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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dott. GATTI Matteo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 3211/2025 avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso e del nome promosso da:
, (C.F. , nato il [...] in Parte_1 C.F._1
PE (cittadinanza peruviana), residente in [...], elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre 16/7 presso e nello studio dell'avv. GAIBISSO
TT (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2
mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
PARTE CONVENUTA
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“1) Disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di parte ricorrente e ordinare che ogni atto dello stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato al prenome e pertanto il nome completo sia , con tutti i Per_1 Parte_2 provvedimenti e i diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari); 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e con il nominativo completo
onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / Parte_2 sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
3) ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente;
4) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da maschili a femminili sia primari che secondari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da è al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la rettificazione di attribuzione del nome e del sesso proposto ai sensi dell'art. 1 L.
14.4.1982 n. 164 da maschile a femminile, nonché in subordine l'autorizzazione alla esecuzione dei trattamenti chirurgici a tale scopo necessari;
Rilevato che all'udienza del 23/09/2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il ricorso, ha precisato di continuare la cura ormonale, di aver prodotto anche una relazione più recente del dr. sull'attuale stato e ha chiesto di avere l'attribuzione CP_2
del nome , facendo presente che dopo il cambio di sesso intende Parte_2
sposarsi con il sig. e che intende sottoporsi agli interventi chirurgici;
Persona_2
Rilevato che a tale udienza era presente anche il sig. (c. f: Persona_2
, il quale ha dichiarato di essere d'accordo con la rettifica del sesso C.F._3 del proprio compagno e di essere intenzionato poi a celebrare matrimonio con parte ricorrente;
Rilevato che alla predetta udienza il difensore ha ribadito la richiesta, già indicata in ricorso, di pronuncia della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
sentenza e ha chiesto che sia dato ordine alla Questura di rettificare il permesso di soggiorno per matrimonio con le generalità che verranno indicate nella nuova carta di identità rilasciata dal Comune di Genova;
Vista la documentazione prodotta;
Rilevato che il ricorso risulta regolarmente notificato via p.e.c. alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Genova, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'indice dei domicili digitali Email_1 della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi – IPA;
Rilevato che parte ricorrente:
a) è unito civilmente con il sig. (nato a [...] – AL – il Persona_2
04.11.1984, cf: residente in [...]) C.F._3
e tale unione civile, celebrata il 27.05.2021 a Genova, è stata regolarmente trascritta nei pubblici registri (al n. 7 – parte I – anno 2021);
b) non ha figli;
c) conseguentemente il contraddittorio è stato costituito nei confronti del già menzionato sig. , oltreché con l'ufficio del Pubblico Ministero che non si è Persona_2 pronunciato in merito all'accoglimento della domanda;
d) attualmente risiede in Italia, ove è giunto nel 2016.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver manifestato una psicosessualità nettamente femminile, sin dall'infanzia
(dall'età di sei anni), personalità che però ha dovuto reprimere a causa dell'ostilità mostrata dalla sua famiglia e dall'ambiente sociale;
- di essere riuscita a vivere e a identificarsi nel genere di elezione solo crescendo e iniziando un lungo percorso di affermazione di genere;
- di aver raggiunto la sorella in Italia nel 2016 e di aver conosciuto nel 2020 il sig.
con cui poi ha registrato unione civile nel 2021; Persona_2
- di riuscire oggi, grazie al percorso di affermazione di genere intrapreso, a superare le difficoltà legate ad una manifesta disforia di genere, giungendo a vivere pubblicamente ed apertamente la propria identità psico sessuale femminile, parlando di sé al femminile e manifestando di volersi riconoscere nel nome di elezione;
Per_1
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
- di essersi rivolta, a far data dal 2023, alla clinica presso l'Ospedale Controparte_3
San Martino di Genova, ove è tuttora in carico e, dopo essere stata informata anche dell'irreversibilità di detto percorso, di aver iniziato ad assumere terapia ormonale, sempre sotto il controllo dell'equipe specializzata, di averla seguita con regolarità e di averla ben tollerata, come documentato dalle relazioni prodotte in atti;
- di essere pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere, iniziato ormai da molti anni, di non avere mai avuto alcun ripensamento circa il percorso intrapreso, di vivere con estrema soddisfazione il genere femminile e di aver riallacciato anche i rapporti con la propria famiglia di origine;
Rilevato che la norma che autorizza la rettificazione dell'attribuzione di sesso, cioè l'art. 1 L.
164/1982, individua come presupposto per ottenere tale rettificazione l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali;
Rilevato che secondo l'interpretazione ormai consolidata la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione e consente quindi la rettificazione anche prima e a prescindere dal trattamento chirurgico qualora possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere. Infatti, la
Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015 ha chiarito che: “La disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo all'identità personale, rientranti a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e 8 delle CEDU). Ciò emerge anche dalla sua formulazione letterale, ove stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle
“intervenute modificazioni dei…caratteri sessuali “. Viene quindi lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle e la mancanza di un riferimento testuale a queste ultime ( modalità chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita ), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute. La
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
disposizione censurata svolge dunque il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute (sent. N. 161 del 1985)”; orientamento che la Corte ha poi ribadito con la sentenza n. 185/2017;
Rilevato che alle medesime conclusioni era autonomamente pervenuta anche la Corte di
Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 ove era stato sottolineato che: “ la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale “;
Rilevato che conseguentemente la giurisprudenza di merito si è definitivamente consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere disposta tutte le volte in cui la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche;
Ritenuto che tali approdi interpretativi appaiono l'unica soluzione in grado di esprimere e garantire i valori costituzionali indicati dalla sentenza 221/2015 della Corte Costituzionale;
Rilevato che nel caso di specie dalla documentazione della Clinica Endocrinologica dell'Ospedale San Martino di Genova, datata 18.02.2025 prodotta in atti, emerge che parte ricorrente, dopo aver effettuato esami ematochimici ed ormonali a settembre 2023, si è poi sottoposta a valutazione con il Dott. da cui si evinceva che “non sono stati Persona_3
rilevati aspetti psicopatologici di rilievo. Risultano soddisfatti i criteri di eleggibilità per
l'inizio del trattamento ormonale” e ha avviato terapia ormonale a dicembre 2023.
Rilevato che tale equipe specializzata nelle proprie conclusioni ha evidenziato la presenza di
“incongruenza di genere in soggetto meritevole di avvio terapia estrogenica e Pt_3
antiandrogenica” e ha confermato che parte ricorrente, dopo essere stata informata anche dell'irreversibilità del percorso, ha iniziato ad assumere terapia ormonale, che la terapia è
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
risultata ben tollerata e seguita con regolarità, precisando “la paziente si definisce soddisfatta del proprio aspetto fisico, permane indicazione alla prosecuzione della terapia e dei controlli specialistici che andranno proseguiti vita natural durante”.
Rilevato che parte ricorrente ha altresì prodotto relazione a firma del Dott. Persona_4
(ASL 3) del 10.01.2025 ove si evidenzia che “attualmente è identificata stabilmente con il genere femminile, ben integrata nel contesto sociale. Non è più presente un quadro di disforia di genere (DSM 5), né la sintomatologia depressiva ad essa correlata. Al momento Per_1 manifesta un generale benessere psico-fisico”;
Ritenuto che, secondo quanto evidenziato e attestato dagli specialisti, parte ricorrente possa considerarsi pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e che possa concludersi da un lato per l'assenza di problematiche psicopatologiche e di disturbi della personalità e dall'altro per la presenza di disforia di genere di cui risultano soddisfatti tutti i criteri diagnostici;
Ritenuto che nel caso di specie non solo la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte ricorrente, ma che può anche ritenersi sostanzialmente compiuto e irreversibile il percorso individuale intrapreso dalla parte di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici;
Ritenuto che alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale le attuali risultanze anagrafiche della parte non corrispondano alla sua effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate, a prescindere dalla rettifica chirurgica dei caratteri sessuali, che la parte ha comunque richiesto di potere effettuare nella piena consapevolezza, come risultante dalla documentazione in atti, delle relative implicazioni e irreversibilità, anche considerata la sofferenza psichica determinata dalla discrepanza tra l'aspetto fisico femminile e la sua identità anagrafica maschile;
Ritenuto che, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza in considerazione dei valori costituzionali, tale trattamento ormonale così come il futuro eventuale intervento chirurgico sia conseguenza e non causa di una oggettiva discrasia tra l'identità sessuale anagrafica e biologica e l'identità sessuale come vissuta e percepita dalla parte;
Ritenuto che deve considerarsi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso della parte di acquisizione di una effettiva identità femminile e che
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conseguentemente debba essere accolta la domanda di parte ricorrente di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso;
Rilevato che nella prospettiva della propria transizione al genere femminile la parte ha indicato la preferenza per il prenome ; Per_1
Rilevato infine che con sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis;
Ritenuto conseguentemente che non vada più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui parte ricorrente potrà sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità e che le autorità sanitarie, qualora richieste, potranno e dovranno eseguire l'intervento senza necessità di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
Ritenuta accoglibile, in considerazione della sentenza n. 66/2024 della Corte Costituzionale
e tenuto conto che le parti hanno manifestato la volontà di contrarre fra di loro matrimonio, la domanda di pronuncia della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di
180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
Viste le conclusioni del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 7 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a (cf: Parte_1
– cittadinanza peruviana), nato a [...]ù) il 11.12.1976, C.F._1 attribuendo il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il prenome in luogo Per_1
del prenome Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nonché alla Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, di procedere con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile annotando il nominativo completo come sopra rettificato su tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
3) DISPONE la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) NULLA a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico.
Spese irripetibili.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE
SENTENZA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI GENOVA E ALLA
QUESTURA DI GENOVA.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dott. GATTI Matteo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 3211/2025 avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso e del nome promosso da:
, (C.F. , nato il [...] in Parte_1 C.F._1
PE (cittadinanza peruviana), residente in [...], elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre 16/7 presso e nello studio dell'avv. GAIBISSO
TT (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2
mandato in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
PARTE CONVENUTA
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CONCLUSIONI RICORRENTE:
“1) Disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di parte ricorrente e ordinare che ogni atto dello stato civile riferito a parte ricorrente sia assegnato al prenome e pertanto il nome completo sia , con tutti i Per_1 Parte_2 provvedimenti e i diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari); 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e con il nominativo completo
onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / Parte_2 sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
3) ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente;
4) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da maschili a femminili sia primari che secondari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da è al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la rettificazione di attribuzione del nome e del sesso proposto ai sensi dell'art. 1 L.
14.4.1982 n. 164 da maschile a femminile, nonché in subordine l'autorizzazione alla esecuzione dei trattamenti chirurgici a tale scopo necessari;
Rilevato che all'udienza del 23/09/2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il ricorso, ha precisato di continuare la cura ormonale, di aver prodotto anche una relazione più recente del dr. sull'attuale stato e ha chiesto di avere l'attribuzione CP_2
del nome , facendo presente che dopo il cambio di sesso intende Parte_2
sposarsi con il sig. e che intende sottoporsi agli interventi chirurgici;
Persona_2
Rilevato che a tale udienza era presente anche il sig. (c. f: Persona_2
, il quale ha dichiarato di essere d'accordo con la rettifica del sesso C.F._3 del proprio compagno e di essere intenzionato poi a celebrare matrimonio con parte ricorrente;
Rilevato che alla predetta udienza il difensore ha ribadito la richiesta, già indicata in ricorso, di pronuncia della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della
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sentenza e ha chiesto che sia dato ordine alla Questura di rettificare il permesso di soggiorno per matrimonio con le generalità che verranno indicate nella nuova carta di identità rilasciata dal Comune di Genova;
Vista la documentazione prodotta;
Rilevato che il ricorso risulta regolarmente notificato via p.e.c. alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Genova, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'indice dei domicili digitali Email_1 della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi – IPA;
Rilevato che parte ricorrente:
a) è unito civilmente con il sig. (nato a [...] – AL – il Persona_2
04.11.1984, cf: residente in [...]) C.F._3
e tale unione civile, celebrata il 27.05.2021 a Genova, è stata regolarmente trascritta nei pubblici registri (al n. 7 – parte I – anno 2021);
b) non ha figli;
c) conseguentemente il contraddittorio è stato costituito nei confronti del già menzionato sig. , oltreché con l'ufficio del Pubblico Ministero che non si è Persona_2 pronunciato in merito all'accoglimento della domanda;
d) attualmente risiede in Italia, ove è giunto nel 2016.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver manifestato una psicosessualità nettamente femminile, sin dall'infanzia
(dall'età di sei anni), personalità che però ha dovuto reprimere a causa dell'ostilità mostrata dalla sua famiglia e dall'ambiente sociale;
- di essere riuscita a vivere e a identificarsi nel genere di elezione solo crescendo e iniziando un lungo percorso di affermazione di genere;
- di aver raggiunto la sorella in Italia nel 2016 e di aver conosciuto nel 2020 il sig.
con cui poi ha registrato unione civile nel 2021; Persona_2
- di riuscire oggi, grazie al percorso di affermazione di genere intrapreso, a superare le difficoltà legate ad una manifesta disforia di genere, giungendo a vivere pubblicamente ed apertamente la propria identità psico sessuale femminile, parlando di sé al femminile e manifestando di volersi riconoscere nel nome di elezione;
Per_1
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- di essersi rivolta, a far data dal 2023, alla clinica presso l'Ospedale Controparte_3
San Martino di Genova, ove è tuttora in carico e, dopo essere stata informata anche dell'irreversibilità di detto percorso, di aver iniziato ad assumere terapia ormonale, sempre sotto il controllo dell'equipe specializzata, di averla seguita con regolarità e di averla ben tollerata, come documentato dalle relazioni prodotte in atti;
- di essere pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere, iniziato ormai da molti anni, di non avere mai avuto alcun ripensamento circa il percorso intrapreso, di vivere con estrema soddisfazione il genere femminile e di aver riallacciato anche i rapporti con la propria famiglia di origine;
Rilevato che la norma che autorizza la rettificazione dell'attribuzione di sesso, cioè l'art. 1 L.
164/1982, individua come presupposto per ottenere tale rettificazione l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali;
Rilevato che secondo l'interpretazione ormai consolidata la norma non impone un rapporto di propedeuticità tra adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali e rettificazione e consente quindi la rettificazione anche prima e a prescindere dal trattamento chirurgico qualora possa ritenersi che la persona interessata, a seguito di un percorso consapevolmente intrapreso, abbia acquisito in modo tendenzialmente definitivo una nuova identità di genere. Infatti, la
Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015 ha chiarito che: “La disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo all'identità personale, rientranti a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e 8 delle CEDU). Ciò emerge anche dalla sua formulazione letterale, ove stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle
“intervenute modificazioni dei…caratteri sessuali “. Viene quindi lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle e la mancanza di un riferimento testuale a queste ultime ( modalità chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita ), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute. La
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
disposizione censurata svolge dunque il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute (sent. N. 161 del 1985)”; orientamento che la Corte ha poi ribadito con la sentenza n. 185/2017;
Rilevato che alle medesime conclusioni era autonomamente pervenuta anche la Corte di
Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015 ove era stato sottolineato che: “ la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale “;
Rilevato che conseguentemente la giurisprudenza di merito si è definitivamente consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere disposta tutte le volte in cui la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche;
Ritenuto che tali approdi interpretativi appaiono l'unica soluzione in grado di esprimere e garantire i valori costituzionali indicati dalla sentenza 221/2015 della Corte Costituzionale;
Rilevato che nel caso di specie dalla documentazione della Clinica Endocrinologica dell'Ospedale San Martino di Genova, datata 18.02.2025 prodotta in atti, emerge che parte ricorrente, dopo aver effettuato esami ematochimici ed ormonali a settembre 2023, si è poi sottoposta a valutazione con il Dott. da cui si evinceva che “non sono stati Persona_3
rilevati aspetti psicopatologici di rilievo. Risultano soddisfatti i criteri di eleggibilità per
l'inizio del trattamento ormonale” e ha avviato terapia ormonale a dicembre 2023.
Rilevato che tale equipe specializzata nelle proprie conclusioni ha evidenziato la presenza di
“incongruenza di genere in soggetto meritevole di avvio terapia estrogenica e Pt_3
antiandrogenica” e ha confermato che parte ricorrente, dopo essere stata informata anche dell'irreversibilità del percorso, ha iniziato ad assumere terapia ormonale, che la terapia è
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risultata ben tollerata e seguita con regolarità, precisando “la paziente si definisce soddisfatta del proprio aspetto fisico, permane indicazione alla prosecuzione della terapia e dei controlli specialistici che andranno proseguiti vita natural durante”.
Rilevato che parte ricorrente ha altresì prodotto relazione a firma del Dott. Persona_4
(ASL 3) del 10.01.2025 ove si evidenzia che “attualmente è identificata stabilmente con il genere femminile, ben integrata nel contesto sociale. Non è più presente un quadro di disforia di genere (DSM 5), né la sintomatologia depressiva ad essa correlata. Al momento Per_1 manifesta un generale benessere psico-fisico”;
Ritenuto che, secondo quanto evidenziato e attestato dagli specialisti, parte ricorrente possa considerarsi pienamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e che possa concludersi da un lato per l'assenza di problematiche psicopatologiche e di disturbi della personalità e dall'altro per la presenza di disforia di genere di cui risultano soddisfatti tutti i criteri diagnostici;
Ritenuto che nel caso di specie non solo la richiesta di rettificazione risulta espressione di una scelta consapevole e definitiva di parte ricorrente, ma che può anche ritenersi sostanzialmente compiuto e irreversibile il percorso individuale intrapreso dalla parte di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici;
Ritenuto che alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale le attuali risultanze anagrafiche della parte non corrispondano alla sua effettiva identità sessuale e debbano pertanto essere rettificate, a prescindere dalla rettifica chirurgica dei caratteri sessuali, che la parte ha comunque richiesto di potere effettuare nella piena consapevolezza, come risultante dalla documentazione in atti, delle relative implicazioni e irreversibilità, anche considerata la sofferenza psichica determinata dalla discrepanza tra l'aspetto fisico femminile e la sua identità anagrafica maschile;
Ritenuto che, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza in considerazione dei valori costituzionali, tale trattamento ormonale così come il futuro eventuale intervento chirurgico sia conseguenza e non causa di una oggettiva discrasia tra l'identità sessuale anagrafica e biologica e l'identità sessuale come vissuta e percepita dalla parte;
Ritenuto che deve considerarsi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso della parte di acquisizione di una effettiva identità femminile e che
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conseguentemente debba essere accolta la domanda di parte ricorrente di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso;
Rilevato che nella prospettiva della propria transizione al genere femminile la parte ha indicato la preferenza per il prenome ; Per_1
Rilevato infine che con sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis;
Ritenuto conseguentemente che non vada più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui parte ricorrente potrà sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità e che le autorità sanitarie, qualora richieste, potranno e dovranno eseguire l'intervento senza necessità di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
Ritenuta accoglibile, in considerazione della sentenza n. 66/2024 della Corte Costituzionale
e tenuto conto che le parti hanno manifestato la volontà di contrarre fra di loro matrimonio, la domanda di pronuncia della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di
180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
Viste le conclusioni del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e art. 31 D.lvo 150/2011
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1) RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a (cf: Parte_1
– cittadinanza peruviana), nato a [...]ù) il 11.12.1976, C.F._1 attribuendo il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il prenome in luogo Per_1
del prenome Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nonché alla Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, di procedere con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile annotando il nominativo completo come sopra rettificato su tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
3) DISPONE la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) NULLA a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico.
Spese irripetibili.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE
SENTENZA ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI GENOVA E ALLA
QUESTURA DI GENOVA.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
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