CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4770/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31.07.2024 e vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Cardinale Enrico Dante n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco
APPELLANTE
E
(n. 764/2016 Tribunale di Controparte_1
Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Gianfranco Torino, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Scatena
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“In riforma della suddetta sentenza, ogni contraria istanza rigettata:
r.g. n. 4770/2021 1 a) in via preliminare dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1
avanzata dal Parte_2
b) nel merito, in via subordinata, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata dal Fallimento n. 764/2016 nei confronti della e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
rigettare la stessa domanda;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi del D.M. 55/2014”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il (n. 764/2016 Tribunale di Roma) Parte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per Parte_1
sentire dichiarare inefficace ex art. 67 comma 1° l. fall. il pagamento di due effetti cambiari dell'importo ciascuno di Euro 6.000,00 effettuato in favore della predetta società il 21.12.2015 e il 20.01.2016 e per sentire conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 maggiorata di rivalutazione e interessi. Il Fallimento attore deduceva che detti titoli erano stati emessi, assieme ad altri, dalla a titolo Controparte_2
di pagamento del corrispettivo della cessione dell'azienda esercente attività di ristorazione ubicata in Roma, Piazza Pallarola n. 23, perfezionatasi nel febbraio
2013 e non erano stati incassati dalla società cedente, poi TA, ma erano stati da questa girati in favore della . Parte_1
La si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, non essendo il soggetto cui la TA aveva girato il r.g. n. 4770/2021 2 titolo, e nel merito richiedendo il rigetto della domanda per il difetto del requisito temporale e dell'elemento soggettivo.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2128/2021, accoglieva la domanda, ritenendo dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 l. fall., essendo intervenuto l'incasso delle due cambiali nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed essendo la beneficiaria dei pagamenti consapevole dello stato di decozione di in ragione dei CP_1
collegamenti societari esistenti (la socia quasi totalitaria di Parte_1
era stata socia di . Parte_4 Controparte_1
Avverso l'indicata sentenza, depositata l'08.02.2021 e non notificata, ha interposto tempestivo appello la che ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere la propria legittimazione passiva per avere posto all'incasso le due cambiali, mentre il curatore avrebbe dovuto agire in revocatoria nei confronti della società alla quale le due cambiali erano state girate dalla TA
(nello specifico, la . Parte_4
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 67 comma primo l. fall. la fattispecie in esame, che invece non è riferibile né alle previsioni di cui ai nn. 1 e 2 di detta norma, non inserendosi gli atti dispositivi di cui è causa in un pregresso rapporto obbligatorio con la TA, né alle ipotesi di cui ai nn. 3 e 4, essendo gli stessi atti dispositivi estranei alle prestazioni di garanzia richiamate dalla norma.
Con il terzo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva valutato la mancata dimostrazione da parte del attore dei requisiti di CP_1
cui all'art. 67 comma primo n. 1 l. fall. (che, cioè, l'importo delle cambiali girate superava di oltre un quarto il debito che la TA aveva nei confronti del giratario).
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere il requisito temporale del compimento dell'atto dispositivo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre l'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, rappresentato non già dal r.g. n. 4770/2021 3 pagamento delle cambiali da parte dell'emittente ma dalla girata dei titoli da parte del debitore, si collocava al di fuori del c.d. periodo sospetto.
Con il quinto motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la scientia decoctionis in ragione dei collegamenti societari esistenti tra e non considerando che la Parte_1 CP_1 Parte_4
socia della era fuoriuscita dalla compagine sociale della
[...] Parte_1
sin dal 31.05.2012. Controparte_1
In data 13.12.2021 si è costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. il in persona del curatore p.t., che ha richiesto il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'esame del secondo e del terzo motivo di appello assume carattere pregiudiziale.
L'accertamento compiuto dal Tribunale, incentrato in gran parte sull'elemento soggettivo della spiegata azione, appare parametrato alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 67 l. fall. piuttosto che al riscontro di una delle ipotesi previste dal primo comma dello stesso articolo, che, come noto, comprendono atti che per il loro carattere particolarmente qualificato o anomalo sono riconducibili ad una consapevolezza del terzo circa lo stato di insolvenza del debitore, sì da giustificare l'inversione del meccanismo probatorio ordinario. Laddove, infatti, ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 67 comma primo l. fall., il curatore che agisce in revocatoria ha solo l'onere di dare prova del compimento di uno degli atti elencati dalla norma e della sua collocazione nel c.d. periodo sospetto
(l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), spettando al beneficiario dell'atto dispositivo di fornire positiva dimostrazione della propria inscientia decoctionis.
L'erroneità della valutazione giudiziale è diretta conseguenza dell'erroneità della domanda spiegata dal che, dopo aver dato Parte_3
atto della riscossione dei due titoli cambiari nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non ha minimamente prospettato la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 67 l. fall., ma ha impropriamente dedotto una serie di circostanze fattuali dalle quali sarebbe r.g. n. 4770/2021 4 stata desumibile la prova della consapevolezza da parte dell'odierna appellante dello stato di decozione nel quale versava la CP_1
Il medesimo confuso schema argomentativo si riproduce nella sentenza impugnata, che, ferma restando l'assoluta estraneità dell'atto dispositivo aggredito dalle prestazioni di garanzia richiamate nei numeri 3 e 4 dell'art. 67 comma primo l. fall, ha omesso di verificare se esso fosse riconducibile all'ipotesi di cui al n. 1 dello stesso articolo, che comprende gli atti a titolo oneroso caratterizzati da una sproporzione di oltre un quarto tra le prestazioni, dato questo non solo non provato ma nemmeno dedotto dal attore, o CP_1
piuttosto all'ipotesi di cui al n. 2, che racchiude gli atti estintivi compiuti con mezzi anormali di pagamento. Al riguardo, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di mezzo normale di pagamento ha sempre una connotazione relativa e non assoluta, polarizzandosi sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale ed a una data zona di mercato
(v. Cass. n. 15691/2011, Cass. n. 25162/2016, Cass. n. 26063/2017, Cass. n.
25725/2019). Esistono in ogni caso figure giuridiche che, in ragione dei tratti che le caratterizzano, si prestano facilmente o più facilmente di altre figure ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento, come accade per la datio in solutum (v. Cass. n. 12644/2011, Cass. n. 3673/2018) o per la cessione dei crediti pro solvendo (v. Cass. n. 23261/2014). Ora, anche la cessione del credito cartolare che si realizza con la girata della cambiale potrebbe assumere la veste di mezzo anormale di pagamento, ma nel caso di specie ciò di cui il Fallimento odierno appellato invoca la declaratoria di inefficacia non è la (prima) girata della cambiale operata dalla in favore della , che peraltro CP_1 Parte_4
non coinvolge l'odierna appellante e si colloca temporalmente ben prima dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del girante, ma l'incasso del titolo effettuato dalla . E tale atto solutorio, al pari del pagamento Parte_1
effettuato con denaro contante o con assegno (circolare o bancario) o con vaglia cambiario o con cambiale finanziaria, si colloca al di fuori delle ipotesi di
“anormalità” di cui all'art. 67 comma primo n. 2 l. fall. (v. Cass. n. 8777/2016,
Cass. n. 26241/2021).
r.g. n. 4770/2021 5 Ricorrendo dunque astrattamente la diversa ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 67 l. fall., non può non rilevarsi che le due cambiali risultano essere state incassate rispettivamente il 21.12.2015 e il 20.01.2016 e che dunque tale atto dispositivo non è stato compiuto nel c.d. periodo sospetto previsto dalla richiamata disposizione (il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento), tenuto conto che la è stata dichiarata TA il Controparte_1
12.10.2016.
La fondatezza del secondo e del terzo motivo di appello ha carattere assorbente ed esonera questa Corte dall'esaminare i restanti motivi.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata.
La condanna alle spese del in entrambi i Parte_3
gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dal Parte_3
2) condanna il a rifondere all'appellante Parte_3
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 2.900,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
13.03.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4770/2021 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31.07.2024 e vertente
TRA
C.F. , con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Cardinale Enrico Dante n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco
APPELLANTE
E
(n. 764/2016 Tribunale di Controparte_1
Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Gianfranco Torino, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Scatena
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“In riforma della suddetta sentenza, ogni contraria istanza rigettata:
r.g. n. 4770/2021 1 a) in via preliminare dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1
avanzata dal Parte_2
b) nel merito, in via subordinata, dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, infondata in fatto e in diritto la domanda avanzata dal Fallimento n. 764/2016 nei confronti della e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
rigettare la stessa domanda;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi del D.M. 55/2014”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il (n. 764/2016 Tribunale di Roma) Parte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la per Parte_1
sentire dichiarare inefficace ex art. 67 comma 1° l. fall. il pagamento di due effetti cambiari dell'importo ciascuno di Euro 6.000,00 effettuato in favore della predetta società il 21.12.2015 e il 20.01.2016 e per sentire conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di Euro 12.000,00 maggiorata di rivalutazione e interessi. Il Fallimento attore deduceva che detti titoli erano stati emessi, assieme ad altri, dalla a titolo Controparte_2
di pagamento del corrispettivo della cessione dell'azienda esercente attività di ristorazione ubicata in Roma, Piazza Pallarola n. 23, perfezionatasi nel febbraio
2013 e non erano stati incassati dalla società cedente, poi TA, ma erano stati da questa girati in favore della . Parte_1
La si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, non essendo il soggetto cui la TA aveva girato il r.g. n. 4770/2021 2 titolo, e nel merito richiedendo il rigetto della domanda per il difetto del requisito temporale e dell'elemento soggettivo.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2128/2021, accoglieva la domanda, ritenendo dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 l. fall., essendo intervenuto l'incasso delle due cambiali nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed essendo la beneficiaria dei pagamenti consapevole dello stato di decozione di in ragione dei CP_1
collegamenti societari esistenti (la socia quasi totalitaria di Parte_1
era stata socia di . Parte_4 Controparte_1
Avverso l'indicata sentenza, depositata l'08.02.2021 e non notificata, ha interposto tempestivo appello la che ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere la propria legittimazione passiva per avere posto all'incasso le due cambiali, mentre il curatore avrebbe dovuto agire in revocatoria nei confronti della società alla quale le due cambiali erano state girate dalla TA
(nello specifico, la . Parte_4
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 67 comma primo l. fall. la fattispecie in esame, che invece non è riferibile né alle previsioni di cui ai nn. 1 e 2 di detta norma, non inserendosi gli atti dispositivi di cui è causa in un pregresso rapporto obbligatorio con la TA, né alle ipotesi di cui ai nn. 3 e 4, essendo gli stessi atti dispositivi estranei alle prestazioni di garanzia richiamate dalla norma.
Con il terzo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva valutato la mancata dimostrazione da parte del attore dei requisiti di CP_1
cui all'art. 67 comma primo n. 1 l. fall. (che, cioè, l'importo delle cambiali girate superava di oltre un quarto il debito che la TA aveva nei confronti del giratario).
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere il requisito temporale del compimento dell'atto dispositivo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre l'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, rappresentato non già dal r.g. n. 4770/2021 3 pagamento delle cambiali da parte dell'emittente ma dalla girata dei titoli da parte del debitore, si collocava al di fuori del c.d. periodo sospetto.
Con il quinto motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la scientia decoctionis in ragione dei collegamenti societari esistenti tra e non considerando che la Parte_1 CP_1 Parte_4
socia della era fuoriuscita dalla compagine sociale della
[...] Parte_1
sin dal 31.05.2012. Controparte_1
In data 13.12.2021 si è costituito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. il in persona del curatore p.t., che ha richiesto il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'esame del secondo e del terzo motivo di appello assume carattere pregiudiziale.
L'accertamento compiuto dal Tribunale, incentrato in gran parte sull'elemento soggettivo della spiegata azione, appare parametrato alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 67 l. fall. piuttosto che al riscontro di una delle ipotesi previste dal primo comma dello stesso articolo, che, come noto, comprendono atti che per il loro carattere particolarmente qualificato o anomalo sono riconducibili ad una consapevolezza del terzo circa lo stato di insolvenza del debitore, sì da giustificare l'inversione del meccanismo probatorio ordinario. Laddove, infatti, ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 67 comma primo l. fall., il curatore che agisce in revocatoria ha solo l'onere di dare prova del compimento di uno degli atti elencati dalla norma e della sua collocazione nel c.d. periodo sospetto
(l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), spettando al beneficiario dell'atto dispositivo di fornire positiva dimostrazione della propria inscientia decoctionis.
L'erroneità della valutazione giudiziale è diretta conseguenza dell'erroneità della domanda spiegata dal che, dopo aver dato Parte_3
atto della riscossione dei due titoli cambiari nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non ha minimamente prospettato la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 67 l. fall., ma ha impropriamente dedotto una serie di circostanze fattuali dalle quali sarebbe r.g. n. 4770/2021 4 stata desumibile la prova della consapevolezza da parte dell'odierna appellante dello stato di decozione nel quale versava la CP_1
Il medesimo confuso schema argomentativo si riproduce nella sentenza impugnata, che, ferma restando l'assoluta estraneità dell'atto dispositivo aggredito dalle prestazioni di garanzia richiamate nei numeri 3 e 4 dell'art. 67 comma primo l. fall, ha omesso di verificare se esso fosse riconducibile all'ipotesi di cui al n. 1 dello stesso articolo, che comprende gli atti a titolo oneroso caratterizzati da una sproporzione di oltre un quarto tra le prestazioni, dato questo non solo non provato ma nemmeno dedotto dal attore, o CP_1
piuttosto all'ipotesi di cui al n. 2, che racchiude gli atti estintivi compiuti con mezzi anormali di pagamento. Al riguardo, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di mezzo normale di pagamento ha sempre una connotazione relativa e non assoluta, polarizzandosi sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale ed a una data zona di mercato
(v. Cass. n. 15691/2011, Cass. n. 25162/2016, Cass. n. 26063/2017, Cass. n.
25725/2019). Esistono in ogni caso figure giuridiche che, in ragione dei tratti che le caratterizzano, si prestano facilmente o più facilmente di altre figure ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento, come accade per la datio in solutum (v. Cass. n. 12644/2011, Cass. n. 3673/2018) o per la cessione dei crediti pro solvendo (v. Cass. n. 23261/2014). Ora, anche la cessione del credito cartolare che si realizza con la girata della cambiale potrebbe assumere la veste di mezzo anormale di pagamento, ma nel caso di specie ciò di cui il Fallimento odierno appellato invoca la declaratoria di inefficacia non è la (prima) girata della cambiale operata dalla in favore della , che peraltro CP_1 Parte_4
non coinvolge l'odierna appellante e si colloca temporalmente ben prima dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del girante, ma l'incasso del titolo effettuato dalla . E tale atto solutorio, al pari del pagamento Parte_1
effettuato con denaro contante o con assegno (circolare o bancario) o con vaglia cambiario o con cambiale finanziaria, si colloca al di fuori delle ipotesi di
“anormalità” di cui all'art. 67 comma primo n. 2 l. fall. (v. Cass. n. 8777/2016,
Cass. n. 26241/2021).
r.g. n. 4770/2021 5 Ricorrendo dunque astrattamente la diversa ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 67 l. fall., non può non rilevarsi che le due cambiali risultano essere state incassate rispettivamente il 21.12.2015 e il 20.01.2016 e che dunque tale atto dispositivo non è stato compiuto nel c.d. periodo sospetto previsto dalla richiamata disposizione (il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento), tenuto conto che la è stata dichiarata TA il Controparte_1
12.10.2016.
La fondatezza del secondo e del terzo motivo di appello ha carattere assorbente ed esonera questa Corte dall'esaminare i restanti motivi.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata.
La condanna alle spese del in entrambi i Parte_3
gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dal Parte_3
2) condanna il a rifondere all'appellante Parte_3
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 2.900,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
13.03.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4770/2021 6