stesso essendo stati desunti fin dalla certificazione del 28 giugno 2023 a firma del dr. dati e passaggi non Per_2 direttamente ed obiettivamente riconducibili al referto.
A margine è appena il caso di evidenziare, ancora una volta sulla scorta dei rilievi del dr. che l'asbesto-esposizione è condizione necessaria ma CP_3 non “sufficiente” della malattia asbesto-correlata. Cioè a dire. Non ogni insulto al distretto respiratorio manifestatosi in soggetto rimasto esposto all'amianto è necessariamente asbesto-derivato. Sono le caratteristiche intrinseche della malattia e le sue forme di manifestazione a riflettere la sua effettiva derivazione. Esse, nel caso di specie, depongono per un'origine “non professionale” della patologia. E ciò da una prospettiva squisitamente medico-legale.
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In definitiva, non residuano ragioni per discostarsi dal responso finale del dr. basato su un iter argomentativo esaustivo e condivisibile. CP_3
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali vanno compensate alla luce di una decisione che, positivamente riscontrato il dato proposto dall'istante in tema di mansioni e ambiente di lavoro, assume esclusiva valenza medico-legale.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M.
Il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1 di ufficio, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 11/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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